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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/12/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 118 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
nato il [...] a [...] Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. STRANGES DANIELA e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
Ricorrente E
Controparte_1
Resistente contumace CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14/01/2025 Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1
esponendo di aver lavorato e di lavorare alle dipendenze del
[...]
convenuto mediante la stipulazione di plurimi e successivi CP_1 contratti di lavoro a tempo determinato;
di avere svolto sempre le stesse funzioni e mansioni dei docenti in ruolo con contratto a tempo indeterminato;
che a differenza di quanto riconosciuto agli insegnanti di ruolo, ai precari era stato sempre negato il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, ovvero la cd. Carta del Docente, di importo pari ad € 500,00 per ogni anno che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta del docente, il CP_1 personale con contratto a tempo determinato, era irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.
1 Concludeva chiedendo “1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024 conseguentemente condannarsi il Controparte_1 al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2)In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024. 3)condannarsi il , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
a mettere a disposizione della parte detta carta docente accreditandovi la somma complessiva di €.2.000,00 (duemila/00) da maggiorarsi di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art.22 comma 36 della L. n.724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi al sottoscritto avvocato antistatario
Regolamente convenuto in giudizio,
[...]
non si costituiva. Controparte_1
La causa veniva decisa, sulla scorta della documentazione in atti, con sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia del che, pur Controparte_1 regolarmente convenuto in giudizio a mezzo PEC del , non si è costituito. Quanto alla giurisdizione, deve rilevarsi che, nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato trova applicazione la giurisdizione del G.O., ai sensi del d.lg. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, con riferimento a
2 tutte le controversie che riguardino, anche parzialmente, il periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Nella specie la parte non impugna, come sostenuto dall'Amministrazione, un atto di macroorganizzazione ma richiede il pagamento di una voce retributiva che sostiene illegittimamente negata, offrendo una diversa interpretazione delle norme regolatrici della materia alla luce della giurisprudenza comunitaria. Nel merito il ricorso è fondato e dev'essere accolto. La carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, acquisto di hardware e software, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
[...]
. Controparte_2
L'articolo 1 comma 121 della legge del 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (GURI n. 162, del 15 luglio 2015; in prosieguo: la «legge n. 107/2015»), dispone che: “ Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di CP_1 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 prevede che: “ Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...] e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_3 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Infine il comma 124 dispone che: “ Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le Controparte_3 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015 (in GU n. 243 del 19.10.2015), recante le "Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", ha poi sancito che "
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art[icolo] 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il [Ministero] disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”. L'articolo 2 del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
4 sullo svolgimento degli esami di Stato (GURI n. 93, dell'8 aprile 2020), al comma 3 prevede quanto segue: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della [legge n. 107/2015]. (...)”. Di recente il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo Controparte_1 determinato dal beneficio della carta elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sorta di formazione "a CP_1 doppia trazione", ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico. Peraltro, tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015. Secondo quanto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza in esame, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118
5 disp.att. c.p.c., invero: "L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna". La Corte di Giustizia UE, poi, nella sentenza del maggio 2022 sopra richiamata, emessa su rinvio disposto dal Tribunale di Vercelli in una vertenza analoga alla presente, ha innanzitutto affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. "carta docenti" deve essere considerata come rientrante tra le "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Si legge, invero, nella sentenza suddetta che: "36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a CP_1 distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come "condizione di impiego"".
6 La Corte di Giustizia UE ha poi affermato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano "comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di rapporti CP_1 di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale". La Corte ha poi verificato come non esista una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti. Invero, ha evidenziato la Corte che: "45 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di "ragioni oggettive" richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
7 47 A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato.
