Sentenza 9 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2018, n. 10769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10769 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UC LE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 03/11/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
LAURA SCALIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso per Il Prox-r-Gen. cculdu—de per il rigetto del ricorso. di ferrs-6:e
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di cassazione con sentenza del 17 dicembre 2015 n. 17045, pronunciando in sede di secondo annullamento nella sopravvenuta modifica dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, descrittiva di ipotesi autonoma di reato per le previsioni di cui al d.l. n. 36 del 2014, corvertito in legge n. 79 del 2014, ha rinviato alla Corte di appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio applicato all'imputato, CI PA, ritenuto colpevole del reato di cui al comma 5 cit., in continuazione con altri titoli.
2. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 3 novembre 2016 ha rideterminato la pena inflitta in un anno ed otto mesi di reclusione.
3. Ricorre in cassazione con distinti atti, l'uno a firma di difensore di fiducia e l'altro personale, l'imputato facendo valere con la violazicne del principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione nel pronunciato annullamento, la violazione delle norme sulla dosimetria della pena e la mancanza di motivazione quanto all'operato bilanciamento, per equivalente, delle attenuanti generiche con la contestata recidiva. La Corte territoriale non avrebbe provveduto a dare conto del perché non avesse disapplicato la recidiva contestata con il valutare come prevalenti le generiche ed avesse ritenuto di dover determinare la pena sulla diversa e pure contestata fattispecie di cui all'art. 414 cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b) d) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis, 132, 133, 99 cod. pen. ed all'art. 627 cod. proc. pen.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
2. In applicazione del principio di diritto sancito da questa Corte con sentenza del 17 dicembre 2015, nella rilevata nuova qualificazior e, per norma sopravvenuta, dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in autonoma fattispecie di reato, la Corte di appello di Napoli ha provveduto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio già irrogato per l'indicato reato, in continuazione con altri ritenuto, apprezzando la misura irrogata, anche per l'operato giudizio di bilanciamento, in via equitativa, con richiamo alle previsioni dì cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.
3. La sentenza è rispettosa del principio di diritto affermato da questa Corte con la propria sentenza di annullamento nei termini di cui all'art. 627 cod. proc. pen. e comunque espressiva di un modello motivatorio che, per costante orientamento di questa Corte, ritiene soddisfatto ogni obbligo gravante sul giudice del merito in punto di quantificazione della pena per richiamo a locuzioni quale 'pena equa'.
4. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al ccrrelato obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito, soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), profilo, quest'ultimo, che in quanto estraneo alla censura portata in ricorso rende il proposto mezzo incapace di condurre a concludente critica.
5. All'inammissibilità del ricorso segue per legge (art. 616 cod. proc. pen.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo stimare, in euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il