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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7412 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3149/2019
All'udienza collegiale del giorno 09/12/2025 ore 11:40
Presidente Dott. TO Tilocca Consigliere Dott. IU AD Relatore
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CANCRINI ARTURO
Avv. NINFADORO VALERIA presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. ANNIBALI ANGELO avv. Rizzi presente in sost
Avv. RUFFINI ANDREA
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR TO Tilocca
TI CH
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. TO Tilocca Presidente dott.ssa IU AD Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 9.12.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3149 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. n. ) e (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Avv.ti Cancrini Arturo (C.F. e Ninfadoro Valeria (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Arturo Cancrini sito C.F._2 in Roma, Piazza San Bernardo, 101 giusta procura in atti;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE-APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_2
; P.I. , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli P.IVA_3 P.IVA_4
Avv.ti Annibali Angelo (C.F. ), RU ND (C.F. C.F._3
) e EL NG (C.F. ), giusta procura in atti, C.F._4 C.F._5
Contr ed elettivamente domiciliato presso lo Studio in Roma, via Sistina n. 48;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE-APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.4.1999, la (di seguito 'Olmar') conveniva Parte_1 il dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, per sentirlo condannare Controparte_1 al pagamento, in proprio favore: 1) della somma di lire 703.170.412 (o a quella diversa di giustizia), oltre accessori, a titolo di risarcimento per i danni patiti dalla società attrice nel periodo di illegittima
2 sospensione dei lavori dal 23.06.97 al 29.07.98; 2) della somma di lire 13.953.965 (o a quella diversa di giustizia), salvi aggiornamenti fino al soddisfo, oltre accessori, a titolo di interessi ex art. 35 e 36 del d.p.r. n. 1063/1962 sulla somma dovuta per anticipazione e mai corrisposta;
3) della somma di lire. 991.175.970 (o a quella diversa di giustizia) per lavori eseguiti ed allibrati al 1°, 2° e 3° s.a.l. di cui al 1°, 2° e 3° certificato di pagamento ed agli interessi calcolati sulla predetta somma ex art. 35 e
36 del D.P.R. n. 1063/1962 ammontati, alla data del 2.05.1999, a lire 23.772.602, salvi successivi aggiornamenti fino al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria come per legge ed ulteriori interessi anatocistici dovuti per violazione dell'art. 4 della legge n. 741/81; 4) della somma di lire 9.229.111
(o a quella diversa di giustizia), oltre accessori, a titolo di risarcimento danni per il periodo di illegittima sospensione parziale dei lavori dal 28 ottobre 1998 e fino al 10 febbraio 1999; 5) della somma di lire 142.391,364 (o a quella diversa di giustizia), oltre accessori, a titolo di risarcimento danni per il periodo di illegittima sospensione totale dei lavori dal 10.02.1999 al 2.05.1999 salvi successivi aggiornamenti fino al cessare della sospensione. In via subordinata, la società attrice concludeva per la condanna del convenuto al pagamento delle medesime somme sopra CP_1 contabilizzate, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 cc., ovvero a titolo di risarcimento dei danni extracontrattuali ex art. 2043 c.c.
Deduceva la di aver concluso, in data 15.3.1997, con il convenuto, un Pt_1 CP_1 contratto di appalto per la realizzazione della ricostruzione della condotta consortile del partitore 'A' loc. Campovillano Comune di Tuscia (VT), 2° stralcio. Evidenziava come, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, della stipulazione formale del contratto e della consegna del cantiere in data 9.6, 1997, il Consorzio appaltante aveva disposto, in data 23.6.1997, una prima sospensione dei lavori in ragione della mancata disponibilità di tutti i terreni interessati dall'opera da realizzare e non ancora assoggettati alla procedura espropriativa. Al riguardo, lamentava la che, senza Pt_1 neppure provvedere alla liquidazione dell'anticipazione contrattualmente dovuta, il aveva CP_1 disposto la ripresa dei lavori solo in data 29 luglio 1998, per poi nuovamente disporre una parziale sospensione dei lavori il 19 ottobre dello stesso anno, a causa della dedotta indisponibilità e degli ostacoli inaspettatamente frapposti dal Comune di per la realizzazione dei lavori secondo Pt_2
l'originario tracciato programmato. Da ultimo, il - il quale non aveva neppure provveduto CP_1 al pagamento dei primi tre s.a.l. dovuti - disponeva la sospensione definitiva dei lavori nel febbraio del 1999. A fronte di tali premesse, la deducendo il grave inadempimento del Consorzio Pt_1 appaltante - per essersi reso responsabile della mancata cooperazione dovuta in favore dell'impresa appaltatrice al fine del buon andamento e della regolare esecuzione della propria prestazione -, concludeva per l'integrale accoglimento delle conclusioni così come in epigrafe specificate.
Si costituiva il (di seguito 'Consorzio'), deducendo la Controparte_1
3 totale infondatezza delle avverse domande e concludeva per il relativo integrale rigetto. Evidenziava, al riguardo, come l'originaria consegna dei lavori operata nel giugno del 1997 era stata anticipata
(rispetto all'effettivo stato delle operazioni preliminari e preparatorie) al fine di non perdere (per scadenza dei relativi termini) i finanziamenti pubblici promessi per la realizzazione dell'opera de qua, senza che, peraltro, a detta consegna, fosse effettivamente seguito un qualche inizio dei lavori.
Di tali circostanze la era perfettamente a conoscenza (tanto da rifiutare la stessa offerta Pt_1 del di svincolarsi dal contratto per l'eccessiva protrazione della sospensione), sì che la CP_1 stessa non ebbe neppure ad impiantare alcun cantiere per l'inizio dei lavori stessi, risultando pertanto del tutto inesistente la produzione di alcun danno a carico della stessa. Quanto alla successiva c.d. sospensione parziale (relativa all'ottobre del 1998), il sottolineava come la stessa si fosse CP_1 ridotta alla sola impossibilità di proseguire i lavori oltre la strada nominata 'Perazzeta', avendo il
Comune di inaspettatamente e inopinatamente frapposto improvvisi ostacoli alla Pt_2 realizzazione dell'originario progetto dell'opera, sì da giustificare l'emissione di un provvedimento di sospensione dei lavori ai. sensi dell'art. 30, 2° comma del d.p.r. n. 1063/1962. Quanto infine alle somme non corrisposte, ed ex adverso rivendicate, il - evidenziata la disponibilità al CP_1 pagamento dei cd. sal dovuti - deduceva l'infondatezza dell'avversa pretesa al pagamento degli interessi sull'anticipazione nei termini indicati, essendo detto pagamento legato all'effettivo inizio dei lavori, nella specie avvenuto solo nel luglio del 1998, e non già nel giugno del 1997 come ex adverso preteso. Rimarcata, da ultimo, la totale infondatezza dei richiami, operati in via subordinata dalla all'applicabilità, nella specie, della disciplina di cui agli artt. 2041 e 2043 c.c., il Pt_1 CP_1 concludeva per l'integrale rigetto delle avverse domande, con il favore delle spese di lite.
Con il deposito agli atti del giudizio della memoria ex art. 183, 5 Co., c.p.c., la dava atto Pt_1 dell'avvenuto pagamento, da parte del , dei primi tre sal originariamente rivendicati, CP_1 rinunciando pertanto ad insistere nella corrispondente domanda.
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 457/2006, pubblicata il 19.05.2006, così statuiva:
- condanna il , in persona del legale rappresentante a pagare, Controparte_1 in favore della la somma complessiva di euro 201.275,79, oltre agli ulteriori interessi CP_4 legali dalla data della domanda al saldo;
- condanna il , in Controparte_1 persona del legale rappresentante, al rimborso, in favore della . delle spese del giudizio CP_5 che liquida in complessivi euro 11.000,00, di cui euro 600,00 per esborsi, euro 2.900, 00 per diritti ed euro 7.500, 00 per onorari, oltre all'eventuale rimborso delle spese di c. t. u., I. VA. e C. PA. come per legge”.
La sentenza è motivata come segue.
“Occorre in primo luogo dare atto della spontanea corresponsione, da parte del CP_1
4 convenuto, in corso di causa, degli importi rivendicati dalla a titolo di corrispettivo dei cd. Pt_1 primi tre s.a.l. relativi al contratto di appalto oggetto dell'odierna lite, con la conseguente successiva rinuncia della società attrice alla coltivazione della corrispondente domanda di condanna originariamente proposta.
Con riguardo alle restanti rivendicazioni avanzate dalla società attrice, conviene preliminarmente evidenziare come la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla in Pt_1 relazione alla cd. terza sospensione dei lavori (dal febbraio del 1999 al maggio dello stesso anno) deve ritenersi in questa sede non adeguatamente fondata, essendo documentalmente risultata la manifesta espressione, da parte della società attrice, del proprio consenso all'adozione del provvedimento sospensivo del Consorzio appaltante (cfr. il verbale di sospensione dei lavori del
10.2.1999 in atti); circostanza che vale ad escludere il riscontro, nella sospensione disposta (siccome assunta sul presupposto di una concorde volontà delle parti), di una forma di inadempimento contrattuale giuridicamente irnputab1e alla responsabilità della stazione appaltante.
Dev'essere viceversa integralmente ascritto, alla responsabilità del convenuto, CP_1
l'inadempimento costituito dalla violazione delle regole della correttezza e della buona fede contrattuale (ex artt. 1175 e 1375 c.c.) in relazione alle altre sospensioni contestate dall'odierna attrice, disposte con provvedimenti formalmente assunti dal , rispettivamente, in data CP_1
23.6.1997 e in data 19.10.1998.
Con riguardo a tali sospensioni vale evidenziare - al fine di fugare ogni residuo dubbio in thema
- il pieno rispetto, da parte della degli oneri di tempestività nella sollevazione e Pt_1 manifestazione delle riserve avanzate per il risarcimento dei corrispondenti danni, dovendo ritenersi ritualmente puntuale la presentazione di riserve formalmente inserite nei c.d. verbali di ripresa dei lavori, la cui formazione rappresenta il primo momento utile alla compiuta e definitiva concretizzazione dei danni costituenti l'oggetto delle rivendicazioni dell'impresa appaltatrice (cfr.
Cass., ti. 4502/98; Cass., n. 6097/86; Cass., n. 5624/86; Cass., ti. 769I85)
Sul piano della valutazione del comportamento contrattuale delle parti - ed in particolare, del carattere sostanzialmente lesivo del contegno esecutivo risalente alla responsabilità del CP_1 appaltante -, osserva questo giudice come l'avvenuto coinvolgimento di una struttura imprenditoriale privata nel procedimento ordinato alla realizzazione di un'opera pubblica (coinvolgimento attuato attraverso l'espletamento del procedimento dell'evidenza pubblica e la successiva stipulazione formale del contratto di appalto), in un momento ancora largamente anteriore al compimento di tutte le attività amministrative preparatorie indispensabili all'esecuzione dell'opera (come quelle dirette all'acquisizione della piena disponibilità delle aree interessate dal progetto, nell'adempimento di una pacifica e indiscutibile obbligazione riconducibile alla responsabilità della stazione appaltante),
5 rappresenta l'espressione di una grave negligenza od imprudenza, tanto sul piano amministrativo quanto su quello negoziate, vieppiù nel caso di specie, in cui il ebbe financo a trascurare CP_1
l'adozione di specifiche cautele formali nei confronti della controparte, omettendo ogni menzione espressa (nel corpo della documentazione contrattuale) del reale stato di avanzamento delle operazioni preliminari all'esecuzione dell'opera, o la dichiarata subordinazione, dell'efficacia del vincolo o degli obblighi assunti dalle parti, al completamento di dette operazioni preliminari.
La decisione di ricorrere all'adozione di informali contatti personali, di implicite intese o di accordi colloquiali od officiosi con esponenti della società appaltatrice - al dichiarato fine di alterare o di interpretare, in termini sostanzialmente dissimulatori, il contenuto di atti pubblici, con l'implicita riserva di sottrarsi al tenore degli specifici obblighi di origine legale o negoziale che incombono sull'ente appaltante (tanto più se col malcelato intento di non perdere la favorevole opportunità di finanziamenti pubblici di prossima scadenza: cfr. pag. 9 della prima comparsa conclusionale depositata dal in data 7.62003) -, non può in nessun caso costituire (di là dalla palese CP_1 violazione di ogni principio generale vigente nella materia contrattuale e della contrattazione pubblica in particolare, là dove si rifletta sul singolare e intransigente rigore formale che circonda e presiede, in tale settore, la manifestazione di qualsivoglia volontà negoziale rilevante tra le parti)
l'esempio di una corretta, sollecita e leale contrattazione responsabile, non potendo la stazione appaltante pretendere di riversare sulla società appaltatrice - senza munirsi di una chiara, inequivoca ed espressa adesione formale della stessa - le sfavorevoli conseguenze economiche derivate dal mancato adempimento di preliminari incombenze amministrative (acquisizione dei terreni;
sollecitazione degli enti pubblici interessati;
adesione preventiva e incondizionata di questi alla realizzazione dell'opera pubblica nella figurazione progettuale, etc.) espressamente ascritte alla propria responsabilità.
Conviene evidenziare, ai riguardo, come i presupposti per la verificazione delle ridette sospensioni (consistiti, quanto alla prima sospensione, nella mancata disponibilità delle aree ancora da espropriare, e, quanto alla seconda sospensione, nel rifiuto del di collaborare Parte_3 alla realizzazione del progetto), lungi dal costituire "cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali", o "ragioni di pubblico interesse o necessità" (cfr. art. 30 d.p.r. n. 1063/62) (idonee a legittimare la sospensione dei lavori, per il carattere di imprevedibilità che li connota), valgono bensì a rappresentare il ricorso di un'evidente negligenza della stazione appaltante, alla quale non potevano essere ignoti, né il difetto di disponibilità delle aree all'epoca di conclusione del contratto di appalto né il rischio di un'eventuale (e sempre possibile) opposizione delle amministrazioni locali interessate dall'opera; circostanza, quest'ultima, che ben avrebbe dovuto sollecitare il Consorzio appaltante ad acquisire (anche in forme dotate di positiva
6 vincolatività) le eventuali adesioni o i provvedimenti necessari ed opportuni per rendere comunque possibile la realizzazione dell'opera, così scongiurando ogni rischio economico a carico della struttura imprenditoriale a sé contrattualmente legata con precipitosa imprudenza (arg., sul punto,
Cass., n. 7196/9R).
