Articolo 11 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
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30 aprile 2010
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19 agosto 2014
Art. 11. Qualita' dei servizi pubblici 1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalita' che promuovono il miglioramento della qualita' e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)) .
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 .
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorita' indipendenti.
5. E' abrogato l' articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273 .
Restano applicabili, ((...)) i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.
Entrata in vigore il 19 agosto 2014
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