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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/12/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3853 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa, giusta delega in calce all'atto di citazione, dall'avv. Parte_2
DA BI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Parma, Borgo Giacomo
Tommasini n. 18
-ATTRICE-
E
, rappresentato e difeso, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta, dagli avv.ti Antonio Dimichele e Paola Marino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Parma, Via Pecchioni n. 10
-CONVENUTO-
OGGETTO: contratto di sponsorizzazione - risoluzione per inadempimento
CONCLUSIONI: All'udienza del 26 novembre 2025 le parti, previa precisazione delle conclusioni mediante il deposito di note scritte, chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo che, accertata l'avvenuta consegna a favore del convenuto, a mero Controparte_1
titolo di liberalità, di attrezzature sportive, fosse dichiarata la nullità del contratto di donazione intercorso tra le parti, e che, per l'effetto, fosse condannato alla restituzione in suo Controparte_1
favore di tutte le attrezzature fornite o, in caso di impossibilità della restituzione, al pagamento di una somma di denaro equivalente al valore dei beni.
A sostegno delle domande svolte, , premesso che essa era una società Parte_1
1 specializzata nella produzione e nella vendita di attrezzature da palestra, esponeva che in data 24 aprile 2023 aveva ricevuto da , medico chirurgo e divulgatore scientifico in campo Controparte_1
sportivo, una comunicazione PEC, con cui le era stata intimata la cancellazione di un video da essa pubblicato nel 2018 sulla sua pagina web ufficiale, nella apposita sezione dedicata ai
“Testimonials”, nel quale il dott. sponsorizzava il marchio Lo aveva CP_1 Parte_1 CP_1 motivato tale richiesta, asserendo la mancanza di un contratto o di una autorizzazione all'uso della propria immagine.
Assumeva l'attrice che essa, nel riscontrare la predetta missiva, aveva precisato che tra le parti era intercorso un rapporto riconducibile alla fattispecie contrattuale della sponsorizzazione, per la cui validità non era richiesta la forma scritta. Con tale contratto, da un lato, lo si era obbligato a CP_1 registrare diversi video e a rilasciare alla controparte l'autorizzazione alla loro pubblicazione all'interno della pagina internet dell'azienda al fine di sponsorizzare l'omonimo Parte_1 marchio e, dall'altro lato, la si era impegnata a cedere gratuitamente allo alcuni Parte_1 CP_1
macchinari da palestra per un valore complessivo di euro 18.105,20.
Sennonché parte attrice rilevava l'evidente sproporzione tra le prestazioni effettivamente adempiute da ciascuna parte, posto che a fronte della consegna da parte di essa di attrezzi sportivi di notevole valore, il dott. aveva prestato il proprio consenso alla pubblicazione di un solo video, ossia CP_1
quello di cui aveva poi richiesto la rimozione, negando il consenso alla pubblicazione di altri video, poiché ritenuti non adeguati per rumori di sottofondo o inquadrature scorrette.
L'attrice precisava inoltre che le intese raggiunte dalle parti, in sede di conclusione del contratto di sponsorizzazione, erano da intendersi nel senso che l'autorizzazione concessa dallo alla CP_1
divulgazione dei video fosse a tempo indeterminato e quindi senza una durata prestabilita.
A fronte della richiesta dello di rimozione del video, la esponeva di aver CP_1 Parte_1
formulato una proposta conciliativa, che prevedeva la rimozione da parte di essa del video pubblicato sul proprio sito internet, dietro restituzione, da parte del convenuto, degli attrezzi ricevuti sulla base dei contratto di sponsorizzazione, da intendersi risolto a seguito della comunicazione inviata via PEC in data 24 aprile 2023 dal dott. CP_1
In data 6 luglio 2023, il convenuto, per il tramite del proprio difensore, aveva riscontrato la predetta missiva, comunicando che i macchinari consegnati da erano estranei al negozio di Parte_1 sponsorizzazione, in quanto frutto di un omaggio da parte dell'azienda, e ribadiva altresì la richiesta di cancellazione del video.
A tale missiva aveva fatto seguito un'ulteriore comunicazione inviata dall'attrice, nella quale quest'ultima, precisato di aver già provveduto alla cancellazione del video dalla sua pagina web, aveva reiterato la richiesta di restituzione dell'attrezzatura, deducendo che il rapporto intercorso tra
2 le parti doveva essere configurato alla stregua di una donazione, da considerarsi nulla per difetto della forma scritta richiesta dalla legge, con conseguente obbligo di restituzione della merce da parte del dott. CP_1
Non avendo lo dato seguito a tale ultima comunicazione, assumeva la che essa CP_1 Parte_1
in data 1 agosto 2023, tramite comunicazione PEC, aveva invitato il convenuto a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ma la richiesta era stata ignorata.
Si costituiva in giudizio , il quale si opponeva all'accoglimento delle domande Controparte_1
avversarie, di cui chiedeva il rigetto. Lo sosteneva che tra le parti fosse intercorso un CP_1
contratto di sponsorizzazione, in forza del quale si era impegnata ad allestire la sala Parte_1
di formazione motoria del suo studio medico, con consegna di macchinari recanti il marchio della società sponsor, ed egli si era obbligato a pubblicizzare detto marchio, attraverso la realizzazione di
12 video girati all'interno del suo studio, sul cui sfondo sarebbe apparso il marchio della società attrice. Assumeva il convenuto che, in esecuzione dell'accordo, alla fine del 2020 AC gli aveva consegnato alcuni macchinari ed egli aveva provveduto a promuoverli, ponendoli come sfondo dei video diffusi sui social.
Il convenuto allegava che la consegna dei macchinari, avvenuta nel 2020, non aveva alcuna attinenza con il video divulgato nel 2018 sul sito della società posto che egli non aveva Parte_1
mai concesso il consenso per la sua pubblicazione. Precisava che la dazione degli attrezzi sportivi era avvenuta a titolo di mero omaggio commerciale, come era desumibile dalle relative fatture, e non dunque in virtù di un contratto di donazione, posto che nella specie mancava lo spirito di liberalità. Aggiungeva, inoltre, a ulteriore prova del fatto che tra le parti non fosse intercorsa una donazione, che, con mail scambiate nel 2022, le parti avevano raggiunto un'ulteriore intesa sulla macchina denominata hip thrust, concordando che questa sarebbe stata fornita gratuitamente in sostituzione della macchina denominata leg press, affinché egli provvedesse a sponsorizzare anche tale nuovo macchinario da palestra.
Con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., , preso atto che lo in Parte_1 CP_1
sede di costituzione, aveva qualificato il contratto intercorso tra le parti come un contratto di sponsorizzazione, modificava le domande rassegnate con l'atto di citazione. In particolare, chiedeva che fosse accertata l'intervenuta stipula tra le parti di un contratto di sponsorizzazione, tale per cui essa si era obbligata a consegnare le attrezzature da palestra, mentre il convenuto si era obbligato a registrare, a scopi pubblicitari, vari video, tra cui anche il video rimosso su intimazione dello stesso
CP_1
Chiedeva, inoltre, che fosse accertato che le parti avevano successivamente stipulato un patto aggiuntivo, con cui essa si era obbligata a sostituire il macchinario leg press con il macchinario hip
3 trust (oggi denominato glute machine) e lo si era obbligato non solo a registrare un video in CP_1 cui sponsorizzava tale attrezzo, ma anche a concedere l'autorizzazione per la pubblicazione del video sul sito web di e a pubblicizzare poi tale attrezzo all'interno del proprio libro Parte_1
“Bodybuilding-allenamento e esercizi”.