La disciplina di cui all'art. 30 cit. (là dove ha cura di specificare le tassative condizioni per l'adozione di legittimi provvedimenti di sospensione dei lavori) riguarda, infatti, situazioni che in nessun caso possano essere ricollegate ad un fatto imputabile ad alcuna delle parti, ed in particolare all'amministrazione appaltante, cui viceversa è da ricollegare la negligente leggerezza consistita nell'indire una gara, e nel coltivare il conseguente procedimento contrattuale, senza aver preventivamente completato tutti gli adempimenti rimessi alla propria responsabilità.
La medesima Corte di legittimità ha di recente statuito (con la formulazione di un principio da ritenersi integralmente condivisibile, per l'intrinseca persuasività delle argomentazioni indicate a sostegno) come sia da considerare 'inadempiente' all'obbligo di consentire l'esecuzione dei lavori,
l'amministrazione pubblica che abbia stipulato il contratto di appalto omettendo la doverosa preventiva attività d'indagine in relazione alla praticabilità dei luoghi coinvolti dall'opera, ed abbia sospeso i lavori lasciando decorrere un tempo irragionevole prima di rilevare l'eventuale impraticabilità del progetto di esecuzione degli stessi nella zona, dovendosi escludere che la causa della sospensione sia qualificabile come forza maggiore, là dove sia integrata, quale factum principis, da un denegato nulla osta di altra amministrazione pubblica, assumendo viceversa rilievo la colpa della prima amministrazione, responsabile della mancata attività d'indagine e di accertamento (v. Cass., n. 9795/2005).
La stessa Corte ha espressamente affermato come "le ragioni di pubblico interesse o necessità" che, ai sensi dell'art. 30, comma secondo d.P.R.. n. 1063/1962, legittimano l'ordine di sospensione dei lavori vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute non previste (né prevedibili) dall'amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza dell'amministrazione' medesima. Ne consegue che, con riferimento all'ipotesi di sopravvenuta necessità di approvare una cosiddetta perizia di variante, è d'uopo che tale emergenza non sia ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell'ente appaltante, tenuto, prima dell'indizione della gara, a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici, e ad impiegare la dovuta diligenza nell'eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell'opera (Cass., n. 5
135/2002).
L'opzione, che l'art. 30 cit. riserva all'appaltatore, di chiedere lo scioglimento dei contratto, senza indennità in caso di sospensione dei lavori, ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni
7 nel solo caso in cui l'amministrazione si sia opposta a tale richiesta di scioglimento, si riferiscono pertanto a sospensioni legittime dei lavori in quanto dovute a cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ecc. o a ragioni di pubblico interesse o necessità, non già ad ipotesi di sospensione illegittima (o a protrazione illegittima della sospensione) quali quelle in questa sede discusse, innegabilmente riferibili alla grave responsabilità del convenuto. CP_1
Qualora l'amministrazione disponga la sospensione dei lavori fuori dei casi preveduti dall'art. 30 del d.p.r. n. 1063/1962, deve riconoscersi all'appaltatore il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto di detta sospensione, siccome costituente una vera e propria forma di inadempimento contrattuale (cfr Cavi. 7196/97 cit.).
Nel caso di specie, varrà pertanto riconoscere il diritto della al risarcimento dei danni Pt_1 subiti per effetto delle due sospensioni illegittime del 23.6.1997 e de! 19.10.1998: detto risarcimento andrà commisurato, quanto al cd. 'danno emergente': 1) all'importo delle c.d. 'spese generali', costituenti una forma di liquidazione forfettaria di danni certi nella loro sussistenza (siccome legati all'onerosa riconfigurazione della struttura organizzativa dell'impresa in ragione dello sconvolgimento dei tempi di esecuzione programmati), benché di incerto ammontare (e pertanto determinati in questa sede nella percentuale del 13% sull'importo dell'appalto, ex art. 14 della legge ti. 741/81); 2) all'importo dei maggiori oneri di ammortamento, relativi a macchinari specificamente identificati in sede di c.t.u. e dall'impresa tenuti a disposizione dell'appalto, avendo il sul CP_1 punto del tutto mancato la prova, certa, inequivoca e rigorosa dell'alternativa proficua utilizzazione degli stessi macchinari presso altri lavori, nel corso dei ridetti periodi di sospensione;
3) dall'importo relativo ai maggiori oneri connessi all'assicurata sorveglianza dei cantieri, contrattualmente dovuta dalla 4) nonché dall'importo dei maggiori oneri finanziari collegati alla protratta continuità Pt_1 degli oneri fideiussori. Alla stessa impresa spetterà - a titolo di risarcimento del c.d. 'lucro Pt_1 cessante' - l'importo corrispondente al mancato utile derivato dalla illegittima sospensione dei lavori, la cui consistenza appare con immediatezza ricavabile dalla contabilizzazione dell'infruttuoso investimento per spese generali, vincolo dei mezzi e del personale, e per gli ieri finanziari non corrispondenti, nel loro complesso, ad alcun concreto impiego produttivo.
Al fine di procedere al computo di dette poste risarcitorie, questo giudice ha proceduto all'espletamento di una c.t.u., le cui conclusioni appaiono integralmente condivisibili, per l'accuratezza dell'analisi, la puntualità dei rilievi e la coerente logicità dell'argomentazione esposta.
Al riguardo, conviene sottolineare come il c.t.u. abbia correttamente provveduto ad applicare, nella determinazione del risarcimento dei danni dovuti alla i criteri normativi positivamente Pt_1 previsti in materia di opere pubbliche, e non già quelli arbitrariamente pretesi dalla parte convenuta, incline a privilegiare il riferimento ai generali criteri di contabilità economico-aziendale; una scelta,
8 quella adottata dal c.t.u., pienamente rispettosa delle stesse previsioni negoziali assunte dalle parti, la cui documentazione richiama, nella sua articolata complessità, l'intera disciplina normativa succedutasi nel tempo con riguardo alla materia degli appalti pubblici, ivi compresa la regolamentazione dei criteri di computo delle poste risarcitorie e dei relativi accessori eventua1meite dovuti all'appaltatore.
Tanto premesso - esclusa la risarcibilità dei danni conseguiti alla sospensione concordemente adottata dalle parti in data 10.2.1999 (cfr. sopra) - spetterà alla un risarcimento per i danni Pt_1 relativi al periodo di illegittima sospensione dal 23.6.1997 al 29.7.1998 pari all'importo di curo
118.980,34 per spese generali (cfr., pag. 19 c.t.u.); euro 11.883,33 per ammortamenti (cfr. pag. 23
c.t.u.); euro 39,057,59 per costi di sorveglianza (cfr. pag. 24 c.t.u.); euro 396,50 per oneri fideiussori
(cfr. pag. 25 c.t.u.), per il complessivo importo di euro 170.317,76 (118.980,34 + 11.883,33 +
39.057,59 + 396,50 = 170.317,76).
Alla stessa spetterà un risarcimento per i danni relativi al periodo di illegittima Pt_1 sospensione dal 19.10. 1998 al 5.2.1999 (sospensione parzialmente ridotta sì da giustificare una corrispondente riduzione degli importi risarcitori in ragione del 5% pag 19 e seguenti CTU pari all'importo di euro 1404,45 per spese generali cfr. pagina 19 CTU;
euro 104,27 per ammortamenti pagina 23 CTU;
euro 460,98 per costi di sorveglianza pagina 24 CTU;
euro 93,61 per oneri fideiussori pagina 25 CTU, per il complessivo importo di euro 2.099,31 (1404,45+140,27+460,98
+93,61).
Quanto al mancato utile il CTU ha correttamente con visibilmente individuato detta posta nell'aliquota del 10% su costi infruttuosamente sostenuti dall'impresa (pienamente apprezzabile per la relativa congruità ha avuto riguardo all'indennità produttiva del soggetto danneggiato) costi che
(complessivamente riferito all'infruttuoso investimento per spese generali, vincolo dei mezzi del personale per gli oneri finanziari non corrispondenti ad alcuna concreto impiego produttivo) ammontando nel loro complesso all'importo ad euro 172.147 (170.317,76 + 2.099,31, inducono alla determinazione del ridetto mancato utile nella misura di € 17.241,70.
Tutti gli importi sin indicati devono ritenersi comprensivi (siccome calcolati dal CTU pagina
19 seguenti della relazione) della rivalutazione in quanto riferiti ai debiti di valore nonché degli interessi legali sulle medesime somme fino alla domanda.
Da ultimo dovendo ritenersi la data del 09/06/1997 a tutti gli effetti quale data di consegna dei lavori in forza delle considerazioni più sopra illustrate, il medesimo è tenuto alla CP_1 corresponsione degli interessi relativi così come correttamente calcolati nella misura del 10% del valore dell'appalto a far data dal 9.7.1997 fino alla data della citazione per un importo complessivo comprensivo degli interessi corrisposti pari a euro 11.617,02 (pg. 30 CTU).
9 In forza del complesso delle considerazioni che precedono deve pertanto essere pronunciata la condanna del a pagare in favore della a titoli di Controparte_1 Parte_1 risarcimento dei danni la somma complessiva di euro 200.275,79 oltre un'ulteriore interessi legali dalla data della domanda al salto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo”.
Avverso tale sentenza proponeva appello il , rassegnando Controparte_1 le seguenti conclusioni: "In via principale, assolvere il da ogni Controparte_1 pretesa risarcitoria da parte della r.
1. siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque CP_5 non provata, con vittoria di spese di lite di primo grado del giudizio e del presente grado di appello in favore dell'appellante e con restituzione all'appellante di quanto già eventualmente pagato in esecuzione dell'impugnata sentenza, ivi compresa l'imposta di registro sulla gravata sentenza per
Euro 7.251,37 già corrisposta all'Agenzia delle Entrate di Civitavecchia;
in via subordinata assolvere il da ogni obbligo risarcitorio in relazione alla c.d. sospensione Controparte_1 parziale dei lavori (19/10/1998 - 5/2/1999), in quanto trattasi di fattispecie giuridicamente inesistente nonché in relazione al c.d. mancato utile, anch'esso non provato nonché, infine, ai costi di sorveglianza del primo periodo di sospensione dei lavori poiché l 'appellante ha dimostrato non essere stati mai sostenuti, e per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, ridurre l'obbligo risarcitorio dell'appellante alla somma di Euro 142.877,19 (Euro 201.275,79 Euro 2.099,31 - Euro
17.241,70 - 39.057,59 = Euro 142.877,19) con compensazione delle spese di lite del presente giudizio e con restituzione del 50% dell'imposta di registro già pagata dall'appellante nella misura di cui sopra detto;
in via ulteriormente subordinata, dichiarare integralmente compensate le spese di lite dei giudizio di primo grado e dei presente giudizio di appello, attesa sia la particolare complessità della materia trattata sia la parziale soccombenza della in ordine ad alcune domande Parte_1 avanzate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e comunque atteso il concesso (Euro
201.275, 79) rispetto al petitum (Euro 972.846,45)”.
Si è costituita la la quale ha spiegato appello incidentale, formulando le seguenti Parte_1 conclusioni:
“b) Nel merito rigettare l'appello avversario in quanto del tutto inammissibile comunque infondato in fatto di diritto per i motivi sopraesposti;
accogliere l'appello incidentale per l'effetto ferma restando le statuizioni della sentenza favorevole all'impresa accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale: condannare il al pagamento a favore della della Controparte_1 Pt_1
10 somma di £. 703.170.412 a titolo di risarcimento dei danni da quest'ultima patiti nel periodo di illegittima sospensione dei lavori dal 23.06.97 al 29.07.98, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia determinata anche in via equitativa ex art. 1226 c. c., oltre interessi, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria come per legge;
- condannare il al pagamento a favore della della Controparte_1 Pt_1 somma di £.
9.229.111 a titolo di risarcimento danni per il periodo di illegittima sospensione parziale dei lavori dal 28 ottobre 1998 e fino al. 10 febbraio 1999, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia determinata anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi, anche anatocistici e rivalutazione monetaria come per legge;
condannare il al pagamento a favore della della Controparte_1 Pt_1 somma di £ 142.391.364 a titolo di risarcimento danni per il periodo di illegittima sospensione totale dei lavori dal 10. 02.1999 al 2.05.1999, salvi successivi aggiornamenti fino al cessare della sospensione, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia determinata anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi, anche anatocistici e rivalutazione monetaria come per legge.
In via subordinata condannare comunque ed in ogni caso, il al pagamento Controparte_1
a favore della della somma di £. 703.170.412 per il periodo di illegittima sospensione dei Pt_1 lavori dal 23.06.97 al 29.07.98, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia determinata anche in via equitativa ex art. 1226 c. c. a titolo di indennizzo ex art. 2041 c. c. o, comunque, in estremo subordine a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., oltre interessi legali e moratori, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria come per legge;
della somma di £.
9.229.111 a fronte del periodo di illegittima sospensione parziale dei lavori in essere dal 28 ottobre
1998 e fino al 10 febbraio 1999 o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia determinata anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. o, in estremo subordine ex art. 2043 c. c. oltre interessi legali e moratori, anche anatocistici e rivalutazione monetaria come per legge;
della somma di £ 142.391.364 a titolo di risarcimento danni per il periodo di illegittima sospensione totale dei lavori dal 10. 02.1999 al 2.05.1999, salvi successivi aggiornamenti fino al cessare della sospensione, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia determinata anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., a titolo di indennizzo ex art. 2041
c. c. o, in estremo subordine ex art. 2043 c. c. oltre interessi legali e moratori, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria come per legge”.
La Corte d'appello con sentenza n. 881/2014 pubblicata in data 10.2.2014 ha così statuito: “in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna il al Controparte_1 pagamento in favore della della complessiva somma di € 248.895,62 in luogo di quella Parte_1
11 determinata dal Tribunale, oltre interessi dalla domanda;
condanna altresì il Controparte_1
alla refusione in favore della delle spese di lite del presente grado in
[...] Parte_1 ragione del 50% del loro complessivo ammontare, liquidate in tale ridotta misura in complessivi €
5.50121,00 oltre accessori di legge;
residuo 50% interamente compensato”.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il . CP_1
La Suprema Corte di cassazione, con ordinanza n. 4240/2019, pubblicata in data 13/02/2019 ha così statuito: “accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità”
L'ordinanza è motivata come segue.
