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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/07/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mauro Mirenna Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 426 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MATERIA ROBERTO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
10/02/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 15/09/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 392, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , in Messina il 09/04/2020, e in Per_1 Per_2
Messina il 29/12/2023; - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Separazione. - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicare ogni spostamento di residenza e/o domicilio. - 2. Responsabilità genitoriale.- I figli minori e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.- Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza che dovrà, comunque, prontamente informare l'altro genitore.- Le decisioni di maggiore interesse saranno prese di comune accordo tra i genitori.- 3. Casa coniugale.- La casa coniugale, sita in
Messina Via Umberto Terracini n. 17 Pal C – frazione SS. Annunziata, acquistata da entrambi i coniugi, giusto contratto di compravendita in notar dott. del 21/02/2019, Persona_3
registrato a S. Agata di Militello il 22/02/2019 al n. 242, rimane assegnata alla Sig.ra Parte_2
che vi dimorerà con i figli;
Il sig. con decorrenza a gg. 15 dalla
[...] Parte_1
sottoscrizione del presente accordo rilascerà definitivamente l'immobile in oggetto recando con sé i propri effetti personali e quanto di sua stretta pertinenza e proprietà, col la sola eccezione di quanto dallo stesso detenuto in garage che dovrà essere asportato entro sei mesi ovvero in conseguenza di quanto statuito dalle parti nel successivo punto nr. 6; Il sig.
ha attualmente fissato il proprio domicilio in altro immobile sito in Viale Regina Parte_1
Elena nr. 34. 4. Tempi di permanenza. - e resteranno collocati Per_1 Per_2
anagraficamente ed in via preferenziale presso la madre ove verrà stabilita anche la loro residenza. - Il sig. potrà vedere e tenere con sé il propri figlio maggiore Parte_1
per un fine settimana alternato, precisamente dalle ore 16.00 del venerdì sino alle Per_1
20.00 della domenica, allorquando, lo dovrà riaccompagnare presso la dimora materna.
Durante la settimana il minore potrà rimanere con il padre nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 19:30, allorquando, il sig. lo riaccompagnerà presso la Parte_1
dimora materna;
Per quanto concerne il minore stante l'età, il sig. potrà Per_2 Parte_1 vederlo ed incontrarlo presso la dimora materna nei giorni di martedì e giovedì ed avrà facoltà, previa intesa di prelevarlo dall'asilo per ricondurlo presso la dimora materna, di effettuare eventuali passeggiate da concordarsi di volta in volta ma allo stato senza diritto di pernotto che potrà invece essere concertato al compimento del terzo anno di età con le modalità previste per il fratello maggiore come sopra specificate. Nel periodo estivo, il sig. Parte_1
potrà trascorrere, con le modalità ed i tempi ut supra previsti, con i propri figli due settimane di vacanza, preferibilmente nei mesi di luglio ed agosto, (il suddetto periodo verrà concordato, di volta in volta, dai genitori entro il 15 giugno di ciascun anno preferibilmente congiuntamente per non separare i due fratellini e comunque dopo il compimento del terzo anno di età del minore); I minori, per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, trascorreranno con ciascun genitore quattro giorni, alternando di anno in anno, il giorno del
Natale, del capodanno e del lunedì dell'Angelo. In ogni caso, le parti, si obbligano, con comunicazione di almeno gg. 15 prima delle festività, a concordare termini e modi di esercizio del superiore diritto dovere;
Per il giorno dei compleanni dei figli, entrambi i genitori, dovranno essere presenti ai loro festeggiamenti salvo diversa specifica intesa. In ogni caso, previo tempestivo scambio di reciproco consenso, i suddetti termini, potranno essere modificati in funzione delle esigenze personali delle parti e sempre nel preminente interesse dei minori;
Le parti stabiliscono che sanno limitati gli incontri dei minori con i futuri rispettivi nuovi compagni perché sia metabolizzato dagli stessi l'evento della separazione dei genitori.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli minori.- Il padre contribuirà al mantenimento di e versando alla madre, nella sua qualità di genitore Per_1 Per_2
collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di
€ 360,00 (€ 180,00 per ciascun figlio) sino al raggiungimento della loro autonomia economica e con decorrenza dal mese di marzo 2025; importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione mese di aprile 2026 - Il padre rimborserà alla sig.ra per il caso di anticipazione, il 50% delle spese straordinarie Pt_2
sostenute e viceversa (qualora le spese fossero anticipate dal padre) in conformità a quanto previsto nel Protocollo CNF da ritenersi riportato e trascritto nella presente convenzione. Le somme percepite a titolo di assegno unico per i figli saranno incamerate integralmente dalla
Sig.ra impegnandosi le parti a scambiarsi il consenso mediante domanda Parte_2
congiunta di rinnovo.
