Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea sulla equivalenza dei periodi di studi universitari, firmata a Parigi il 15 dicembre 1956.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea sulla equivalenza dei periodi di studi universitari, firmata a Parigi il 15 dicembre 1956.