Infine, la società attrice chiedeva che, previo accertamento dell'inadempimento da parte del convenuto alle pattuizioni contrattuali intercorse (avendo lo stesso revocato nell'anno 2023
l'autorizzazione alla permanenza del video pubblicato nel 2018 sulla pagina web di non Parte_1
avendo autorizzato la pubblicazione del video di sponsorizzazione della macchina glute machine e non avendo neppure provveduto alla pubblicazione dello stesso video all'interno del proprio libro
“Bodybuilding-allenamento e esercizi”), fosse dichiarata ex art. 1453 cc la risoluzione del contratto, con condanna del dott. al risarcimento dei danni da essa patiti, tenuto conto anche dei costi CP_1
da essa sopportati per la registrazione del video di sponsorizzazione della macchina glute machine, pari a euro 2.074,00,
L'attrice sosteneva che i macchinari consegnati al dott. non fossero stati consegnati a titolo CP_1 di “omaggio”, in quanto rappresentavano la propria prestazione all'interno del contratto di partnership intercorso tra le parti nell'anno 2020. A dire dell'attrice, anche il video, oggetto della richiesta di cancellazione da parte di rientrava nell'ambito di un contratto di CP_1
sponsorizzazione intervenuto tra le parti anni prima, che non fissava alcun termine in ordine alla presenza del video sulla pagina web di essa attrice. A dire della AC, tale video rappresentava una delle prestazioni che lo si era obbligato ad eseguire a fronte della consegna dei CP_1
macchinari, che erano stati poi oggetto della richiesta di restituzione.
La allegava l'inadempimento dello alle pattuizioni contrattuali intercorse, in Pt_3 CP_1
quanto non solo il convenuto aveva richiesto nel 2023 la rimozione del video pubblicato nel 2018 sul sito web dell'azienda, ma non aveva neppure provveduto alla registrazione di ulteriori video, così rendendo impossibile la loro pubblicazione sul sito di essa attrice. Per quanto riguarda l'accordo relativo alla sostituzione del macchinario, asseriva la che anche rispetto a tale Parte_1
accordo lo fosse stato inadempiente, posto che, a fronte della consegna del predetto CP_1
macchinario (avente il costo di euro 3.570,06), il convenuto non aveva mai permesso ad essa attrice la pubblicazione del video di sponsorizzazione, lamentandosi della qualità delle luci e di un taglio immagine.
Infine, domandava la condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 96 Parte_1
comma 3 c.p.c.
A fronte delle nuove richieste articolate dalla società attrice nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., la difesa del convenuto eccepiva l'inammissibilità delle nuove domande, in quanto comportanti una
4 mutatio libelli.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26 novembre
2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c e successivo deposito dei rispettivi scritti conclusivi.
****
Tanto esposto in ordine ai fatti di causa, deve essere, innanzitutto, respinta l'eccezione, sollevata dalla difesa del convenuto, di inammissibilità delle nuove domande proposte dall'attrice nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
Se infatti uno dei principi cardine inerenti il processo civile è rappresentato dal divieto di mutatio libelli, consistente nell'impossibilità per una delle parti del giudizio di modificare in modo sostanziale la propria domanda e di inserire domande nuove in aggiunta a quelle già proposte, deve, tuttavia, rammentarsi che non ogni singola modifica della difesa prodotta dalle parti del giudizio incorre nella proibizione, essendo la stessa ammissibile ogniqualvolta sia circoscritta nel confine della cosiddetta emendatio libelli.
Sul punto, deve farsi opportuno richiamo alla pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte n.
12310 del 15 giugno 2015, mediante la quale è stato tracciato il confine in merito al noto binomio mutatio-emendatio libelli. La Corte di Cassazione ha, in particolare, stabilito che “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali”. L'orientamento sposato dalla giurisprudenza di legittimità a
Sezioni Unite in tema di modifica della domanda, pur mantenendo fermo il divieto di introdurre nova nel corso della lite, ha ampliato notevolmente il diametro dello ius variandi, propendendo per un'impostazione più elastica, incentrata sull'intera vicenda sostanziale intercorsa fra le parti. Tale soluzione ha, invero, posto le basi per un'estensione dell'oggetto del giudizio nel corso della prima udienza o nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., senza che questo determini, tuttavia, un pregiudizio al diritto di difesa o un ostacolo all'economia processuale, atteso che la domanda modificata che sostituisce la domanda originaria interviene nella fase iniziale del giudizio e non comporta tempi processuali superiori a quelli già preventivati dal medesimo art. 183 c.p.c.
L'unico limite alla modifica della domanda, costituente il vero discrimen tra emendatio (ammessa)
e mutatio (non ammessa), è rappresentato dal fatto che l'originario elemento identificativo soggettivo delle persone rimanga immutato e che la vicenda sostanziale sia uguale, o quantomeno collegata (recte “connessa a vario titolo”) a quella dedotta in giudizio con l'atto introduttivo;
ciò
5 per evitare che la controparte possa essere “sorpresa” dalla modifica e possa vedere mortificate le proprie potenzialità difensive. Se, infatti, l'eventuale modifica avviene sempre in riferimento e in connessione alla medesima ed originaria vicenda sostanziale, la controparte non può essere colta impreparata, potendo peraltro essa beneficiare del congruo termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio.
In conclusione, è sempre ammissibile la modifica della domanda iniziale, operata nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c., e la suddetta modifica può riguardare uno o entrambi gli elementi identificativi oggettivi della domanda (petitum e causa petendi), purché sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Nel caso di specie, mentre con la domanda introduttiva del presente giudizio l'odierna attrice ha chiesto che fosse dichiarata la nullità del contratto di donazione intercorso tra le parti per difetto della forma scritta prevista ad substantiam dalla legge, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione di tutte le attrezzature ricevute ovvero alla restituzione di una somma di denaro equivalente al valore dei beni, con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. l'attrice ha chiesto, previo accertamento della stipulazione tra le parti di un contratto di sponsorizzazione, la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto ai sensi dell'art. 1453 c.c., oltre alla condanna di al risarcimento dei danni subiti. Controparte_1
Ebbene, la modificazione della domanda in questi termini è assolutamente consentita, atteso che parte attrice, pur incidendo sulla causa petendi e sul petitum, si è limitata a ricondurre il rapporto giuridico intercorso con il convenuto nell'ambito di una diversa fattispecie contrattuale, senza tuttavia, apportare alcun mutamento in ordine all'elemento identificativo soggettivo delle persone o alla vicenda sostanziale posta a fondamento della propria pretesa.
Peraltro, nel caso di specie, come correttamente dedotto da parte attrice, la modifica della domanda introduttiva è intervenuta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 171 ter comma 1 n. 1 c.p.c. in quanto si è posta quale conseguenza della difesa articolata da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono e dei principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, la modificazione della domanda proposta in sede di memoria ex art. 171 ter comma 1 n. 1 c.p.c deve essere dichiarata ammissibile, con rigetto dell'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta.
