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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/11/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 2871/2022 promosso da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Calvetti giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Tolpada n. 1/A;
c.f.: CodiceFiscale_1
- attrice opponente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Mario Citron giusta mandato allegato telematicamente al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Ceggia, via Roma
n. 230/A;
c.f.: CodiceFiscale_2
- convenuto opposto -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice opponente:
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Nel merito
In via principale
- Contestata l'esistenza del preteso credito avversario, accertata l'infondatezza delle pretese creditorie avanzate dal dott. per le ragioni indicate nei precedenti scritti difensivi ed accertata e dichiarata la sussistenza delle circostanze Controparte_1
esposte in atti, revocare e/o annullare e /o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 656/2022 del 14 marzo 2022 del Tribunale di Treviso (R.G. n. 709/2022), con ogni conseguente provvedimento di legge e di ragione;
- per effetto di tale accertamento e dichiarazione, ridurre la pretesa creditoria dell'opposto adeguandola all'effettiva attività professionale svolta qualora, secondo le regole processuali del giudizio ordinario, il giudice la ritenesse sufficientemente provata nel presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. in via riconvenzionale
- Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.1176 II comma, c.c. la responsabilità del dott. per Controparte_1
inadempimento al mandato professionale per tutti i motivi indicati in atti e per l'effetto, condannare lo stesso, in via equitativa, al risarcimento del danno subito da parte attrice opponente;
- per effetto di tale accertamento e dichiarazione di condanna, porre in compensazione la somma che verrà liquidata, a favore dell'opponente, a titolo di risarcimento del danno con l'eventuale
contro
-credito che, all'esito del presente giudizio, fosse dovuto al professionista a titolo di compensi professionali. in ogni caso
Con vittoria di spese, competenze, ed onorari del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario spese generali, Iva e
Cpa come per legge se dovute. in via istruttoria
Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia richiedere alla Commissione liquidazione parcelle dell Controparte_2
di Treviso di rendere- qualora lo ritenesse necessario ovvero opportuno ai fini del decidere- un parere di
[...]
congruità ed equità sulla liquidazione degli onorari da parte del professionista opposto rispetto all'attività effettivamente posta in essere e provata dal dott. si come risultante dai documenti dimessi in causa da controparte. CP_1
Per parte convenuta opposta:
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Nel merito: disattesa e rejetta ogni difesa e domanda riconvenzionale proposta dall'attrice opponente (c. f. Parte_1
), confermarsi il decreto ingiuntivo n. 656/2022 - n. 709/2022 R.G., emesso da questo C.F._3
Tribunale in data 10.03.2022 e, in ogni caso, condannare la stessa a pagare al dott. la somma di € Controparte_1
18.752,55, oltre agli interessi legali dal 20.10.2020 al saldo effettivo, per le ragioni tutte di cui in narrativa.
In ogni caso. Con vittoria di spese e competenze professionali.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 7.2.2022, il dott. , commercialista, Controparte_1
adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'emissione di un provvedimento monitorio per il pagamento della somma di € 18.752,55, oltre interessi e spese di procedura. La domanda si fondava sulle competenze professionali maturate a titolo di corrispettivo fisso e di quota percentuale (20% sul risparmio ottenuto) per un mandato di consulenza e trattative stragiudiziali, conferito dalla signora dal di lei Parte_1
marito e dalla società NA SH S.a.s. CP_3
Con decreto ingiuntivo n. 656/2022 emesso il 10.3.2022, veniva ingiunto alla signora l pagamento Pt_1
della suddetta somma.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la signora Parte_1
conveniva in giudizio il dott. , chiedendo la revoca del provvedimento monitorio e proponendo, CP_1
in via riconvenzionale, la condanna del professionista al risarcimento del danno per inadempimento al mandato. L'attrice opponente contestava l'esistenza e la congruità del credito e asseriva che l'attività professionale fosse stata negligente, in particolare per l'omessa o errata gestione della questione relativa alla nullità della fideiussione omnibus.
Il convenuto opposto si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione attorea, dichiarando la piena liceità dell'accordo e la cospicuità e diligenza dell'attività svolta, chiedendo la conferma del decreto
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ingiuntivo.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 15.9.2022, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non ritenendo le eccezioni dell'opponente fondate su prova scritta né di pronta soluzione, e concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, cod. proc. civ.