“4. Con il primo motivo il lamenta la violazione dell'art. 342 c.p.c.: erroneamente CP_1 la Corte di appello avrebbe dichiarato inammissibile il primo motivo di gravame, con il quale si era censurata la sentenza di primo grado laddove aveva ritenuto le riserve tempestivamente apposte nei verbali di ripresa dei lavori;
al contrario di quanto argomentato dalla Corte di appello, il CP_1 non si sarebbe limitato ad opporre alla sentenza gravata una mera diversa tesi interpretativa, ma, dopo aver individuato il passo motivazionale oggetto di critica, lo avrebbe confutato sostenendo la necessità dell'inserimento della riserva, a pena di decadenza, già nel verbale di sospensione dei lavori, essendo in quel momento possibile per l'appaltatore apprezzare l'illegittimità della sospensione e prefigurarsi i danni da quantificare nelle successive iscrizioni.
Con il secondo motivo - collegato al primo - si denuncia la violazione degli artt. 16, 53, 54 e
64 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, nonché degli artt. 26 e 30 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063: la mancata pronuncia della Corte di appello sulla questione della tardività delle riserve comporterebbe la riproponibilità della stessa, sulla quale il Tribunale aveva erroneamente ritenuto - tanto per la prima che per la seconda sospensione - la tempestività delle riserve inserite solo nel verbale di ripresa dei lavori, nonostante fosse consapevole della potenziale onerosità delle sospensioni Pt_1 in quanto determinate, la prima, dal mancato compimento delle attività amministrative preparatorie
(espropri delle aree) indispensabili all'esecuzione delle opere e, la seconda, dal contrasto tra il ed il circa il tracciato da seguire per il rifacimento della condotta CP_1 Parte_3 consortile.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione dei principi di buona fede e correttezza, nonché ancora la falsa applicazione delle norme invocate con il secondo motivo: erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto irrilevante l'eventuale conoscenza, da parte di delle cause di Pt_1 indisponibilità delle aree, conoscenza che, secondo la Corte di appello, non potrebbe valere quale adesione alle sospensioni;
al contrario, sostiene il ricorrente che un fatto può ritenersi CP_1
12 sussistente anche in via presuntiva sulla base degli indizi (contenuto dei verbale di sospensione dei lavori del 23 giugno 1997, deposizioni testimoniali e sottoscrizione da parte di del verbale di Pt_1 concordamento dei nuovi prezzi) non valutati dalla Corte di appello.
Con il quarto motivo si denuncia, sotto il profilo della violazione di legge, l'erroneità della decisione impugnata laddove non avrebbe valutato la diligenza del per tutto ciò che CP_1 rientrava nella propria sfera di disponibilità, non avendo la Corte di appello considerato, alla luce delle risultanze testimoniali, che il , del tutto imprevedibilmente, aveva imposto Parte_3 variazioni del tracciato già approvato, donde la legittimità delle sospensioni ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962.
Con il quinto motivo si denuncia la violazione dei principi in tema di prova del danno, nonché la falsa applicazione dell'art. 20 del d.m. 29 maggio 1895 e dell'art. 14 della legge 10 dicembre 1981,
n. 741: erroneamente la Corte di appello, in accoglimento del gravame incidentale di avrebbe Pt_1 ritenuto (salvo che per le voci ammortamento e sorveglianza) presuntivamente fondate le pretese risarcitorie sulla base della sola condotta inadempiente del , senza che avesse CP_1 Pt_1 provato il danno effettivamente patito.
Con il sesto motivo - collegato al quinto - si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c.: la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare la censura (formulata dal con il secondo motivo CP_1 di gravame) secondo cui la seconda sospensione dei lavori non avrebbe mai avuto luogo poiché nel relativo periodo (ottobre 1998-febbraio 1999) aveva pacificamente lavorato per almeno una Pt_1 parte di tracciato, non sussistendo giuridicamente una fattispecie di sospensione "parziale" prospettata da Pt_1
Con il settimo motivo - ancora collegato al quinto - si denuncia la violazione delle norme in tema di liquidazione del danno, nonché dell'art. 115 c.p.c.: erroneamente la Corte di appello avrebbe accolto il secondo motivo del gravame incidentale di liquidando il danno da perdita di utile Pt_1 nella misura del 10 per cento del prezzo contrattuale, così violando il disposto dell'art. 14 della legge n. 741 del 1981.
Con l'ottavo motivo si torna a denunciare l'erroneità della liquidazione del danno riconosciuta dalla Corte di appello a titolo di mancato utile per la seconda sospensione dei lavori (con importo limitato al 5 per cento in ragione dell'effettiva incidenza della predetta sospensione), danno che sarebbe stato liquidato ultra petita sulla base del coefficiente del 95 per cento.
Con il nono motivo - collegato all'ottava - si denuncia la violazione del giudicato interno poiché la questione della predetta valorizzazione del danno derivato dalla seconda sospensione nel limite del 5 per cento non sarebbe stata oggetto di gravame da parte di Pt_1
Con il decimo motivo - ancora collegato all'ottava - si denuncia la violazione dell'art. 345
13 c.p.c.: secondo il ricorrente, ove si ritenesse che abbia inteso chiedere una più CP_1 Pt_1 favorevole liquidazione del danno da mancato utile per il periodo della seconda sospensione, una siffatta domanda sarebbe inammissibile perché nuova.
Con l'undicesimo motivo si denuncia (in relazione al sesto motivo di gravame) la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. poiché la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla doglianza svolta dal relativamente alla mancata compensazione delle spese del giudizio di primo CP_1 grado, pur sussistendo tutti i presupposti per una compensazione almeno parziale.
Infine, con il dodicesimo motivo si reitera il precedente mezzo sotto il profilo dell'omesso esame.
5. Va preliminarmente disattesa la censura di inammissibilità del ricorso per carenza di specificità, svolta dalla controricorrente in esordio della propria replica ai singoli motivi Pt_1 svolti dal affastellando, invero, meri richiami ad orientamenti di legittimità di cui si CP_1 afferma la rilevanza nella specie.
6. Il primo motivo di ricorso è fondato.
6.1. Il mezzo investe la questione della tempestività dell'iscrizione delle riserve relative alle sospensioni dei lavori, formulate da nei verbali di ripresa dei lavori, ossia - ad avviso del Pt_1
Tribunale - nel «primo momento utile alla compiuta e definitiva concretizzazione dei danni costituenti l'oggetto delle rivendicazioni dell'impresa appaltatrice». In sede di appello, con il primo motivo il oppose, richiamandosi ad un orientamento di merito, che le riserve dovevano ritenersi CP_1 tempestive se inserite da subito nel verbale di sospensione dei lavori, «giacché sin da quel momento l'appaltatore è in grado di apprezzare, con l'ordinaria diligenza, l'illegittimità della sospensione e di prefigurarsi i danni patiendi, da quantificare nelle successive iscrizioni» (pp. 18-19 del ricorso).
6.2. La Corte di appello ha ritenuto la formulazione del mezzo in parola inammissibile, poiché
«espressione di merito dissenso» dalla motivazione offerta dal Tribunale, in quanto prospettante
«una mera diversa tesi interpretativa» in carenza di specifiche ragioni di contrasto rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale. Ebbene, si tratta di assunto che non può essere condiviso, avendo il CP_1 non solo individuata il brano motivazionale censurato, ma altresì dedotto - sia pur sinteticamente, ma in modo univoco in relazione alla tesi giurisprudenziale invocata e compiutamente riportata - la rilevanza, ai fini della tempestività dell'iscrizione delle riserve, della percezione da parte dell'appaltatore, secondo un giudizio di normale diligenza, dell'illegittimità della condotta della stazione appaltante e della conseguente configurabilità del danno, così chiamando la Corte di appello ad un apprezzamento di merito cui la stessa, con l'apodittica motivazione poc'anzi richiamata, si è sottratta.
6.3. In tal modo, inoltre, il mezzo in esame si sottrae anche alla censura di inammissibilità
14 opposta dalla controricorrente: ad onta di quanto opinato dalla controricorrente (ossia che la Corte di appello avrebbe in realtà rigettato il motivo in quanto ritenuto manifestamente infondato, affermazione che non trova base alcuna nella sentenza impugnata), il motivo risulta correttamente confezionato alla stregua del principio secondo cui «ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità» (Sez. 1, 20 settembre 2006, n. 20405; conf., da ultimo, Sez. 5, 29 settembre 2017, n.
22880).
6.4. Tanto ritenuto, è appena il caso di osservare che la tesi della ricorrente poggia sul consolidato orientamento di legittimità - che in questa sede dev'essere senz'altro ribadito - secondo cui «l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alta sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile ratione temporis), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato» (così, per tutte, Sez. 1, 23 marzo 2017, n. 7479). A sua volta, Sez. 1, 12 luglio 2016, n. 14190 ha precisato che
«è tempestiva la formulazione della riserva nel verbale di ripresa dei lavori che segue la sospensione delle opere, ovvero in qualsiasi atto successivo al verbale che detta sospensione ha disposto, quando questa, sia divenuta illegittima per la sua eccessiva protrazione, atteso che, in tale evenienza, la rilevanza causale del fatto ingiusto dell'appaltante rispetto ai maggiori oneri derivati all'appaltatore
(collegati all'illegittimo protrarsi della sospensione) è accertabile solo al momento della ripresa dei lavori, restando salva la facoltà dell'appaltatore, una volta formulata tempestivamente la riserva, di precisare l'entità del pregiudizio subito nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale, in ragione della distinzione tra il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile e quello in cui esso sia precisamente quantificabile» (si v. anche Sez. 1, 27 ottobre 2016, n. 21734 per ulteriori puntualizzazioni). Deve poi in ogni caso tenersi presente che la tempestività dell'apposizione
15 delle riserve va apprezzata secondo «ragioni di tutela della P.A. committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico» (in tal senso, da ultimo, Sez. 1, 9 maggio 2018, n. 11188).
7. Dall'accoglimento del primo mezzo consegue l'assorbimento dei restanti.
8. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, assorbiti gli altri, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame attenendosi ai surrichiamati principi e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione”.
La ha riassunto il giudizio formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Parte_1
Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:- rigettare l'appello avversario, in quanto del tutto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti;
- accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, ferme restando le statuizioni della sentenza favorevoli all'impresa, accogliere le seguenti conclusioni: In via principale: - condannare il al pagamento a favore della della somma di € Controparte_1 Pt_1
363.157,21 (£ 703.170.412) al risarcimento dei danni da quest'ultima patiti nel periodo di illegittima sospensione dei lavori dal 23.06.97 al 29.07.98, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia determinata anche in via equitativa ex art. 1226 c. c., oltre interessi, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria come per legge;
- condannare il Controparte_1
al pagamento a favore della della somma di € 4.766,43 (£ 9.229.111) a titolo di
[...] Pt_1 risarcimento danni per il periodo di illegittima sospensione parziale dei lavori dal 28 ottobre 1998 e fino al 10 febbraio 1999, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia determinata anche ai sensi dell'art. 1226 c. c., oltre interessi , anche anatocistici e rivalutazione monetaria come per legge. - condannare il al pagamento a Controparte_1 favore e. della della somma di € 73.539,00 (£ 142.391.364) a titolo di risarcimento danni Pt_1 per il periodo di illegittima sospensione totale dei lavori dal 10.02.1999 al 2.05.1999, salvi successivi aggiornamenti fino al cessare della sospensione, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia determinata anche ai sensi dell'art. 1226 c. c., oltre interessi, anche anatocistici e rivalutazione monetaria come per legge. In via subordinata - condannare comunque ed in ogni caso, il al pagamento a favore della della somma di Controparte_1 Pt_1
€ 363.157,21 (£ 703.170.412) per il periodo di illegittima sospensione dei lavori dal 23.06.97 al
29.07.98, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia determinata anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. a titolo di indennizzo ex art.2041 c.c. o, comunque, in estremo subordine
16 a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. , oltre interessi legali e moratori, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria come per legge;
della somma di € 4.766,43 (£ 9.229.111) a fronte del periodo di illegittima sospensione parziale dei lavori in essere dal 28 ottobre 1998 e fino al 10 febbraio 1999 o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia determinata anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. o, in estremo subordine ex art. 2043 c.c. oltre interessi legali e moratori, anche anatocistici e rivalutazione monetaria come per legge;
della somma di € 73.539,00 (£ 142.391.364) a titolo di risarcimento danni per il periodo di illegittima sospensione totale dei lavori dal 10.02.1999 al 2.05.1999, salvi successivi aggiornamenti fino al cessare della sospensione, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia determinata anche ai sensi dell'art.1226 c.c., a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. o, in estremo subordine ex art. 2043 c.c. oltre interessi legali e moratori, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche dei precedenti gradi di giudizio, ivi incluse quelle del giudizio di cassazione.”
Il nel costituirsi ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Collegio adito, contrariis reiectis - rigettare l'appello incidentale proposto dalla in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto alla luce delle esposte Parte_1 considerazioni;
- accogliere l'appello principale presentato dal e, per l'effetto, le seguenti CP_1 conclusioni: - previa sospensione dell'esecutività della sentenza gravata ed occorrendo della sua esecuzione, ricorrendo gravi motivi di opportunità al riguardo, derivanti sia dal fumus boni iuris che assiste la proposta impugnazione, sia dall'ingente entità del credito e dal grave pregiudizio che deriverebbe al appellante da una eventuale esecuzione;
- riformare la sentenza impugnata CP_1
e per l'effetto: 1) in via principale, assolvere il da ogni pretesa Controparte_1 risarcitoria da parte della siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non Parte_1 provata, con vittoria di spese di lite del primo grado del giudizio e del presente grado di appello in favore dell'appellante e con restituzione all'appellante di quanto già eventualmente pagato in esecuzione dell'impugnata sentenza, ivi compresa l'imposta di registro sulla gravata sentenza per €
7.251,37 già corrisposta all'Agenzia delle Entrate di Civitavecchia;
2) in via subordinata, assolvere il da ogni obbligo risarcitorio in relazione alla c.d. sospensione Controparte_1 parziale dei lavori (19/10/1998 - 5/2/1999), in quanto trattasi di fattispecie giuridicamente inesistente, nonché in relazione al c.d. mancato utile, anch'esso non provato, nonché infine ai costi di sorveglianza del primo periodo di sospensione dei lavori poiché l'appellante ha dimostrato non essere stati mai sostenuti, e per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, ridurre l'obbligo risarcitorio dell'appellante alla somma di € 142.877,19 (i.e. € 201.275,79 - € 2.099,31 - € 17.241,70
- € 39.057,59 =142.877,19) con compensazione delle spese di lite del presente giudizio e con
17 restituzione del 50% dell'imposta di registro già pagata dall'appellante nella misura di cui sopra detto;
3) in via ulteriormente subordinata, dichiarare integralmente compensate le spese di lite del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, attesa sia la particolare complessità della materia trattata sia la parziale soccombenza della in ordine ad alcune domande avanzate Parte_1 con l'atto introduttivo del giudizio di primo grido e comunque atteso il concesso (€ 201.275,79) rispetto al petitum (€ 972.846,46)". Con ogni consequenziale pronuncia.”
