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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3433 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1781\2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Arceri Presidente dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1781 \2024 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4565/2024 del 26.04.2024 pubbl. il 29.04.2024
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alberto Maggioni, Parte_1 C.F._1 come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Via Cosimo del Fante, n. 9, Milano – Email_1 appellante
contro
:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Mario Battaglia, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Via Rugabella n. 17, Milano –
Email_2 appellata
Oggetto: conto corrente
*
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1 pagina 1 di 10 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano
(Sez. VI Civile – Dr.ssa Michela Guantario) n. 4565/24 del 26/4/2024 pubblicata il 29/04/2024 e notificata il 6 maggio 2024 resa all'esito della causa RG 40704/2022 così decidere: a) accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica dell'atto denominato “TRIBUNALE DI ROVERETO – VERBALE DI SEQUESTRO CONSERVATIVO
PRESSO TERZI E RELAZIONE DI NOTIFICA” notificato dall'Avv. Vicentini quale legale rappresentante di
Arcese Trasporti spa;
b) accertare e dichiarare che non aveva diritto, in forza di quell'atto, Controparte_1 di togliere dalla diretta disponibilità del Sig. le somme di denaro presenti o successivamente Parte_1 depositate sul c/c 2416 in essere presso la Filiale di NO (MI); c) condannare al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal Sig. quantificati in via equitativa in € Parte_1
25.000,00 o qualunque altra cifra ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Confermare nel resto la sentenza impugnata
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove per interpello e testi già dedotte con memoria n. II che qui qui, per comodità, si trascrivono: 1) Vero che dal novembre 2021 i l Sig. non può usare la Parte_1 propria carta di credito né disporre bonifici o rilasciare assegni;
2) Vero che dal novembre 2021 ovvero dal blocco del conto corrente il Sig. deve effettuare tutti i pagamenti in contanti;
3) Controparte_1 Parte_1
Vero che dal novembre 2021 il Sig. deve recarsi in posta al fine di pagare in contanti i Parte_1 bollettini delle utenze di casa;
4) Vero che dal novembre 2021 il Sig. assume tranquillanti;
5) Parte_1
Vero che dal novembre 2021 il Sig. assume sonniferi. Si indica come teste su tutti i capitoli la Sig.ra Pt_1 residente in [...]”. Tes_1
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie,
I) in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello avversario per tutti i motivi precisati in narrativa (v. par. I del presente atto), con ogni connessa e conseguente declaratoria e statuizione e conferma della sentenza impugnata;
II) nel merito, rigettare l'appello avversario, in quanto infondato per tutti i motivi precisati in narrativa (v. par.
II del presente atto), con integrale conferma della sentenza impugnata.
Con il favore delle spese e compensi anche del presente grado di appello. Fatto salvo ogni altro diritto e riservata ogni ulteriore replica alle note conclusionali avversarie”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. L'oggetto del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato, chiedendone la Parte_1 parziale riforma, la sentenza del Tribunale di Milano n. 4565/2024 del 26.04.2024 che ha così disposto:
pagina 2 di 10 “rigetta le domane avanzate da;
condanna al pagamento delle spese Parte_1 Parte_1 di lite in favore di che liquida in complessivi euro 4237,00 per compenso Controparte_1 professionale oltre I.V.A. e C.A.P.; rigetta la domanda avanzata da ex art. 96 Controparte_1
c.p.c.”.
B. Il giudizio di primo grado.
- ha convenuto in giudizio (a seguire Parte_1 Controparte_1 semplicemente “ ”) per ottenere l'accertamento della inesistenza dell'atto denominato CP_1
“Tribunale di Rovereto – Verbale di sequestro conservativo presso ER e Relazione di notifica” e conseguentemente la condanna di al risarcimento dei danni, equitativamente quantificati CP_1 dall'attore in euro 25.000,00, conseguenti al blocco del conto corrente operato dalla dopo aver CP_2 ricevuto la notifica di sequestro conservativo presso terzi.
In punto di fatto, l'attore ha dedotto:
- che, nell'ambito di un procedimento penale nel quale era imputato, il Tribunale di Rovereto aveva emesso un provvedimento di sequestro conservativo penale di cui all'art. 316 comma 2 c.p.p. per euro
1.285.000 su istanza della parte civile Arcese Trasporti s.p.a.;
- che il 20.7.2021 Arcese Trasporti s.p.a. aveva notificato a diversi soggetti, tra cui , un atto di CP_1 sequestro presso terzi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 316 c.p.p. e 678 c.p.c.;
- che , in virtù della notifica di detto atto di sequestro, aveva provveduto a bloccare una prima CP_1 volta il conto corrente n. 2416 intestato a , salvo sbloccarlo a seguito di una nota di Arcese Pt_1
Trasporti s.p.a. che comunicava di non voler procedere con l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva;
- che aveva provveduto a bloccare una seconda volta il medesimo conto corrente a seguito CP_1 della notifica, da parte di Arcese Trasporti s.p.a., dell'atto denominato “Tribunale di Rovereto –
Verbale di sequestro conservativo presso ER e Relazione di notifica”;
- che tale atto era ictu oculi inesistente in quanto privo delle caratteristiche prescritte per porre in esecuzione un sequestro conservativo penale in base agli artt. 317 c.p.p. e 678, 669-duodecies, 491 ss. e
543 c.p.c.;
- di aver richiesto a , senza alcun riscontro, lo sblocco del conto corrente;
CP_1
- che la condotta negligente della la quale avrebbe agito sulla base di un atto inesistente, ha CP_2 cagionato a ingenti danni, patrimoniali e non patrimoniali. Pt_1
pagina 3 di 10 , regolarmente costituitasi, ha contestato quanto ex adverso dedotto, eccependo di aver agito CP_1 secondo la diligenza richiesta. Ha inoltre insistito per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
