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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/11/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1911/2024 L.P. LL LUCIANO contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BARBACCI GUGLIELMO per la parte ricorrente e dell'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA per parte resistente;
ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 05/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1911 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA LL LU (C.F. = ), C.F._1 nato a [...] il [...], ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Viterbo, Via T. Carletti n. 39, presso lo Studio dell'Avv. Guglielmo Barbacci (cod. fisc.
[...]
) che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla busta telematica, C.F._2 alce al ricorso introduttivo, e che dichiara di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al telefax n° 0761-1911128 Email_1 RICORRENTE E Controparte_2
[...] P.IVA_1 in persona del Di rettore Regionale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato in Roma, piazza delle Cinque Giornate n°3, presso l'avv. Sandra Maria Colombino, C.F.
[...]
- PEC - fax 06 88466503, dal quale è rappresentato C.F._3 Email_2 irtù di tto del Notaio del Persona_1 01/08/2024, n°93118 del Rep. Not., Raccolta n°28300; RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.12.2024 IA LU ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo il riconoscimento della natura professionale delle malattie consistenti in “tendinosi bilaterale spalla dx e sx in coltivatore diretto“ e “rizoartrosi mano dx e sx”, assumendo essere le medesime eziologicamente connessa all'attività lavorativa espletata personalmente e non occasionalmente dal 1973 in qualità di coltivatore diretto dedito alla coltivazione di castagne, nocciole ed ulivi oltre a seminativi e che lo avevano esposto a sovraccarico biomeccanico delle braccia e del sistema polso-mano. Ha esposto che le istanze di riconoscimento delle malattie professionali presentate in data 13/7/2023 e 19/10/2023 erano state respinte dall' con note del 19/10/2023 e del 18/1/2024 ed esito negativo (provv. del CP_1
11/4/2024 e d 5/2024) avevano avuto anche le rispettive opposizioni. Ritenuta l'illegittimità dei dinieghi, ha quindi concluso chiedendo "a)- accertare previa CTU l'esatta natura delle patologie denunciate dal sig. IA LU all' il 13/7/2023 (tendinosi bilaterale spalla dx e sx CP_1 in coltivatore diretto) e il 18/10/2023 (rizoartrosi mano dx e sx), e dichiarare che esse traggono origine, anche solo a titolo di concausa, dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente e che pertanto sono da qualificare come malattie professionali;
b)- accertare e determinare i postumi permanenti che sono complessivamente conseguiti alle dette malattie, che si indicano allo stato in misura almeno pari al 6% per ciascuna di esse, nonché determinarne l'eventuale aggravamento ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.; c)- effettuare, ai sensi degli artt. 13, comma 5°, del D.lgs. n. 38/2000 e 80 del T.U. , il cumulo delle menomazioni per cui è causa con l'accertata CP_1 preesistenza totale del 6%, e condannar guenza l' resistente a costituire e/o corrispondere nella CP_2 misura di legge al ricorrente le indennità previste dall'art. 13, comma V°, del D. Lgs. N° 38/2000 (indennizzo in capitale/rendita unica), nel nuovo grado complessivo della menomazione all'integrità psico-fisica che sarà determinato con la richiesta CTU percipiente, oltre gli arretrati, gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dal 121° giorno dalla data della domanda amministrativa al saldo, e le spese di causa, quest'ultime da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario”. L'istituto assicurativo si è costituito eccependo l'infondatezza delle domande e chiedendone il rigetto con il favore delle spese. La causa, istruita con prove testimoniali e documentali, nonché CTU medico legale è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. In diritto va premesso che ai sensi del DPR 1124/65 e del D.Lgs n. 38/2000, in caso di infortunio CP_
o di malattia professionale l' è obbligato a versare al lavoratore infortunato l'indennità giornaliera per l'inabilità tem ea assoluta, la rendita per l'inabilità permanente, l'assistenza sanitaria. L'INDENNITÀ È e decorre dal quarto giorno successivo a quello Persona_2 dell'infortunio o in cui è stata contratta la malattia ed è corrisposta finché dura la stessa. Fino al 90° giorno di malattia l'ammontare è pari al 60% della retribuzione giornaliera mediamente percepita dal lavoratore nei 15 giorni precedenti l'infortunio; se l'astensione dal lavoro si prolunga oltre il 90° giorno anche in via non continuativa l'indennità è elevata al 75% fino al momento della guarigione. Dopo la guarigione è prevista una RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al 24/7/2000, se il grado di inabilità accertato è compreso fra l'11% e il 100% in favore del lavoratore viene costituita una rendita che è corrisposta dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è proporzionale al grado di inabilità ed è rapportata alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento. Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguenti a menomazioni elencate in tabella, dove è indispensabile l'assistenza, la rendita è integrata da un assegno mensile. E' poi erogato un assegno speciale quando la persona necessita di assistenza continua. Nei casi previsti dalla legge la rendita è soggetta a revisione e in caso di morte del lavoratore si trasferisce nella misura del 50% al coniuge superstite, oltre il 20 % per ogni figlio a carico. Se il grado di inabilità accertato è inferiore all'11% il lavoratore non ha diritto alla rendita, ma in caso di successivo aggravamento può richiedere alla sede di appartenenza la revisione del grado CP_1 di inabilità a scadenza predeterminata. Per gli eventi successivi al 25 luglio 2000 se il grado di menomazione dell'integrità psicofisica è inferiore al 6% il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo (in caso di successivo aggravamento valgono le disposizioni relative alla disciplina previgente). Se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico, ossia della lesione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale derivante dall'infortunio o dalla malattia. Se il grado di menomazione è pari o superiore al 16% il lavoratore ha diritto alla rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione. L'art. 13 del D.Lvo 38/2000 definisce il danno biologico come "la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato". Il co. 2 prevede che in questi casi l' provveda ad erogare l'indennizzo in base ad una specifica "tabella delle CP_1 menomazioni" e variamente commisurata al grado della menomazione. In particolare esso stabilisce che in caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, CP_1
"in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico", eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali; l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in capitale, dal 16 per cento e' erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico"; per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica;
non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, e' liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico. Il co. 4 stabilisce inoltre che, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita. Infine il successivo co. 5 stabilisce che nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica e decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo già corrisposto e non recuperato. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, in assenza di una definizione legislativa, “per malattia si intende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, anche localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali”. L'art. 3, T. U. 1965 specifica che la malattia deve risultare contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa. La tutela assicurativa contro le malattie professionali era originariamente limitata, prima della sentenza della Corte Cost. n. 179 del 1988, alle c.d. malattie tabellate, ossia a quelle incluse in liste predefinite per il settore industriale ed agricolo, che fossero contratte nell'esercizio e a causa delle attività lavorative specificate sempre negli elenchi e in quanto tali lavori rientrassero fra quelli per i quali ricorresse l'obbligo assicurativo contro gli infortuni. L'elenco era a carattere tassativo e comprendeva quelle malattie di cui l'esperienza medico-legale aveva accertato il carattere professionale e le attività patogene in grado di determinarle. Il lavoratore affetto da una di esse aveva il solo onere di dimostrare, ai fini dell'indennizzo, che era stato occupato nell'attività lavorativa e non anche come avviene per gli infortuni di averla contratta anche a causa della lavorazione. Vigeva in questo caso il principio della presunzione d'origine, assoluta, per il quale il nesso causale tra l'attività lavorativa CP_ e la malattia è presunto e l' può solo contrastarlo con una prova rigorosa della dipendenza della malattia da fattori est all'attività lavorativa. La Corte di Cassazione in molte delle sue pronunce ha chiarito che la presunzione legale circa la causa professionale delle tecnopatie riguarda soltanto il nesso tra la malattia tabellata e i relativi fattori causali, anch'essi specificati in tabelle e non può avere efficacia nel caso di malattia a causa multifattoriale in cui “il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione quanto meno in via di probabilità, in relazione alla reale esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso”. Successivamente la Corte ha chiarito che nel caso di malattia a causa multifattoriale “se la specifica dimostrazione può essere data anche in termini probabilistici sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza della causa, è necessario che si tratti di una “probabilità qualificata” da verificarsi attraverso ulteriori elementi, tipo i dati epidemiologici, idonei a trasformare la probabilità in certezza ai fini del giudizio”. Con la sentenza n. 179 del 1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, T. U. 1965 nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate nella tabella e non consente al lavoratore di provare il carattere professionale della diversa patologia da cui risulta affetto. In tal modo la Corte ha ribadito il giudizio già formulato in precedenti pronunce di inadeguatezza del sistema di tutela fondato sulla lista delle malattie professionali con riferimento alle patologie e alle attività lavorative non ricomprese nell'elenco, sollecitando il legislatore ad adottare il cosiddetto “sistema misto”, che oltre alla tabella riconoscesse ai soggetti interessati la possibilità di dimostrare la causa professionale delle malattie non tabellate. In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale in giurisprudenza si è affermato l'indirizzo in base al quale la tutela assicurativa deve intendersi estesa anche alle malattie professionali non comprese nella lista, essendo però necessario dimostrare il nesso causale fra le stesse e l'attività lavorativa svolta.
