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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/10/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 24.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1194/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Artini del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'01.06.2022 ha proposto tempestiva opposizione Parte_1 avverso le ordinanze-ingiunzione nn. OI-000315927, OI-000320166, OI-000394100 e OI- 000337731 notificatele il 05.05.2022, a mezzo delle quali l' le aveva ingiunto il pagamento
CP_2 dei rispettivi importi sanzionatori di € 17.500,00, € 23.500,00, € 27.500,00 e € 33.000,00. oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, reiteratamente commessa, nella qualità di titolare dell'Impresa Edile FA.SA., mercé l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti rispettivamente dovute per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, come da accertamenti prott nn. .6500.14/09/2017.0128172 del
CP_2 09.10.2017, .6500.14/09/2017.0128320 del 10.10.2017, .6500.19/09/2017.0131697 del
CP_2 CP_2 19.11.2017 e .6500.25/09/2017.0135163 del 20.10.2017.
CP_2 A sostegno dell'invocato annullamento degli impugnati provvedimenti, l'opponente ne ha eccepito l'illegittimità per omessa prova dei sanzionati illeciti, per non avere “mai ricevuto – brevi manu – gli atti prodromici” delle OO.II. opposte e per conseguente preclusione della possibilità di regolarizzare la propria posizione nel termine di tre mesi dalla notifica dell'accertamento dell'illecito, così da non essere assoggettata alle irrogate sanzioni. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, attesa la CP_2 rituale notificazione dei verbali di accertamento sottesi alle OO.II. opposte, preceduta dalla notifica di plurime diffide di pagamento e da numerosi avvisi di addebito. Con note del 15.09.2023 l ha quindi esposto di avere medio tempore riesaminato la CP_1 posizione dell'opponente, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, e conseguentemente rideterminato le irrogate sanzioni, rappresentandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà dei riliquidati importi, oltre alle spese di notifica dei provvedimenti opposti, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione in difetto di pagamento delle riliquidate sanzioni, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del
24.09.2025.
***
L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso. Premesso che i prodotti verbali di accertamento prott nn. .6500.14/09/2017.0128172 del CP_2 09.10.2017, .6500.14/09/2017.0128320 del 10.10.2017, .6500.19/09/2017.0131697 del CP_2 CP_2
19.11.2017 e .6500.25/09/2017.0135163 del 20.10.2017, richiamati nelle gravate OO.II., CP_2 riportano tutti l'indicazione dei DM10 insoluti, l'avvertimento che “se il versamento delle ritenute viene effettuato entro tre mesi dalla presente notifica dell'accertamento della violazione, lei non sarà assoggettabile alla sanzione amministrativa” e l'opzione di pagamento ridotto nel termine di gg. 60 ai sensi dell'art. 16 L. n. 689/1981, ne va ritenuta la rituale notificazione, dall'ISTITUTO eseguita a mezzo posta, nelle riportate date e presso la dichiarata residenza dell'opponente di via Milano n. 284 in Vittoria (RG) (cfr. n. 4 verbali e altrettanti avvisi di ricevimento, di cui uno consegnato a familiare convivente e gli altri tre muniti di attestazione di omesso ritiro del plico nel termine di compiuta giacenza, in atti). Quanto infine alla prova dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, convertito con L. n. 638/1983, depenalizzato dall'art. 3, comma 6, del D.Lvo n. 8/2016, per il quale “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione” -, la stessa risulta dalla mancata documentazione dei versamenti di cui alle sanzionate omissioni contributive (oggetto dell'onere probatorio gravante sulla parte debitrice), emergenti dalle dichiarazioni datoriali che l'opponente ha trasmesso all' con i richiamati modelli DM10, alle quali la giurisprudenza della Suprema Corte CP_2 riconosce efficacia ricognitiva del debito contributivo (cfr. CASS. n. 11273/2007; CASS. n. 27122/2017; CASS. n. 30526/2024). Attesa per quanto l'infondatezza delle formulate doglianze e la ragguardevole riduzione ex lege delle irrogate sanzioni, queste ultime vanno confermate nelle misure rideterminate dall' , CP_1 con conseguente condanna dell'opponente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo ai riliquidati importi sanzionatori e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1194/2022 R.G.; dichiara dovuto dall'opponente il complessivo importo sanzionatorio di € Parte_1 10.195,42 e la somma di 26,40 per spese di notifica e conseguentemente annulla le OO.II. opposte per l'eccedenza; condanna al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che liquida Parte_1 CP_2 in complessivi € 3.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 24.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 24.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1194/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Artini del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'01.06.2022 ha proposto tempestiva opposizione Parte_1 avverso le ordinanze-ingiunzione nn. OI-000315927, OI-000320166, OI-000394100 e OI- 000337731 notificatele il 05.05.2022, a mezzo delle quali l' le aveva ingiunto il pagamento
CP_2 dei rispettivi importi sanzionatori di € 17.500,00, € 23.500,00, € 27.500,00 e € 33.000,00. oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, reiteratamente commessa, nella qualità di titolare dell'Impresa Edile FA.SA., mercé l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti rispettivamente dovute per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, come da accertamenti prott nn. .6500.14/09/2017.0128172 del
CP_2 09.10.2017, .6500.14/09/2017.0128320 del 10.10.2017, .6500.19/09/2017.0131697 del
CP_2 CP_2 19.11.2017 e .6500.25/09/2017.0135163 del 20.10.2017.
