Decreto cautelare 7 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/12/2025, n. 22069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22069 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22069/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01728/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1728 del 2025, proposto da
Elitaliana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Santi Dario Tomaselli, con domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antornio Bertoloni 26/B;
contro
Enac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Felix Iurich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Regionale Emergenza Sanitaria Ares 118, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria Napolitano, Andrea Zappala', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Elifriulia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari,
- della “Ordinanza n. 5/2025 – Aeroporti di Viterbo e Latina – Ordinanza di sgombero di persone e cose dei beni, manufatti e luoghi di Demanio Pubblico”, notificata ad Elitaliana a mezzo p.e.c. il 17 gennaio 2025, con cui l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha ordinato quanto segue: “ART. 1 Alla Società Elitaliana S.r.l. di lasciare liberi da persone e cose i beni, i manufatti ed i luoghi destinati ad hangar ed uffici, citati nelle comunicazioni sopra elencate, in quanto situati nell’area oggetto di concessione e pertanto assoggettati a Demanio Pubblico. ART. 2 Alla Società Elitaliana S.r.l. di riconsegnare i suddetti beni demaniali entro il termine di giorni 20 (venti) decorrenti dalla noti-fica della presente ordinanza. La Società Elitaliana S.r.l. è avvisata che, in caso di inottemperanza entro il suindicato termine, si procederà all’estromissione coatta, occorrendo anche con l’ausilio della Forza Pubblica e con l’accollo, a carico dell’interessata, delle spese di esecuzione”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto dalla ricorrente ed in particolare, ove occorrer possa:
- della nota, prot. n. 0149197-P dell’11/10/2024, con cui ENAC dichiara che tutti i manufatti presenti sulle predette aree non sono amovibili e dunque “cessata la concessione restano acquisite al demanio dello Stato”;
- della nota, prot. n. 0187897, del 19/12/2024 con cui ENAC ha rilevato che: “Con riferimento alla Vostra lettera prot. n. 289/2024 del 15/10/2024 (ENAC-PROT-15/10/20240150909-A) su quanto in oggetto, ribadendo quanto già comunicato … con Provvedimenti n. 39520 del 05/05/2010 e n. 37072/P del 02/04/2014, è stata rinnovata la Concessione di sedime demaniale attrezzato per complessivi mq 1722,44 sul quale erano già installati, così come riportato nei suddetti provvedimenti, manufatti ad uso hangar ed uffici. Agli atti della scrivente non risulta ulteriore documentazione attestante la titolarità dei manufatti ad uso hangar ed Uffici a codesta Soc. Elitaliana S.p.A. e pertanto nessun atto di modifica/smontaggio può essere posto in essere nei confronti di detti manufatti”;
- della nota ARES, prot. n. 21116/24 del 17/9/2024 (mai trasmessa ad Elitaliana);
- della nota ARES del 4/12/2024 (doc. 4 – nota ARES del 4/12/24);
e per ottenere
- l’accertamento e la declaratoria (ove necessario anche previa CTU o verificazione) del diritto di Elitaliana ad asportare, in quanto amovibili, i “manufatti ad uso hangar ed Uffici” situati nelle predette aree aeroportuali e meglio specificati nelle note e nella Relazione tecnica trasmesse ad ENAC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Regionale Emergenza Sanitaria Ares 118 e di Enac;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa EL IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che in data 23 ottobre 2025 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, nella considerazione che, nelle more del giudizio, si è concluso l’appalto cui era funzionalizzata la concessione e tenuto conto dell’esito cautelare, che hanno fatto venire meno l’interesse alla prosecuzione del presente giudizio, chiedendo la compensazione tra le parti delle spese di lite;
Considerato che con atto depositato in data 30 ottobre 2025, la controinteressata Azienda Regionale Emergenza Sanitaria Ares 118 ha manifestato adesione alla rinuncia, chiedendo tuttavia la condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, ribadendo le argomentazioni già spese in memoria precedentemente depositata quanto ad inammissibilità ed infondatezza del ricorso, di cui denuncia il carattere temerario;
Tanto premesso, va rilevato che la rinuncia è stata notificata alle controparti e risulta essere, quindi, ritualmente proposta;
Considerato che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; prevede inoltre la norma che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. L'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza delle controparti dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali la dichiarazione resa in udienza, il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese delle altre parti costituite (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4429), nonché all’assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, da manifestarsi ritualmente mediante opposizione;
Ravvisato che, a fronte della notifica della rinuncia, le controparti non hanno manifestato opposizione alla stessa e che la controinteressata Azienda Regionale Emergenza Sanitaria Ares 118 ha dichiarato di prendere atto della rinuncia;
Ritenuto, conseguentemente, di dover prendere atto della rinuncia al ricorso e di dover, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che le stesse possono essere equamente compensate tra le parti in adesione alla corrispondente richiesta di parte ricorrente, dovendo disattendersi la contraria richiesta avanzata dalla controinteressata, la quale, successivamente alla fase cautelare – conclusasi con ordinanza di rigetto con condanna alle spese per € 1.500,00 (millecinquecento) a favore di ciascuna delle parti costituite – non ha svolto alcuna ulteriore attività difensiva se non il deposito di memoria, in parte ripetitiva di quanto già sostenuto, volta alla richiesta della spese a proprio favore, che non è idonea a giustificare una ulteriore condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a.
- Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL IZ, Presidente, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco AV, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL IZ |
IL SEGRETARIO