C. La sentenza del Tribunale.
Il primo giudice ha rigettato le domande svolte da Pt_1
1. Con riguardo anzitutto alla domanda di accertamento della inesistenza del verbale di sequestro conservativo, il Tribunale ha rilevato
- che l'attore era risultato destinatario di un sequestro conservativo penale di cui all'art. 316 comma 2
c.p.p.;
- che il sequestro era stato eseguito, ai sensi dell'art. 317 comma 3 c.p.p., “con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili”;
- che, in forza del rinvio operato dalla norma del codice di rito penale, trova applicazione l'art. 678
c.p.c., che così dispone: “Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547 c.p.c.”.
Ha quindi ritenuto che l'atto notificato ad in data 23.11.2021 – sebbene non pienamente CP_1 conforme alle prescrizioni codicistiche in quanto carente della citazione del terzo – non può tuttavia dirsi inesistente, sulla base delle seguenti motivazioni.
L'atto denominato “Tribunale di Rovereto – Verbale di sequestro conservativo presso ER e
Relazione di notifica” (doc. 8 fasc. primo grado conteneva tutti gli elementi essenziali propri Pt_1 del pignoramento presso terzi richiesti dall'art. 543 c.p.c., precisamente: l'ordinanza di sequestro conservativo penale di cui all'art. 316 c.p.p., l'indicazione delle somme dovute, l'intimazione al terzo di non disporre delle cose sequestrate, nonché l'invito a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547
c.p.c. Al riguardo scrive il giudice di prime cure: “Come noto, l'atto processuale è inesistente solamente se privo degli elementi necessari alla sua qualificazione come atto inquadrabile e riconoscibile in una astratta fattispecie giuridica, nel qual caso si considera "tamquam non esset" e, pertanto, insuscettibile di sanatoria;
mentre è viceversa nullo, e come tale sanabile ex art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ., qualora sia soltanto privo di un elemento, (o inficiato da un vizio), essenziale ai fini della produzione di effetti processuali”.
Trattasi, pertanto, di elementi sufficienti a fondare gli obblighi di custodia in capo all'istituto di credito, obblighi peraltro sanzionati anche penalmente. pagina 4 di 10 2. Per tali ragioni, secondo il primo giudice, ha agito con la dovuta diligenza né, peraltro, CP_1 avrebbe potuto rifiutarsi di bloccare il conto corrente, non essendo legittimata a eccepire i vizi della procedura esecutiva.
3. Quanto invece alla domanda risarcitoria, il Tribunale ha ritenuto che parte attrice non abbia dimostrato il danno subito, essendosi limitata a svolgere generiche asserzioni sul suo stato di salute e sulla necessità di effettuare i pagamenti in contanti.
Il Tribunale ha inoltre osservato che non ha dimostrato di essersi attivato per aprire altri conti Pt_1 correnti presso diversi istituti di credito e che comunque sul conto sequestrato vi era un saldo con importo irrisorio, pari ad euro 9,55 (si veda doc. 12 fasc. primo grado ), circostanza non CP_1 contestata da parte attrice.
D. Il motivo di appello.
L'appellante ha formulato un unico e articolato motivo di gravame.
1. In primo luogo, ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'atto denominato “Tribunale di Rovereto – Verbale di sequestro conservativo presso ER e Relazione di notifica”, in assenza della citazione del debitore, comunque inquadrabile nella fattispecie giuridica del pignoramento presso terzi, in violazione dell'art. 543 comma 2 n. 4 e comma 3 c.p.c.
Nel caso di specie, l'atto non conteneva la citazione del debitore richiesta dall'art. 543 comma Pt_1
2 c.p.c., né l'indicazione della data di udienza di comparizione di cui all'art. 543 comma 3 c.p.c.
2. Ha inoltre lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'atto non inesistente, bensì nullo (e quindi sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c.), in violazione dell'art. 543 comma 4 c.p.c.
Parte appellante ha eccepito sul punto che mai il verbale di sequestro avrebbe potuto essere iscritto a ruolo poiché mancava la citazione del debitore nonché la data dell'udienza di comparizione. Pt_1
Conseguentemente, l'atto in esame non avrebbe in ogni caso potuto raggiungere lo scopo cui era destinato e avrebbe dovuto essere considerato tamquam non esset.