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
Pare opportuno in via preliminare, illustrare sinteticamente i principi disciplinanti il giudizio di rinvio.
Come è noto, nel giudizio di rinvio, che costituisce una nuova fase del processo, autonoma rispetto alle precedenti, finalizzata alla sostituzione della sentenza cassata, l'oggetto della controversia è chiuso e circoscritto nei limiti segnati dalla pronuncia di annullamento della Corte e sulle questioni da essa decise (Cass. 7 novembre 2003, n. 16694; Cass. 22 maggio 2006, n. 11939;
Cass. 7 marzo 2011, n. 5381; Cass. 5 aprile 2013, n. 8381; Cass., Sez. Lav., 29 maggio 2014, n.
12102; Cass. 5 aprile 2016, n. 6552).
Ne consegue che: - per un verso, le parti non possono ampliare oltre tali limiti l'oggetto del giudizio di rinvio;
- per altro verso, il giudice non può riesaminare gli antecedenti logici e giuridici delle questioni decise e non può procedere a una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso, ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità, ed è tenuto ad uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella pronuncia della Corte di
Cassazione e a quanto ivi statuito, stante il disposto dell'art. 384, comma 1, c.p.c., non potendone sindacare la giuridica correttezza né in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, né alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della S.C.
In altri termini, il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur essendo dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo e ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario.
Si tratta, quindi, di un giudizio chiuso, nel quale il giudice del rinvio deve limitarsi a completare il sillogismo giudiziale e ad applicare il “dictum” della Cassazione a un materiale di cognizione già completo.
Le parti con la riassunzione hanno riproposto i motivi di appello avanzati avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia.
L'appello principale proposto dal è articolato in sei motivi. CP_1
18 Con il primo motivo viene contestata la tempestività delle riserve.
Con il secondo motivo si sostiene che il giudice di prima istanza avrebbe errato nel ritenere non applicabile alla fattispecie in esame la disciplina di cui al RD n. 350 e del DPR n. 1063/1952.
Con il terzo motivo si censura la sentenza per avere ritenuto non provata la consensualità delle sospensioni dei lavori del 23.6.1997 e del 19.10.1998 tra committente ed impresa.
Con il quarto motivo si censura l'erronea quantificazione dei danni in difetto assoluto di prova da parte della Pt_1
Con il quinto motivo si censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha quantificato i danni che ha riconosciuto come dovuti all'impresa come da elaborato peritale del CTU.
Con il sesto motivo si censura la sentenza in relazione alla refusione delle spese di lite.
L'appello incidentale della è articolato in due motivi. Pt_1
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza in relazione al fatto di avere ritenuto concordata la (terza) sospensione dei lavori del 10.2.1999.
Con il secondo motivo viene censurata la riduttiva e incongrua quantificazione del danno effettuata dal giudice di primo grado.
Innanzitutto va evidenziato come la Corte d'appello ha rigettato il primo motivo di appello incidentale (relativo alla sospensione dei lavori del 10.2.1999) e avverso tale statuizioni non Pt_1 ha proposto impugnazione dinanzi alla S.C.. Inoltre si tratta di statuizione autonoma e non connessa a quella oggetto dell'impugnazione da parte del . Ne consegue che la stessa deve ritenersi CP_1 passata in giudicato.
Vanno viceversa esaminati gli ulteriori motivi di appello (principale e incidentale) conseguenziali alla questione della tempestività delle riserve oggetto rinvio da parte della S.C. (con assorbimento delle ulteriori questioni conseguenziali).
Il primo motivo di appello principale attiene alla tempestività delle riserve ritenuta dal giudice di primo grado in relazione alla sospensione dei lavori disposta in data 23.6.1997 e 19.10.1998.
Precisato che il motivo è da ritenersi ammissibile ex art. 342 c.p.c., come statuito dalla S.C., secondo l'appellante il giudice di primo grado ha ritenuto erroneamente tempestive le riserve iscritte nel verbale di ripresa dei lavori, trattandosi di sospensioni illegittime.
Le sospensioni sono state disposte la prima per mancata disponibilità delle aree ancora da espropriare (nel verbale del 23.6.1997 la sospensione viene disposta in quanto “non sono ancora disponibili aree di lavoro per perfezionamento espropri”), la seconda per il rifiuto del Parte_3 di collaborare alla realizzazione del progetto (nel verbale del 19.10.1998 la sospensione è
[...] stata disposta considerata “l'ordinanza di sospensione dei lavori del Comune di n. 100”). Pt_2
Precisato che nel caso in esame trova applicazione il RG n. 350/1895 (richiamato nel contratto
19 di appalto), ai sensi dell'art. 53 di tale decreto “notate nel libretto delle misure, sul luogo dell'opera, le partite di lavoro eseguito e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore, si devono iscrivere le une e le altre al più presto nel registro di contabilità; segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto, nella quale fu notata, l'articolo di elenco che corrisponde ed il prezzo unitario d'appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'appaltatore crede di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dal successivo art. 54, e le osservazioni del direttore;
chiudendo il tutto colla firma delle parti, senza lasciare lacuna di sorta.
Lo stesso si praticherà per ogni successiva annotazione di lavori e di somministrazioni. Nel caso che l'appaltatore si rifiuti a firmare, si provvede a norma del seguente art. 54”; ai sensi dell'art. 54 “il registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore con o senza riserve nel giorno che gli viene presentato. Nel caso in cui l'appaltatore ricusi o non si presti a firmare il registro, lo si inviterà
a firmarlo entro il termine perentorio di 15 giorni, e qualora persista nella astensione o nel rifiuto se ne farà espressa menzione nel registro. Se l'appaltatore ha firmato con riserva egli deve, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande d'indennità, e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori dovrà, entro 15 altri giorni, scrivere nel registro le sue deduzioni. Nel caso che l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine come sopra prefissogli, oppure, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, si avranno come accertati i fatti registrati, e l'appaltatore decadrà dal diritto di far valere in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscano. Sulle domande regolarmente inscritte si procederà nel modo indicato nel precedente art. 23”; ai sensi dell'art. 64 “avuti questi documenti, l'ingegnere capo li esaminerà e dopo gli opportuni riscontri sul luogo, li correggerà se occorra. Indi inviterà l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a firmarlo entro un congruo termine che non potrà essere maggiore di trenta giorni.
L'appaltatore, all'atto della firma, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ai termini dei precedenti articoli 53 e 54. Se l'appaltatore non firmerà il conto finale nel termine sopraindicato, o se lo sottoscriverà senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, nei modi prescritti, il conto finale si avrà come da lui definitivamente accettato”.
Secondo il più recente insegnamento della S.C. “in tema di appalto di opere pubbliche,
l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53,
54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile "ratione temporis"), e delle norme successive in materia,
20 di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato” (Cass. n.
7479/2017, che ha evidenziato come occorre “distinguere il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile da quello in cui esso sia precisamente quantificabile, sorgendo l'onere di iscrivere la riserva fin dal primo di tali momenti e potendo, invece, la specifica quantificazione operarsi nelle successive registrazioni”). Pertanto a fronte di sospensioni illegittime (sin dall'origine), l'appaltatore ha l'onere di iscrivere la relativa riserva in sede di sospensione dei lavori, quale fatto idoneo a produrre pregiudizio, provvedendo poi all'iscrizione di regolare riserva del registro di contabilità. Né vale in senso contrario il fatto che solo successivamente vi è la possibilità di quantificare il danno, come ha ritenuto il giudice di primo grado (richiamando giurisprudenza risalente).
Infatti sul punto la S.C. ha osservato come “in tema di appalto di opere pubbliche,
l'impossibilità di quantificare l'ammontare del danno cagionato dalla sospensione dei lavori non esonera l'appaltatore dall'iscrivere a verbale la riserva, poiché detto onere sorge sin dal momento in cui il danno sia presumibilmente configurabile, potendo la quantificazione operarsi nelle successive registrazioni. Pertanto, laddove la sospensione sia illegittima sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la riserva nello stesso verbale di sospensione, dovendo poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità al momento della sua sottoscrizione e ripetendo, quindi, la riserva nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato;
nell'ipotesi in cui, invece, la sospensione dei lavori non presenti immediata rilevanza onerosa, o in quella in cui la sospensione, originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, la riserva andrà apposta nel verbale di ripresa dei lavori o, in mancanza, nel registro di contabilità successivamente firmato, ovvero, in caso di ulteriore mancanza anche di quest'ultimo registro, essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione mediante apposito atto scritto” (Cass. n. 21734/2016, oltre che la richiamata sentenza n. 7479/2017).
In tal senso d'altronde il principio di diritto espresso dalla S.C. con la sentenza che ha rinviato a questa Corte, a cui ci si deve attenere.
Venendo al caso in esame, alla luce di tale principio di diritto va verificata la tempestività delle riserve di cui si discute.
21 La stessa ha ritenuto le sospensioni del 23.6.1997 e 19.10.1998 illegittime sin Pt_1 dall'origine, non deducendo d'altronde sulla base di quale fatto sopravvenuto le sospensioni originariamente legittime sarebbero poi divenute illegittime. In tal senso anche la sentenza di primo grado. Chiaramente il fatto che si possa confidare sulla risoluzione dei problemi che hanno originato la sospensione non vale ad escludere che la sospensione sia illegittima sin dall'origine. Il fatto che il abbia contestato l'illegittimità delle sospensioni non elide il fatto che la ha ritenuto CP_1 Pt_1 le sospensioni illegittime.
Ne consegue che trovano applicazioni le disposizioni su richiamate e la necessità dell'apposizione delle riserve in sede di sospensione dei lavori, salvo ulteriore quantificazione.
Pacificamente in sede di sospensione dei lavori in data 23.6.1997 non è stata iscritta alcuna riserva, che è stata iscritta solo in sede di ripresa lavori. Ne consegue che, per quanto sopra osservato circa l'onere di iscrivere la riserva in sede di sospensione, l'appaltatore è decaduto dalla relativa riserva, non potendo essergli riconosciuta alcuna somma ai sensi dell'art. 54 RD 350/1895. Non pare in discussione che venga in rilievo un fatto idoneo ad arrecare pregiudizio economico sin dalla sospensione (si pensi alle spese generali legate alla riconfigurazione della struttura organizzativa dell'impresa in ragione dello sconvolgimento dei tempi di esecuzione programmati, ai maggiori oneri di ammortamento, relativi a macchinari, ai maggiori oneri connessi all'assicurata sorveglianza dei cantieri, contrattualmente dovuta dalla ai maggiori oneri finanziari collegati alla protratta Pt_1 continuità degli oneri fideiussori). D'altronde la stessa ha dedotto che solo successivamente è Pt_1 stata possibile la quantificazione dei danni, non deducendo che il fatto non era pregiudizievole sin dall'inizio. A ciò si aggiunga che i danni sono stati richiesti sin dalla sospensione, a dimostrazione che la stessa era reputata sin dall'origine illegittima.
Per quanto attiene alla sospensione dei lavori del 19.10.1998, va rilevato come l'appaltatore in sede di sospensione dei lavori si è limitato a sottoscrivere il verbale “con riserva” senza alcuna ulteriore indicazione sulla causa della riserva. Ai sensi del richiamato art. 54 se l'appaltatore ha firmato con riserva egli deve, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, risultando nel caso contrario decaduto. Nel caso di specie a fronte del fatto che la riserva non è esplicitata nel verbale di sospensione dei lavori, la stessa non risulta neanche esplicitata successivamente (quanto meno in relazione alla sua causa) nei termini di legge, con la conseguenza che deve ritenersi la sua decadenza.
E anche in relazione a questa riserva valgono le considerazioni sopra rilevate in ordine alla sua immediata pregiudizialità (non esclusa per il fatto che i danni sono stati quantificati solo dal
28.10.1998, atteso che tale quantificazione è conseguenziale piuttosto alla ripresa parziale dei lavori).
Inoltre, secondo la prospettazione della il danno subito è conseguenziale non tanto alla Pt_1 sospensione del 19.10.1998 ma alla ripresa solo parziale avvenuta in data 28.10.1998 (con esclusione
22 di un tratto dai lavori), tanto che il danno è stato richiesto dal 28.10.1998. E, a ipotizzare una sospensione parziale dal 28.10.1998, quanto meno implicita per la parte non oggetto di ripresa dei lavori, come peraltro ritenuto dalla stessa nessuna riserva è stata apposta a tale verbale con Pt_1 conseguente decadenza.
Ne consegue la fondatezza del motivo d'appello dovendo pertanto ritenersi tardive le riserve, con conseguente rigetto della relativa domanda risarcitoria proposta dall' dovendo Parte_1 essere riformata la sentenza di primo grado (con assorbimento degli ulteriori motivi di appello principale e del motivo di appello incidentale).
Va inoltre evidenziato come, considerato che per effetto della mancata apposizione della riserva l'appaltatore decade dal diritto di far valere qualsiasi domanda (art. 54 RD n. 350/1895), tale domanda non potrà essere accolta neanche ex art. 2041 c.c. (presupponendo tale disposizione la mancata possibilità di esperire altra domanda, non la sua decadenza). Venendo in rilievo poi una responsabilità di tipo contrattuale, è esclusa l'accoglibilità della domanda ex art. 2043 c.c..
Alla riforma della sentenza di primo consegue una complessiva regolamentazione delle spese dei diversi gradi.