48 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EU. CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware RGL n. 2551/2022 e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza". Alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione adottata dalla CGUE non può questo Giudice più dubitare della riconducibilità della "Carta Elettronica del docente" alle "condizioni di impiego", di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente "della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata). Avverso l'attribuzione della "Carta Elettronica del docente" al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la
8 medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. Va poi evidenziato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE. Gr. Sez. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss). Sulla questione si è pronunziata da ultimo la Suprema Corte con sentenza del 27.10.2023 n.10072\2023, affermando il principio di diritto secondo il quale detto beneficio spetta a coloro che siano stati incaricati di supplenze di cui all'art.4 co.1 e 2 L.n.124\99 ovvero per supplenze annuali su organico di diritto o su organico di fatto, qualificando detti importi come pagamento, anche se condizionato alla destinazione della somma a determinate tipologie di acquisti, con estinzione del diritto all'atto della cessazione dal servizio ai sensi dell'art.6 co.2 DPCM 28.11.2016 o, per analogia in caso di docenti a tempo determinato, in caso di cancellazione delle graduatorie (ipotesi in cui il docente avrebbe non già il diritto a beneficare della Carta bensì un diritto al risarcimento del danno liquidato in via equitativa). A tali conclusioni la Corte è pervenuta ritenendo che i docenti a tempo determinato chiamati a svolgere la medesima attività didattica nello stesso arco temporale degli insegnanti a tempo indeterminato, vada applicato lo stesso obiettivo di politica scolastica ed educativa ovvero la formazione annua, in quanto non può giustificarsi un trattamento diverso a docenti da ogni punto di vista, comparabili. Pertanto l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999), ai quali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio. Del resto detta interpretazione appare in linea con quanto disposto dal legislatore che all'art.15 del Decreto Legge del 13/06/2023 - N. 69 ha previsto l'estenzione del beneficio anche ai docenti non di ruolo con
9 supplenza annuale “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (1)” . La sentenza richiamata non affronta, però, l'ipotesi di più supplenze temporanee che, cumulate, pervengano allo svolgimento di analoga attività su base annua, tema solo accennato e rimandato a successive valutazioni. A parere di questo Giudice, anche con riferimento a tale ipotesi, può ravvisarsi il diritto a beneficiare della Carta docente. Difatti, anche laddove non venga attribuito un unico incarico annuale ma la somma di supplenze temporanee vada a coprire l'intero anno scolastico, ricorrono i presupposti per il riconoscimento Difatti anche in tal caso il docente svolge la medesima attività didattica del docente di ruolo, svolta nel medesimo arco temporale annuale (o comunque superiore a 180 giorni) e spesso sulla stessa cattedra . In definitiva, pertanto, tenuto conto della giurisprudenza comunitaria e della Suprema Corte richiamate, deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce l'usufruibilità della "Carta Elettronica del docente" anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato che beneficia di supplenza annuale. Nella specie risulta aver ricoperto incarichi Parte_1 annuali nelle annualità 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024 Tale beneficio non viene riconosciuto a parte ricorrente relativamente all'a.s. 2023/2024durante il quale la docente ha svolto il proprio servizio dal 26/01/2024 al 11/06/2024 e, dunque, per un periodo inferiore a quello minimo previsto dalla legge equivalente a 180 giorni Va pertanto dichiarato il diritto di ad Parte_1 usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015", ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento della somma di €500,00 sulla
10 carta elettronica del docente per le ultime annualità di precariato per un totale di €1.500,00 , per l'effetto, condanna il resistente a CP_1 provvedere in tal senso. Per il principio della soccombenza parte resistente dev'essere condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di ad usufruire del Parte_1 beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015";
2) condanna il convenuto ad accreditare di €1.500,00 CP_1 sulla carta elettronica del docente in favore di Parte_1
;
[...]
3) condanna il convenuto, in persona del legale CP_1 rappresentante p.t.,al pagamento in favore di Parte_1
€1314,00 a titolo di spese di lite oltre rimb.forf. 15%,
[...]
, IVA e CPA, con distrazione. Benevento 16/12/2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Angelina Zarrelli, addetta all'ufficio per il processo.