3. In terzo luogo, ha eccepito la violazione dell'art. 1176 c.c., richiamando genericamente la giurisprudenza di legittimità che pone in capo agli istituti bancari un onere di diligenza più elevato. Sul punto ha affermato che la negligente condotta di , consistita nell'illegittimo blocco del conto CP_1 corrente sulla base di un atto inesistente, e quindi in violazione del dovere di diligenza nell'adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi dell'art. 1176 c.c., aveva cagionato all'appellante ingenti danni.
pagina 5 di 10 4. Infine, ha riproposto le istanze istruttorie già svolte in primo grado e disattese dal primo giudice. Si tratta, in particolare, della testimonianza di , richiesta ai fini della prova dell'addotto disagio Tes_1 patito da a seguito dell'asserito illegittimo blocco del conto corrente ad opera della Pt_1 CP_3
[...]
a posizione dell'appellata.
[...]
Parte appellata ha preliminarmente chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito ha quindi insistito per il rigetto dell'appello in quanto infondato.
F. Il giudizio di secondo grado.
All'esito della prima udienza, l'11.12.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e il Consigliere istruttore ha fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del 28.1.2026, poi anticipata al 19.11.2025, previa concessione di nuovi termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
All'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere rigettato per le seguenti ragioni.
1. Occorre innanzitutto rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da è CP_1 infondata. L'atto di appello è stato redatto in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità contemplati dalla previsione normativa all'esito della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.
149 (c.d. “Riforma Cartabia”). La lettura dello stesso consente infatti di individuare in modo sufficientemente preciso le parti della sentenza che l'appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
2. Quanto al merito, gli argomenti addotti a fondamento del gravame sono strettamente connessi e pertanto devono essere esaminati congiuntamente.
Occorre anzitutto valutare se il verbale in oggetto è nullo, e dunque suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c., ovvero inesistente, come ritenuto dall'appellante.
Si richiama a tal fine la giurisprudenza di legittimità, che sul punto statuisce: “l'atto di pignoramento presso terzi ha la funzione di imporre sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione per il soddisfacimento del procedente all'espropriazione; pertanto solo quegli elementi indicati nell'art.
543 c.p.c., indispensabili per tale funzione, sono requisiti essenziali dell'atto, tanto che la mancanza pagina 6 di 10 anche di uno solo di essi impedisce la realizzazione di tale vincolo, e, di conseguenza, provoca
l'inesistenza giuridica del pignoramento (Cass. 20 dicembre 1988, n. 6941; Cass. 21.6.1995, n. 7019).
Fuori da questa ipotesi, la mancanza di uno qualsiasi degli altri elementi indicati dall'art. 543 c.p.c. può dar luogo al massimo alla nullità del pignoramento” (così Cass. n. 8239/2003).
Ebbene, nel caso di specie il verbale in oggetto conteneva: l'ordinanza di sequestro conservativo penale di cui all'art. 316 c.p.p., l'indicazione delle somme dovute, l'intimazione al terzo di non disporre delle cose sequestrate, nonché l'invito a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.
L'atto era dunque idoneo, sebbene non del tutto conforme all'art. 678 c.p.c., a imporre sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione per il soddisfacimento del creditore procedente, nonché a far sorgere in capo ad gli obblighi di custodia di cui all'art. 546 c.p.c. CP_1
Secondo parte appellante l'inesistenza dell'atto sarebbe dipesa dalla mancanza della citazione prevista dall'art. 678 c.p.c.
Sul punto si condivide quanto già correttamente osservato Tribunale, la cui motivazione pertanto si richiama: “tale articolo è rimasto invariato nonostante la disciplina dell'espropriazione forzata di crediti sia stata oggetto nel tempo di una serie di interventi legislativi che ne hanno modificato profondamente l'assetto complessivo (con la legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il successivo D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché, da ultimo, con il
D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132). Il legislatore ha infatti eliminato il meccanismo della citazione del terzo a comparire all'udienza per rendere la dichiarazione sull'esistenza del credito sostituendola con la sola citazione del solo debitore esecutato e dall'invito rivolto al terzo a rendere la dichiarazione con inoltro al creditore procedente a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (art. 543, secondo comma, n. 4, c.p.c.). Ciò posto, risulta condivisibile l'orientamento secondo il quale “il rinvio contenuto nell'art. 678 c.p.c. alla disciplina dell'espropriazione presso terzi abbia carattere per così dire “sistematico” e quindi, l'esecuzione del sequestro conservativo di crediti debba aver luogo sulla scorta delle disposizioni vigenti per
l'espropriazione forzata presso terzi nonostante il mancato coordinamento degli articoli 678 c.p.c. e
543 c.p.c. In ogni caso, tale modifica fornisce ulteriore conferma del fatto che l'intimazione al terzo di non disporre delle cose sequestrate e l'invito a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., contenuti nell'atto contestato, siano di per sé sufficienti far sorgere gli obblighi di cui all'art. 546
c.p.c., anche in mancanza della citazione del terzo di cui all'art. 678 c.p.c.”.