La causa veniva istruita mediante escussione dei testi di parte convenuta opposta e Testimone_1
Testimone_2
All'esito della prova testimoniale, il G.I. riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 3.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ. Il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1) Sulla prova della conclusione del contratto e dell'accordo sui compensi del professionista
Il primo punto da analizzare ai fini della presente decisione attiene all'esistenza e alla validità del titolo posto a fondamento della pretesa monitoria: il contratto di consulenza e mandato professionale stipulato tra il dott. e la signora CP_1 Pt_1
Ritiene questo Giudice che l'esistenza e la piena validità del rapporto contrattuale risultino sufficientemente provate e, invero, pacifiche tra le parti, sebbene l'attrice opponente abbia avanzato eccezioni circa la tempistica della sua formalizzazione.
Dagli atti di causa, è pacifico che la signora e il di lei marito, , abbiano conferito Pt_1 CP_3
incarico al dott. per intraprendere trattative stragiudiziali con al fine di ottenere CP_1 CP_4
un piano di rientro e lo stralcio delle posizioni debitorie.
Il compenso per tale attività era stato pattuito in una quota fissa più una percentuale del 20% sul risparmio effettivamente conseguito, e ciò risulta documentalmente.
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L'attrice opponente non ha mai espressamente negato la sottoscrizione o la validità del contratto né la pattuizione del compenso, ma ha focalizzato le sue difese sulla presunta inattività del professionista, sull'assenza di diligenza nell'esecuzione del mandato e sulla sproporzione nel quantum.
In tal senso, le eccezioni sollevate circa la data di effettiva sottoscrizione del documento (ad es., le incongruenze tra la data del 7.3.2019 riferita anche dal teste e la mail di sollecito di firma del luglio Tes_1
2019) sono irrilevanti ai fini della decisione sulla sussistenza del titolo.
A nulla rileva, dunque, la discrasia tra la testimonianza del signor (che asserisce di aver assistito Tes_1
alla sottoscrizione del contratto in data 7.3.2019) e la successiva corrispondenza che ne sollecita l'invio, poiché mai l'attrice ha contestato o negato l'esistenza del rapporto sostanziale.
Ed anzi proprio la proposizione della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da parte della signora conferma tale impostazione. Affermando la responsabilità del dott. per Pt_1 CP_1
inadempimento al mandato professionale ex art. 1176, secondo comma, cod. civ., l'opponente ha posto in essere un'argomentazione che si fonda necessariamente sull'esistenza e sulla validità del medesimo contratto. Non si può, infatti, eccepire l'inadempimento ad un rapporto se non si ammette, per implicito, la sua costituzione e la sua vigenza.
Pertanto, assodata l'esistenza e la validità del mandato professionale, questo Giudice ritiene che il dott.
, quale attore in senso sostanziale, abbia pienamente assolto l'onere di provare il titolo del suo CP_1
credito.
2) Sulla prova dell'espletamento dell'attività professionale e della diligenza del professionista
Superata la questione relativa all'esistenza del titolo, occorre dunque accertare l'effettivo e diligente espletamento dell'attività professionale da parte del dott. . CP_1
L'attrice opponente ha sostenuto che l'attività fosse limitata nell'entità e caratterizzata da riproduzione seriale di comunicazioni identiche.
Ritiene questo Giudice che il convenuto opposto abbia fornito piena e sufficiente prova della consistenza, della complessità e dell'utilità della prestazione, attraverso la produzione documentale integrata dalla
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prova testimoniale.
L'attività, protrattasi per oltre un anno (dal marzo 2019 al settembre 2020), è stata volta alla risoluzione di una complessa esposizione debitoria riguardante un intero nucleo familiare (società, socio illimitato e garante).