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IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 118 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
nato il [...] a [...] Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. STRANGES DANIELA e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
Ricorrente E
Controparte_1
Resistente contumace CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14/01/2025 Parte_1 conveniva in giudizio Controparte_1
esponendo di aver lavorato e di lavorare alle dipendenze del
[...]
convenuto mediante la stipulazione di plurimi e successivi CP_1 contratti di lavoro a tempo determinato;
di avere svolto sempre le stesse funzioni e mansioni dei docenti in ruolo con contratto a tempo indeterminato;
che a differenza di quanto riconosciuto agli insegnanti di ruolo, ai precari era stato sempre negato il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, ovvero la cd. Carta del Docente, di importo pari ad € 500,00 per ogni anno che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta del docente, il CP_1 personale con contratto a tempo determinato, era irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.
1 Concludeva chiedendo “1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024 conseguentemente condannarsi il Controparte_1 al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2)In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024. 3)condannarsi il , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
a mettere a disposizione della parte detta carta docente accreditandovi la somma complessiva di €.2.000,00 (duemila/00) da maggiorarsi di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art.22 comma 36 della L. n.724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi al sottoscritto avvocato antistatario
Regolamente convenuto in giudizio,
[...]
non si costituiva. Controparte_1
La causa veniva decisa, sulla scorta della documentazione in atti, con sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia del che, pur Controparte_1 regolarmente convenuto in giudizio a mezzo PEC del , non si è costituito. Quanto alla giurisdizione, deve rilevarsi che, nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato trova applicazione la giurisdizione del G.O., ai sensi del d.lg. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, con riferimento a
2 tutte le controversie che riguardino, anche parzialmente, il periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Nella specie la parte non impugna, come sostenuto dall'Amministrazione, un atto di macroorganizzazione ma richiede il pagamento di una voce retributiva che sostiene illegittimamente negata, offrendo una diversa interpretazione delle norme regolatrici della materia alla luce della giurisprudenza comunitaria. Nel merito il ricorso è fondato e dev'essere accolto. La carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, acquisto di hardware e software, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
[...]
. Controparte_2
L'articolo 1 comma 121 della legge del 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (GURI n. 162, del 15 luglio 2015; in prosieguo: la «legge n. 107/2015»), dispone che: “ Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di CP_1 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 prevede che: “ Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...] e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_3 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Infine il comma 124 dispone che: “ Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le Controparte_3 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015 (in GU n. 243 del 19.10.2015), recante le "Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", ha poi sancito che "
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art[icolo] 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il [Ministero] disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”. L'articolo 2 del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
4 sullo svolgimento degli esami di Stato (GURI n. 93, dell'8 aprile 2020), al comma 3 prevede quanto segue: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della [legge n. 107/2015]. (...)”. Di recente il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo Controparte_1 determinato dal beneficio della carta elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sorta di formazione "a CP_1 doppia trazione", ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico. Peraltro, tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015. Secondo quanto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza in esame, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118
5 disp.att. c.p.c., invero: "L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna". La Corte di Giustizia UE, poi, nella sentenza del maggio 2022 sopra richiamata, emessa su rinvio disposto dal Tribunale di Vercelli in una vertenza analoga alla presente, ha innanzitutto affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. "carta docenti" deve essere considerata come rientrante tra le "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Si legge, invero, nella sentenza suddetta che: "36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a CP_1 distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come "condizione di impiego"".
6 La Corte di Giustizia UE ha poi affermato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano "comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di rapporti CP_1 di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale". La Corte ha poi verificato come non esista una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti. Invero, ha evidenziato la Corte che: "45 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di "ragioni oggettive" richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
7 47 A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato.