Occorre poi precisare ulteriormente che la citazione del terzo, richiesta dell'art. 678 c.p.c., non introduce in alcun modo una fase di cognizione, poiché il terzo non assume la qualità di parte, bensì è solo invitato a precisare le somme di cui è debitore ai sensi dell'art. 547 c.p.c. Ne consegue che la pagina 7 di 10 mancata citazione non rende l'atto inidoneo al perseguimento del suo scopo, bensì si traduce in una omissione sanabile. Peraltro, nel caso in esame la ha rilasciato tale dichiarazione, prodotta sub CP_2 doc. 12 (fasc. primo grado ) e mai contestata da parte appellante. CP_1
3. Poiché il verbale di sequestro conservativo non può dirsi inesistente, la una volta ricevuta la CP_2 notificazione dell'atto, ha agito con la dovuta diligenza e nessuna responsabilità può ravvisarsi per il blocco operato sul conto corrente di Pt_1
, infatti, non poteva che conformarsi a tali obblighi derivanti dal sequestro, dalla cui violazione CP_1 discendono conseguenze anche penali ai sensi dell'art. 334 c.p. Né, oltretutto, era legittimata – poiché estranea ai rapporti tra creditore procedente e debitore esecutato – ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa mediante opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c.
Deve quindi essere altresì disattesa la doglianza dell'attore in punto di violazione dell'art. 1176 c.c., doglianza peraltro formulata in modo del tutto generico.
4. Quanto, infine, alla “riproposizione delle domande istruttorie ex art. 346 cpc”, si tratta della prova testimoniale della sig.ra su cinque capitoli, richiesta dall'appellante con l'intento di provare Tes_1 il disagio patito a seguito dell'asserito illegittimo blocco del conto corrente ad opera di . CP_1
I capitoli di prova non sono conducenti ai fini del decidere e sono altresì superflui. Non è stata provata la sussistenza di una condotta illegittima o negligente della nei confronti dell'appellante, né il CP_2 nesso causale con l'addotto danno, la cui sussistenza in sé parte appellante vorrebbe provare attraverso i capitoli formulati.
Inoltre, anche a voler prescindere dalla mancanza di prova in ordine agli elementi costitutivi fondanti l'addotta responsabilità risarcitoria della si osserva che parte appellante si è limitata ad allegare CP_2 di aver subito un disagio per non aver avuto accesso al conto. Al riguardo non risulta che si sia Pt_1 diligentemente attivato per aprire presso altri istituti di credito un diverso conto corrente su cui farsi accreditare lo stipendio. Sul punto quest'ultimo soltanto in sede di note conclusive ha laconicamente e tardivamente osservato: “Si noti che il blocco del c.c. si è protratto dal 17/11/2021 sino al settembre
2023 e che, a causa della segnalazione sul circuito interbancario effettuate da , Controparte_1 nessun altro istituto bancario ha più accettato di aprire un nuovo c/c al Sig. . Parte_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo a favore dell'appellata, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
pagina 8 di 10 5. La Corte ritiene inoltre di disporre a carico dell'appellante soccombente altresì la condanna di cui al all'art. 96 comma terzo c.p.c. Il contenuto degli scritti difensivi, la genericità delle argomentazioni svolte e poste a sostegno del gravame, unitamente al tenore dei rilievi mossi nei confronti della sentenza, sono tutti elementi che convergono nel senso dell'insussistenza di idonea diligenza in capo all'appellante e della conseguenziale condanna dello stesso ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c
(Cass. SS.UU. n. 22405/2018). In tal senso, con particolare riferimento alla domanda risarcitoria svolta da in ragione del blocco sul conto corrente effettuato dalla in disparte ogni considerazione Pt_1 CP_2 in ordine alla mancata prova degli elementi costitutivi della responsabilità di , si deve CP_1 sottolineare che sul conto sequestrato il saldo presente era pari ad un importo irrisorio (circostanza, questa, già eccepita dalla e non contestata dall'appellante) a fronte di una richiesta di danni per CP_2 euro 25.000,00. deve pertanto essere condannato al pagamento in favore di Parte_1 [...] di una somma che appare equo determinare in misura pari all'ammontare Parte_2 dell'importo liquidato a titolo di spese di lite, oltre che al pagamento, ai sensi del novellato art. 96 comma quarto c.p.c., dell'importo di euro 500,00 in favore della Controparte_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa n. r.g. 1781/2024 così dispone:
1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 4565/2024 pronunciata dal Tribunale di
Milano;
2. condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate Parte_1 per compensi in complessivi € 3.966,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e
Cpa;
3. condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., di Parte_1 ulteriori € 3.966,00 in favore di e di € 500,00 in favore della Cassa Controparte_1 delle Ammende;
4. dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 19.11.2025
Il consigliere est. Ernesta Occhiuto Il Presidente Alessandra Arceri Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Martina Spadaro pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Arceri Presidente dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1781 \2024 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4565/2024 del 26.04.2024 pubbl. il 29.04.2024
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alberto Maggioni, Parte_1 C.F._1 come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Via Cosimo del Fante, n. 9, Milano – Email_1 appellante
contro
:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Mario Battaglia, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Via Rugabella n. 17, Milano –
Email_2 appellata
Oggetto: conto corrente
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CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1 pagina 1 di 10 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano
(Sez. VI Civile – Dr.ssa Michela Guantario) n. 4565/24 del 26/4/2024 pubblicata il 29/04/2024 e notificata il 6 maggio 2024 resa all'esito della causa RG 40704/2022 così decidere: a) accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica dell'atto denominato “TRIBUNALE DI ROVERETO – VERBALE DI SEQUESTRO CONSERVATIVO
PRESSO TERZI E RELAZIONE DI NOTIFICA” notificato dall'Avv. Vicentini quale legale rappresentante di
Arcese Trasporti spa;
b) accertare e dichiarare che non aveva diritto, in forza di quell'atto, Controparte_1 di togliere dalla diretta disponibilità del Sig. le somme di denaro presenti o successivamente Parte_1 depositate sul c/c 2416 in essere presso la Filiale di NO (MI); c) condannare al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal Sig. quantificati in via equitativa in € Parte_1
25.000,00 o qualunque altra cifra ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Confermare nel resto la sentenza impugnata
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove per interpello e testi già dedotte con memoria n. II che qui qui, per comodità, si trascrivono: 1) Vero che dal novembre 2021 i l Sig. non può usare la Parte_1 propria carta di credito né disporre bonifici o rilasciare assegni;
2) Vero che dal novembre 2021 ovvero dal blocco del conto corrente il Sig. deve effettuare tutti i pagamenti in contanti;
3) Controparte_1 Parte_1
Vero che dal novembre 2021 il Sig. deve recarsi in posta al fine di pagare in contanti i Parte_1 bollettini delle utenze di casa;
4) Vero che dal novembre 2021 il Sig. assume tranquillanti;
5) Parte_1
Vero che dal novembre 2021 il Sig. assume sonniferi. Si indica come teste su tutti i capitoli la Sig.ra Pt_1 residente in [...]”. Tes_1
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie,
I) in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello avversario per tutti i motivi precisati in narrativa (v. par. I del presente atto), con ogni connessa e conseguente declaratoria e statuizione e conferma della sentenza impugnata;
II) nel merito, rigettare l'appello avversario, in quanto infondato per tutti i motivi precisati in narrativa (v. par.
II del presente atto), con integrale conferma della sentenza impugnata.
Con il favore delle spese e compensi anche del presente grado di appello. Fatto salvo ogni altro diritto e riservata ogni ulteriore replica alle note conclusionali avversarie”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. L'oggetto del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato, chiedendone la Parte_1 parziale riforma, la sentenza del Tribunale di Milano n. 4565/2024 del 26.04.2024 che ha così disposto:
pagina 2 di 10 “rigetta le domane avanzate da;
condanna al pagamento delle spese Parte_1 Parte_1 di lite in favore di che liquida in complessivi euro 4237,00 per compenso Controparte_1 professionale oltre I.V.A. e C.A.P.; rigetta la domanda avanzata da ex art. 96 Controparte_1
c.p.c.”.
B. Il giudizio di primo grado.
- ha convenuto in giudizio (a seguire Parte_1 Controparte_1 semplicemente “ ”) per ottenere l'accertamento della inesistenza dell'atto denominato CP_1
“Tribunale di Rovereto – Verbale di sequestro conservativo presso ER e Relazione di notifica” e conseguentemente la condanna di al risarcimento dei danni, equitativamente quantificati CP_1 dall'attore in euro 25.000,00, conseguenti al blocco del conto corrente operato dalla dopo aver CP_2 ricevuto la notifica di sequestro conservativo presso terzi.
In punto di fatto, l'attore ha dedotto:
- che, nell'ambito di un procedimento penale nel quale era imputato, il Tribunale di Rovereto aveva emesso un provvedimento di sequestro conservativo penale di cui all'art. 316 comma 2 c.p.p. per euro
1.285.000 su istanza della parte civile Arcese Trasporti s.p.a.;
- che il 20.7.2021 Arcese Trasporti s.p.a. aveva notificato a diversi soggetti, tra cui , un atto di CP_1 sequestro presso terzi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 316 c.p.p. e 678 c.p.c.;
- che , in virtù della notifica di detto atto di sequestro, aveva provveduto a bloccare una prima CP_1 volta il conto corrente n. 2416 intestato a , salvo sbloccarlo a seguito di una nota di Arcese Pt_1
Trasporti s.p.a. che comunicava di non voler procedere con l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva;
- che aveva provveduto a bloccare una seconda volta il medesimo conto corrente a seguito CP_1 della notifica, da parte di Arcese Trasporti s.p.a., dell'atto denominato “Tribunale di Rovereto –
Verbale di sequestro conservativo presso ER e Relazione di notifica”;
- che tale atto era ictu oculi inesistente in quanto privo delle caratteristiche prescritte per porre in esecuzione un sequestro conservativo penale in base agli artt. 317 c.p.p. e 678, 669-duodecies, 491 ss. e
543 c.p.c.;
- di aver richiesto a , senza alcun riscontro, lo sblocco del conto corrente;
CP_1
- che la condotta negligente della la quale avrebbe agito sulla base di un atto inesistente, ha CP_2 cagionato a ingenti danni, patrimoniali e non patrimoniali. Pt_1
pagina 3 di 10 , regolarmente costituitasi, ha contestato quanto ex adverso dedotto, eccependo di aver agito CP_1 secondo la diligenza richiesta. Ha inoltre insistito per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