Passando ad esaminare il merito della causa, è incontestato che tra e Parte_1
sia intervenuto un contratto di sponsorizzazione, ossia una fattispecie negoziale Controparte_1
atipica a prestazioni corrispettive, in virtù della quale una parte (c.d. sponsor) si obbliga ad una
6 prestazione, consistente in genere nella dazione di una somma di denaro o di beni, mentre l'altra parte (c.d. sponsorizzato o sponsee) si vincola a divulgare il nome o il marchio dello sponsor nelle varie estrinsecazioni della propria attività (sportiva, culturale, sociale, ecc.), consentendo l'uso della propria immagine e del proprio nome per promuovere presso il pubblico il marchio o il prodotto.
L'obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha natura patrimoniale, ai sensi dell'art.1174 c.c., e corrisponde all'affermarsi, nel costume sociale, della commercializzazione del nome e dell'immagine personale.
Ebbene, nel caso di specie, l'avvenuta conclusione nell'anno 2020 del predetto contratto, nonostante la mancanza di un atto scritto, è stata pacificamente ammessa da ambo le parti, le quali hanno concordemente, se pure genericamente, affermato che, in base agli accordi raggiunti, si era impegnata ad allestire con i propri macchinari la sala di formazione motoria del Parte_1 dott. e quest'ultimo si era obbligato a registrare diversi video aventi come sfondo il marchio CP_1
della società attrice, e a consentirne la pubblicazione sul sito web di quest'ultima.
L'attrice ha allegato che “di tutti i video registrati dal Dottore”, essa “ne pubblicò solamente uno”, ovverosia quello non più presente nella propria pagina web, “in quanto rimosso dietro intimidazione di un'azione giudiziale proveniente dal Dottore”. Ha inoltre asserito che l'accordo raggiunto non prevedesse alcun termine di scadenza in ordine alla permanenza del video sulla sua pagina web, tale da giustificare la richiesta di eliminazione allo spirare dello stesso. Sulla base di tali circostanze, ha dedotto l'inadempimento dello il quale, contravvenendo Parte_1 CP_1 all'accordo raggiunto, avrebbe preteso la cancellazione dal sito web dell'azienda del video in cui lo stesso sponsorizzava il marchio Parte_1
Sul punto, la difesa del convenuto ha rilevato che il video, oggetto della richiesta di rimozione avanzata nel luglio 2023, non ha alcuna attinenza con il contratto di sponsorizzazione stipulato dalle parti nel 2020, sicché alcun inadempimento è a lui imputabile.
I rilievi mossi dal convenuto alla tesi attorea appaiono fondati.
Infatti, è pacifico che il video, oggetto della richiesta di cancellazione da parte del convenuto, sia stato pubblicato sul sito web della società attrice nel 2018, ossia due anni prima della conclusione del contratto di sponsorizzazione del quale si discute, avvenuta nell'anno 2020, a seguito del quale la ha ceduto gratuitamente allo attrezzature sportive per un valore di euro Parte_1 CP_1
18.105,20 a fronte dell'obbligo assunto dallo di registrare diversi video e di consentire la CP_1
loro pubblicazione sul sito della La richiesta di rimozione del video, oggetto di Parte_1 pubblicazione nell'anno 2018, non può essere considerata come inadempimento agli obblighi assunti dallo con il contratto stipulato due anni dopo, ossia nel 2020. pur CP_1 Parte_1
essendo gravata dal relativo onere probatorio, non ha provato, e ancor prima non ha neppure
7 allegato, che l'accordo raggiunto dalle parti nel 2020 facesse riferimento anche al video già in precedenza pubblicato sul proprio sito aziendale. Né tanto meno ha provato il contenuto dell'accordo intercorso tra le parti nel 2018 e quindi non è dato conoscere quali fossero le intese raggiunte dalle parti in tale anno.
L'attrice non ha articolato alcuna prova, neppure quella per testi, al fine di dimostrare la fondatezza dei propri assunti. A tal riguardo, occorre rammentare il principio generale, stabilito dalle Sezioni
Unite (sent. n. 13533/2001), in base al quale spetta al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento fornire la prova del titolo legale o negoziale (contratto) su cui si fonda il suo diritto e quindi provare l'esatto contenuto dell'accordo raggiunto;
il che nella specie non è avvenuto. Pertanto, sotto questo primo profilo non vi è prova dell'inadempimento contrattuale contestato allo CP_1
Quanto poi alle ulteriori censure mosse dalla al comportamento del convenuto, per avere Parte_1
questi violato pure gli obblighi assunti con la pattuizione aggiuntiva raggiunta dalle parti nel luglio
2022, tali censure appaiono solo parzialmente fondate.
I termini dell'accordo in questione si possono desumere dal contenuto della mail inviata dallo richiamata nella comparsa di costituzione, in cui si legge che “L'accordo è stato posto in CP_1 questi termini: a fronte della consegna come omaggio dell' a settembre, quando saranno Parte_4
in produzione, io ho girato il video in merito nel tuo show room che ti permetto di usare per tuoi scopi e nel tuo sito e nei tuoi canali. Lo stesso video, o estratto dallo stesso video, fornitomi dai tuoi videomakers, sarà utilizzato nel capitolo del libro “Bodybuilding-allenamento e esercizi” dove spiego l'utilizzo dell'Hip Thrust a scopo riabilitativo e di rinforzo dei glutei. Nel libro c'è uno spazio dedicato all'esecuzione degli esercizi e vedrò di inserire il più possibile i video girati nel tuo show room, purtroppo alcuni sono inutilizzabili per i rumori di sottofondo del magazzino. La
AC verrà citata nei ringraziamenti finali per aver messo a disposizione lo show room e
l'attrezzatura”.
La ha dedotto che lo a fronte della consegna del macchinario hip trust, pur Parte_1 CP_1
avendo registrato il video concordato, non ne ha poi permesso la pubblicazione, ritenendo la qualità del video non soddisfacente e chiedendo che fossero apportate delle modifiche, come comprovato dal messaggio whatsapp dallo stesso inviato (vd. doc. 17 fascicolo attrice). A causa di tale condotta del convenuto, l'attrice ha chiesto la risoluzione del contratto di sponsorizzazione intercorso tra le parti nel luglio 2022 e la condanna dello al risarcimento dei danni da essa patiti, rimettendo CP_1
la loro quantificazione alla liquidazione equitativa del Giudice.
Rileva il Tribunale che dal contenuto del messaggio inviato via whatsapp dallo (“Il filmato CP_1
ha delle luci che fanno schifo sparate addosso che mi fanno sembrare un cadavere, con troppo
8 contrasto e alata esposizione;
inoltre in alcune riprese da una parte c'è un sacco di spazio e dall'altra mi hanno tagliato la testa. Prima di usarlo per i vostri scopi dovete sottopormelo per vedere se riesco a miglioralo. Ne va della mia immagine”), lungi dal desumersi la volontà del convenuto di sottrarsi all'adempimento degli impegni assunti, emerge semplicemente la richiesta dello stesso di migliorare la qualità del video prima di procedere alla sua pubblicazione, a causa dei problemi di luce del filmato e di inquadramento delle immagini. Tale richiesta di certo non può assurgere a prova della violazione degli obblighi contrattuali da parte dello posto che CP_1
questi non ha revocato il proprio consenso alla pubblicazione del video, ma ho solo richiesto di apportare delle modifiche, riservandosi di apportare egli stesso dei miglioramenti alla qualità del video (nel messaggio si legge “Prima di usarlo per vostri scopi dovete sottopormelo per vedere se riesco a migliorarlo”).