Nel caso in esame la natura e le modalità di svolgimento della mansioni espletate nel corso della vita professionale, sono state confermate dalle prove testimoniali acquisite durante l'istruttoria. La verifica delle patologie denunciate, la natura professionale delle stesse e conseguentemente la quantificazione della menomazione valutabile ai fini dell'indennizzo rivendicato è stata altresì confermata dalla CTU medico legale. All'esito delle proprie verifiche il CTU ha infatti formulato le seguenti considerazioni: "Per quanto su esposto nel rispondere al quesito postomi posso affermare in scienza e coscienza che esaminati gli atti di causa e la documentazione medica, sottoposto a visita il ricorrente, nel caso di IA LU le patologia denunciate dal ricorrente hanno trovato origine nelle prestazioni lavorative svolte dal medesimo nel corso della vita professionale;
le stesse risultano menzionate nelle tabelle allegate al D.Lgs n. 38/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (DM 12.7.2000, DM 9 aprile 2008, e al DM 27 settembre 2014 alle voci 224 e 267 ); la patologie risultano “tabellate” ; l'invalidità con riferimento al D.Lgs n. 38/2000 ed alle voci tabellari di cui al DM 12.7.2000, DM 9 aprile 2008, e al DM 27 settembre 2014 è valutabile nella misura del 10%(dieci per cento)” Il ricorrente ha quindi diritto all'indennizzo in forma di capitale in ragione del danno biologico nella misura del 10% con conseguente condanna dell' alla erogazione dell'indennizzo di CP_1 cui all'art.13 d.lgs. n.38/2000 nella misura di legge, oltre interessi legali come per legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso proposto da LL LU nei confronti dell' e CP_1 per l'effetto accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da "tendinosi bilaterale spalla destra e sinistra e rizoartrosi mano destra e sinistra", che tali patologie hanno trovato origine nell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, e sono pertanto è da qualificare come malattie professionali ed hanno determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 10%; per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. n. CP_1 38/2000 nella misura d indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico", oltre interessi legali come per legge;
condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario Avv. Guglielmo Barbacci, CP_1 delle spese di lite liquidate in euro 1.850,00 per compensi professionali, oltre spese di CTU come separatamente liquidate, rimb. forf., IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 5 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1911/2024 L.P. LL LUCIANO contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BARBACCI GUGLIELMO per la parte ricorrente e dell'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA per parte resistente;
ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 05/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1911 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA LL LU (C.F. = ), C.F._1 nato a [...] il [...], ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Viterbo, Via T. Carletti n. 39, presso lo Studio dell'Avv. Guglielmo Barbacci (cod. fisc.
[...]
) che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla busta telematica, C.F._2 alce al ricorso introduttivo, e che dichiara di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al telefax n° 0761-1911128 Email_1 RICORRENTE E Controparte_2
[...] P.IVA_1 in persona del Di rettore Regionale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato in Roma, piazza delle Cinque Giornate n°3, presso l'avv. Sandra Maria Colombino, C.F.