Tale attività non può dirsi esaurita in “tre comunicazioni mail”, ma si è articolata in attività di analisi tecnica
(mediante richieste e analisi delle risultanze della Centrale Rischi nonché redazione di tre perizie econometriche – rectius, due perizie complete e una pre-analisi – sui conti correnti, volte a individuare usura, anatocismo e commissioni illegittimamente calcolate), trattative negoziali (consistite nella formulazione di ben sette proposte a saldo e stralcio, due a BNL e cinque a Sistemia, dimostrando la persistenza e la laboriosità della negoziazione fino al raggiungimento dell'accordo risolutivo) e in attività di consulenza e consultive (svolgimento di dieci incontri in studio con i clienti, incontri con funzionari
BNL e Banca della Marca, sopralluoghi in azienda, tutte attività mai contestate dalla signora . Pt_1
La testimonianza di (collaboratore del dott. , ingegnere gestionale) deve inoltre Testimone_2 CP_1
essere valorizzata al fine di accertare la qualità tecnica e la diligenza della prestazione.
Il dott. che ha svolto le analisi econometriche, ha confermato che le risultanze tecniche (criticità su Tes_2
anatocismo e usura per circa € 40.000,00) sono state esposte ai clienti durante gli incontri, che l'opzione giudiziale è stata discussa e motivata come non conveniente, in quanto lo scopo era ottenere uno stralcio sul debito capitale, e che i clienti “hanno condiviso il suggerimento di non adire le vie legali”.
Le obiezioni dell'opponente circa le incongruenze temporali (ad esempio, l'esposizione delle pre-analisi a maggio 2019 quando i report sono datati giugno 2019) non sono idonee a scalfire l'attendibilità sostanziale del teste. Si tratta di comprensibili inesattezze in merito alla tempistica di formalizzazione di atti professionali complessi. Ciò che rileva è che l'informazione sostanziale è stata fornita e la strategia è stata discussa e accettata.
L'attività del dott. , quindi, è stata svolta con diligenza qualificata (avendo fornito analisi tecniche CP_1
e consulenza strategica) e ha condotto a un risultato utile (la transazione).
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3) Sulla correttezza del quantum del compenso richiesto dal professionista
Accertata la validità del mandato e la diligenza nell'espletamento dell'attività, la fondatezza del credito ingiunto dipende dalla corretta applicazione del criterio di liquidazione pattuito e dalla validità dei parametri utilizzati.
Il compenso del dott. è stato pattuito in una somma fissa e in una percentuale del 20% CP_1
sull'importo che i clienti avrebbero risparmiato. Tale accordo, che subordina una parte della retribuzione al risultato economico conseguito, è pienamente lecito e conforme ai principi di autonomia contrattuale e al Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista.
L'attrice opponente ha eccepito che il calcolo fosse errato, argomentando due punti principali: il risparmio andrebbe calcolato sui soli € 240.000,00 di debito esistente all'inizio del mandato, non sul debito finale lievitato;
il finanziamento di € 13.770,00 non sarebbe stato negoziato e, quindi, non dovrebbe concorrere alla base di calcolo.
Ritiene questo Giudice che le obiezioni dell'opponente siano infondate, poiché basate su una parcellizzazione dell'oggetto del mandato che non trova riscontro nella realtà della transazione.
Il contratto di consulenza mirava alla definizione del debito complessivo vantato dalla Banca. Il dott.
ha fornito prova documentale che la Banca, al momento della transazione, pretendeva il CP_1
pagamento di € 291.398,77. Il risparmio deve essere calcolato rispetto all'importo evitato e non rispetto al debito esistente ad una data precedente.
Il debito è lievitato a causa degli interessi nel corso di una lunga e difficile trattativa, e proprio su tale debito finale il dott. ha ottenuto lo stralcio, dimostrando che l'attività professionale ha avuto CP_1
come leva anche le criticità (anatocismo e usura) al fine di ridurre l'esposizione finale pretesa.
La tesi secondo cui il finanziamento di € 13.770,00 non sarebbe stato negoziato è smentita dal risultato unitario della trattativa. La transazione a saldo e stralcio (pagamento di € 220.000,00) ha definito in modo definitivo e con quietanza liberatoria tutte le posizioni debitorie dei clienti nei confronti di CP_4
incluse tutte le posizioni debitorie della società e dei garanti. Il finanziamento faceva parte integrante della
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posizione debitoria complessiva (€ 291.398,77) sulla quale è stato calcolato il risparmio evitato. Non è necessario provare che ogni singola componente del debito sia stata negoziata separatamente;
è sufficiente che l'intera posizione sia stata estinta.
Ciò premesso, dunque, il calcolo del dott. risulta matematicamente esatto: l'importo ingiunto di CP_1
€ 18.752,55, comprensivo di accessori di legge, si basa su una corretta applicazione del mandato contrattuale.