Considerato che
la giurisprudenza in materia di decadenza delle riserve si è consolidata dopo il giudizio di primo grado, paiono sussistere ragioni per la compensazione delle spese (dei diversi gradi). Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico della Parte_1
Inammissibile infine in quanto generica la richiesta del di restituzione delle somme CP_1 corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. Inoltre quanto pagato quale imposta di registro per la sentenza non attiene ai rapporti tra le parti.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, con ordinanza n. 4240/2019, della sentenza della Corte d'Appello di
Roma n. 881/2014, così provvede: in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta dalla Parte_1 compensa le spese di giudizio dei diversi gradi;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico della Parte_1
Roma, così deciso nella camera di consiglio 9.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IU AD TO Tilocca
23
Sezione VI civile
R.G. 3149/2019
All'udienza collegiale del giorno 09/12/2025 ore 11:40
Presidente Dott. TO Tilocca Consigliere Dott. IU AD Relatore
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CANCRINI ARTURO
Avv. NINFADORO VALERIA presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. ANNIBALI ANGELO avv. Rizzi presente in sost
Avv. RUFFINI ANDREA
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR TO Tilocca
TI CH
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. TO Tilocca Presidente dott.ssa IU AD Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 9.12.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3149 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. n. ) e (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Avv.ti Cancrini Arturo (C.F. e Ninfadoro Valeria (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Arturo Cancrini sito C.F._2 in Roma, Piazza San Bernardo, 101 giusta procura in atti;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE-APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_2
; P.I. , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli P.IVA_3 P.IVA_4
Avv.ti Annibali Angelo (C.F. ), RU ND (C.F. C.F._3
) e EL NG (C.F. ), giusta procura in atti, C.F._4 C.F._5
Contr ed elettivamente domiciliato presso lo Studio in Roma, via Sistina n. 48;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE-APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.4.1999, la (di seguito 'Olmar') conveniva Parte_1 il dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, per sentirlo condannare Controparte_1 al pagamento, in proprio favore: 1) della somma di lire 703.170.412 (o a quella diversa di giustizia), oltre accessori, a titolo di risarcimento per i danni patiti dalla società attrice nel periodo di illegittima
2 sospensione dei lavori dal 23.06.97 al 29.07.98; 2) della somma di lire 13.953.965 (o a quella diversa di giustizia), salvi aggiornamenti fino al soddisfo, oltre accessori, a titolo di interessi ex art. 35 e 36 del d.p.r. n. 1063/1962 sulla somma dovuta per anticipazione e mai corrisposta;
3) della somma di lire. 991.175.970 (o a quella diversa di giustizia) per lavori eseguiti ed allibrati al 1°, 2° e 3° s.a.l. di cui al 1°, 2° e 3° certificato di pagamento ed agli interessi calcolati sulla predetta somma ex art. 35 e
36 del D.P.R. n. 1063/1962 ammontati, alla data del 2.05.1999, a lire 23.772.602, salvi successivi aggiornamenti fino al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria come per legge ed ulteriori interessi anatocistici dovuti per violazione dell'art. 4 della legge n. 741/81; 4) della somma di lire 9.229.111
(o a quella diversa di giustizia), oltre accessori, a titolo di risarcimento danni per il periodo di illegittima sospensione parziale dei lavori dal 28 ottobre 1998 e fino al 10 febbraio 1999; 5) della somma di lire 142.391,364 (o a quella diversa di giustizia), oltre accessori, a titolo di risarcimento danni per il periodo di illegittima sospensione totale dei lavori dal 10.02.1999 al 2.05.1999 salvi successivi aggiornamenti fino al cessare della sospensione. In via subordinata, la società attrice concludeva per la condanna del convenuto al pagamento delle medesime somme sopra CP_1 contabilizzate, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 cc., ovvero a titolo di risarcimento dei danni extracontrattuali ex art. 2043 c.c.
Deduceva la di aver concluso, in data 15.3.1997, con il convenuto, un Pt_1 CP_1 contratto di appalto per la realizzazione della ricostruzione della condotta consortile del partitore 'A' loc. Campovillano Comune di Tuscia (VT), 2° stralcio. Evidenziava come, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, della stipulazione formale del contratto e della consegna del cantiere in data 9.6, 1997, il Consorzio appaltante aveva disposto, in data 23.6.1997, una prima sospensione dei lavori in ragione della mancata disponibilità di tutti i terreni interessati dall'opera da realizzare e non ancora assoggettati alla procedura espropriativa. Al riguardo, lamentava la che, senza Pt_1 neppure provvedere alla liquidazione dell'anticipazione contrattualmente dovuta, il aveva CP_1 disposto la ripresa dei lavori solo in data 29 luglio 1998, per poi nuovamente disporre una parziale sospensione dei lavori il 19 ottobre dello stesso anno, a causa della dedotta indisponibilità e degli ostacoli inaspettatamente frapposti dal Comune di per la realizzazione dei lavori secondo Pt_2
l'originario tracciato programmato. Da ultimo, il - il quale non aveva neppure provveduto CP_1 al pagamento dei primi tre s.a.l. dovuti - disponeva la sospensione definitiva dei lavori nel febbraio del 1999. A fronte di tali premesse, la deducendo il grave inadempimento del Consorzio Pt_1 appaltante - per essersi reso responsabile della mancata cooperazione dovuta in favore dell'impresa appaltatrice al fine del buon andamento e della regolare esecuzione della propria prestazione -, concludeva per l'integrale accoglimento delle conclusioni così come in epigrafe specificate.
Si costituiva il (di seguito 'Consorzio'), deducendo la Controparte_1
3 totale infondatezza delle avverse domande e concludeva per il relativo integrale rigetto. Evidenziava, al riguardo, come l'originaria consegna dei lavori operata nel giugno del 1997 era stata anticipata
(rispetto all'effettivo stato delle operazioni preliminari e preparatorie) al fine di non perdere (per scadenza dei relativi termini) i finanziamenti pubblici promessi per la realizzazione dell'opera de qua, senza che, peraltro, a detta consegna, fosse effettivamente seguito un qualche inizio dei lavori.
Di tali circostanze la era perfettamente a conoscenza (tanto da rifiutare la stessa offerta Pt_1 del di svincolarsi dal contratto per l'eccessiva protrazione della sospensione), sì che la CP_1 stessa non ebbe neppure ad impiantare alcun cantiere per l'inizio dei lavori stessi, risultando pertanto del tutto inesistente la produzione di alcun danno a carico della stessa. Quanto alla successiva c.d. sospensione parziale (relativa all'ottobre del 1998), il sottolineava come la stessa si fosse CP_1 ridotta alla sola impossibilità di proseguire i lavori oltre la strada nominata 'Perazzeta', avendo il
Comune di inaspettatamente e inopinatamente frapposto improvvisi ostacoli alla Pt_2 realizzazione dell'originario progetto dell'opera, sì da giustificare l'emissione di un provvedimento di sospensione dei lavori ai. sensi dell'art. 30, 2° comma del d.p.r. n. 1063/1962. Quanto infine alle somme non corrisposte, ed ex adverso rivendicate, il - evidenziata la disponibilità al CP_1 pagamento dei cd. sal dovuti - deduceva l'infondatezza dell'avversa pretesa al pagamento degli interessi sull'anticipazione nei termini indicati, essendo detto pagamento legato all'effettivo inizio dei lavori, nella specie avvenuto solo nel luglio del 1998, e non già nel giugno del 1997 come ex adverso preteso. Rimarcata, da ultimo, la totale infondatezza dei richiami, operati in via subordinata dalla all'applicabilità, nella specie, della disciplina di cui agli artt. 2041 e 2043 c.c., il Pt_1 CP_1 concludeva per l'integrale rigetto delle avverse domande, con il favore delle spese di lite.
Con il deposito agli atti del giudizio della memoria ex art. 183, 5 Co., c.p.c., la dava atto Pt_1 dell'avvenuto pagamento, da parte del , dei primi tre sal originariamente rivendicati, CP_1 rinunciando pertanto ad insistere nella corrispondente domanda.
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 457/2006, pubblicata il 19.05.2006, così statuiva:
- condanna il , in persona del legale rappresentante a pagare, Controparte_1 in favore della la somma complessiva di euro 201.275,79, oltre agli ulteriori interessi CP_4 legali dalla data della domanda al saldo;
- condanna il , in Controparte_1 persona del legale rappresentante, al rimborso, in favore della . delle spese del giudizio CP_5 che liquida in complessivi euro 11.000,00, di cui euro 600,00 per esborsi, euro 2.900, 00 per diritti ed euro 7.500, 00 per onorari, oltre all'eventuale rimborso delle spese di c. t. u., I. VA. e C. PA. come per legge”.
La sentenza è motivata come segue.
“Occorre in primo luogo dare atto della spontanea corresponsione, da parte del CP_1
4 convenuto, in corso di causa, degli importi rivendicati dalla a titolo di corrispettivo dei cd. Pt_1 primi tre s.a.l. relativi al contratto di appalto oggetto dell'odierna lite, con la conseguente successiva rinuncia della società attrice alla coltivazione della corrispondente domanda di condanna originariamente proposta.
Con riguardo alle restanti rivendicazioni avanzate dalla società attrice, conviene preliminarmente evidenziare come la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla in Pt_1 relazione alla cd. terza sospensione dei lavori (dal febbraio del 1999 al maggio dello stesso anno) deve ritenersi in questa sede non adeguatamente fondata, essendo documentalmente risultata la manifesta espressione, da parte della società attrice, del proprio consenso all'adozione del provvedimento sospensivo del Consorzio appaltante (cfr. il verbale di sospensione dei lavori del
10.2.1999 in atti); circostanza che vale ad escludere il riscontro, nella sospensione disposta (siccome assunta sul presupposto di una concorde volontà delle parti), di una forma di inadempimento contrattuale giuridicamente irnputab1e alla responsabilità della stazione appaltante.
Dev'essere viceversa integralmente ascritto, alla responsabilità del convenuto, CP_1
l'inadempimento costituito dalla violazione delle regole della correttezza e della buona fede contrattuale (ex artt. 1175 e 1375 c.c.) in relazione alle altre sospensioni contestate dall'odierna attrice, disposte con provvedimenti formalmente assunti dal , rispettivamente, in data CP_1
23.6.1997 e in data 19.10.1998.
Con riguardo a tali sospensioni vale evidenziare - al fine di fugare ogni residuo dubbio in thema
- il pieno rispetto, da parte della degli oneri di tempestività nella sollevazione e Pt_1 manifestazione delle riserve avanzate per il risarcimento dei corrispondenti danni, dovendo ritenersi ritualmente puntuale la presentazione di riserve formalmente inserite nei c.d. verbali di ripresa dei lavori, la cui formazione rappresenta il primo momento utile alla compiuta e definitiva concretizzazione dei danni costituenti l'oggetto delle rivendicazioni dell'impresa appaltatrice (cfr.
Cass., ti. 4502/98; Cass., n. 6097/86; Cass., n. 5624/86; Cass., ti. 769I85)
Sul piano della valutazione del comportamento contrattuale delle parti - ed in particolare, del carattere sostanzialmente lesivo del contegno esecutivo risalente alla responsabilità del CP_1 appaltante -, osserva questo giudice come l'avvenuto coinvolgimento di una struttura imprenditoriale privata nel procedimento ordinato alla realizzazione di un'opera pubblica (coinvolgimento attuato attraverso l'espletamento del procedimento dell'evidenza pubblica e la successiva stipulazione formale del contratto di appalto), in un momento ancora largamente anteriore al compimento di tutte le attività amministrative preparatorie indispensabili all'esecuzione dell'opera (come quelle dirette all'acquisizione della piena disponibilità delle aree interessate dal progetto, nell'adempimento di una pacifica e indiscutibile obbligazione riconducibile alla responsabilità della stazione appaltante),
5 rappresenta l'espressione di una grave negligenza od imprudenza, tanto sul piano amministrativo quanto su quello negoziate, vieppiù nel caso di specie, in cui il ebbe financo a trascurare CP_1
l'adozione di specifiche cautele formali nei confronti della controparte, omettendo ogni menzione espressa (nel corpo della documentazione contrattuale) del reale stato di avanzamento delle operazioni preliminari all'esecuzione dell'opera, o la dichiarata subordinazione, dell'efficacia del vincolo o degli obblighi assunti dalle parti, al completamento di dette operazioni preliminari.
La decisione di ricorrere all'adozione di informali contatti personali, di implicite intese o di accordi colloquiali od officiosi con esponenti della società appaltatrice - al dichiarato fine di alterare o di interpretare, in termini sostanzialmente dissimulatori, il contenuto di atti pubblici, con l'implicita riserva di sottrarsi al tenore degli specifici obblighi di origine legale o negoziale che incombono sull'ente appaltante (tanto più se col malcelato intento di non perdere la favorevole opportunità di finanziamenti pubblici di prossima scadenza: cfr. pag. 9 della prima comparsa conclusionale depositata dal in data 7.62003) -, non può in nessun caso costituire (di là dalla palese CP_1 violazione di ogni principio generale vigente nella materia contrattuale e della contrattazione pubblica in particolare, là dove si rifletta sul singolare e intransigente rigore formale che circonda e presiede, in tale settore, la manifestazione di qualsivoglia volontà negoziale rilevante tra le parti)
l'esempio di una corretta, sollecita e leale contrattazione responsabile, non potendo la stazione appaltante pretendere di riversare sulla società appaltatrice - senza munirsi di una chiara, inequivoca ed espressa adesione formale della stessa - le sfavorevoli conseguenze economiche derivate dal mancato adempimento di preliminari incombenze amministrative (acquisizione dei terreni;
sollecitazione degli enti pubblici interessati;
adesione preventiva e incondizionata di questi alla realizzazione dell'opera pubblica nella figurazione progettuale, etc.) espressamente ascritte alla propria responsabilità.
Conviene evidenziare, ai riguardo, come i presupposti per la verificazione delle ridette sospensioni (consistiti, quanto alla prima sospensione, nella mancata disponibilità delle aree ancora da espropriare, e, quanto alla seconda sospensione, nel rifiuto del di collaborare Parte_3 alla realizzazione del progetto), lungi dal costituire "cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali", o "ragioni di pubblico interesse o necessità" (cfr. art. 30 d.p.r. n. 1063/62) (idonee a legittimare la sospensione dei lavori, per il carattere di imprevedibilità che li connota), valgono bensì a rappresentare il ricorso di un'evidente negligenza della stazione appaltante, alla quale non potevano essere ignoti, né il difetto di disponibilità delle aree all'epoca di conclusione del contratto di appalto né il rischio di un'eventuale (e sempre possibile) opposizione delle amministrazioni locali interessate dall'opera; circostanza, quest'ultima, che ben avrebbe dovuto sollecitare il Consorzio appaltante ad acquisire (anche in forme dotate di positiva
6 vincolatività) le eventuali adesioni o i provvedimenti necessari ed opportuni per rendere comunque possibile la realizzazione dell'opera, così scongiurando ogni rischio economico a carico della struttura imprenditoriale a sé contrattualmente legata con precipitosa imprudenza (arg., sul punto,
Cass., n. 7196/9R).