La AC non ha dato prova di avere sollecitato lo ad apportare le modifiche dal CP_1
medesimo ritenute opportune né tanto meno di aver provveduto essa stessa ad apportare le modifiche richieste, ma ha solo allegato di non avere più alcun interesse alla pubblicazione del video sul suo sito web, dato il tempo trascorso e avendo nel frattempo individuato altri testimonials.
Ritiene il Tribunale che la condotta attribuita allo non rivesta quella gravità tale da CP_1
giustificare la pronuncia della risoluzione del contratto e la condanna dello stesso al risarcimento danni, dal momento che il convenuto, lungi dall'esprimere un veto definitivo alla diffusione del proprio video e lungi dal volersi sottrarre all'adempimento degli obblighi assunti, ha solo richiesto che fosse apportata al video qualche modifica, per salvaguardare la propria immagine. Pertanto, la mancata pubblicazione appare piuttosto riconducibile al venir meno dell'interesse della Parte_1
a mantenere il rapporto di collaborazione con lo come dalla stessa ammesso e come CP_1 dimostrato pure dal fatto che l'attrice ha reperito altri testimonials, affidando a questi il compito di pubblicizzare i propri macchinari.
Quanto poi all'ulteriore contestazione relativa alla mancata pubblicazione sul libro dello dei CP_1 video pubblicitari, realizzati dai videomakers incaricati dalla relativi all'utilizzo della Parte_1
macchina Hip Thrust (anche detta Glute Machine), a scopo riabilitativo e di rinforzo dei glutei, il convenuto ha asserito di avere in realtà provveduto alla pubblicazione dei video all'interno del proprio libro “Bodybuilding-allenamento e esercizi”. Al fine di comprovare ciò, la difesa del convenuto, nella memoria n. 3 ex art. 171 ter cpc del 9 ottobre 2024, ha fatto un rinvio alla pagine del libro “Bodybuilding-allenamento e esercizi” (doc. 7), oggetto di deposito in Cancelleria. In particolare, ha dedotto che, nella descrizione degli esercizi fisici (rinvenibili alle pagine 251, 367,
370, 413 e all'interno del capitolo 42, ossia da pag. 485 a pag. 632), sarebbero presenti dei QR code che rimandano ai video pubblicitari del marchio Parte_1
9 Rileva il Giudicante che in realtà nessun deposito del libro cartaceo “Bodybuilding-allenamento e esercizi” risulta effettuato presso la Cancelleria Civile di questo Tribunale, sicché le asserzioni del convenuto, in ordine al puntuale adempimento degli impegni assunti con il patto aggiuntivo stipulato nel mese di luglio 2022, sono rimaste sfornite di prova.
Ciò posto, va evidenziato che non ogni inadempimento determina la risoluzione del contratto.
Infatti, l'art. 1455 c.c. stabilisce che il contratto non si può risolvere se l'inadempimento “ha scarsa importanza”, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. La regola enunciata esprime una ratio di proporzionalità: solo l'inadempimento grave (o non scarso) è in grado di sconvolgere il sinallagma e l'equilibrio del contratto e ne giustifica lo scioglimento, avuto riguardo alle prestazioni dedotte in contratto ed alle esigenze di ciascuna delle parti. Come riconosciuto pacificamente in giurisprudenza, in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (cfr. Cass. civ. n. 24206/2015;
Cass. civ. n 22346/2014; Cass. civ. n. 7083/2006).
Alla luce delle coordinate normative e giurisprudenziali esposte ed in considerazione del quadro probatorio delineatosi, si ritiene che l'inadempimento attribuibile a non possa Controparte_1
essere qualificato di scarsa importanza, dal momento che in seguito alla mancata pubblicazione del video sul libro dello Spattini, la società attrice non ha potuto beneficiare della sponsorizzazione del proprio marchio attraverso la commercializzazione del libro e quindi non ha potuto trarre quella utilità che sarebbe derivata dalla promozione dei propri macchinari nell'ambito della platea dei lettori.
In conclusione, a fronte della gravità dell'inadempimento imputabile al convenuto, deve dichiararsi la risoluzione della pattuizione aggiuntiva intercorsa tra le parti nel mese di luglio 2022, atteso che,
a fronte del puntuale adempimento di parte attrice, la quale ha provveduto alla consegna della macchina a favore del convenuto, lo non ha invece dato compiuta esecuzione Parte_4 CP_1 all'accordo raggiunto, così precludendo il soddisfacimento degli interessi dell'attrice sottesi alla stipulazione.
Quanto alle richieste risarcitorie formulate dall'attrice, occorre rammentare che, nell'ipotesi di
10 responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore.
Nella specie, l'attrice ha invocato la liquidazione equitativa del danno ai sensi dall'art. 1226 c.c. Va evidenziato che tale forma di liquidazione attiene esclusivamente all'ipotesi in cui il danno sia stato già provato, sicché non può venire in considerazione nel caso in cui di esso non sia stata provata l'esistenza. Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, e non può surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (tra le più recenti: Cass. 12 aprile 2006 n. 8615, 18 agosto 2005 n. 16992, 10 luglio
2003 n. 10850).
Nell'ipotesi in esame, difetta la prova del danno.
Infatti, sotto il profilo del danno emergente, ha prodotto due fatture emesse dalla Parte_1
Digitalmovie nel 2022 (n. 31 del 31.05.2022 di euro 1.037,00 e n. 45 del 30.6.2022 di euro
1.037,00), senza tuttavia fornire la prova dell'avvenuto pagamento degli importi indicati nelle fatture. Inoltre, le due fatture non contengono alcun riferimento ai video relativi alla macchina Hip
Thrust, sicché non vi è neppure la prova che le stesse si riferiscano alle spese asseritamente sostenute dall'attrice per la registrazione dei video pubblicitari di detto macchinario, girati con lo
CP_1
Sotto il profilo del lucro cessante, va rilevato che la società attrice non ha provato e ancor prima non ha neppure dedotto alcun concreto e specifico danno, limitandosi ad affermare che, trattandosi di danni di ammontare non determinato con precisione, in quanto destinati a proiettarsi nel futuro, il giudice avrebbe dovuto valutarli secondo equità.
In conclusione, la domanda di risarcimento danni deve essere rigettata, in quanto l'istruttoria svolta non ha consentito di ritenere raggiunta la prova certa e concreta dei danni patrimoniali genericamente prospettati dall'attrice nonché del nesso causale tra l'inadempimento del convenuto e il pregiudizio lamentato.
Quanto alle spese di lite, il parziale accoglimento delle domande attoree giustifica la compensazione nella misura dei 2/3 delle spese relative al presente giudizio, con conseguente condanna del convenuto al pagamento nei confronti della società attrice della residua frazione di 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
11 1) Accertato che nell'anno 2020 tra le parti è intercorso un contratto di sponsorizzazione, rigetta la domanda attorea di risoluzione del predetto contratto per inadempimento del convenuto;
2) Accertato che nel luglio 2022 tra le parti è intercorso un ulteriore contratto di sponsorizzazione, dichiara la risoluzione del predetto contratto, a causa dell'inadempimento imputabile a CP_1
[...]
3) Rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da nei confronti Parte_1
di ; Controparte_1
4) Dichiara la compensazione nella misura dei 2/3 delle spese processuali e condanna CP_1
al pagamento nei confronti di della residua frazione di 1/3,
[...] Parte_1
che liquida in euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il 15 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3853 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa, giusta delega in calce all'atto di citazione, dall'avv. Parte_2
DA BI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Parma, Borgo Giacomo
Tommasini n. 18
-ATTRICE-
E
, rappresentato e difeso, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta, dagli avv.ti Antonio Dimichele e Paola Marino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Parma, Via Pecchioni n. 10
-CONVENUTO-
OGGETTO: contratto di sponsorizzazione - risoluzione per inadempimento
CONCLUSIONI: All'udienza del 26 novembre 2025 le parti, previa precisazione delle conclusioni mediante il deposito di note scritte, chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo che, accertata l'avvenuta consegna a favore del convenuto, a mero Controparte_1
titolo di liberalità, di attrezzature sportive, fosse dichiarata la nullità del contratto di donazione intercorso tra le parti, e che, per l'effetto, fosse condannato alla restituzione in suo Controparte_1
favore di tutte le attrezzature fornite o, in caso di impossibilità della restituzione, al pagamento di una somma di denaro equivalente al valore dei beni.
A sostegno delle domande svolte, , premesso che essa era una società Parte_1
1 specializzata nella produzione e nella vendita di attrezzature da palestra, esponeva che in data 24 aprile 2023 aveva ricevuto da , medico chirurgo e divulgatore scientifico in campo Controparte_1
sportivo, una comunicazione PEC, con cui le era stata intimata la cancellazione di un video da essa pubblicato nel 2018 sulla sua pagina web ufficiale, nella apposita sezione dedicata ai
“Testimonials”, nel quale il dott. sponsorizzava il marchio Lo aveva CP_1 Parte_1 CP_1 motivato tale richiesta, asserendo la mancanza di un contratto o di una autorizzazione all'uso della propria immagine.
Assumeva l'attrice che essa, nel riscontrare la predetta missiva, aveva precisato che tra le parti era intercorso un rapporto riconducibile alla fattispecie contrattuale della sponsorizzazione, per la cui validità non era richiesta la forma scritta. Con tale contratto, da un lato, lo si era obbligato a CP_1 registrare diversi video e a rilasciare alla controparte l'autorizzazione alla loro pubblicazione all'interno della pagina internet dell'azienda al fine di sponsorizzare l'omonimo Parte_1 marchio e, dall'altro lato, la si era impegnata a cedere gratuitamente allo alcuni Parte_1 CP_1
macchinari da palestra per un valore complessivo di euro 18.105,20.
Sennonché parte attrice rilevava l'evidente sproporzione tra le prestazioni effettivamente adempiute da ciascuna parte, posto che a fronte della consegna da parte di essa di attrezzi sportivi di notevole valore, il dott. aveva prestato il proprio consenso alla pubblicazione di un solo video, ossia CP_1
quello di cui aveva poi richiesto la rimozione, negando il consenso alla pubblicazione di altri video, poiché ritenuti non adeguati per rumori di sottofondo o inquadrature scorrette.
L'attrice precisava inoltre che le intese raggiunte dalle parti, in sede di conclusione del contratto di sponsorizzazione, erano da intendersi nel senso che l'autorizzazione concessa dallo alla CP_1
divulgazione dei video fosse a tempo indeterminato e quindi senza una durata prestabilita.
A fronte della richiesta dello di rimozione del video, la esponeva di aver CP_1 Parte_1
formulato una proposta conciliativa, che prevedeva la rimozione da parte di essa del video pubblicato sul proprio sito internet, dietro restituzione, da parte del convenuto, degli attrezzi ricevuti sulla base dei contratto di sponsorizzazione, da intendersi risolto a seguito della comunicazione inviata via PEC in data 24 aprile 2023 dal dott. CP_1
In data 6 luglio 2023, il convenuto, per il tramite del proprio difensore, aveva riscontrato la predetta missiva, comunicando che i macchinari consegnati da erano estranei al negozio di Parte_1 sponsorizzazione, in quanto frutto di un omaggio da parte dell'azienda, e ribadiva altresì la richiesta di cancellazione del video.
A tale missiva aveva fatto seguito un'ulteriore comunicazione inviata dall'attrice, nella quale quest'ultima, precisato di aver già provveduto alla cancellazione del video dalla sua pagina web, aveva reiterato la richiesta di restituzione dell'attrezzatura, deducendo che il rapporto intercorso tra
2 le parti doveva essere configurato alla stregua di una donazione, da considerarsi nulla per difetto della forma scritta richiesta dalla legge, con conseguente obbligo di restituzione della merce da parte del dott. CP_1
Non avendo lo dato seguito a tale ultima comunicazione, assumeva la che essa CP_1 Parte_1
in data 1 agosto 2023, tramite comunicazione PEC, aveva invitato il convenuto a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ma la richiesta era stata ignorata.
Si costituiva in giudizio , il quale si opponeva all'accoglimento delle domande Controparte_1
avversarie, di cui chiedeva il rigetto. Lo sosteneva che tra le parti fosse intercorso un CP_1
contratto di sponsorizzazione, in forza del quale si era impegnata ad allestire la sala Parte_1
di formazione motoria del suo studio medico, con consegna di macchinari recanti il marchio della società sponsor, ed egli si era obbligato a pubblicizzare detto marchio, attraverso la realizzazione di
12 video girati all'interno del suo studio, sul cui sfondo sarebbe apparso il marchio della società attrice. Assumeva il convenuto che, in esecuzione dell'accordo, alla fine del 2020 AC gli aveva consegnato alcuni macchinari ed egli aveva provveduto a promuoverli, ponendoli come sfondo dei video diffusi sui social.
Il convenuto allegava che la consegna dei macchinari, avvenuta nel 2020, non aveva alcuna attinenza con il video divulgato nel 2018 sul sito della società posto che egli non aveva Parte_1
mai concesso il consenso per la sua pubblicazione. Precisava che la dazione degli attrezzi sportivi era avvenuta a titolo di mero omaggio commerciale, come era desumibile dalle relative fatture, e non dunque in virtù di un contratto di donazione, posto che nella specie mancava lo spirito di liberalità. Aggiungeva, inoltre, a ulteriore prova del fatto che tra le parti non fosse intercorsa una donazione, che, con mail scambiate nel 2022, le parti avevano raggiunto un'ulteriore intesa sulla macchina denominata hip thrust, concordando che questa sarebbe stata fornita gratuitamente in sostituzione della macchina denominata leg press, affinché egli provvedesse a sponsorizzare anche tale nuovo macchinario da palestra.
Con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., , preso atto che lo in Parte_1 CP_1
sede di costituzione, aveva qualificato il contratto intercorso tra le parti come un contratto di sponsorizzazione, modificava le domande rassegnate con l'atto di citazione. In particolare, chiedeva che fosse accertata l'intervenuta stipula tra le parti di un contratto di sponsorizzazione, tale per cui essa si era obbligata a consegnare le attrezzature da palestra, mentre il convenuto si era obbligato a registrare, a scopi pubblicitari, vari video, tra cui anche il video rimosso su intimazione dello stesso
CP_1
Chiedeva, inoltre, che fosse accertato che le parti avevano successivamente stipulato un patto aggiuntivo, con cui essa si era obbligata a sostituire il macchinario leg press con il macchinario hip
3 trust (oggi denominato glute machine) e lo si era obbligato non solo a registrare un video in CP_1 cui sponsorizzava tale attrezzo, ma anche a concedere l'autorizzazione per la pubblicazione del video sul sito web di e a pubblicizzare poi tale attrezzo all'interno del proprio libro Parte_1
“Bodybuilding-allenamento e esercizi”.
