Ordinanza collegiale 18 dicembre 2025
Sentenza breve 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 22/01/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00130/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01622/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1622 del 2025, proposto da
Alva Vetri Auto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Sammarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cosenza, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Carolillo e Carmelo Triulcio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Cosenza del 30 luglio 2024, prot. n. 80253, e di tutti gli atti ad esso connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. NC LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Osservato in fatto che:
a) Alva Vetri S.r.l., che sotto il marchio commerciale Dottor Glass gestisce un’officina di riparazione e sostituzione di cristalli per autoveicoli, con istanza del 28 luglio 2025 ha chiesto al Settore Mobilità e Trasporti/Polizia Municipale del Comune di Cosenza l’installazione di dissuasori del parcheggio, al fine di evitare la sosta irregolare degli autoveicoli nell’area antistante al proprio locale commerciale;
b) con la nota meglio indicata in epigrafe, il Comune di Cosenza ha comunicato che «l’intervento proposto non è autorizzabile in quanto non sono ammesse delimitazioni di area pubblica per uso esclusivo. Si precisa che il passo carrabile è identificato dalla segnaletica verticale ed orizzontale» ;
c) la citata società, dopo aver richiesto all’amministrazione comunale una rimeditazione in via di autotutela della propria posizione, si è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l’annullamento del provvedimento, che sarebbe illegittimo per:
- c1) violazione dell’art. 180 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di attuazione del Codice della Strada;
- c2) la violazione dell’art. 10- bis l. 7 agosto 1990, n. 241;
- c3) il difetto di motivazione e la disparità di trattamento, essendo presenti nell’area dissuasori di sosta;
d) il Comune di Cosenza si è costituito ribadendo le ragioni del diniego;
e) alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto in diritto che:
f) l’invocato art. 180 del regolamento di attuazione del Codice della Strada prevede espressamente la possibilità di installare dissuasori di sosta;
g) l’istanza della società ricorrente aveva ad oggetto appunto l’installazione di tali manufatti, allo scopo di evitare le lamentate violazione della disciplina sulla sosta delle autovetture nell’area antistante al suo esercizio commerciale, presidiato – come precisato dalla stessa amministrazione, da un divieto di sosta per passo carrabile;
h) in alcun modo la richiesta del privato riguardava una delimitazione dell’area pubblica per uso esclusivo, tenuto presente che i dissuasori non impediscono in alcun modo l’uso legittimo da parte del pubblico delle aree in cui vengono installati;
i) dunque, le motivazioni del diniego è inconferente rispetto all’oggetto della domanda;
j) d’altra parte, con il ricorso è stata documentata la presenza di dissuasori di sosta in aree limitrofe a quella in rilievo;
k) in aggiunta, se il Comune di Cosenza avesse ritualmente fatto precedere il diniego impugnato dal preavviso di cui all’art. 10- bis l. n. 241 del 1990, avrebbe permesso alla Alva Vetri S.r.l. i contorni della propria richiesta, dando occasione di chiarire se intendesse o meno ottenere l’uso esclusivo di un’area pubblica;
l) tutti i motivi di ricorso articolati si rivelano, dunque, fondati, cosicché il provvedimento impugnato va annullato;
m) le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità della vicenda concreta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla provvedimento del Comune di Cosenza del 30 luglio 2024, prot. n. 80253.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO CO, Presidente
NC LL, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC LL | VO CO |
IL SEGRETARIO