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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/11/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa NG EL, all'udienza del 3.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito contestuale della stessa, nella causa civile iscritta al n. 7390/2025 R.G.L., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Bartolomeo Emilio Biuso Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell' costituita con l'avv. Domenico Longo CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 10.07.2025, il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto di aver CP_ ricevuto diverse missive inviate dall' resistente nelle quali gli veniva contestato un indebito complessivo del valore di 16.879,75 euro, percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola per il periodo compreso dall'anno 2008 all'anno 2013 ed asseritamente non dovuto.
Parte ricorrente deduceva, inoltre, che l'importo ingiunto traeva origine dalla propria iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, avverso cui aveva proposto ricorso, rubricato sub rg 8569/2014, e definito con sentenza n. 4079/2021 nella quale si accertava l'infondatezza di detta iscrizione. Ne conseguiva l' illegittimità della richiesta restitutoria avanzata dall' sulla base del predetto CP_1 presupposto, dichiarato insussistente. Chiedeva, pertanto, al giudice adito di accertare l'illegittimità della richiesta restitutoria e, per l'effetto, condannare l'Istituto alla restituzione delle somme eventualmente trattenute, nonché alla refusione delle spese di lite da distrarsi.
CP_
2. L resistente, costituitosi tempestivamente in giudizio, ha dedotto di aver effettuato non solo l'abbandono dell'indebito disposto per gli anni 2008 e 2009, ma anche di aver provveduto al rimborso delle somme disposte in recupero per l'anno 2009 per la somma di 5.525,62 euro. Chiedeva, dunque, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
L'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
3. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, i difensori delle parti hanno concluso dando atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio in ragione del riconoscimento del diritto (abbandono dell'indebito la cui illegittimità si chiedeva di accertare). Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale, con la conseguenza che non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, come sopra argomentato, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. Lav.
13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048;
Cass. 19160/07).
E detta situazione va rilevata anche di ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio, e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti (Cass. Civ. 26.5.99
n. 5097; id.
6.2.99 n. 1068; id. 11.4.95 n. 4151).
Relativamente alle spese processuali, è appena il caso di osservare che la declaratoria della cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (v. Cass. 7847/94
e, da ultimo, Cass. 21244/06), da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio. Va osservato, in merito, che la cancellazione dall'elenco dei coltivatori diretti, determinante ai fini del riconoscimento in capo al ricorrente del conseguente diritto al godimento delle prestazioni temporanee connesse all'iscrizione negli elenchi OTD, è stata disposta all'esito del procedimento definito con sentenza n. 4079/2021 del 15.11.2021. Di contro, l'annullamento degli indebiti è stato disposto solo in data 30.09.2025 (cfr. doc.7 allegato alla memoria di costituzione di parte resistente) e il rimborso delle somme recuperate per l'anno 2009 è stato eseguito il 6.10.2025 (cfr. doc.8 allegato alla memoria di costituzione di parte resistente), entrambe posteriori al deposito del ricorso, avvenuto il 10.07.2025,
e alla rituale notifica dello stesso effettuata in data 25.07.2025.
Posto quanto precede, per quanto allegato in atti, l'irripetibilità dell'indebito azionata nel presente CP_ procedimento, riconosciuta dall' con sensibile ritardo anche rispetto a quanto riconosciuto nel procedimento avente natura pregiudiziale, è astrattamente fondata nel merito.
CP_
4. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell' e sono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, stante la serialità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- liquida le spese di lite in complessivi euro 2.697,00 oltre accessori di legge, ponendoli a carico dell'Ente resistente, con distrazione in favore dell'avv. Bartolomeo Emilio Biuso, dichiaratosi antistatario.
Foggia, 3.11.2025
Il Giudice del Lavoro
NG EL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa NG EL, all'udienza del 3.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito contestuale della stessa, nella causa civile iscritta al n. 7390/2025 R.G.L., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Bartolomeo Emilio Biuso Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell' costituita con l'avv. Domenico Longo CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 10.07.2025, il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto di aver CP_ ricevuto diverse missive inviate dall' resistente nelle quali gli veniva contestato un indebito complessivo del valore di 16.879,75 euro, percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola per il periodo compreso dall'anno 2008 all'anno 2013 ed asseritamente non dovuto.
Parte ricorrente deduceva, inoltre, che l'importo ingiunto traeva origine dalla propria iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, avverso cui aveva proposto ricorso, rubricato sub rg 8569/2014, e definito con sentenza n. 4079/2021 nella quale si accertava l'infondatezza di detta iscrizione. Ne conseguiva l' illegittimità della richiesta restitutoria avanzata dall' sulla base del predetto CP_1 presupposto, dichiarato insussistente. Chiedeva, pertanto, al giudice adito di accertare l'illegittimità della richiesta restitutoria e, per l'effetto, condannare l'Istituto alla restituzione delle somme eventualmente trattenute, nonché alla refusione delle spese di lite da distrarsi.
CP_
2. L resistente, costituitosi tempestivamente in giudizio, ha dedotto di aver effettuato non solo l'abbandono dell'indebito disposto per gli anni 2008 e 2009, ma anche di aver provveduto al rimborso delle somme disposte in recupero per l'anno 2009 per la somma di 5.525,62 euro. Chiedeva, dunque, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
L'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
3. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, i difensori delle parti hanno concluso dando atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio in ragione del riconoscimento del diritto (abbandono dell'indebito la cui illegittimità si chiedeva di accertare). Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale, con la conseguenza che non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, come sopra argomentato, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. Lav.
13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048;
Cass. 19160/07).
E detta situazione va rilevata anche di ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio, e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti (Cass. Civ. 26.5.99
n. 5097; id.
6.2.99 n. 1068; id. 11.4.95 n. 4151).
Relativamente alle spese processuali, è appena il caso di osservare che la declaratoria della cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (v. Cass. 7847/94
e, da ultimo, Cass. 21244/06), da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio. Va osservato, in merito, che la cancellazione dall'elenco dei coltivatori diretti, determinante ai fini del riconoscimento in capo al ricorrente del conseguente diritto al godimento delle prestazioni temporanee connesse all'iscrizione negli elenchi OTD, è stata disposta all'esito del procedimento definito con sentenza n. 4079/2021 del 15.11.2021. Di contro, l'annullamento degli indebiti è stato disposto solo in data 30.09.2025 (cfr. doc.7 allegato alla memoria di costituzione di parte resistente) e il rimborso delle somme recuperate per l'anno 2009 è stato eseguito il 6.10.2025 (cfr. doc.8 allegato alla memoria di costituzione di parte resistente), entrambe posteriori al deposito del ricorso, avvenuto il 10.07.2025,
e alla rituale notifica dello stesso effettuata in data 25.07.2025.
Posto quanto precede, per quanto allegato in atti, l'irripetibilità dell'indebito azionata nel presente CP_ procedimento, riconosciuta dall' con sensibile ritardo anche rispetto a quanto riconosciuto nel procedimento avente natura pregiudiziale, è astrattamente fondata nel merito.
CP_
4. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell' e sono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, stante la serialità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- liquida le spese di lite in complessivi euro 2.697,00 oltre accessori di legge, ponendoli a carico dell'Ente resistente, con distrazione in favore dell'avv. Bartolomeo Emilio Biuso, dichiaratosi antistatario.
Foggia, 3.11.2025
Il Giudice del Lavoro
NG EL