6. Definizione rapporti patrimoniali - La casa coniugale sita in Messina Via Umberto Terracini n. 17 Pal C – frazione SS. Annunziata, identificata in Catasto al Fg.
76 Part. 494 Sub 11 cat. A/2, classe 11, consistenza 8 vani, z.c. 2; piano 1-2, rendita € 433,82, scala A edificio C e garage identificato in Catasto alla part. 494 sub. 7 z.c. 2 cat. C/6 classe 6 mq 42 rendita € 65,07 piano T scala A edificio C (acquistata da entrambi i coniugi in regime di separazione dei beni giusto contratto di compravendita in notar dott. del Persona_3
21/02/2019, registrato a S. Agata di Militello il 22/02/2019 al n. 242. (cfr. all. Contratto di compravendita), come al punto3) rimane assegnata alla Sig.ra che vi Parte_2
dimorerà con i figli. Il sig. dichiara di rinunciare alla propria quota della Parte_1
casa coniugale in favore della sig.ra la quale per l'effetto si obbliga al Parte_2
versamento delle rate di mutuo (all. atto di Mutuo Fondiario) fino all'estinzione dello stesso.
Per quanto sopra, il Sig. , con la sottoscrizione del presente accordo, Parte_1
trasferisce alla Sig.ra tutta intera la quota di sua proprietà dell'immobile Parte_2
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessorio dipendenza o pertinenza, libero da vincoli, pesi, oneri, iscrizioni o trascrizioni, tutto incluso e nulla escluso. Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122 le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, raffigurata nella planimetria depositata all'Agenzia del Territorio sono perfettamente conformi. Viene altresì depositato l'attestato di certificazione energetica dell'immobile oggetto della presente cessione. Le parti convengono che detta statuizione è funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale (Circ. AE 21 giugno 2012 n. 27/E). Ai fini della eventuale trascrizione della presente convenzione si allegano: titolo di provenienza, dichiarazione di conformità urbanistica e catastale, visura e planimetria catastale ed Ape.
Tutte le eventuali spese notarili connesse al trasferimento dell'immobile rimangono ad esclusivo carico delle parti in egual misura. Le parti convengono, altresì, che in ipotesi di vendita a terzi prima della formalizzazione per atto pubblico del suddetto trasferimento,
l'intero ricavato della vendita sarà incassato dalla Sig. che si obbliga ad acquistare Pt_2
per se stessa altro immobile da adibire ad abitazione principale per se e per i figli nati dall'unione. Il sig. per l'effetto, dichiara il proprio consenso a dare mandato Parte_1
congiunto per la vendita a primaria agenzia a scelta della Sig.ra a partecipare alla Pt_2
eventuale futura vendita, dichiarando fin d'ora che il netto ricavato sarà incassato per intero dalla Sig.ra Nelle more e per mesi sei dalla presente il Sig. potrà Pt_2 Parte_1 utilizzare il garage decorso tale termine dovrà essere liberato da quanto di pertinenza del Sig.
tutto incluso nulla escluso. Con riferimento all'autovettura Nissan SH Tg Parte_1
FX818YE formalmente intestata alla Sig. continuerà ad essere utilizzata dal sig. Pt_2
che si obbliga a sue spese a trasferire a suo nome la predetta autovettura. Parte_1
Parimenti la Fiat Panda Tg. EJ 934AX intesta ad ma usata dalla Sig. Parte_1
dovrà essere intestata alla stessa con spese a suo carico. Gli ulteriori rapporti debitori Pt_2
ad eccezione di quello sopra specificato saranno regolati in funzione della rispettiva titolarità.
**** Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.- *** I coniugi si danno vicendevolmente il consenso per il rilascio del passaporto.”
Con atto depositato il 05/03/2025 i ricorrenti precisavano che “le intese fra le parti così come specificato al punto nr. 6) dell'accordo di separazione, debbano intendersi ad effetti obbligatori, essendo intenzione dei medesimi alienare l'immobile ovvero formalizzare mediante successivo atto pubblico la cessione del 50% della titolarità in capo al Sig.
