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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 20/10/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 107/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice LE DI SA, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 107 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
promossa da
(C.F. , nella sua qualità di titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1
individuale ALÒ UR DI UR ON (C.F. ), rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Tiberio Baroni
parte opponente
nei confronti di
(P. Iva , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Panozzi
parte opposta
conclusioni
per parte opponente, come da atto di citazione: “Voglia il Tribunale di Arezzo in accoglimento della
presente opposizione in rito revocare il decreto ingiuntivo de quo per mancanza dei requisiti ex art. 633 e 634
del cpc provanti il credito vantato per quanto riferito nella parte in premessa da intendersi qui come
integralmente riportato e quindi dichiarare che nulla deve LÒ RG al nel Controparte_1
merito revocare il decreto ingiuntivo de quo perché nulla deve LÒ RG per avere lo stesso provveduto
integralmente al pagamento di quanto richiesto con il decreto ingiuntivo opposto, per le causali di cui in
premessa e quindi all'uopo dichiarare che nulla deve LÒ RG nei confronti del Controparte_1
con vittoria di competenze”
[...]
1 R.G. n. 107/2024
per parte opposta, come da comparsa di costituzione e risposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
contrariis reiectis, in via preliminare, accertare e dichiarare che il ricorso per ingiunzione è stato proposto nel
rispetto dei dettami e presupposti di legge e, per l'effetto, Voglia respingere la richiesta di revoca del decreto
ingiuntivo opposto e, di contro, confermarne la legittima emissione […] Nel merito, Voglia accertare e
dichiarare che le forniture della opposta sono tutte avvenute regolarmente e che le somme ingiunte sono tutte
dovute e, per l'effetto, respingere in toto l'opposizione proposta e confermare integralmente il decreto
ingiuntivo n. 1051/2023. Conseguentemente, accertare e dichiarare che il
[...]
ha diritto di ricevere in pagamento la somma di € 15.048,73, oltre Controparte_1
interessi al tasso del D.L. 231/02 dal dì del dovuto al saldo, e, per l'effetto, condannare , Parte_1
titolare della ditta individuale LÒ RG di RC NT, a corrispondere al
[...]
la somma di € 15.048,73, oltre interessi al Controparte_1
tasso del D.L. 231/02 dal dì del dovuto al saldo, o comunque, quella somma, maggiore o minore, che sarà
ritenuta di giustizia. Il tutto, per le causali di cui in narrativa e per i motivi ivi esposti. Vittoria di compensi
ed anticipazioni.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , quale titolare dell'impresa Parte_1
individuale LÒ RG di RC NT, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.
1051/2023 (R.G. n. 2797/2023) del 23.11.2023, con il quale l'intestato Tribunale gli aveva ingiunto di pagare a la somma di € 15.048,73, oltre Parte_2
interessi come da domanda e spese.
2. A sostegno delle proprie ragioni parte opponente ha dedotto che: i) preliminarmente, il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di fatture emesse dal 2019 al 2023, ma esse non sono idonee a fornire la prova della sussistenza del contratto, potendo al più rappresentare un mero indizio della sussistenza del diritto vantato da parte opposta. Inoltre, non sono stati allegati i documenti di trasporto, né gli ordini della merce. Tutto ciò consente di affermare che manca la prova del credito richiesto e che non sussistono i presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.; ii) tra le fatture sulla cui base è stato emesso il decreto ingiuntivo vi è anche la n. 60 del 31.01.2023 per € 1.458,37, per la quale è stata emessa nota di credito per € 52,56. Tale fattura è stata dunque pagata per € 1.405,81,
con incasso da parte di il 23.06.2023. Tale importo deve essere detratto dal dovuto, con CP_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
iii) l'intero importo di cui al decreto ingiuntivo
è, comunque, già stato pagato: il 3.12.2019, con assegno di € 2.000,00 incassato il 4.12.2019 sono
2 R.G. n. 107/2024
state pagate le fatture n. 8, n. 119, e n. 528 del 2019; il 19.02.2019, con assegno di € 2.000,00 incassato il 20.02.2019 sono state pagate le fatture n. 631, n. 747 e n. 792; con assegno di € 5.000,00 datato
31.09.2020 si è provveduto al saldo delle fatture n. 884 e n. 972 del 2019 e n. 42, n. 101 e n. 195 del
2020; la fattura n. 895 del 31.10.2021, emessa per € 766,74, è stata pagata per € 720,56, a seguito di contestazione con riguardo alla quantità di merce consegnata;
infine, le fatture n. 167 del 28.02.2023
e n. 265 del 31.03.2023 sono state pagate il 13.04.2023 con la corresponsione di € 2.327,00, cifra inferiore a quanto originariamente dovuto, anche in questo caso stante la contestazione sulla quantità di merce effettivamente consegnata. Alla luce di tutto ciò, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, essendo stato dimostrato che nulla è dovuto a parte opposta.
