Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00108/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Di Maio e Patrizia Poggianti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 1615/2022 del Tribunale di Trani – sez. Lavoro, pubblicata il 28.09.2022, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. RL Dibello e uditi per le parti i difensori l'avv. Ignazio Lagrotta, su delega dell'avv. Leonardo Di Maio, per la ricorrente, e dello Stato YD DA, per la difesa erariale;
1.- Con il ricorso in esame, la signora -OMISSIS-agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani – sez. Lavoro, n. 1615/2022, pubblicata il 28.09.2022, notificata al Ministero della Salute nel domicilio ex lege presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in data 06.10.2022, non impugnata nei termini di legge e pertanto passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria presso il medesimo tribunale rilasciata il 7 dicembre 2022.
2.- Con la sopra citata sentenza, il Tribunale di Trani – sezione Lavoro dichiarava il diritto di -OMISSIS-ad usufruire dei benefici di cui alla Legge n. 210/1992 condannando, per l’effetto, il Ministero della salute, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore della stessa dell’indennizzo correlato alla 6^ categoria Tab. A del DPR n. 834/1981 e delle altre prestazioni previste, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di legge, a far data dalla domanda amministrativa (31.08.2017), con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate con distrazione in favore dei difensori antistatari, e spese di CTU a definitivo carico del Ministero della Salute.
3.- La sentenza della cui ottemperanza si controverte veniva notificata in copia conforme, a fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione ex art. 325 del codice di procedura civile, a mezzo del servizio postale, all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, quale domiciliataria ope legis del Ministero della Salute, con invio del plico in data 03.10.2022 e ricezione dello stesso in data 06.10.2022.
4.- In difetto di impugnazione da parte dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, quale difensore domiciliatario ex lege del Ministero della Salute, la sentenza in argomento passava in giudicato, come già esposto, così come attestato dal funzionario di cancelleria del Tribunale di Trani in data 07.12.2022.
5.- La sentenza n. 1615/2022 del Tribunale di Trani – sez. Lavoro, munita di formula esecutiva telematica in data 17.11.22 (doc. 4), veniva notificata in tale forma – nell’interesse di -OMISSIS-, oltre che del co-difensore antistatario notificante, avv. Leonardo Di Maio - via PEC al Ministero della Salute in data 11.02.2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata atti.giudiziari@postacert.sanita.it estratto dall’indice PP.AA. consultabile dal sito http://pst.giustizia.it/PST/ [(pubblico elenco ai sensi degli artt. 16, comma 12, e 16 ter, comma 1, e del D.L. 179/2012) doc.5].
6.- La pronuncia giurisdizionale di cui in epigrafe è rimasta ineseguita con specifico riferimento alle statuizioni di interesse della ricorrente.
7.- Quest’ultima ha pertanto chiesto al Tar adito che ordini all’Amministrazione intimata di dare attuazione al dictum contenuto nella sopra citata pronuncia giurisdizionale limitatamente alle prestazioni cui è stata condannata in favore della sola ricorrente, con nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza da parte dell’Amministrazione.
8.- Il Ministero della salute si è costituito in giudizio per resistere al ricorso con atto di costituzione formale.
9.- Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026 la controversia è passata in decisione.
10.- Il ricorso è fondato.
11.- Sussistono, in particolare, i presupposti per ordinare al Ministero intimato di dare piena esecuzione alle statuizioni di condanna che la sentenza di cui si controverte reca in favore della parte ricorrente: a) l’azione di ottemperanza può infatti essere proposta, ai sensi dell’articolo 112, comma 2, lettera c) del codice del processo amministrativo, per conseguire l’attuazione, tra le altre pronunce giurisdizionali, delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario; b) la sentenza di cui si discute non è autoesecutiva dal momento che la piena attuazione del giudicato richiede un’attività collaborativa da parte della P.a.; c) è in ultima analisi decorso l’ulteriore termine di 120 giorni previsto dall’articolo 14 del decreto legge 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997 per consentire alle PP.aa. di adempiere alle obbligazioni pecuniarie.
12.- Alla stregua di quanto esposto, deve ordinarsi al Ministero della salute di dare ottemperanza alla sentenza n. 1615/2022 del Tribunale di Trani – sez. Lavoro, limitatamente al pagamento delle somme relative alle statuizioni di condanna pronunciate in favore della parte ricorrente, così come richiesto, ad eccezione delle spese processuali in quella sede liquidate, nel termine di giorni 60 dalla notificazione della presente sentenza o della sua comunicazione in via amministrativa.
13.- Ritiene il Collegio di non nominare allo stato il Commissario ad acta dal momento che il Ministero della salute ha trasferito alla Regione Puglia le competenze in materia di indennizzi ex lege 210 del 1992 in forza del d.P.C.M. 13 novembre 2000, e che pertanto pare opportuno che l’Ente regionale disponga del tempo necessario a provvedere.
14.- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto:
-ordina al Ministero della salute di dare piena attuazione al giudicato portato dalla sentenza di cui in motivazione, con condanna al pagamento delle somme spettanti alla ricorrente, nel termine di giorni 60 dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ad eccezione di quanto statuito al capo 3 della pronuncia giurisdizionale;
-dispone che il Ministero della salute provveda a tutti gli adempimenti occorrenti ai fini del pagamento delle somme di cui sopra;
-condanna il Ministero della salute al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva misura di € 1.000,00, oltre al recupero del contributo unificato e agli accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LI, Presidente
RL Dibello, Consigliere, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL Dibello | AN LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.