La disciplina di cui all'art. 30 cit. (là dove ha cura di specificare le tassative condizioni per l'adozione di legittimi provvedimenti di sospensione dei lavori) riguarda, infatti, situazioni che in nessun caso possano essere ricollegate ad un fatto imputabile ad alcuna delle parti, ed in particolare all'amministrazione appaltante, cui viceversa è da ricollegare la negligente leggerezza consistita nell'indire una gara, e nel coltivare il conseguente procedimento contrattuale, senza aver preventivamente completato tutti gli adempimenti rimessi alla propria responsabilità.
La medesima Corte di legittimità ha di recente statuito (con la formulazione di un principio da ritenersi integralmente condivisibile, per l'intrinseca persuasività delle argomentazioni indicate a sostegno) come sia da considerare 'inadempiente' all'obbligo di consentire l'esecuzione dei lavori,
l'amministrazione pubblica che abbia stipulato il contratto di appalto omettendo la doverosa preventiva attività d'indagine in relazione alla praticabilità dei luoghi coinvolti dall'opera, ed abbia sospeso i lavori lasciando decorrere un tempo irragionevole prima di rilevare l'eventuale impraticabilità del progetto di esecuzione degli stessi nella zona, dovendosi escludere che la causa della sospensione sia qualificabile come forza maggiore, là dove sia integrata, quale factum principis, da un denegato nulla osta di altra amministrazione pubblica, assumendo viceversa rilievo la colpa della prima amministrazione, responsabile della mancata attività d'indagine e di accertamento (v. Cass., n. 9795/2005).
La stessa Corte ha espressamente affermato come "le ragioni di pubblico interesse o necessità" che, ai sensi dell'art. 30, comma secondo d.P.R.. n. 1063/1962, legittimano l'ordine di sospensione dei lavori vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute non previste (né prevedibili) dall'amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza dell'amministrazione' medesima. Ne consegue che, con riferimento all'ipotesi di sopravvenuta necessità di approvare una cosiddetta perizia di variante, è d'uopo che tale emergenza non sia ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell'ente appaltante, tenuto, prima dell'indizione della gara, a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici, e ad impiegare la dovuta diligenza nell'eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell'opera (Cass., n. 5
135/2002).
L'opzione, che l'art. 30 cit. riserva all'appaltatore, di chiedere lo scioglimento dei contratto, senza indennità in caso di sospensione dei lavori, ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni
7 nel solo caso in cui l'amministrazione si sia opposta a tale richiesta di scioglimento, si riferiscono pertanto a sospensioni legittime dei lavori in quanto dovute a cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ecc. o a ragioni di pubblico interesse o necessità, non già ad ipotesi di sospensione illegittima (o a protrazione illegittima della sospensione) quali quelle in questa sede discusse, innegabilmente riferibili alla grave responsabilità del convenuto. CP_1
Qualora l'amministrazione disponga la sospensione dei lavori fuori dei casi preveduti dall'art. 30 del d.p.r. n. 1063/1962, deve riconoscersi all'appaltatore il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto di detta sospensione, siccome costituente una vera e propria forma di inadempimento contrattuale (cfr Cavi. 7196/97 cit.).
Nel caso di specie, varrà pertanto riconoscere il diritto della al risarcimento dei danni Pt_1 subiti per effetto delle due sospensioni illegittime del 23.6.1997 e de! 19.10.1998: detto risarcimento andrà commisurato, quanto al cd. 'danno emergente': 1) all'importo delle c.d. 'spese generali', costituenti una forma di liquidazione forfettaria di danni certi nella loro sussistenza (siccome legati all'onerosa riconfigurazione della struttura organizzativa dell'impresa in ragione dello sconvolgimento dei tempi di esecuzione programmati), benché di incerto ammontare (e pertanto determinati in questa sede nella percentuale del 13% sull'importo dell'appalto, ex art. 14 della legge ti. 741/81); 2) all'importo dei maggiori oneri di ammortamento, relativi a macchinari specificamente identificati in sede di c.t.u. e dall'impresa tenuti a disposizione dell'appalto, avendo il sul CP_1 punto del tutto mancato la prova, certa, inequivoca e rigorosa dell'alternativa proficua utilizzazione degli stessi macchinari presso altri lavori, nel corso dei ridetti periodi di sospensione;
3) dall'importo relativo ai maggiori oneri connessi all'assicurata sorveglianza dei cantieri, contrattualmente dovuta dalla 4) nonché dall'importo dei maggiori oneri finanziari collegati alla protratta continuità Pt_1 degli oneri fideiussori. Alla stessa impresa spetterà - a titolo di risarcimento del c.d. 'lucro Pt_1 cessante' - l'importo corrispondente al mancato utile derivato dalla illegittima sospensione dei lavori, la cui consistenza appare con immediatezza ricavabile dalla contabilizzazione dell'infruttuoso investimento per spese generali, vincolo dei mezzi e del personale, e per gli ieri finanziari non corrispondenti, nel loro complesso, ad alcun concreto impiego produttivo.
Al fine di procedere al computo di dette poste risarcitorie, questo giudice ha proceduto all'espletamento di una c.t.u., le cui conclusioni appaiono integralmente condivisibili, per l'accuratezza dell'analisi, la puntualità dei rilievi e la coerente logicità dell'argomentazione esposta.
Al riguardo, conviene sottolineare come il c.t.u. abbia correttamente provveduto ad applicare, nella determinazione del risarcimento dei danni dovuti alla i criteri normativi positivamente Pt_1 previsti in materia di opere pubbliche, e non già quelli arbitrariamente pretesi dalla parte convenuta, incline a privilegiare il riferimento ai generali criteri di contabilità economico-aziendale; una scelta,
8 quella adottata dal c.t.u., pienamente rispettosa delle stesse previsioni negoziali assunte dalle parti, la cui documentazione richiama, nella sua articolata complessità, l'intera disciplina normativa succedutasi nel tempo con riguardo alla materia degli appalti pubblici, ivi compresa la regolamentazione dei criteri di computo delle poste risarcitorie e dei relativi accessori eventua1meite dovuti all'appaltatore.
Tanto premesso - esclusa la risarcibilità dei danni conseguiti alla sospensione concordemente adottata dalle parti in data 10.2.1999 (cfr. sopra) - spetterà alla un risarcimento per i danni Pt_1 relativi al periodo di illegittima sospensione dal 23.6.1997 al 29.7.1998 pari all'importo di curo
118.980,34 per spese generali (cfr., pag. 19 c.t.u.); euro 11.883,33 per ammortamenti (cfr. pag. 23
c.t.u.); euro 39,057,59 per costi di sorveglianza (cfr. pag. 24 c.t.u.); euro 396,50 per oneri fideiussori
(cfr. pag. 25 c.t.u.), per il complessivo importo di euro 170.317,76 (118.980,34 + 11.883,33 +
39.057,59 + 396,50 = 170.317,76).
Alla stessa spetterà un risarcimento per i danni relativi al periodo di illegittima Pt_1 sospensione dal 19.10. 1998 al 5.2.1999 (sospensione parzialmente ridotta sì da giustificare una corrispondente riduzione degli importi risarcitori in ragione del 5% pag 19 e seguenti CTU pari all'importo di euro 1404,45 per spese generali cfr. pagina 19 CTU;
euro 104,27 per ammortamenti pagina 23 CTU;
euro 460,98 per costi di sorveglianza pagina 24 CTU;
euro 93,61 per oneri fideiussori pagina 25 CTU, per il complessivo importo di euro 2.099,31 (1404,45+140,27+460,98
+93,61).
Quanto al mancato utile il CTU ha correttamente con visibilmente individuato detta posta nell'aliquota del 10% su costi infruttuosamente sostenuti dall'impresa (pienamente apprezzabile per la relativa congruità ha avuto riguardo all'indennità produttiva del soggetto danneggiato) costi che
(complessivamente riferito all'infruttuoso investimento per spese generali, vincolo dei mezzi del personale per gli oneri finanziari non corrispondenti ad alcuna concreto impiego produttivo) ammontando nel loro complesso all'importo ad euro 172.147 (170.317,76 + 2.099,31, inducono alla determinazione del ridetto mancato utile nella misura di € 17.241,70.
Tutti gli importi sin indicati devono ritenersi comprensivi (siccome calcolati dal CTU pagina
19 seguenti della relazione) della rivalutazione in quanto riferiti ai debiti di valore nonché degli interessi legali sulle medesime somme fino alla domanda.
Da ultimo dovendo ritenersi la data del 09/06/1997 a tutti gli effetti quale data di consegna dei lavori in forza delle considerazioni più sopra illustrate, il medesimo è tenuto alla CP_1 corresponsione degli interessi relativi così come correttamente calcolati nella misura del 10% del valore dell'appalto a far data dal 9.7.1997 fino alla data della citazione per un importo complessivo comprensivo degli interessi corrisposti pari a euro 11.617,02 (pg. 30 CTU).
9 In forza del complesso delle considerazioni che precedono deve pertanto essere pronunciata la condanna del a pagare in favore della a titoli di Controparte_1 Parte_1 risarcimento dei danni la somma complessiva di euro 200.275,79 oltre un'ulteriore interessi legali dalla data della domanda al salto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo”.
Avverso tale sentenza proponeva appello il , rassegnando Controparte_1 le seguenti conclusioni: "In via principale, assolvere il da ogni Controparte_1 pretesa risarcitoria da parte della r.
1. siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque CP_5 non provata, con vittoria di spese di lite di primo grado del giudizio e del presente grado di appello in favore dell'appellante e con restituzione all'appellante di quanto già eventualmente pagato in esecuzione dell'impugnata sentenza, ivi compresa l'imposta di registro sulla gravata sentenza per
Euro 7.251,37 già corrisposta all'Agenzia delle Entrate di Civitavecchia;
in via subordinata assolvere il da ogni obbligo risarcitorio in relazione alla c.d. sospensione Controparte_1 parziale dei lavori (19/10/1998 - 5/2/1999), in quanto trattasi di fattispecie giuridicamente inesistente nonché in relazione al c.d. mancato utile, anch'esso non provato nonché, infine, ai costi di sorveglianza del primo periodo di sospensione dei lavori poiché l 'appellante ha dimostrato non essere stati mai sostenuti, e per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, ridurre l'obbligo risarcitorio dell'appellante alla somma di Euro 142.877,19 (Euro 201.275,79 Euro 2.099,31 - Euro
17.241,70 - 39.057,59 = Euro 142.877,19) con compensazione delle spese di lite del presente giudizio e con restituzione del 50% dell'imposta di registro già pagata dall'appellante nella misura di cui sopra detto;
in via ulteriormente subordinata, dichiarare integralmente compensate le spese di lite dei giudizio di primo grado e dei presente giudizio di appello, attesa sia la particolare complessità della materia trattata sia la parziale soccombenza della in ordine ad alcune domande Parte_1 avanzate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e comunque atteso il concesso (Euro
201.275, 79) rispetto al petitum (Euro 972.846,45)”.
Si è costituita la la quale ha spiegato appello incidentale, formulando le seguenti Parte_1 conclusioni:
“b) Nel merito rigettare l'appello avversario in quanto del tutto inammissibile comunque infondato in fatto di diritto per i motivi sopraesposti;
accogliere l'appello incidentale per l'effetto ferma restando le statuizioni della sentenza favorevole all'impresa accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale: condannare il al pagamento a favore della della Controparte_1 Pt_1
10 somma di £. 703.170.412 a titolo di risarcimento dei danni da quest'ultima patiti nel periodo di illegittima sospensione dei lavori dal 23.06.97 al 29.07.98, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia determinata anche in via equitativa ex art. 1226 c. c., oltre interessi, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria come per legge;
- condannare il al pagamento a favore della della Controparte_1 Pt_1 somma di £.
9.229.111 a titolo di risarcimento danni per il periodo di illegittima sospensione parziale dei lavori dal 28 ottobre 1998 e fino al. 10 febbraio 1999, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia determinata anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi, anche anatocistici e rivalutazione monetaria come per legge;
condannare il al pagamento a favore della della Controparte_1 Pt_1 somma di £ 142.391.364 a titolo di risarcimento danni per il periodo di illegittima sospensione totale dei lavori dal 10. 02.1999 al 2.05.1999, salvi successivi aggiornamenti fino al cessare della sospensione, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia determinata anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi, anche anatocistici e rivalutazione monetaria come per legge.
In via subordinata condannare comunque ed in ogni caso, il al pagamento Controparte_1
a favore della della somma di £. 703.170.412 per il periodo di illegittima sospensione dei Pt_1 lavori dal 23.06.97 al 29.07.98, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia determinata anche in via equitativa ex art. 1226 c. c. a titolo di indennizzo ex art. 2041 c. c. o, comunque, in estremo subordine a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., oltre interessi legali e moratori, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria come per legge;
della somma di £.
9.229.111 a fronte del periodo di illegittima sospensione parziale dei lavori in essere dal 28 ottobre
1998 e fino al 10 febbraio 1999 o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia determinata anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. o, in estremo subordine ex art. 2043 c. c. oltre interessi legali e moratori, anche anatocistici e rivalutazione monetaria come per legge;
della somma di £ 142.391.364 a titolo di risarcimento danni per il periodo di illegittima sospensione totale dei lavori dal 10. 02.1999 al 2.05.1999, salvi successivi aggiornamenti fino al cessare della sospensione, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia determinata anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., a titolo di indennizzo ex art. 2041
c. c. o, in estremo subordine ex art. 2043 c. c. oltre interessi legali e moratori, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria come per legge”.
La Corte d'appello con sentenza n. 881/2014 pubblicata in data 10.2.2014 ha così statuito: “in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna il al Controparte_1 pagamento in favore della della complessiva somma di € 248.895,62 in luogo di quella Parte_1
11 determinata dal Tribunale, oltre interessi dalla domanda;
condanna altresì il Controparte_1
alla refusione in favore della delle spese di lite del presente grado in
[...] Parte_1 ragione del 50% del loro complessivo ammontare, liquidate in tale ridotta misura in complessivi €
5.50121,00 oltre accessori di legge;
residuo 50% interamente compensato”.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il . CP_1
La Suprema Corte di cassazione, con ordinanza n. 4240/2019, pubblicata in data 13/02/2019 ha così statuito: “accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità”
L'ordinanza è motivata come segue.