C. La sentenza del Tribunale.
Il primo giudice ha rigettato le domande svolte da Pt_1
1. Con riguardo anzitutto alla domanda di accertamento della inesistenza del verbale di sequestro conservativo, il Tribunale ha rilevato
- che l'attore era risultato destinatario di un sequestro conservativo penale di cui all'art. 316 comma 2
c.p.p.;
- che il sequestro era stato eseguito, ai sensi dell'art. 317 comma 3 c.p.p., “con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili”;
- che, in forza del rinvio operato dalla norma del codice di rito penale, trova applicazione l'art. 678
c.p.c., che così dispone: “Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547 c.p.c.”.
Ha quindi ritenuto che l'atto notificato ad in data 23.11.2021 – sebbene non pienamente CP_1 conforme alle prescrizioni codicistiche in quanto carente della citazione del terzo – non può tuttavia dirsi inesistente, sulla base delle seguenti motivazioni.
L'atto denominato “Tribunale di Rovereto – Verbale di sequestro conservativo presso ER e
Relazione di notifica” (doc. 8 fasc. primo grado conteneva tutti gli elementi essenziali propri Pt_1 del pignoramento presso terzi richiesti dall'art. 543 c.p.c., precisamente: l'ordinanza di sequestro conservativo penale di cui all'art. 316 c.p.p., l'indicazione delle somme dovute, l'intimazione al terzo di non disporre delle cose sequestrate, nonché l'invito a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547
c.p.c. Al riguardo scrive il giudice di prime cure: “Come noto, l'atto processuale è inesistente solamente se privo degli elementi necessari alla sua qualificazione come atto inquadrabile e riconoscibile in una astratta fattispecie giuridica, nel qual caso si considera "tamquam non esset" e, pertanto, insuscettibile di sanatoria;
mentre è viceversa nullo, e come tale sanabile ex art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ., qualora sia soltanto privo di un elemento, (o inficiato da un vizio), essenziale ai fini della produzione di effetti processuali”.
Trattasi, pertanto, di elementi sufficienti a fondare gli obblighi di custodia in capo all'istituto di credito, obblighi peraltro sanzionati anche penalmente. pagina 4 di 10 2. Per tali ragioni, secondo il primo giudice, ha agito con la dovuta diligenza né, peraltro, CP_1 avrebbe potuto rifiutarsi di bloccare il conto corrente, non essendo legittimata a eccepire i vizi della procedura esecutiva.
3. Quanto invece alla domanda risarcitoria, il Tribunale ha ritenuto che parte attrice non abbia dimostrato il danno subito, essendosi limitata a svolgere generiche asserzioni sul suo stato di salute e sulla necessità di effettuare i pagamenti in contanti.
Il Tribunale ha inoltre osservato che non ha dimostrato di essersi attivato per aprire altri conti Pt_1 correnti presso diversi istituti di credito e che comunque sul conto sequestrato vi era un saldo con importo irrisorio, pari ad euro 9,55 (si veda doc. 12 fasc. primo grado ), circostanza non CP_1 contestata da parte attrice.
D. Il motivo di appello.
L'appellante ha formulato un unico e articolato motivo di gravame.
1. In primo luogo, ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'atto denominato “Tribunale di Rovereto – Verbale di sequestro conservativo presso ER e Relazione di notifica”, in assenza della citazione del debitore, comunque inquadrabile nella fattispecie giuridica del pignoramento presso terzi, in violazione dell'art. 543 comma 2 n. 4 e comma 3 c.p.c.
Nel caso di specie, l'atto non conteneva la citazione del debitore richiesta dall'art. 543 comma Pt_1
2 c.p.c., né l'indicazione della data di udienza di comparizione di cui all'art. 543 comma 3 c.p.c.
2. Ha inoltre lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'atto non inesistente, bensì nullo (e quindi sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c.), in violazione dell'art. 543 comma 4 c.p.c.
Parte appellante ha eccepito sul punto che mai il verbale di sequestro avrebbe potuto essere iscritto a ruolo poiché mancava la citazione del debitore nonché la data dell'udienza di comparizione. Pt_1
Conseguentemente, l'atto in esame non avrebbe in ogni caso potuto raggiungere lo scopo cui era destinato e avrebbe dovuto essere considerato tamquam non esset.
3. In terzo luogo, ha eccepito la violazione dell'art. 1176 c.c., richiamando genericamente la giurisprudenza di legittimità che pone in capo agli istituti bancari un onere di diligenza più elevato. Sul punto ha affermato che la negligente condotta di , consistita nell'illegittimo blocco del conto CP_1 corrente sulla base di un atto inesistente, e quindi in violazione del dovere di diligenza nell'adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi dell'art. 1176 c.c., aveva cagionato all'appellante ingenti danni.
pagina 5 di 10 4. Infine, ha riproposto le istanze istruttorie già svolte in primo grado e disattese dal primo giudice. Si tratta, in particolare, della testimonianza di , richiesta ai fini della prova dell'addotto disagio Tes_1 patito da a seguito dell'asserito illegittimo blocco del conto corrente ad opera della Pt_1 CP_3
[...]
a posizione dell'appellata.
[...]
Parte appellata ha preliminarmente chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito ha quindi insistito per il rigetto dell'appello in quanto infondato.
F. Il giudizio di secondo grado.
All'esito della prima udienza, l'11.12.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e il Consigliere istruttore ha fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del 28.1.2026, poi anticipata al 19.11.2025, previa concessione di nuovi termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
All'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere rigettato per le seguenti ragioni.
1. Occorre innanzitutto rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da è CP_1 infondata. L'atto di appello è stato redatto in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità contemplati dalla previsione normativa all'esito della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.
149 (c.d. “Riforma Cartabia”). La lettura dello stesso consente infatti di individuare in modo sufficientemente preciso le parti della sentenza che l'appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
2. Quanto al merito, gli argomenti addotti a fondamento del gravame sono strettamente connessi e pertanto devono essere esaminati congiuntamente.
Occorre anzitutto valutare se il verbale in oggetto è nullo, e dunque suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c., ovvero inesistente, come ritenuto dall'appellante.
Si richiama a tal fine la giurisprudenza di legittimità, che sul punto statuisce: “l'atto di pignoramento presso terzi ha la funzione di imporre sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione per il soddisfacimento del procedente all'espropriazione; pertanto solo quegli elementi indicati nell'art.
543 c.p.c., indispensabili per tale funzione, sono requisiti essenziali dell'atto, tanto che la mancanza pagina 6 di 10 anche di uno solo di essi impedisce la realizzazione di tale vincolo, e, di conseguenza, provoca
l'inesistenza giuridica del pignoramento (Cass. 20 dicembre 1988, n. 6941; Cass. 21.6.1995, n. 7019).
Fuori da questa ipotesi, la mancanza di uno qualsiasi degli altri elementi indicati dall'art. 543 c.p.c. può dar luogo al massimo alla nullità del pignoramento” (così Cass. n. 8239/2003).
Ebbene, nel caso di specie il verbale in oggetto conteneva: l'ordinanza di sequestro conservativo penale di cui all'art. 316 c.p.p., l'indicazione delle somme dovute, l'intimazione al terzo di non disporre delle cose sequestrate, nonché l'invito a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.
L'atto era dunque idoneo, sebbene non del tutto conforme all'art. 678 c.p.c., a imporre sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione per il soddisfacimento del creditore procedente, nonché a far sorgere in capo ad gli obblighi di custodia di cui all'art. 546 c.p.c. CP_1
Secondo parte appellante l'inesistenza dell'atto sarebbe dipesa dalla mancanza della citazione prevista dall'art. 678 c.p.c.
Sul punto si condivide quanto già correttamente osservato Tribunale, la cui motivazione pertanto si richiama: “tale articolo è rimasto invariato nonostante la disciplina dell'espropriazione forzata di crediti sia stata oggetto nel tempo di una serie di interventi legislativi che ne hanno modificato profondamente l'assetto complessivo (con la legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il successivo D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché, da ultimo, con il
D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132). Il legislatore ha infatti eliminato il meccanismo della citazione del terzo a comparire all'udienza per rendere la dichiarazione sull'esistenza del credito sostituendola con la sola citazione del solo debitore esecutato e dall'invito rivolto al terzo a rendere la dichiarazione con inoltro al creditore procedente a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (art. 543, secondo comma, n. 4, c.p.c.). Ciò posto, risulta condivisibile l'orientamento secondo il quale “il rinvio contenuto nell'art. 678 c.p.c. alla disciplina dell'espropriazione presso terzi abbia carattere per così dire “sistematico” e quindi, l'esecuzione del sequestro conservativo di crediti debba aver luogo sulla scorta delle disposizioni vigenti per
l'espropriazione forzata presso terzi nonostante il mancato coordinamento degli articoli 678 c.p.c. e
543 c.p.c. In ogni caso, tale modifica fornisce ulteriore conferma del fatto che l'intimazione al terzo di non disporre delle cose sequestrate e l'invito a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., contenuti nell'atto contestato, siano di per sé sufficienti far sorgere gli obblighi di cui all'art. 546
c.p.c., anche in mancanza della citazione del terzo di cui all'art. 678 c.p.c.”.
