Art. 3.
Sono devoluti al Fondo di assistenza per i finanzieri il patrimonio del Fondo massa della Guardia di finanza nonche' tutte le entrate che la legge 7 febbraio 1954, n. 168 , la legge 25 settembre 1940, n. 1424 , quale risulta successivamente modificata, e qualsiasi altra disposizione, attribuiscono al predetto Fondo massa.
Sono devoluti al Fondo di assistenza per i finanzieri il patrimonio del Fondo massa della Guardia di finanza nonche' tutte le entrate che la legge 7 febbraio 1954, n. 168 , la legge 25 settembre 1940, n. 1424 , quale risulta successivamente modificata, e qualsiasi altra disposizione, attribuiscono al predetto Fondo massa.