, in favore della Sig. . Parte_1 Pt_2
All'udienza del 25/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 10/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 15/09/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 392, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 24/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mauro Mirenna Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 426 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MATERIA ROBERTO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
10/02/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 15/09/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 392, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , in Messina il 09/04/2020, e in Per_1 Per_2
Messina il 29/12/2023; - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Separazione. - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicare ogni spostamento di residenza e/o domicilio. - 2. Responsabilità genitoriale.- I figli minori e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.- Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza che dovrà, comunque, prontamente informare l'altro genitore.- Le decisioni di maggiore interesse saranno prese di comune accordo tra i genitori.- 3. Casa coniugale.- La casa coniugale, sita in
Messina Via Umberto Terracini n. 17 Pal C – frazione SS. Annunziata, acquistata da entrambi i coniugi, giusto contratto di compravendita in notar dott. del 21/02/2019, Persona_3
registrato a S. Agata di Militello il 22/02/2019 al n. 242, rimane assegnata alla Sig.ra Parte_2
che vi dimorerà con i figli;
Il sig. con decorrenza a gg. 15 dalla
[...] Parte_1
sottoscrizione del presente accordo rilascerà definitivamente l'immobile in oggetto recando con sé i propri effetti personali e quanto di sua stretta pertinenza e proprietà, col la sola eccezione di quanto dallo stesso detenuto in garage che dovrà essere asportato entro sei mesi ovvero in conseguenza di quanto statuito dalle parti nel successivo punto nr. 6; Il sig.
ha attualmente fissato il proprio domicilio in altro immobile sito in Viale Regina Parte_1
Elena nr. 34. 4. Tempi di permanenza. - e resteranno collocati Per_1 Per_2
anagraficamente ed in via preferenziale presso la madre ove verrà stabilita anche la loro residenza. - Il sig. potrà vedere e tenere con sé il propri figlio maggiore Parte_1
per un fine settimana alternato, precisamente dalle ore 16.00 del venerdì sino alle Per_1
20.00 della domenica, allorquando, lo dovrà riaccompagnare presso la dimora materna.
Durante la settimana il minore potrà rimanere con il padre nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 19:30, allorquando, il sig. lo riaccompagnerà presso la Parte_1
dimora materna;
Per quanto concerne il minore stante l'età, il sig. potrà Per_2 Parte_1 vederlo ed incontrarlo presso la dimora materna nei giorni di martedì e giovedì ed avrà facoltà, previa intesa di prelevarlo dall'asilo per ricondurlo presso la dimora materna, di effettuare eventuali passeggiate da concordarsi di volta in volta ma allo stato senza diritto di pernotto che potrà invece essere concertato al compimento del terzo anno di età con le modalità previste per il fratello maggiore come sopra specificate. Nel periodo estivo, il sig. Parte_1
potrà trascorrere, con le modalità ed i tempi ut supra previsti, con i propri figli due settimane di vacanza, preferibilmente nei mesi di luglio ed agosto, (il suddetto periodo verrà concordato, di volta in volta, dai genitori entro il 15 giugno di ciascun anno preferibilmente congiuntamente per non separare i due fratellini e comunque dopo il compimento del terzo anno di età del minore); I minori, per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, trascorreranno con ciascun genitore quattro giorni, alternando di anno in anno, il giorno del
Natale, del capodanno e del lunedì dell'Angelo. In ogni caso, le parti, si obbligano, con comunicazione di almeno gg. 15 prima delle festività, a concordare termini e modi di esercizio del superiore diritto dovere;
Per il giorno dei compleanni dei figli, entrambi i genitori, dovranno essere presenti ai loro festeggiamenti salvo diversa specifica intesa. In ogni caso, previo tempestivo scambio di reciproco consenso, i suddetti termini, potranno essere modificati in funzione delle esigenze personali delle parti e sempre nel preminente interesse dei minori;
Le parti stabiliscono che sanno limitati gli incontri dei minori con i futuri rispettivi nuovi compagni perché sia metabolizzato dagli stessi l'evento della separazione dei genitori.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli minori.- Il padre contribuirà al mantenimento di e versando alla madre, nella sua qualità di genitore Per_1 Per_2
collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di
€ 360,00 (€ 180,00 per ciascun figlio) sino al raggiungimento della loro autonomia economica e con decorrenza dal mese di marzo 2025; importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione mese di aprile 2026 - Il padre rimborserà alla sig.ra per il caso di anticipazione, il 50% delle spese straordinarie Pt_2
sostenute e viceversa (qualora le spese fossero anticipate dal padre) in conformità a quanto previsto nel Protocollo CNF da ritenersi riportato e trascritto nella presente convenzione. Le somme percepite a titolo di assegno unico per i figli saranno incamerate integralmente dalla
Sig.ra impegnandosi le parti a scambiarsi il consenso mediante domanda Parte_2
congiunta di rinnovo.