Infine, la società attrice chiedeva che, previo accertamento dell'inadempimento da parte del convenuto alle pattuizioni contrattuali intercorse (avendo lo stesso revocato nell'anno 2023
l'autorizzazione alla permanenza del video pubblicato nel 2018 sulla pagina web di non Parte_1
avendo autorizzato la pubblicazione del video di sponsorizzazione della macchina glute machine e non avendo neppure provveduto alla pubblicazione dello stesso video all'interno del proprio libro
“Bodybuilding-allenamento e esercizi”), fosse dichiarata ex art. 1453 cc la risoluzione del contratto, con condanna del dott. al risarcimento dei danni da essa patiti, tenuto conto anche dei costi CP_1
da essa sopportati per la registrazione del video di sponsorizzazione della macchina glute machine, pari a euro 2.074,00,
L'attrice sosteneva che i macchinari consegnati al dott. non fossero stati consegnati a titolo CP_1 di “omaggio”, in quanto rappresentavano la propria prestazione all'interno del contratto di partnership intercorso tra le parti nell'anno 2020. A dire dell'attrice, anche il video, oggetto della richiesta di cancellazione da parte di rientrava nell'ambito di un contratto di CP_1
sponsorizzazione intervenuto tra le parti anni prima, che non fissava alcun termine in ordine alla presenza del video sulla pagina web di essa attrice. A dire della AC, tale video rappresentava una delle prestazioni che lo si era obbligato ad eseguire a fronte della consegna dei CP_1
macchinari, che erano stati poi oggetto della richiesta di restituzione.
La allegava l'inadempimento dello alle pattuizioni contrattuali intercorse, in Pt_3 CP_1
quanto non solo il convenuto aveva richiesto nel 2023 la rimozione del video pubblicato nel 2018 sul sito web dell'azienda, ma non aveva neppure provveduto alla registrazione di ulteriori video, così rendendo impossibile la loro pubblicazione sul sito di essa attrice. Per quanto riguarda l'accordo relativo alla sostituzione del macchinario, asseriva la che anche rispetto a tale Parte_1
accordo lo fosse stato inadempiente, posto che, a fronte della consegna del predetto CP_1
macchinario (avente il costo di euro 3.570,06), il convenuto non aveva mai permesso ad essa attrice la pubblicazione del video di sponsorizzazione, lamentandosi della qualità delle luci e di un taglio immagine.
Infine, domandava la condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 96 Parte_1
comma 3 c.p.c.
A fronte delle nuove richieste articolate dalla società attrice nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., la difesa del convenuto eccepiva l'inammissibilità delle nuove domande, in quanto comportanti una
4 mutatio libelli.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26 novembre
2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c e successivo deposito dei rispettivi scritti conclusivi.
****
Tanto esposto in ordine ai fatti di causa, deve essere, innanzitutto, respinta l'eccezione, sollevata dalla difesa del convenuto, di inammissibilità delle nuove domande proposte dall'attrice nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
Se infatti uno dei principi cardine inerenti il processo civile è rappresentato dal divieto di mutatio libelli, consistente nell'impossibilità per una delle parti del giudizio di modificare in modo sostanziale la propria domanda e di inserire domande nuove in aggiunta a quelle già proposte, deve, tuttavia, rammentarsi che non ogni singola modifica della difesa prodotta dalle parti del giudizio incorre nella proibizione, essendo la stessa ammissibile ogniqualvolta sia circoscritta nel confine della cosiddetta emendatio libelli.
Sul punto, deve farsi opportuno richiamo alla pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte n.
12310 del 15 giugno 2015, mediante la quale è stato tracciato il confine in merito al noto binomio mutatio-emendatio libelli. La Corte di Cassazione ha, in particolare, stabilito che “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali”. L'orientamento sposato dalla giurisprudenza di legittimità a
Sezioni Unite in tema di modifica della domanda, pur mantenendo fermo il divieto di introdurre nova nel corso della lite, ha ampliato notevolmente il diametro dello ius variandi, propendendo per un'impostazione più elastica, incentrata sull'intera vicenda sostanziale intercorsa fra le parti. Tale soluzione ha, invero, posto le basi per un'estensione dell'oggetto del giudizio nel corso della prima udienza o nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., senza che questo determini, tuttavia, un pregiudizio al diritto di difesa o un ostacolo all'economia processuale, atteso che la domanda modificata che sostituisce la domanda originaria interviene nella fase iniziale del giudizio e non comporta tempi processuali superiori a quelli già preventivati dal medesimo art. 183 c.p.c.
L'unico limite alla modifica della domanda, costituente il vero discrimen tra emendatio (ammessa)
e mutatio (non ammessa), è rappresentato dal fatto che l'originario elemento identificativo soggettivo delle persone rimanga immutato e che la vicenda sostanziale sia uguale, o quantomeno collegata (recte “connessa a vario titolo”) a quella dedotta in giudizio con l'atto introduttivo;
ciò
5 per evitare che la controparte possa essere “sorpresa” dalla modifica e possa vedere mortificate le proprie potenzialità difensive. Se, infatti, l'eventuale modifica avviene sempre in riferimento e in connessione alla medesima ed originaria vicenda sostanziale, la controparte non può essere colta impreparata, potendo peraltro essa beneficiare del congruo termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio.
In conclusione, è sempre ammissibile la modifica della domanda iniziale, operata nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c., e la suddetta modifica può riguardare uno o entrambi gli elementi identificativi oggettivi della domanda (petitum e causa petendi), purché sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Nel caso di specie, mentre con la domanda introduttiva del presente giudizio l'odierna attrice ha chiesto che fosse dichiarata la nullità del contratto di donazione intercorso tra le parti per difetto della forma scritta prevista ad substantiam dalla legge, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione di tutte le attrezzature ricevute ovvero alla restituzione di una somma di denaro equivalente al valore dei beni, con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. l'attrice ha chiesto, previo accertamento della stipulazione tra le parti di un contratto di sponsorizzazione, la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto ai sensi dell'art. 1453 c.c., oltre alla condanna di al risarcimento dei danni subiti. Controparte_1
Ebbene, la modificazione della domanda in questi termini è assolutamente consentita, atteso che parte attrice, pur incidendo sulla causa petendi e sul petitum, si è limitata a ricondurre il rapporto giuridico intercorso con il convenuto nell'ambito di una diversa fattispecie contrattuale, senza tuttavia, apportare alcun mutamento in ordine all'elemento identificativo soggettivo delle persone o alla vicenda sostanziale posta a fondamento della propria pretesa.
Peraltro, nel caso di specie, come correttamente dedotto da parte attrice, la modifica della domanda introduttiva è intervenuta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 171 ter comma 1 n. 1 c.p.c. in quanto si è posta quale conseguenza della difesa articolata da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono e dei principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, la modificazione della domanda proposta in sede di memoria ex art. 171 ter comma 1 n. 1 c.p.c deve essere dichiarata ammissibile, con rigetto dell'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta.