“4. Con il primo motivo il lamenta la violazione dell'art. 342 c.p.c.: erroneamente CP_1 la Corte di appello avrebbe dichiarato inammissibile il primo motivo di gravame, con il quale si era censurata la sentenza di primo grado laddove aveva ritenuto le riserve tempestivamente apposte nei verbali di ripresa dei lavori;
al contrario di quanto argomentato dalla Corte di appello, il CP_1 non si sarebbe limitato ad opporre alla sentenza gravata una mera diversa tesi interpretativa, ma, dopo aver individuato il passo motivazionale oggetto di critica, lo avrebbe confutato sostenendo la necessità dell'inserimento della riserva, a pena di decadenza, già nel verbale di sospensione dei lavori, essendo in quel momento possibile per l'appaltatore apprezzare l'illegittimità della sospensione e prefigurarsi i danni da quantificare nelle successive iscrizioni.
Con il secondo motivo - collegato al primo - si denuncia la violazione degli artt. 16, 53, 54 e
64 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, nonché degli artt. 26 e 30 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063: la mancata pronuncia della Corte di appello sulla questione della tardività delle riserve comporterebbe la riproponibilità della stessa, sulla quale il Tribunale aveva erroneamente ritenuto - tanto per la prima che per la seconda sospensione - la tempestività delle riserve inserite solo nel verbale di ripresa dei lavori, nonostante fosse consapevole della potenziale onerosità delle sospensioni Pt_1 in quanto determinate, la prima, dal mancato compimento delle attività amministrative preparatorie
(espropri delle aree) indispensabili all'esecuzione delle opere e, la seconda, dal contrasto tra il ed il circa il tracciato da seguire per il rifacimento della condotta CP_1 Parte_3 consortile.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione dei principi di buona fede e correttezza, nonché ancora la falsa applicazione delle norme invocate con il secondo motivo: erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto irrilevante l'eventuale conoscenza, da parte di delle cause di Pt_1 indisponibilità delle aree, conoscenza che, secondo la Corte di appello, non potrebbe valere quale adesione alle sospensioni;
al contrario, sostiene il ricorrente che un fatto può ritenersi CP_1
12 sussistente anche in via presuntiva sulla base degli indizi (contenuto dei verbale di sospensione dei lavori del 23 giugno 1997, deposizioni testimoniali e sottoscrizione da parte di del verbale di Pt_1 concordamento dei nuovi prezzi) non valutati dalla Corte di appello.
Con il quarto motivo si denuncia, sotto il profilo della violazione di legge, l'erroneità della decisione impugnata laddove non avrebbe valutato la diligenza del per tutto ciò che CP_1 rientrava nella propria sfera di disponibilità, non avendo la Corte di appello considerato, alla luce delle risultanze testimoniali, che il , del tutto imprevedibilmente, aveva imposto Parte_3 variazioni del tracciato già approvato, donde la legittimità delle sospensioni ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962.
Con il quinto motivo si denuncia la violazione dei principi in tema di prova del danno, nonché la falsa applicazione dell'art. 20 del d.m. 29 maggio 1895 e dell'art. 14 della legge 10 dicembre 1981,
n. 741: erroneamente la Corte di appello, in accoglimento del gravame incidentale di avrebbe Pt_1 ritenuto (salvo che per le voci ammortamento e sorveglianza) presuntivamente fondate le pretese risarcitorie sulla base della sola condotta inadempiente del , senza che avesse CP_1 Pt_1 provato il danno effettivamente patito.
Con il sesto motivo - collegato al quinto - si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c.: la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare la censura (formulata dal con il secondo motivo CP_1 di gravame) secondo cui la seconda sospensione dei lavori non avrebbe mai avuto luogo poiché nel relativo periodo (ottobre 1998-febbraio 1999) aveva pacificamente lavorato per almeno una Pt_1 parte di tracciato, non sussistendo giuridicamente una fattispecie di sospensione "parziale" prospettata da Pt_1
Con il settimo motivo - ancora collegato al quinto - si denuncia la violazione delle norme in tema di liquidazione del danno, nonché dell'art. 115 c.p.c.: erroneamente la Corte di appello avrebbe accolto il secondo motivo del gravame incidentale di liquidando il danno da perdita di utile Pt_1 nella misura del 10 per cento del prezzo contrattuale, così violando il disposto dell'art. 14 della legge n. 741 del 1981.
Con l'ottavo motivo si torna a denunciare l'erroneità della liquidazione del danno riconosciuta dalla Corte di appello a titolo di mancato utile per la seconda sospensione dei lavori (con importo limitato al 5 per cento in ragione dell'effettiva incidenza della predetta sospensione), danno che sarebbe stato liquidato ultra petita sulla base del coefficiente del 95 per cento.
Con il nono motivo - collegato all'ottava - si denuncia la violazione del giudicato interno poiché la questione della predetta valorizzazione del danno derivato dalla seconda sospensione nel limite del 5 per cento non sarebbe stata oggetto di gravame da parte di Pt_1
Con il decimo motivo - ancora collegato all'ottava - si denuncia la violazione dell'art. 345
13 c.p.c.: secondo il ricorrente, ove si ritenesse che abbia inteso chiedere una più CP_1 Pt_1 favorevole liquidazione del danno da mancato utile per il periodo della seconda sospensione, una siffatta domanda sarebbe inammissibile perché nuova.
Con l'undicesimo motivo si denuncia (in relazione al sesto motivo di gravame) la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. poiché la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla doglianza svolta dal relativamente alla mancata compensazione delle spese del giudizio di primo CP_1 grado, pur sussistendo tutti i presupposti per una compensazione almeno parziale.
Infine, con il dodicesimo motivo si reitera il precedente mezzo sotto il profilo dell'omesso esame.
5. Va preliminarmente disattesa la censura di inammissibilità del ricorso per carenza di specificità, svolta dalla controricorrente in esordio della propria replica ai singoli motivi Pt_1 svolti dal affastellando, invero, meri richiami ad orientamenti di legittimità di cui si CP_1 afferma la rilevanza nella specie.
6. Il primo motivo di ricorso è fondato.
6.1. Il mezzo investe la questione della tempestività dell'iscrizione delle riserve relative alle sospensioni dei lavori, formulate da nei verbali di ripresa dei lavori, ossia - ad avviso del Pt_1
Tribunale - nel «primo momento utile alla compiuta e definitiva concretizzazione dei danni costituenti l'oggetto delle rivendicazioni dell'impresa appaltatrice». In sede di appello, con il primo motivo il oppose, richiamandosi ad un orientamento di merito, che le riserve dovevano ritenersi CP_1 tempestive se inserite da subito nel verbale di sospensione dei lavori, «giacché sin da quel momento l'appaltatore è in grado di apprezzare, con l'ordinaria diligenza, l'illegittimità della sospensione e di prefigurarsi i danni patiendi, da quantificare nelle successive iscrizioni» (pp. 18-19 del ricorso).
6.2. La Corte di appello ha ritenuto la formulazione del mezzo in parola inammissibile, poiché
«espressione di merito dissenso» dalla motivazione offerta dal Tribunale, in quanto prospettante
«una mera diversa tesi interpretativa» in carenza di specifiche ragioni di contrasto rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale. Ebbene, si tratta di assunto che non può essere condiviso, avendo il CP_1 non solo individuata il brano motivazionale censurato, ma altresì dedotto - sia pur sinteticamente, ma in modo univoco in relazione alla tesi giurisprudenziale invocata e compiutamente riportata - la rilevanza, ai fini della tempestività dell'iscrizione delle riserve, della percezione da parte dell'appaltatore, secondo un giudizio di normale diligenza, dell'illegittimità della condotta della stazione appaltante e della conseguente configurabilità del danno, così chiamando la Corte di appello ad un apprezzamento di merito cui la stessa, con l'apodittica motivazione poc'anzi richiamata, si è sottratta.
6.3. In tal modo, inoltre, il mezzo in esame si sottrae anche alla censura di inammissibilità
14 opposta dalla controricorrente: ad onta di quanto opinato dalla controricorrente (ossia che la Corte di appello avrebbe in realtà rigettato il motivo in quanto ritenuto manifestamente infondato, affermazione che non trova base alcuna nella sentenza impugnata), il motivo risulta correttamente confezionato alla stregua del principio secondo cui «ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità» (Sez. 1, 20 settembre 2006, n. 20405; conf., da ultimo, Sez. 5, 29 settembre 2017, n.
22880).
6.4. Tanto ritenuto, è appena il caso di osservare che la tesi della ricorrente poggia sul consolidato orientamento di legittimità - che in questa sede dev'essere senz'altro ribadito - secondo cui «l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alta sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile ratione temporis), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato» (così, per tutte, Sez. 1, 23 marzo 2017, n. 7479). A sua volta, Sez. 1, 12 luglio 2016, n. 14190 ha precisato che
«è tempestiva la formulazione della riserva nel verbale di ripresa dei lavori che segue la sospensione delle opere, ovvero in qualsiasi atto successivo al verbale che detta sospensione ha disposto, quando questa, sia divenuta illegittima per la sua eccessiva protrazione, atteso che, in tale evenienza, la rilevanza causale del fatto ingiusto dell'appaltante rispetto ai maggiori oneri derivati all'appaltatore
(collegati all'illegittimo protrarsi della sospensione) è accertabile solo al momento della ripresa dei lavori, restando salva la facoltà dell'appaltatore, una volta formulata tempestivamente la riserva, di precisare l'entità del pregiudizio subito nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale, in ragione della distinzione tra il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile e quello in cui esso sia precisamente quantificabile» (si v. anche Sez. 1, 27 ottobre 2016, n. 21734 per ulteriori puntualizzazioni). Deve poi in ogni caso tenersi presente che la tempestività dell'apposizione
15 delle riserve va apprezzata secondo «ragioni di tutela della P.A. committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico» (in tal senso, da ultimo, Sez. 1, 9 maggio 2018, n. 11188).
7. Dall'accoglimento del primo mezzo consegue l'assorbimento dei restanti.
8. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, assorbiti gli altri, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame attenendosi ai surrichiamati principi e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione”.
La ha riassunto il giudizio formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Parte_1
Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:- rigettare l'appello avversario, in quanto del tutto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti;
- accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, ferme restando le statuizioni della sentenza favorevoli all'impresa, accogliere le seguenti conclusioni: In via principale: - condannare il al pagamento a favore della della somma di € Controparte_1 Pt_1
363.157,21 (£ 703.170.412) al risarcimento dei danni da quest'ultima patiti nel periodo di illegittima sospensione dei lavori dal 23.06.97 al 29.07.98, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia determinata anche in via equitativa ex art. 1226 c. c., oltre interessi, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria come per legge;
- condannare il Controparte_1
al pagamento a favore della della somma di € 4.766,43 (£ 9.229.111) a titolo di
[...] Pt_1 risarcimento danni per il periodo di illegittima sospensione parziale dei lavori dal 28 ottobre 1998 e fino al 10 febbraio 1999, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia determinata anche ai sensi dell'art. 1226 c. c., oltre interessi , anche anatocistici e rivalutazione monetaria come per legge. - condannare il al pagamento a Controparte_1 favore e. della della somma di € 73.539,00 (£ 142.391.364) a titolo di risarcimento danni Pt_1 per il periodo di illegittima sospensione totale dei lavori dal 10.02.1999 al 2.05.1999, salvi successivi aggiornamenti fino al cessare della sospensione, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia determinata anche ai sensi dell'art. 1226 c. c., oltre interessi, anche anatocistici e rivalutazione monetaria come per legge. In via subordinata - condannare comunque ed in ogni caso, il al pagamento a favore della della somma di Controparte_1 Pt_1
€ 363.157,21 (£ 703.170.412) per il periodo di illegittima sospensione dei lavori dal 23.06.97 al
29.07.98, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia determinata anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. a titolo di indennizzo ex art.2041 c.c. o, comunque, in estremo subordine
16 a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. , oltre interessi legali e moratori, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria come per legge;
della somma di € 4.766,43 (£ 9.229.111) a fronte del periodo di illegittima sospensione parziale dei lavori in essere dal 28 ottobre 1998 e fino al 10 febbraio 1999 o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia determinata anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. o, in estremo subordine ex art. 2043 c.c. oltre interessi legali e moratori, anche anatocistici e rivalutazione monetaria come per legge;
della somma di € 73.539,00 (£ 142.391.364) a titolo di risarcimento danni per il periodo di illegittima sospensione totale dei lavori dal 10.02.1999 al 2.05.1999, salvi successivi aggiornamenti fino al cessare della sospensione, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia determinata anche ai sensi dell'art.1226 c.c., a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. o, in estremo subordine ex art. 2043 c.c. oltre interessi legali e moratori, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche dei precedenti gradi di giudizio, ivi incluse quelle del giudizio di cassazione.”
Il nel costituirsi ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Collegio adito, contrariis reiectis - rigettare l'appello incidentale proposto dalla in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto alla luce delle esposte Parte_1 considerazioni;
- accogliere l'appello principale presentato dal e, per l'effetto, le seguenti CP_1 conclusioni: - previa sospensione dell'esecutività della sentenza gravata ed occorrendo della sua esecuzione, ricorrendo gravi motivi di opportunità al riguardo, derivanti sia dal fumus boni iuris che assiste la proposta impugnazione, sia dall'ingente entità del credito e dal grave pregiudizio che deriverebbe al appellante da una eventuale esecuzione;
- riformare la sentenza impugnata CP_1
e per l'effetto: 1) in via principale, assolvere il da ogni pretesa Controparte_1 risarcitoria da parte della siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non Parte_1 provata, con vittoria di spese di lite del primo grado del giudizio e del presente grado di appello in favore dell'appellante e con restituzione all'appellante di quanto già eventualmente pagato in esecuzione dell'impugnata sentenza, ivi compresa l'imposta di registro sulla gravata sentenza per €
7.251,37 già corrisposta all'Agenzia delle Entrate di Civitavecchia;
2) in via subordinata, assolvere il da ogni obbligo risarcitorio in relazione alla c.d. sospensione Controparte_1 parziale dei lavori (19/10/1998 - 5/2/1999), in quanto trattasi di fattispecie giuridicamente inesistente, nonché in relazione al c.d. mancato utile, anch'esso non provato, nonché infine ai costi di sorveglianza del primo periodo di sospensione dei lavori poiché l'appellante ha dimostrato non essere stati mai sostenuti, e per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, ridurre l'obbligo risarcitorio dell'appellante alla somma di € 142.877,19 (i.e. € 201.275,79 - € 2.099,31 - € 17.241,70
- € 39.057,59 =142.877,19) con compensazione delle spese di lite del presente giudizio e con
17 restituzione del 50% dell'imposta di registro già pagata dall'appellante nella misura di cui sopra detto;
3) in via ulteriormente subordinata, dichiarare integralmente compensate le spese di lite del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, attesa sia la particolare complessità della materia trattata sia la parziale soccombenza della in ordine ad alcune domande avanzate Parte_1 con l'atto introduttivo del giudizio di primo grido e comunque atteso il concesso (€ 201.275,79) rispetto al petitum (€ 972.846,46)". Con ogni consequenziale pronuncia.”