6. Definizione rapporti patrimoniali - La casa coniugale sita in Messina Via Umberto Terracini n. 17 Pal C – frazione SS. Annunziata, identificata in Catasto al Fg.
76 Part. 494 Sub 11 cat. A/2, classe 11, consistenza 8 vani, z.c. 2; piano 1-2, rendita € 433,82, scala A edificio C e garage identificato in Catasto alla part. 494 sub. 7 z.c. 2 cat. C/6 classe 6 mq 42 rendita € 65,07 piano T scala A edificio C (acquistata da entrambi i coniugi in regime di separazione dei beni giusto contratto di compravendita in notar dott. del Persona_3
21/02/2019, registrato a S. Agata di Militello il 22/02/2019 al n. 242. (cfr. all. Contratto di compravendita), come al punto3) rimane assegnata alla Sig.ra che vi Parte_2
dimorerà con i figli. Il sig. dichiara di rinunciare alla propria quota della Parte_1
casa coniugale in favore della sig.ra la quale per l'effetto si obbliga al Parte_2
versamento delle rate di mutuo (all. atto di Mutuo Fondiario) fino all'estinzione dello stesso.
Per quanto sopra, il Sig. , con la sottoscrizione del presente accordo, Parte_1
trasferisce alla Sig.ra tutta intera la quota di sua proprietà dell'immobile Parte_2
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessorio dipendenza o pertinenza, libero da vincoli, pesi, oneri, iscrizioni o trascrizioni, tutto incluso e nulla escluso. Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122 le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, raffigurata nella planimetria depositata all'Agenzia del Territorio sono perfettamente conformi. Viene altresì depositato l'attestato di certificazione energetica dell'immobile oggetto della presente cessione. Le parti convengono che detta statuizione è funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale (Circ. AE 21 giugno 2012 n. 27/E). Ai fini della eventuale trascrizione della presente convenzione si allegano: titolo di provenienza, dichiarazione di conformità urbanistica e catastale, visura e planimetria catastale ed Ape.
Tutte le eventuali spese notarili connesse al trasferimento dell'immobile rimangono ad esclusivo carico delle parti in egual misura. Le parti convengono, altresì, che in ipotesi di vendita a terzi prima della formalizzazione per atto pubblico del suddetto trasferimento,
l'intero ricavato della vendita sarà incassato dalla Sig. che si obbliga ad acquistare Pt_2
per se stessa altro immobile da adibire ad abitazione principale per se e per i figli nati dall'unione. Il sig. per l'effetto, dichiara il proprio consenso a dare mandato Parte_1
congiunto per la vendita a primaria agenzia a scelta della Sig.ra a partecipare alla Pt_2
eventuale futura vendita, dichiarando fin d'ora che il netto ricavato sarà incassato per intero dalla Sig.ra Nelle more e per mesi sei dalla presente il Sig. potrà Pt_2 Parte_1 utilizzare il garage decorso tale termine dovrà essere liberato da quanto di pertinenza del Sig.
tutto incluso nulla escluso. Con riferimento all'autovettura Nissan SH Tg Parte_1
FX818YE formalmente intestata alla Sig. continuerà ad essere utilizzata dal sig. Pt_2
che si obbliga a sue spese a trasferire a suo nome la predetta autovettura. Parte_1
Parimenti la Fiat Panda Tg. EJ 934AX intesta ad ma usata dalla Sig. Parte_1
dovrà essere intestata alla stessa con spese a suo carico. Gli ulteriori rapporti debitori Pt_2
ad eccezione di quello sopra specificato saranno regolati in funzione della rispettiva titolarità.
**** Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.- *** I coniugi si danno vicendevolmente il consenso per il rilascio del passaporto.”
Con atto depositato il 05/03/2025 i ricorrenti precisavano che “le intese fra le parti così come specificato al punto nr. 6) dell'accordo di separazione, debbano intendersi ad effetti obbligatori, essendo intenzione dei medesimi alienare l'immobile ovvero formalizzare mediante successivo atto pubblico la cessione del 50% della titolarità in capo al Sig.
, in favore della Sig. . Parte_1 Pt_2
All'udienza del 25/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 10/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 15/09/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 392, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 24/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.