3. Si è costituita deducendo che: i) in via Controparte_1
preliminare, la documentazione prodotta dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo giustifica pienamente l'emissione dello stesso;
ii) non è stata fornita da parte opponente alcuna valida prova documentale degli asseriti avvenuti pagamenti delle fatture. La nota di credito prodotta è inconferente in quanto non relativa ad una fattura la cui somma è stata oggetto di ingiunzione col decreto oggi opposto. Gli ulteriori documenti che dovrebbero attestare i pagamenti sono di formazione unilaterale e uno di essi – l'allegato 5 – pur venendo enunciato da parte opponente nell'atto di citazione non è stato allegato. Pertanto, l'intero importo di cui al decreto ingiuntivo risulta ancora dovuto;
iii) le forniture effettuate non sono mai state contestate nella quantità, né nella qualità. Con l'atto di citazione parte opponente ha fatto riferimento ad alcune contestazioni in tal senso, senza però specificare quantità, misura e motivazione della contestazione. Conseguentemente, tutto quanto l'importo ingiunto deve ritenersi dovuto;
iv)
sussistono i presupposti di legge per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
4. Con ordinanza del 13.01.2025, il decreto ingiuntivo opposto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo.
5. In data 24 settembre 2025, la causa – istruita documentalmente e con l'escussione di testimoni – è
stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
******
6. Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che, in termini generali, il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è
governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal
3 R.G. n. 107/2024
disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, per tutte, Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
7. Tanto chiarito, l'opposizione è infondata e, come tale, deve essere rigettata.
8. Preliminarmente, è appena il caso di ricordare che la produzione in sede monitoria delle fatture sulla base delle quali il ha richiesto il decreto ingiuntivo opposto Controparte_1
era sufficiente all'emissione dello stesso, aprendosi la fase a cognizione piena – anche in ossequio alla giurisprudenza appena citata – con il successivo giudizio introdotto con l'atto di citazione in opposizione. Pertanto, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo sussistevano certamente i presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.
9. Nel merito, nell'ambito del presente giudizio era onere di parte opposta dare prova dell'avvenuta consegna della merce per la quale ha emesso le fatture su cui si fonda il decreto ingiuntivo.
Tale onere è stato assolto. Infatti, tutti e tre i testi escussi – e precisamente Testimone_1 Tes_2
e – hanno confermato che era il personale (o il titolare) di LÒ RG a
[...] Testimone_3
ritirare la merce che veniva ordinata. Inoltre, tutti e tre hanno affermato che “la merce consegnata era
quella di cui a ft. n. 8/19, n. 119/19, n. 528/19, n. 613/19, n. 747/19, n. 792/19, n. 884/19, n. 972/19, n.
42/20, n. 101/20, n. 195/20, n. 895/21, n. 60/23, n. 167/23, n. 265/23, n. 366/23, n. 461/23 e n. 559/23
prodotte come docc.2/19 nel fascicolo monitorio”.
4 R.G. n. 107/2024
Quanto a possibili contestazioni su quanto ritirato, i due testi di parte opposta – e Testimone_1
– hanno negato che da parte di LÒ RG siano mai pervenute contestazioni. Testimone_2
La teste di parte opponente ha, invece, riferito che “le contestazioni avvenivano perché Testimone_3
spesso la merce consegnata era maggiore rispetto a quella ordinata. è capitato anche a me di chiamare per
comunicare che la quantità era maggiore di quella richiesta, il che era un problema anche perché, lavorando
noi con prodotti freschi, il prodotto in più consegnato era da buttare il giorno dopo” aggiungendo poi che
“quando facevamo le contestazioni chiamavamo il forno e parlavamo con chi rispondeva”.
Va, tuttavia, rilevato che l'unica teste che ha fatto riferimento ad avvenute contestazioni sulla qualità della merce non ha in ogni caso circostanziato le stesse, omettendo di riferire in quali occasioni, per quali somme e con riferimento a quali fatture esse siano avvenute.