Passando ad esaminare il merito della causa, è incontestato che tra e Parte_1
sia intervenuto un contratto di sponsorizzazione, ossia una fattispecie negoziale Controparte_1
atipica a prestazioni corrispettive, in virtù della quale una parte (c.d. sponsor) si obbliga ad una
6 prestazione, consistente in genere nella dazione di una somma di denaro o di beni, mentre l'altra parte (c.d. sponsorizzato o sponsee) si vincola a divulgare il nome o il marchio dello sponsor nelle varie estrinsecazioni della propria attività (sportiva, culturale, sociale, ecc.), consentendo l'uso della propria immagine e del proprio nome per promuovere presso il pubblico il marchio o il prodotto.
L'obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha natura patrimoniale, ai sensi dell'art.1174 c.c., e corrisponde all'affermarsi, nel costume sociale, della commercializzazione del nome e dell'immagine personale.
Ebbene, nel caso di specie, l'avvenuta conclusione nell'anno 2020 del predetto contratto, nonostante la mancanza di un atto scritto, è stata pacificamente ammessa da ambo le parti, le quali hanno concordemente, se pure genericamente, affermato che, in base agli accordi raggiunti, si era impegnata ad allestire con i propri macchinari la sala di formazione motoria del Parte_1 dott. e quest'ultimo si era obbligato a registrare diversi video aventi come sfondo il marchio CP_1
della società attrice, e a consentirne la pubblicazione sul sito web di quest'ultima.
L'attrice ha allegato che “di tutti i video registrati dal Dottore”, essa “ne pubblicò solamente uno”, ovverosia quello non più presente nella propria pagina web, “in quanto rimosso dietro intimidazione di un'azione giudiziale proveniente dal Dottore”. Ha inoltre asserito che l'accordo raggiunto non prevedesse alcun termine di scadenza in ordine alla permanenza del video sulla sua pagina web, tale da giustificare la richiesta di eliminazione allo spirare dello stesso. Sulla base di tali circostanze, ha dedotto l'inadempimento dello il quale, contravvenendo Parte_1 CP_1 all'accordo raggiunto, avrebbe preteso la cancellazione dal sito web dell'azienda del video in cui lo stesso sponsorizzava il marchio Parte_1
Sul punto, la difesa del convenuto ha rilevato che il video, oggetto della richiesta di rimozione avanzata nel luglio 2023, non ha alcuna attinenza con il contratto di sponsorizzazione stipulato dalle parti nel 2020, sicché alcun inadempimento è a lui imputabile.
I rilievi mossi dal convenuto alla tesi attorea appaiono fondati.
Infatti, è pacifico che il video, oggetto della richiesta di cancellazione da parte del convenuto, sia stato pubblicato sul sito web della società attrice nel 2018, ossia due anni prima della conclusione del contratto di sponsorizzazione del quale si discute, avvenuta nell'anno 2020, a seguito del quale la ha ceduto gratuitamente allo attrezzature sportive per un valore di euro Parte_1 CP_1
18.105,20 a fronte dell'obbligo assunto dallo di registrare diversi video e di consentire la CP_1
loro pubblicazione sul sito della La richiesta di rimozione del video, oggetto di Parte_1 pubblicazione nell'anno 2018, non può essere considerata come inadempimento agli obblighi assunti dallo con il contratto stipulato due anni dopo, ossia nel 2020. pur CP_1 Parte_1
essendo gravata dal relativo onere probatorio, non ha provato, e ancor prima non ha neppure
7 allegato, che l'accordo raggiunto dalle parti nel 2020 facesse riferimento anche al video già in precedenza pubblicato sul proprio sito aziendale. Né tanto meno ha provato il contenuto dell'accordo intercorso tra le parti nel 2018 e quindi non è dato conoscere quali fossero le intese raggiunte dalle parti in tale anno.
L'attrice non ha articolato alcuna prova, neppure quella per testi, al fine di dimostrare la fondatezza dei propri assunti. A tal riguardo, occorre rammentare il principio generale, stabilito dalle Sezioni
Unite (sent. n. 13533/2001), in base al quale spetta al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento fornire la prova del titolo legale o negoziale (contratto) su cui si fonda il suo diritto e quindi provare l'esatto contenuto dell'accordo raggiunto;
il che nella specie non è avvenuto. Pertanto, sotto questo primo profilo non vi è prova dell'inadempimento contrattuale contestato allo CP_1
Quanto poi alle ulteriori censure mosse dalla al comportamento del convenuto, per avere Parte_1
questi violato pure gli obblighi assunti con la pattuizione aggiuntiva raggiunta dalle parti nel luglio
2022, tali censure appaiono solo parzialmente fondate.
I termini dell'accordo in questione si possono desumere dal contenuto della mail inviata dallo richiamata nella comparsa di costituzione, in cui si legge che “L'accordo è stato posto in CP_1 questi termini: a fronte della consegna come omaggio dell' a settembre, quando saranno Parte_4
in produzione, io ho girato il video in merito nel tuo show room che ti permetto di usare per tuoi scopi e nel tuo sito e nei tuoi canali. Lo stesso video, o estratto dallo stesso video, fornitomi dai tuoi videomakers, sarà utilizzato nel capitolo del libro “Bodybuilding-allenamento e esercizi” dove spiego l'utilizzo dell'Hip Thrust a scopo riabilitativo e di rinforzo dei glutei. Nel libro c'è uno spazio dedicato all'esecuzione degli esercizi e vedrò di inserire il più possibile i video girati nel tuo show room, purtroppo alcuni sono inutilizzabili per i rumori di sottofondo del magazzino. La
AC verrà citata nei ringraziamenti finali per aver messo a disposizione lo show room e
l'attrezzatura”.
La ha dedotto che lo a fronte della consegna del macchinario hip trust, pur Parte_1 CP_1
avendo registrato il video concordato, non ne ha poi permesso la pubblicazione, ritenendo la qualità del video non soddisfacente e chiedendo che fossero apportate delle modifiche, come comprovato dal messaggio whatsapp dallo stesso inviato (vd. doc. 17 fascicolo attrice). A causa di tale condotta del convenuto, l'attrice ha chiesto la risoluzione del contratto di sponsorizzazione intercorso tra le parti nel luglio 2022 e la condanna dello al risarcimento dei danni da essa patiti, rimettendo CP_1
la loro quantificazione alla liquidazione equitativa del Giudice.
Rileva il Tribunale che dal contenuto del messaggio inviato via whatsapp dallo (“Il filmato CP_1
ha delle luci che fanno schifo sparate addosso che mi fanno sembrare un cadavere, con troppo
8 contrasto e alata esposizione;
inoltre in alcune riprese da una parte c'è un sacco di spazio e dall'altra mi hanno tagliato la testa. Prima di usarlo per i vostri scopi dovete sottopormelo per vedere se riesco a miglioralo. Ne va della mia immagine”), lungi dal desumersi la volontà del convenuto di sottrarsi all'adempimento degli impegni assunti, emerge semplicemente la richiesta dello stesso di migliorare la qualità del video prima di procedere alla sua pubblicazione, a causa dei problemi di luce del filmato e di inquadramento delle immagini. Tale richiesta di certo non può assurgere a prova della violazione degli obblighi contrattuali da parte dello posto che CP_1
questi non ha revocato il proprio consenso alla pubblicazione del video, ma ho solo richiesto di apportare delle modifiche, riservandosi di apportare egli stesso dei miglioramenti alla qualità del video (nel messaggio si legge “Prima di usarlo per vostri scopi dovete sottopormelo per vedere se riesco a migliorarlo”).