Si deve, per l'effetto, rigettare l'opposizione anche in punto quantum e accertare la fondatezza del credito ingiunto.
4) Sulla domanda riconvenzionale di parte attrice opponente
La signora a fondato la sua domanda riconvenzionale sulla presunta negligenza del dott. Pt_1 CP_1
per non aver correttamente utilizzato o, quantomeno, per non averle consigliato di far valere in sede giudiziale la nullità della fideiussione omnibus, asserendo che tale omissione le avrebbe impedito di ottenere la sua liberazione dall'obbligo di garanzia per intervenuta decadenza del creditore ex art. 1957 cod. civ., cagionandole un danno economico.
Ritiene questo Giudice che tale domanda debba essere respinta per assenza di prova del nesso causale e del danno risarcibile.
Preliminarmente, va rilevato che la condotta del professionista è stata improntata a diligenza, poiché è documentale che il dott. , lungi dall'ignorare la questione, ha rilevato la nullità della fideiussione CP_1
e l'ha contestata per iscritto alla mandataria (nella proposta del 16.4.2020), utilizzandola Parte_2
quindi come efficace leva negoziale nella trattativa stragiudiziale.
Inoltre, la prova orale assunta (teste ha confermato che l'opzione di non adire le vie legali era stata Tes_2
preventivamente discussa e condivisa dai clienti, che erano consci della situazione e delle sue implicazioni.
Ma il rigetto della domanda riconvenzionale si impone anche e prioritariamente per una ragione attinente all'insussistenza del danno risarcibile.
L'onere di provare che l'ipotetica azione legale, omessa per negligenza, avrebbe condotto ad un risultato
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utile e non pregiudizievole per il cliente gravava sull'attrice opponente. La signora non ha assolto Pt_1
tale onere, limitandosi ad un mero paventato esito vittorioso in merito alla sua liberazione personale quale garante.
Si deve considerare, infatti, che il nucleo familiare era un'entità patrimoniale congiunta e che il debito principale era riferibile alla società NA RE S.a.s., di cui il marito era socio CP_3
accomandatario e, dunque, illimitatamente e personalmente responsabile per l'intero.
La liberazione della sola garante seppure ottenuta in sede giudiziale, non avrebbe in alcun Parte_1
modo estinto la responsabilità per l'intero debito gravante sul signor e sulla società. Un'azione CP_3
legale volta a liberare la moglie avrebbe esposto immediatamente il signor e, di conseguenza, il CP_3
patrimonio familiare congiunto, all'azione esecutiva della Banca per il recupero integrale del credito
(ammontante ad oltre € 291.000,00), annullando qualsiasi teorico beneficio individuale.
Inoltre, un'azione – anche esecutiva – nei confronti della società per l'intero ammontare del debito avrebbe inevitabilmente comportato il depauperamento del valore della partecipazione societaria in capo alla stessa attrice.
Al contrario, la strategia stragiudiziale adottata dal dott. , orientata a tutelare la solidità del CP_1
patrimonio familiare congiunto, ha portato a un risparmio certo di € 71.398,77, risultato che si palesa come l'opzione meno pregiudizievole e probabilmente più diligente in quel contesto.
A ciò si aggiunga che la signora on ha fornito la prova del danno patito, neppure in via presuntiva Pt_1
o attraverso una consulenza tecnica di parte che quantificasse la perdita di chance derivante dalla mancata azione.
Il danno, infatti, non può consistere nell'intero ammontare della garanzia, poiché la signora Pt_1
concorreva come garante di un debito gravante su un patrimonio familiare congiunto. Non è stata provata una probabilità seria e apprezzabile di successo che portasse a un beneficio economico individuale superiore al danno patrimoniale che si sarebbe riversato sul marito, né è stato fornito un elemento concreto per la liquidazione equitativa del danno. Mancando la prova del nesso causale e del danno
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risarcibile, la domanda riconvenzionale non può trovare accoglimento.
5) Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, stante il rigetto integrale dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposte dall'attrice opponente.
Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M.
147/2022, valori medi, tenuto conto del valore del decisum (pari all'importo ingiunto di € 18.752,55) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 656/2022 emesso dal Tribunale di Treviso;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
3) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Treviso, 24 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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