Di conseguenza, oltre a doversi ritenere provato che la merce è stata interamente ricevuta da LÒ
RG (che la ha direttamente ritirata dal panificio), deve anche concludersi che nessun importo può essere detratto da quello che risulta come dovuto dalle fatture sulla cui base è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto.
10. A fronte della produzione delle fatture e della raggiunta prova del ritiro della merce da parte di
LÒ RG, incombeva su quest'ultima l'onere di provare fatti estintivi del credito parte opposta.
Tale onere non è stato assolto. A riguardo, va rilevato che parte opponente ha prodotto (sub doc. 1)
una nota di credito per € 52,56 (derivanti da € 50,54 oltre iva al 4%) nella quale è completamente assente qualsivoglia riferimento ad alcuna delle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto. Infatti, l'unica fattura a cui si fa verosimilmente riferimento nella descrizione di tale nota
è la n. 1115 del 30.11.2022, che non figura tra quelle relative all'importo azionato in sede monitoria.
Inoltre, gli asseriti assegni prodotti sub doc. 2, 3 e 4 non riportano alcuna sottoscrizione e devono ritenersi di formazione unilaterale e dunque, come tali, inidonei a provare l'asserito avvenuto pagamento delle fatture. Quanto all'enunciato doc. 5, che dovrebbe anch'esso attestare il pagamento di talune fatture, esso non è stato prodotto.
Non è stato, dunque, provato che alcuna somma dovuta sulla base delle fatture prodotte da parte opposta col ricorso per decreto ingiuntivo sia mai stata corrisposta da parte opponente.
11. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, l'opposizione deve essere rigettata e,
conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto n. 1051/2023 (R.G. n. 2797/2023) del 23.11.2023
emesso dal Tribunale di Arezzo deve essere confermato.
5 R.G. n. 107/2024
12. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate in base al d.m. 55
del 2014, come modificato dal d.m. 147 del 2022, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1051/2023
(R.G. n. 2797/2023) del 23.11.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo;
b) condanna , quale titolare dell'impresa individuale LÒ RG di Parte_1 [...]
, alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva
[...]
e cpa come per legge.
Così deciso in Arezzo, il 20 ottobre 2025
Il giudice
LE DI SA
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice LE DI SA, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 107 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
promossa da
(C.F. , nella sua qualità di titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1
individuale ALÒ UR DI UR ON (C.F. ), rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Tiberio Baroni
parte opponente
nei confronti di
(P. Iva , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Panozzi
parte opposta
conclusioni
per parte opponente, come da atto di citazione: “Voglia il Tribunale di Arezzo in accoglimento della
presente opposizione in rito revocare il decreto ingiuntivo de quo per mancanza dei requisiti ex art. 633 e 634
del cpc provanti il credito vantato per quanto riferito nella parte in premessa da intendersi qui come
integralmente riportato e quindi dichiarare che nulla deve LÒ RG al nel Controparte_1
merito revocare il decreto ingiuntivo de quo perché nulla deve LÒ RG per avere lo stesso provveduto
integralmente al pagamento di quanto richiesto con il decreto ingiuntivo opposto, per le causali di cui in
premessa e quindi all'uopo dichiarare che nulla deve LÒ RG nei confronti del Controparte_1
con vittoria di competenze”
[...]
1 R.G. n. 107/2024
per parte opposta, come da comparsa di costituzione e risposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
contrariis reiectis, in via preliminare, accertare e dichiarare che il ricorso per ingiunzione è stato proposto nel
rispetto dei dettami e presupposti di legge e, per l'effetto, Voglia respingere la richiesta di revoca del decreto
ingiuntivo opposto e, di contro, confermarne la legittima emissione […] Nel merito, Voglia accertare e
dichiarare che le forniture della opposta sono tutte avvenute regolarmente e che le somme ingiunte sono tutte
dovute e, per l'effetto, respingere in toto l'opposizione proposta e confermare integralmente il decreto
ingiuntivo n. 1051/2023. Conseguentemente, accertare e dichiarare che il
[...]
ha diritto di ricevere in pagamento la somma di € 15.048,73, oltre Controparte_1
interessi al tasso del D.L. 231/02 dal dì del dovuto al saldo, e, per l'effetto, condannare , Parte_1
titolare della ditta individuale LÒ RG di RC NT, a corrispondere al
[...]
la somma di € 15.048,73, oltre interessi al Controparte_1
tasso del D.L. 231/02 dal dì del dovuto al saldo, o comunque, quella somma, maggiore o minore, che sarà
ritenuta di giustizia. Il tutto, per le causali di cui in narrativa e per i motivi ivi esposti. Vittoria di compensi
ed anticipazioni.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , quale titolare dell'impresa Parte_1
individuale LÒ RG di RC NT, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.
