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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Monti - Giudice rel.-
3) Dott.ssa Elisabetta Pagliarini - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1552 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Consuelo Capra Parte_1 C.F._1 e dall'avv. Lucia Ragni, presso cui elettivamente domicilia alla Via Carlo Pisacane n. 1/A, in Mantova (MN)
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana CP_1 C.F._2 Tiziani, presso cui elettivamente domicilia alla Via Montanara e Curtatone n. 99, in Mantova(MN)
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.1.2025 le parti hanno raggiunto un accordo e i procuratori hanno concluso congiuntamente nel seguente modo: “ affido condiviso della minore;
collocazione prevalente della stessa presso la madre;
Per_1 assegnazione della casa coniugale alla resistente con un termine di due anni dall'uscita di casa del ricorrente;
diritto di visita padre-figlia due pomeriggi alla settimana dalle ore 18, quando il padre la andrà a prelevare, sino alla mattina seguente, quando il padre la riaccompagnerà a scuola, oltre a un fine settimana ogni 15 giorni, dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina quando il padre la riaccompagnerà a scuola;
sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie con alternanza annuale del giorno di Natale e del giorno della Vigilia;
tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali, con alternanza annuale del giorni di Pasqua e di Pasquetta;
15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio;
assegno di mantenimento della minore di euro 550, sino a quando la resistente non lascerà la casa familiare e successivamente assegno di euro 700 mensili;
spese straordinarie al 70% a carico del padre e al
30% a carico della madre secondo il Protocollo del Tribunale di Mantova;
assegno unico interamente alla madre. Il ricorrente lascerà la casa familiare entro 30 giorni dalla data odierna. Spese di lite compensate”.
Il pubblico ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in data 31.07.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, , premesso che dal rapporto sentimentale con la Parte_1 resistente è nata la figlia , in Mantova il 10.06.2011, e che è cessato il rapporto Persona_2 sentimentale tra le parti, ha chiesto disporsi l'affido condiviso della figlia minorenne, l'assegnazione della casa familiare, un onere di mantenimento a carico del ricorrente in favore della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente, costituendosi in giudizio, ha aderito alle conclusioni del ricorrente in merito all'affidamento condiviso della figlia, opponendosi all'assegnazione della casa familiare, al quantum dell'assegno di mantenimento in favore della figlia e al riparto delle spese straordinarie.
All'udienza del 7.1.2025, le parti hanno raggiunto l'accordo sopra riportato e i rispettivi difensori hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi della figlia, per quanto concerne il suo diritto di visita e al mantenimento, tenuto conto delle esigenze della stessa e delle rispettive capacità economiche dei genitori.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito della controversia e dell'accordo intercorso tra le parti, ricorrano i motivi per il recepimento di quanto pattuito dalle parti sul punto in sede di precisazione congiunta delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
1. dispone l'affido condiviso della minore , con collocazione prevalente della stessa Per_1 presso la madre;
2. dispone l'assegnazione della casa coniugale alla resistente con un termine di due anni dall'uscita di casa del ricorrente;
3. dispone che il diritto di visita padre-figlia venga esercitato due pomeriggi alla settimana dalle ore 18, quando il padre andrà a prelevare la figlia, sino alla mattina seguente, quando il padre la riaccompagnerà a scuola, oltre a un fine settimana ogni 15 giorni, dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina quando il padre la riaccompagnerà a scuola;
sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie con alternanza annuale del giorno di Natale e del giorno della Vigilia;
tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali, con alternanza annuale del giorni di Pasqua e di Pasquetta;
15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio;
4. pone a carico del padre l'onere di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della minore di euro 550, sino a quando la resistente non lascerà la casa familiare e, successivamente, assegno di euro 700 mensili;
5. spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.05.2024, al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre;
6. dà atto che l'assegno unico verrà percepito interamente alla madre;
7. dà atto che il ricorrente lascerà la casa familiare entro 30 giorni dalla dell'udienza;
8. spese di lite compensate.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 9.1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Monti Dott. Giorgio Bertola