Occorre poi precisare ulteriormente che la citazione del terzo, richiesta dell'art. 678 c.p.c., non introduce in alcun modo una fase di cognizione, poiché il terzo non assume la qualità di parte, bensì è solo invitato a precisare le somme di cui è debitore ai sensi dell'art. 547 c.p.c. Ne consegue che la pagina 7 di 10 mancata citazione non rende l'atto inidoneo al perseguimento del suo scopo, bensì si traduce in una omissione sanabile. Peraltro, nel caso in esame la ha rilasciato tale dichiarazione, prodotta sub CP_2 doc. 12 (fasc. primo grado ) e mai contestata da parte appellante. CP_1
3. Poiché il verbale di sequestro conservativo non può dirsi inesistente, la una volta ricevuta la CP_2 notificazione dell'atto, ha agito con la dovuta diligenza e nessuna responsabilità può ravvisarsi per il blocco operato sul conto corrente di Pt_1
, infatti, non poteva che conformarsi a tali obblighi derivanti dal sequestro, dalla cui violazione CP_1 discendono conseguenze anche penali ai sensi dell'art. 334 c.p. Né, oltretutto, era legittimata – poiché estranea ai rapporti tra creditore procedente e debitore esecutato – ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa mediante opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c.
Deve quindi essere altresì disattesa la doglianza dell'attore in punto di violazione dell'art. 1176 c.c., doglianza peraltro formulata in modo del tutto generico.
4. Quanto, infine, alla “riproposizione delle domande istruttorie ex art. 346 cpc”, si tratta della prova testimoniale della sig.ra su cinque capitoli, richiesta dall'appellante con l'intento di provare Tes_1 il disagio patito a seguito dell'asserito illegittimo blocco del conto corrente ad opera di . CP_1
I capitoli di prova non sono conducenti ai fini del decidere e sono altresì superflui. Non è stata provata la sussistenza di una condotta illegittima o negligente della nei confronti dell'appellante, né il CP_2 nesso causale con l'addotto danno, la cui sussistenza in sé parte appellante vorrebbe provare attraverso i capitoli formulati.
Inoltre, anche a voler prescindere dalla mancanza di prova in ordine agli elementi costitutivi fondanti l'addotta responsabilità risarcitoria della si osserva che parte appellante si è limitata ad allegare CP_2 di aver subito un disagio per non aver avuto accesso al conto. Al riguardo non risulta che si sia Pt_1 diligentemente attivato per aprire presso altri istituti di credito un diverso conto corrente su cui farsi accreditare lo stipendio. Sul punto quest'ultimo soltanto in sede di note conclusive ha laconicamente e tardivamente osservato: “Si noti che il blocco del c.c. si è protratto dal 17/11/2021 sino al settembre
2023 e che, a causa della segnalazione sul circuito interbancario effettuate da , Controparte_1 nessun altro istituto bancario ha più accettato di aprire un nuovo c/c al Sig. . Parte_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo a favore dell'appellata, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
pagina 8 di 10 5. La Corte ritiene inoltre di disporre a carico dell'appellante soccombente altresì la condanna di cui al all'art. 96 comma terzo c.p.c. Il contenuto degli scritti difensivi, la genericità delle argomentazioni svolte e poste a sostegno del gravame, unitamente al tenore dei rilievi mossi nei confronti della sentenza, sono tutti elementi che convergono nel senso dell'insussistenza di idonea diligenza in capo all'appellante e della conseguenziale condanna dello stesso ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c
(Cass. SS.UU. n. 22405/2018). In tal senso, con particolare riferimento alla domanda risarcitoria svolta da in ragione del blocco sul conto corrente effettuato dalla in disparte ogni considerazione Pt_1 CP_2 in ordine alla mancata prova degli elementi costitutivi della responsabilità di , si deve CP_1 sottolineare che sul conto sequestrato il saldo presente era pari ad un importo irrisorio (circostanza, questa, già eccepita dalla e non contestata dall'appellante) a fronte di una richiesta di danni per CP_2 euro 25.000,00. deve pertanto essere condannato al pagamento in favore di Parte_1 [...] di una somma che appare equo determinare in misura pari all'ammontare Parte_2 dell'importo liquidato a titolo di spese di lite, oltre che al pagamento, ai sensi del novellato art. 96 comma quarto c.p.c., dell'importo di euro 500,00 in favore della Controparte_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa n. r.g. 1781/2024 così dispone:
1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 4565/2024 pronunciata dal Tribunale di
Milano;
2. condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate Parte_1 per compensi in complessivi € 3.966,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e
Cpa;
3. condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., di Parte_1 ulteriori € 3.966,00 in favore di e di € 500,00 in favore della Cassa Controparte_1 delle Ammende;
4. dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 19.11.2025
Il consigliere est. Ernesta Occhiuto Il Presidente Alessandra Arceri Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Martina Spadaro pagina 9 di 10 pagina 10 di 10