48 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EU. CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware RGL n. 2551/2022 e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza". Alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione adottata dalla CGUE non può questo Giudice più dubitare della riconducibilità della "Carta Elettronica del docente" alle "condizioni di impiego", di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente "della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata). Avverso l'attribuzione della "Carta Elettronica del docente" al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la
8 medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. Va poi evidenziato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE. Gr. Sez. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss). Sulla questione si è pronunziata da ultimo la Suprema Corte con sentenza del 27.10.2023 n.10072\2023, affermando il principio di diritto secondo il quale detto beneficio spetta a coloro che siano stati incaricati di supplenze di cui all'art.4 co.1 e 2 L.n.124\99 ovvero per supplenze annuali su organico di diritto o su organico di fatto, qualificando detti importi come pagamento, anche se condizionato alla destinazione della somma a determinate tipologie di acquisti, con estinzione del diritto all'atto della cessazione dal servizio ai sensi dell'art.6 co.2 DPCM 28.11.2016 o, per analogia in caso di docenti a tempo determinato, in caso di cancellazione delle graduatorie (ipotesi in cui il docente avrebbe non già il diritto a beneficare della Carta bensì un diritto al risarcimento del danno liquidato in via equitativa). A tali conclusioni la Corte è pervenuta ritenendo che i docenti a tempo determinato chiamati a svolgere la medesima attività didattica nello stesso arco temporale degli insegnanti a tempo indeterminato, vada applicato lo stesso obiettivo di politica scolastica ed educativa ovvero la formazione annua, in quanto non può giustificarsi un trattamento diverso a docenti da ogni punto di vista, comparabili. Pertanto l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999), ai quali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio. Del resto detta interpretazione appare in linea con quanto disposto dal legislatore che all'art.15 del Decreto Legge del 13/06/2023 - N. 69 ha previsto l'estenzione del beneficio anche ai docenti non di ruolo con
9 supplenza annuale “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (1)” . La sentenza richiamata non affronta, però, l'ipotesi di più supplenze temporanee che, cumulate, pervengano allo svolgimento di analoga attività su base annua, tema solo accennato e rimandato a successive valutazioni. A parere di questo Giudice, anche con riferimento a tale ipotesi, può ravvisarsi il diritto a beneficiare della Carta docente. Difatti, anche laddove non venga attribuito un unico incarico annuale ma la somma di supplenze temporanee vada a coprire l'intero anno scolastico, ricorrono i presupposti per il riconoscimento Difatti anche in tal caso il docente svolge la medesima attività didattica del docente di ruolo, svolta nel medesimo arco temporale annuale (o comunque superiore a 180 giorni) e spesso sulla stessa cattedra . In definitiva, pertanto, tenuto conto della giurisprudenza comunitaria e della Suprema Corte richiamate, deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce l'usufruibilità della "Carta Elettronica del docente" anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato che beneficia di supplenza annuale. Nella specie risulta aver ricoperto incarichi Parte_1 annuali nelle annualità 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024 Tale beneficio non viene riconosciuto a parte ricorrente relativamente all'a.s. 2023/2024durante il quale la docente ha svolto il proprio servizio dal 26/01/2024 al 11/06/2024 e, dunque, per un periodo inferiore a quello minimo previsto dalla legge equivalente a 180 giorni Va pertanto dichiarato il diritto di ad Parte_1 usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015", ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento della somma di €500,00 sulla
10 carta elettronica del docente per le ultime annualità di precariato per un totale di €1.500,00 , per l'effetto, condanna il resistente a CP_1 provvedere in tal senso. Per il principio della soccombenza parte resistente dev'essere condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di ad usufruire del Parte_1 beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015";
2) condanna il convenuto ad accreditare di €1.500,00 CP_1 sulla carta elettronica del docente in favore di Parte_1
;
[...]
3) condanna il convenuto, in persona del legale CP_1 rappresentante p.t.,al pagamento in favore di Parte_1
€1314,00 a titolo di spese di lite oltre rimb.forf. 15%,
[...]
, IVA e CPA, con distrazione. Benevento 16/12/2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Angelina Zarrelli, addetta all'ufficio per il processo.
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