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
Pare opportuno in via preliminare, illustrare sinteticamente i principi disciplinanti il giudizio di rinvio.
Come è noto, nel giudizio di rinvio, che costituisce una nuova fase del processo, autonoma rispetto alle precedenti, finalizzata alla sostituzione della sentenza cassata, l'oggetto della controversia è chiuso e circoscritto nei limiti segnati dalla pronuncia di annullamento della Corte e sulle questioni da essa decise (Cass. 7 novembre 2003, n. 16694; Cass. 22 maggio 2006, n. 11939;
Cass. 7 marzo 2011, n. 5381; Cass. 5 aprile 2013, n. 8381; Cass., Sez. Lav., 29 maggio 2014, n.
12102; Cass. 5 aprile 2016, n. 6552).
Ne consegue che: - per un verso, le parti non possono ampliare oltre tali limiti l'oggetto del giudizio di rinvio;
- per altro verso, il giudice non può riesaminare gli antecedenti logici e giuridici delle questioni decise e non può procedere a una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso, ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità, ed è tenuto ad uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella pronuncia della Corte di
Cassazione e a quanto ivi statuito, stante il disposto dell'art. 384, comma 1, c.p.c., non potendone sindacare la giuridica correttezza né in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, né alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della S.C.
In altri termini, il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur essendo dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo e ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario.
Si tratta, quindi, di un giudizio chiuso, nel quale il giudice del rinvio deve limitarsi a completare il sillogismo giudiziale e ad applicare il “dictum” della Cassazione a un materiale di cognizione già completo.
Le parti con la riassunzione hanno riproposto i motivi di appello avanzati avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia.
L'appello principale proposto dal è articolato in sei motivi. CP_1
18 Con il primo motivo viene contestata la tempestività delle riserve.
Con il secondo motivo si sostiene che il giudice di prima istanza avrebbe errato nel ritenere non applicabile alla fattispecie in esame la disciplina di cui al RD n. 350 e del DPR n. 1063/1952.
Con il terzo motivo si censura la sentenza per avere ritenuto non provata la consensualità delle sospensioni dei lavori del 23.6.1997 e del 19.10.1998 tra committente ed impresa.
Con il quarto motivo si censura l'erronea quantificazione dei danni in difetto assoluto di prova da parte della Pt_1
Con il quinto motivo si censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha quantificato i danni che ha riconosciuto come dovuti all'impresa come da elaborato peritale del CTU.
Con il sesto motivo si censura la sentenza in relazione alla refusione delle spese di lite.
L'appello incidentale della è articolato in due motivi. Pt_1
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza in relazione al fatto di avere ritenuto concordata la (terza) sospensione dei lavori del 10.2.1999.
Con il secondo motivo viene censurata la riduttiva e incongrua quantificazione del danno effettuata dal giudice di primo grado.
Innanzitutto va evidenziato come la Corte d'appello ha rigettato il primo motivo di appello incidentale (relativo alla sospensione dei lavori del 10.2.1999) e avverso tale statuizioni non Pt_1 ha proposto impugnazione dinanzi alla S.C.. Inoltre si tratta di statuizione autonoma e non connessa a quella oggetto dell'impugnazione da parte del . Ne consegue che la stessa deve ritenersi CP_1 passata in giudicato.
Vanno viceversa esaminati gli ulteriori motivi di appello (principale e incidentale) conseguenziali alla questione della tempestività delle riserve oggetto rinvio da parte della S.C. (con assorbimento delle ulteriori questioni conseguenziali).
Il primo motivo di appello principale attiene alla tempestività delle riserve ritenuta dal giudice di primo grado in relazione alla sospensione dei lavori disposta in data 23.6.1997 e 19.10.1998.
Precisato che il motivo è da ritenersi ammissibile ex art. 342 c.p.c., come statuito dalla S.C., secondo l'appellante il giudice di primo grado ha ritenuto erroneamente tempestive le riserve iscritte nel verbale di ripresa dei lavori, trattandosi di sospensioni illegittime.
Le sospensioni sono state disposte la prima per mancata disponibilità delle aree ancora da espropriare (nel verbale del 23.6.1997 la sospensione viene disposta in quanto “non sono ancora disponibili aree di lavoro per perfezionamento espropri”), la seconda per il rifiuto del Parte_3 di collaborare alla realizzazione del progetto (nel verbale del 19.10.1998 la sospensione è
[...] stata disposta considerata “l'ordinanza di sospensione dei lavori del Comune di n. 100”). Pt_2
Precisato che nel caso in esame trova applicazione il RG n. 350/1895 (richiamato nel contratto
19 di appalto), ai sensi dell'art. 53 di tale decreto “notate nel libretto delle misure, sul luogo dell'opera, le partite di lavoro eseguito e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore, si devono iscrivere le une e le altre al più presto nel registro di contabilità; segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto, nella quale fu notata, l'articolo di elenco che corrisponde ed il prezzo unitario d'appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'appaltatore crede di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dal successivo art. 54, e le osservazioni del direttore;
chiudendo il tutto colla firma delle parti, senza lasciare lacuna di sorta.
Lo stesso si praticherà per ogni successiva annotazione di lavori e di somministrazioni. Nel caso che l'appaltatore si rifiuti a firmare, si provvede a norma del seguente art. 54”; ai sensi dell'art. 54 “il registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore con o senza riserve nel giorno che gli viene presentato. Nel caso in cui l'appaltatore ricusi o non si presti a firmare il registro, lo si inviterà
a firmarlo entro il termine perentorio di 15 giorni, e qualora persista nella astensione o nel rifiuto se ne farà espressa menzione nel registro. Se l'appaltatore ha firmato con riserva egli deve, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande d'indennità, e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori dovrà, entro 15 altri giorni, scrivere nel registro le sue deduzioni. Nel caso che l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine come sopra prefissogli, oppure, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, si avranno come accertati i fatti registrati, e l'appaltatore decadrà dal diritto di far valere in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscano. Sulle domande regolarmente inscritte si procederà nel modo indicato nel precedente art. 23”; ai sensi dell'art. 64 “avuti questi documenti, l'ingegnere capo li esaminerà e dopo gli opportuni riscontri sul luogo, li correggerà se occorra. Indi inviterà l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a firmarlo entro un congruo termine che non potrà essere maggiore di trenta giorni.
L'appaltatore, all'atto della firma, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ai termini dei precedenti articoli 53 e 54. Se l'appaltatore non firmerà il conto finale nel termine sopraindicato, o se lo sottoscriverà senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, nei modi prescritti, il conto finale si avrà come da lui definitivamente accettato”.
Secondo il più recente insegnamento della S.C. “in tema di appalto di opere pubbliche,
l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53,
54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile "ratione temporis"), e delle norme successive in materia,
20 di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato” (Cass. n.
7479/2017, che ha evidenziato come occorre “distinguere il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile da quello in cui esso sia precisamente quantificabile, sorgendo l'onere di iscrivere la riserva fin dal primo di tali momenti e potendo, invece, la specifica quantificazione operarsi nelle successive registrazioni”). Pertanto a fronte di sospensioni illegittime (sin dall'origine), l'appaltatore ha l'onere di iscrivere la relativa riserva in sede di sospensione dei lavori, quale fatto idoneo a produrre pregiudizio, provvedendo poi all'iscrizione di regolare riserva del registro di contabilità. Né vale in senso contrario il fatto che solo successivamente vi è la possibilità di quantificare il danno, come ha ritenuto il giudice di primo grado (richiamando giurisprudenza risalente).
Infatti sul punto la S.C. ha osservato come “in tema di appalto di opere pubbliche,
l'impossibilità di quantificare l'ammontare del danno cagionato dalla sospensione dei lavori non esonera l'appaltatore dall'iscrivere a verbale la riserva, poiché detto onere sorge sin dal momento in cui il danno sia presumibilmente configurabile, potendo la quantificazione operarsi nelle successive registrazioni. Pertanto, laddove la sospensione sia illegittima sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la riserva nello stesso verbale di sospensione, dovendo poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità al momento della sua sottoscrizione e ripetendo, quindi, la riserva nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato;
nell'ipotesi in cui, invece, la sospensione dei lavori non presenti immediata rilevanza onerosa, o in quella in cui la sospensione, originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, la riserva andrà apposta nel verbale di ripresa dei lavori o, in mancanza, nel registro di contabilità successivamente firmato, ovvero, in caso di ulteriore mancanza anche di quest'ultimo registro, essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione mediante apposito atto scritto” (Cass. n. 21734/2016, oltre che la richiamata sentenza n. 7479/2017).
In tal senso d'altronde il principio di diritto espresso dalla S.C. con la sentenza che ha rinviato a questa Corte, a cui ci si deve attenere.
Venendo al caso in esame, alla luce di tale principio di diritto va verificata la tempestività delle riserve di cui si discute.
21 La stessa ha ritenuto le sospensioni del 23.6.1997 e 19.10.1998 illegittime sin Pt_1 dall'origine, non deducendo d'altronde sulla base di quale fatto sopravvenuto le sospensioni originariamente legittime sarebbero poi divenute illegittime. In tal senso anche la sentenza di primo grado. Chiaramente il fatto che si possa confidare sulla risoluzione dei problemi che hanno originato la sospensione non vale ad escludere che la sospensione sia illegittima sin dall'origine. Il fatto che il abbia contestato l'illegittimità delle sospensioni non elide il fatto che la ha ritenuto CP_1 Pt_1 le sospensioni illegittime.
Ne consegue che trovano applicazioni le disposizioni su richiamate e la necessità dell'apposizione delle riserve in sede di sospensione dei lavori, salvo ulteriore quantificazione.
Pacificamente in sede di sospensione dei lavori in data 23.6.1997 non è stata iscritta alcuna riserva, che è stata iscritta solo in sede di ripresa lavori. Ne consegue che, per quanto sopra osservato circa l'onere di iscrivere la riserva in sede di sospensione, l'appaltatore è decaduto dalla relativa riserva, non potendo essergli riconosciuta alcuna somma ai sensi dell'art. 54 RD 350/1895. Non pare in discussione che venga in rilievo un fatto idoneo ad arrecare pregiudizio economico sin dalla sospensione (si pensi alle spese generali legate alla riconfigurazione della struttura organizzativa dell'impresa in ragione dello sconvolgimento dei tempi di esecuzione programmati, ai maggiori oneri di ammortamento, relativi a macchinari, ai maggiori oneri connessi all'assicurata sorveglianza dei cantieri, contrattualmente dovuta dalla ai maggiori oneri finanziari collegati alla protratta Pt_1 continuità degli oneri fideiussori). D'altronde la stessa ha dedotto che solo successivamente è Pt_1 stata possibile la quantificazione dei danni, non deducendo che il fatto non era pregiudizievole sin dall'inizio. A ciò si aggiunga che i danni sono stati richiesti sin dalla sospensione, a dimostrazione che la stessa era reputata sin dall'origine illegittima.
Per quanto attiene alla sospensione dei lavori del 19.10.1998, va rilevato come l'appaltatore in sede di sospensione dei lavori si è limitato a sottoscrivere il verbale “con riserva” senza alcuna ulteriore indicazione sulla causa della riserva. Ai sensi del richiamato art. 54 se l'appaltatore ha firmato con riserva egli deve, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, risultando nel caso contrario decaduto. Nel caso di specie a fronte del fatto che la riserva non è esplicitata nel verbale di sospensione dei lavori, la stessa non risulta neanche esplicitata successivamente (quanto meno in relazione alla sua causa) nei termini di legge, con la conseguenza che deve ritenersi la sua decadenza.
E anche in relazione a questa riserva valgono le considerazioni sopra rilevate in ordine alla sua immediata pregiudizialità (non esclusa per il fatto che i danni sono stati quantificati solo dal
28.10.1998, atteso che tale quantificazione è conseguenziale piuttosto alla ripresa parziale dei lavori).
Inoltre, secondo la prospettazione della il danno subito è conseguenziale non tanto alla Pt_1 sospensione del 19.10.1998 ma alla ripresa solo parziale avvenuta in data 28.10.1998 (con esclusione
22 di un tratto dai lavori), tanto che il danno è stato richiesto dal 28.10.1998. E, a ipotizzare una sospensione parziale dal 28.10.1998, quanto meno implicita per la parte non oggetto di ripresa dei lavori, come peraltro ritenuto dalla stessa nessuna riserva è stata apposta a tale verbale con Pt_1 conseguente decadenza.
Ne consegue la fondatezza del motivo d'appello dovendo pertanto ritenersi tardive le riserve, con conseguente rigetto della relativa domanda risarcitoria proposta dall' dovendo Parte_1 essere riformata la sentenza di primo grado (con assorbimento degli ulteriori motivi di appello principale e del motivo di appello incidentale).
Va inoltre evidenziato come, considerato che per effetto della mancata apposizione della riserva l'appaltatore decade dal diritto di far valere qualsiasi domanda (art. 54 RD n. 350/1895), tale domanda non potrà essere accolta neanche ex art. 2041 c.c. (presupponendo tale disposizione la mancata possibilità di esperire altra domanda, non la sua decadenza). Venendo in rilievo poi una responsabilità di tipo contrattuale, è esclusa l'accoglibilità della domanda ex art. 2043 c.c..
Alla riforma della sentenza di primo consegue una complessiva regolamentazione delle spese dei diversi gradi.
Considerato che
la giurisprudenza in materia di decadenza delle riserve si è consolidata dopo il giudizio di primo grado, paiono sussistere ragioni per la compensazione delle spese (dei diversi gradi). Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico della Parte_1
Inammissibile infine in quanto generica la richiesta del di restituzione delle somme CP_1 corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. Inoltre quanto pagato quale imposta di registro per la sentenza non attiene ai rapporti tra le parti.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, con ordinanza n. 4240/2019, della sentenza della Corte d'Appello di
Roma n. 881/2014, così provvede: in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta dalla Parte_1 compensa le spese di giudizio dei diversi gradi;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico della Parte_1
Roma, così deciso nella camera di consiglio 9.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IU AD TO Tilocca
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