1051/2023 (R.G. n. 2797/2023) del 23.11.2023, con il quale l'intestato Tribunale gli aveva ingiunto di pagare a la somma di € 15.048,73, oltre Parte_2
interessi come da domanda e spese.
2. A sostegno delle proprie ragioni parte opponente ha dedotto che: i) preliminarmente, il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di fatture emesse dal 2019 al 2023, ma esse non sono idonee a fornire la prova della sussistenza del contratto, potendo al più rappresentare un mero indizio della sussistenza del diritto vantato da parte opposta. Inoltre, non sono stati allegati i documenti di trasporto, né gli ordini della merce. Tutto ciò consente di affermare che manca la prova del credito richiesto e che non sussistono i presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.; ii) tra le fatture sulla cui base è stato emesso il decreto ingiuntivo vi è anche la n. 60 del 31.01.2023 per € 1.458,37, per la quale è stata emessa nota di credito per € 52,56. Tale fattura è stata dunque pagata per € 1.405,81,
con incasso da parte di il 23.06.2023. Tale importo deve essere detratto dal dovuto, con CP_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
iii) l'intero importo di cui al decreto ingiuntivo
è, comunque, già stato pagato: il 3.12.2019, con assegno di € 2.000,00 incassato il 4.12.2019 sono
2 R.G. n. 107/2024
state pagate le fatture n. 8, n. 119, e n. 528 del 2019; il 19.02.2019, con assegno di € 2.000,00 incassato il 20.02.2019 sono state pagate le fatture n. 631, n. 747 e n. 792; con assegno di € 5.000,00 datato
31.09.2020 si è provveduto al saldo delle fatture n. 884 e n. 972 del 2019 e n. 42, n. 101 e n. 195 del
2020; la fattura n. 895 del 31.10.2021, emessa per € 766,74, è stata pagata per € 720,56, a seguito di contestazione con riguardo alla quantità di merce consegnata;
infine, le fatture n. 167 del 28.02.2023
e n. 265 del 31.03.2023 sono state pagate il 13.04.2023 con la corresponsione di € 2.327,00, cifra inferiore a quanto originariamente dovuto, anche in questo caso stante la contestazione sulla quantità di merce effettivamente consegnata. Alla luce di tutto ciò, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, essendo stato dimostrato che nulla è dovuto a parte opposta.
3. Si è costituita deducendo che: i) in via Controparte_1
preliminare, la documentazione prodotta dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo giustifica pienamente l'emissione dello stesso;
ii) non è stata fornita da parte opponente alcuna valida prova documentale degli asseriti avvenuti pagamenti delle fatture. La nota di credito prodotta è inconferente in quanto non relativa ad una fattura la cui somma è stata oggetto di ingiunzione col decreto oggi opposto. Gli ulteriori documenti che dovrebbero attestare i pagamenti sono di formazione unilaterale e uno di essi – l'allegato 5 – pur venendo enunciato da parte opponente nell'atto di citazione non è stato allegato. Pertanto, l'intero importo di cui al decreto ingiuntivo risulta ancora dovuto;
iii) le forniture effettuate non sono mai state contestate nella quantità, né nella qualità. Con l'atto di citazione parte opponente ha fatto riferimento ad alcune contestazioni in tal senso, senza però specificare quantità, misura e motivazione della contestazione. Conseguentemente, tutto quanto l'importo ingiunto deve ritenersi dovuto;
iv)
sussistono i presupposti di legge per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
4. Con ordinanza del 13.01.2025, il decreto ingiuntivo opposto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo.
5. In data 24 settembre 2025, la causa – istruita documentalmente e con l'escussione di testimoni – è
stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
******
6. Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che, in termini generali, il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è
governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal
3 R.G. n. 107/2024
disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, per tutte, Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
7. Tanto chiarito, l'opposizione è infondata e, come tale, deve essere rigettata.
8. Preliminarmente, è appena il caso di ricordare che la produzione in sede monitoria delle fatture sulla base delle quali il ha richiesto il decreto ingiuntivo opposto Controparte_1
era sufficiente all'emissione dello stesso, aprendosi la fase a cognizione piena – anche in ossequio alla giurisprudenza appena citata – con il successivo giudizio introdotto con l'atto di citazione in opposizione. Pertanto, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo sussistevano certamente i presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.