CP_2 A sostegno dell'invocato annullamento degli impugnati provvedimenti, l'opponente ne ha eccepito l'illegittimità per omessa prova dei sanzionati illeciti, per non avere “mai ricevuto – brevi manu – gli atti prodromici” delle OO.II. opposte e per conseguente preclusione della possibilità di regolarizzare la propria posizione nel termine di tre mesi dalla notifica dell'accertamento dell'illecito, così da non essere assoggettata alle irrogate sanzioni. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, attesa la CP_2 rituale notificazione dei verbali di accertamento sottesi alle OO.II. opposte, preceduta dalla notifica di plurime diffide di pagamento e da numerosi avvisi di addebito. Con note del 15.09.2023 l ha quindi esposto di avere medio tempore riesaminato la CP_1 posizione dell'opponente, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, e conseguentemente rideterminato le irrogate sanzioni, rappresentandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà dei riliquidati importi, oltre alle spese di notifica dei provvedimenti opposti, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione in difetto di pagamento delle riliquidate sanzioni, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del
24.09.2025.
***
L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso. Premesso che i prodotti verbali di accertamento prott nn. .6500.14/09/2017.0128172 del CP_2 09.10.2017, .6500.14/09/2017.0128320 del 10.10.2017, .6500.19/09/2017.0131697 del CP_2 CP_2
19.11.2017 e .6500.25/09/2017.0135163 del 20.10.2017, richiamati nelle gravate OO.II., CP_2 riportano tutti l'indicazione dei DM10 insoluti, l'avvertimento che “se il versamento delle ritenute viene effettuato entro tre mesi dalla presente notifica dell'accertamento della violazione, lei non sarà assoggettabile alla sanzione amministrativa” e l'opzione di pagamento ridotto nel termine di gg. 60 ai sensi dell'art. 16 L. n. 689/1981, ne va ritenuta la rituale notificazione, dall'ISTITUTO eseguita a mezzo posta, nelle riportate date e presso la dichiarata residenza dell'opponente di via Milano n. 284 in Vittoria (RG) (cfr. n. 4 verbali e altrettanti avvisi di ricevimento, di cui uno consegnato a familiare convivente e gli altri tre muniti di attestazione di omesso ritiro del plico nel termine di compiuta giacenza, in atti). Quanto infine alla prova dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, convertito con L. n. 638/1983, depenalizzato dall'art. 3, comma 6, del D.Lvo n. 8/2016, per il quale “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione” -, la stessa risulta dalla mancata documentazione dei versamenti di cui alle sanzionate omissioni contributive (oggetto dell'onere probatorio gravante sulla parte debitrice), emergenti dalle dichiarazioni datoriali che l'opponente ha trasmesso all' con i richiamati modelli DM10, alle quali la giurisprudenza della Suprema Corte CP_2 riconosce efficacia ricognitiva del debito contributivo (cfr. CASS. n. 11273/2007; CASS. n. 27122/2017; CASS. n. 30526/2024). Attesa per quanto l'infondatezza delle formulate doglianze e la ragguardevole riduzione ex lege delle irrogate sanzioni, queste ultime vanno confermate nelle misure rideterminate dall' , CP_1 con conseguente condanna dell'opponente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo ai riliquidati importi sanzionatori e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1194/2022 R.G.; dichiara dovuto dall'opponente il complessivo importo sanzionatorio di € Parte_1 10.195,42 e la somma di 26,40 per spese di notifica e conseguentemente annulla le OO.II. opposte per l'eccedenza; condanna al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che liquida Parte_1 CP_2 in complessivi € 3.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 24.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella