CASS
Ordinanza 17 marzo 2022
Ordinanza 17 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 17/03/2022, n. 9047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9047 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: FE AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9047 Anno 2022 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 21/12/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pistoia, con cui FE AR è stato ritenuto responsabile del reato di truffa ai danni di UO OM. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto l'erronea applicazione della legge e vizi della motivazione per essere stata affermata la responsabilità per il delitto di truffa, pur difettandone gli elementi costitutivi. 2. Il ricorso è inammissibile. L'impugnata pronunzia ha offerto una congrua ed esaustiva giustificazione del giudizio di responsabilità, formulato nei confronti del ricorrente, esponendo linearmente le conclusioni tratte dalla valutazione delle emergenze probatorie e puntualmente replicando alle deduzioni ed ai rilievi svolti dalla difesa (v. f. 2, 3, 4, 5 e 6 della sentenza d'appello). In particolare, la Corte d'appello ha sottolineato che la condotta, costituita dalla disponibilità manifestata dall'imputato su un sito di vendite on line e a mezzo telefono a consegnare al Griguolo un telefono cellulare Samsung Galaxy S III, dopo avere ricevuto il pagamento di una somma di denaro, senza avere in realtà alcuna intenzione di effettuare la vendita, ha falsato il processo volitivo della persona offesa, inducendola a effettuare un bonifico in favore dell'imputato. La menzionata Corte ha aggiunto che a conferma che il prevenuto non aveva alcuna effettiva intenzione di consegnare il bene va rilevato che, "dopo avere ricevuto la somma di denaro in accredito sul conto corrente intestato alla FC Informatica, di cui era l'unico titolare, il LE si è reso irreperibile dal UO, che si visto costretto a presentare la denuncia/querela". A fronte della motivazione, corretta, logica, non contraddittoria e, pertanto esente da vizi censurabili, il ricorrente ha sollecitato una diversa valutazione del materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile in sede di legittimità. Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
2 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente NA A. R. AC AN VE 9
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9047 Anno 2022 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 21/12/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pistoia, con cui FE AR è stato ritenuto responsabile del reato di truffa ai danni di UO OM. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto l'erronea applicazione della legge e vizi della motivazione per essere stata affermata la responsabilità per il delitto di truffa, pur difettandone gli elementi costitutivi. 2. Il ricorso è inammissibile. L'impugnata pronunzia ha offerto una congrua ed esaustiva giustificazione del giudizio di responsabilità, formulato nei confronti del ricorrente, esponendo linearmente le conclusioni tratte dalla valutazione delle emergenze probatorie e puntualmente replicando alle deduzioni ed ai rilievi svolti dalla difesa (v. f. 2, 3, 4, 5 e 6 della sentenza d'appello). In particolare, la Corte d'appello ha sottolineato che la condotta, costituita dalla disponibilità manifestata dall'imputato su un sito di vendite on line e a mezzo telefono a consegnare al Griguolo un telefono cellulare Samsung Galaxy S III, dopo avere ricevuto il pagamento di una somma di denaro, senza avere in realtà alcuna intenzione di effettuare la vendita, ha falsato il processo volitivo della persona offesa, inducendola a effettuare un bonifico in favore dell'imputato. La menzionata Corte ha aggiunto che a conferma che il prevenuto non aveva alcuna effettiva intenzione di consegnare il bene va rilevato che, "dopo avere ricevuto la somma di denaro in accredito sul conto corrente intestato alla FC Informatica, di cui era l'unico titolare, il LE si è reso irreperibile dal UO, che si visto costretto a presentare la denuncia/querela". A fronte della motivazione, corretta, logica, non contraddittoria e, pertanto esente da vizi censurabili, il ricorrente ha sollecitato una diversa valutazione del materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile in sede di legittimità. Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
2 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente NA A. R. AC AN VE 9