9. Nel merito, nell'ambito del presente giudizio era onere di parte opposta dare prova dell'avvenuta consegna della merce per la quale ha emesso le fatture su cui si fonda il decreto ingiuntivo.
Tale onere è stato assolto. Infatti, tutti e tre i testi escussi – e precisamente Testimone_1 Tes_2
e – hanno confermato che era il personale (o il titolare) di LÒ RG a
[...] Testimone_3
ritirare la merce che veniva ordinata. Inoltre, tutti e tre hanno affermato che “la merce consegnata era
quella di cui a ft. n. 8/19, n. 119/19, n. 528/19, n. 613/19, n. 747/19, n. 792/19, n. 884/19, n. 972/19, n.
42/20, n. 101/20, n. 195/20, n. 895/21, n. 60/23, n. 167/23, n. 265/23, n. 366/23, n. 461/23 e n. 559/23
prodotte come docc.2/19 nel fascicolo monitorio”.
4 R.G. n. 107/2024
Quanto a possibili contestazioni su quanto ritirato, i due testi di parte opposta – e Testimone_1
– hanno negato che da parte di LÒ RG siano mai pervenute contestazioni. Testimone_2
La teste di parte opponente ha, invece, riferito che “le contestazioni avvenivano perché Testimone_3
spesso la merce consegnata era maggiore rispetto a quella ordinata. è capitato anche a me di chiamare per
comunicare che la quantità era maggiore di quella richiesta, il che era un problema anche perché, lavorando
noi con prodotti freschi, il prodotto in più consegnato era da buttare il giorno dopo” aggiungendo poi che
“quando facevamo le contestazioni chiamavamo il forno e parlavamo con chi rispondeva”.
Va, tuttavia, rilevato che l'unica teste che ha fatto riferimento ad avvenute contestazioni sulla qualità della merce non ha in ogni caso circostanziato le stesse, omettendo di riferire in quali occasioni, per quali somme e con riferimento a quali fatture esse siano avvenute.
Di conseguenza, oltre a doversi ritenere provato che la merce è stata interamente ricevuta da LÒ
RG (che la ha direttamente ritirata dal panificio), deve anche concludersi che nessun importo può essere detratto da quello che risulta come dovuto dalle fatture sulla cui base è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto.
10. A fronte della produzione delle fatture e della raggiunta prova del ritiro della merce da parte di
LÒ RG, incombeva su quest'ultima l'onere di provare fatti estintivi del credito parte opposta.
Tale onere non è stato assolto. A riguardo, va rilevato che parte opponente ha prodotto (sub doc. 1)
una nota di credito per € 52,56 (derivanti da € 50,54 oltre iva al 4%) nella quale è completamente assente qualsivoglia riferimento ad alcuna delle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto. Infatti, l'unica fattura a cui si fa verosimilmente riferimento nella descrizione di tale nota
è la n. 1115 del 30.11.2022, che non figura tra quelle relative all'importo azionato in sede monitoria.
Inoltre, gli asseriti assegni prodotti sub doc. 2, 3 e 4 non riportano alcuna sottoscrizione e devono ritenersi di formazione unilaterale e dunque, come tali, inidonei a provare l'asserito avvenuto pagamento delle fatture. Quanto all'enunciato doc. 5, che dovrebbe anch'esso attestare il pagamento di talune fatture, esso non è stato prodotto.
Non è stato, dunque, provato che alcuna somma dovuta sulla base delle fatture prodotte da parte opposta col ricorso per decreto ingiuntivo sia mai stata corrisposta da parte opponente.
11. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, l'opposizione deve essere rigettata e,
conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto n. 1051/2023 (R.G. n. 2797/2023) del 23.11.2023
emesso dal Tribunale di Arezzo deve essere confermato.
5 R.G. n. 107/2024
12. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate in base al d.m. 55
del 2014, come modificato dal d.m. 147 del 2022, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1051/2023
(R.G. n. 2797/2023) del 23.11.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo;
b) condanna , quale titolare dell'impresa individuale LÒ RG di Parte_1 [...]
, alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva
[...]
e cpa come per legge.
Così deciso in Arezzo, il 20 ottobre 2025
Il giudice
LE DI SA
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