La AC non ha dato prova di avere sollecitato lo ad apportare le modifiche dal CP_1
medesimo ritenute opportune né tanto meno di aver provveduto essa stessa ad apportare le modifiche richieste, ma ha solo allegato di non avere più alcun interesse alla pubblicazione del video sul suo sito web, dato il tempo trascorso e avendo nel frattempo individuato altri testimonials.
Ritiene il Tribunale che la condotta attribuita allo non rivesta quella gravità tale da CP_1
giustificare la pronuncia della risoluzione del contratto e la condanna dello stesso al risarcimento danni, dal momento che il convenuto, lungi dall'esprimere un veto definitivo alla diffusione del proprio video e lungi dal volersi sottrarre all'adempimento degli obblighi assunti, ha solo richiesto che fosse apportata al video qualche modifica, per salvaguardare la propria immagine. Pertanto, la mancata pubblicazione appare piuttosto riconducibile al venir meno dell'interesse della Parte_1
a mantenere il rapporto di collaborazione con lo come dalla stessa ammesso e come CP_1 dimostrato pure dal fatto che l'attrice ha reperito altri testimonials, affidando a questi il compito di pubblicizzare i propri macchinari.
Quanto poi all'ulteriore contestazione relativa alla mancata pubblicazione sul libro dello dei CP_1 video pubblicitari, realizzati dai videomakers incaricati dalla relativi all'utilizzo della Parte_1
macchina Hip Thrust (anche detta Glute Machine), a scopo riabilitativo e di rinforzo dei glutei, il convenuto ha asserito di avere in realtà provveduto alla pubblicazione dei video all'interno del proprio libro “Bodybuilding-allenamento e esercizi”. Al fine di comprovare ciò, la difesa del convenuto, nella memoria n. 3 ex art. 171 ter cpc del 9 ottobre 2024, ha fatto un rinvio alla pagine del libro “Bodybuilding-allenamento e esercizi” (doc. 7), oggetto di deposito in Cancelleria. In particolare, ha dedotto che, nella descrizione degli esercizi fisici (rinvenibili alle pagine 251, 367,
370, 413 e all'interno del capitolo 42, ossia da pag. 485 a pag. 632), sarebbero presenti dei QR code che rimandano ai video pubblicitari del marchio Parte_1
9 Rileva il Giudicante che in realtà nessun deposito del libro cartaceo “Bodybuilding-allenamento e esercizi” risulta effettuato presso la Cancelleria Civile di questo Tribunale, sicché le asserzioni del convenuto, in ordine al puntuale adempimento degli impegni assunti con il patto aggiuntivo stipulato nel mese di luglio 2022, sono rimaste sfornite di prova.
Ciò posto, va evidenziato che non ogni inadempimento determina la risoluzione del contratto.
Infatti, l'art. 1455 c.c. stabilisce che il contratto non si può risolvere se l'inadempimento “ha scarsa importanza”, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. La regola enunciata esprime una ratio di proporzionalità: solo l'inadempimento grave (o non scarso) è in grado di sconvolgere il sinallagma e l'equilibrio del contratto e ne giustifica lo scioglimento, avuto riguardo alle prestazioni dedotte in contratto ed alle esigenze di ciascuna delle parti. Come riconosciuto pacificamente in giurisprudenza, in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (cfr. Cass. civ. n. 24206/2015;
Cass. civ. n 22346/2014; Cass. civ. n. 7083/2006).
Alla luce delle coordinate normative e giurisprudenziali esposte ed in considerazione del quadro probatorio delineatosi, si ritiene che l'inadempimento attribuibile a non possa Controparte_1
essere qualificato di scarsa importanza, dal momento che in seguito alla mancata pubblicazione del video sul libro dello Spattini, la società attrice non ha potuto beneficiare della sponsorizzazione del proprio marchio attraverso la commercializzazione del libro e quindi non ha potuto trarre quella utilità che sarebbe derivata dalla promozione dei propri macchinari nell'ambito della platea dei lettori.
In conclusione, a fronte della gravità dell'inadempimento imputabile al convenuto, deve dichiararsi la risoluzione della pattuizione aggiuntiva intercorsa tra le parti nel mese di luglio 2022, atteso che,
a fronte del puntuale adempimento di parte attrice, la quale ha provveduto alla consegna della macchina a favore del convenuto, lo non ha invece dato compiuta esecuzione Parte_4 CP_1 all'accordo raggiunto, così precludendo il soddisfacimento degli interessi dell'attrice sottesi alla stipulazione.
Quanto alle richieste risarcitorie formulate dall'attrice, occorre rammentare che, nell'ipotesi di
10 responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore.
Nella specie, l'attrice ha invocato la liquidazione equitativa del danno ai sensi dall'art. 1226 c.c. Va evidenziato che tale forma di liquidazione attiene esclusivamente all'ipotesi in cui il danno sia stato già provato, sicché non può venire in considerazione nel caso in cui di esso non sia stata provata l'esistenza. Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, e non può surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (tra le più recenti: Cass. 12 aprile 2006 n. 8615, 18 agosto 2005 n. 16992, 10 luglio
2003 n. 10850).
Nell'ipotesi in esame, difetta la prova del danno.
Infatti, sotto il profilo del danno emergente, ha prodotto due fatture emesse dalla Parte_1
Digitalmovie nel 2022 (n. 31 del 31.05.2022 di euro 1.037,00 e n. 45 del 30.6.2022 di euro
1.037,00), senza tuttavia fornire la prova dell'avvenuto pagamento degli importi indicati nelle fatture. Inoltre, le due fatture non contengono alcun riferimento ai video relativi alla macchina Hip
Thrust, sicché non vi è neppure la prova che le stesse si riferiscano alle spese asseritamente sostenute dall'attrice per la registrazione dei video pubblicitari di detto macchinario, girati con lo
CP_1
Sotto il profilo del lucro cessante, va rilevato che la società attrice non ha provato e ancor prima non ha neppure dedotto alcun concreto e specifico danno, limitandosi ad affermare che, trattandosi di danni di ammontare non determinato con precisione, in quanto destinati a proiettarsi nel futuro, il giudice avrebbe dovuto valutarli secondo equità.
In conclusione, la domanda di risarcimento danni deve essere rigettata, in quanto l'istruttoria svolta non ha consentito di ritenere raggiunta la prova certa e concreta dei danni patrimoniali genericamente prospettati dall'attrice nonché del nesso causale tra l'inadempimento del convenuto e il pregiudizio lamentato.
Quanto alle spese di lite, il parziale accoglimento delle domande attoree giustifica la compensazione nella misura dei 2/3 delle spese relative al presente giudizio, con conseguente condanna del convenuto al pagamento nei confronti della società attrice della residua frazione di 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
11 1) Accertato che nell'anno 2020 tra le parti è intercorso un contratto di sponsorizzazione, rigetta la domanda attorea di risoluzione del predetto contratto per inadempimento del convenuto;
2) Accertato che nel luglio 2022 tra le parti è intercorso un ulteriore contratto di sponsorizzazione, dichiara la risoluzione del predetto contratto, a causa dell'inadempimento imputabile a CP_1
[...]
3) Rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da nei confronti Parte_1
di ; Controparte_1
4) Dichiara la compensazione nella misura dei 2/3 delle spese processuali e condanna CP_1
al pagamento nei confronti di della residua frazione di 1/3,
[...] Parte_1
che liquida in euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il 15 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena
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