[...]
- PEC - fax 06 88466503, dal quale è rappresentato C.F._3 Email_2 irtù di tto del Notaio del Persona_1 01/08/2024, n°93118 del Rep. Not., Raccolta n°28300; RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.12.2024 IA LU ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo il riconoscimento della natura professionale delle malattie consistenti in “tendinosi bilaterale spalla dx e sx in coltivatore diretto“ e “rizoartrosi mano dx e sx”, assumendo essere le medesime eziologicamente connessa all'attività lavorativa espletata personalmente e non occasionalmente dal 1973 in qualità di coltivatore diretto dedito alla coltivazione di castagne, nocciole ed ulivi oltre a seminativi e che lo avevano esposto a sovraccarico biomeccanico delle braccia e del sistema polso-mano. Ha esposto che le istanze di riconoscimento delle malattie professionali presentate in data 13/7/2023 e 19/10/2023 erano state respinte dall' con note del 19/10/2023 e del 18/1/2024 ed esito negativo (provv. del CP_1
11/4/2024 e d 5/2024) avevano avuto anche le rispettive opposizioni. Ritenuta l'illegittimità dei dinieghi, ha quindi concluso chiedendo "a)- accertare previa CTU l'esatta natura delle patologie denunciate dal sig. IA LU all' il 13/7/2023 (tendinosi bilaterale spalla dx e sx CP_1 in coltivatore diretto) e il 18/10/2023 (rizoartrosi mano dx e sx), e dichiarare che esse traggono origine, anche solo a titolo di concausa, dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente e che pertanto sono da qualificare come malattie professionali;
b)- accertare e determinare i postumi permanenti che sono complessivamente conseguiti alle dette malattie, che si indicano allo stato in misura almeno pari al 6% per ciascuna di esse, nonché determinarne l'eventuale aggravamento ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.; c)- effettuare, ai sensi degli artt. 13, comma 5°, del D.lgs. n. 38/2000 e 80 del T.U. , il cumulo delle menomazioni per cui è causa con l'accertata CP_1 preesistenza totale del 6%, e condannar guenza l' resistente a costituire e/o corrispondere nella CP_2 misura di legge al ricorrente le indennità previste dall'art. 13, comma V°, del D. Lgs. N° 38/2000 (indennizzo in capitale/rendita unica), nel nuovo grado complessivo della menomazione all'integrità psico-fisica che sarà determinato con la richiesta CTU percipiente, oltre gli arretrati, gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dal 121° giorno dalla data della domanda amministrativa al saldo, e le spese di causa, quest'ultime da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario”. L'istituto assicurativo si è costituito eccependo l'infondatezza delle domande e chiedendone il rigetto con il favore delle spese. La causa, istruita con prove testimoniali e documentali, nonché CTU medico legale è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. In diritto va premesso che ai sensi del DPR 1124/65 e del D.Lgs n. 38/2000, in caso di infortunio CP_
o di malattia professionale l' è obbligato a versare al lavoratore infortunato l'indennità giornaliera per l'inabilità tem ea assoluta, la rendita per l'inabilità permanente, l'assistenza sanitaria. L'INDENNITÀ È e decorre dal quarto giorno successivo a quello Persona_2 dell'infortunio o in cui è stata contratta la malattia ed è corrisposta finché dura la stessa. Fino al 90° giorno di malattia l'ammontare è pari al 60% della retribuzione giornaliera mediamente percepita dal lavoratore nei 15 giorni precedenti l'infortunio; se l'astensione dal lavoro si prolunga oltre il 90° giorno anche in via non continuativa l'indennità è elevata al 75% fino al momento della guarigione. Dopo la guarigione è prevista una RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al 24/7/2000, se il grado di inabilità accertato è compreso fra l'11% e il 100% in favore del lavoratore viene costituita una rendita che è corrisposta dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è proporzionale al grado di inabilità ed è rapportata alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento. Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguenti a menomazioni elencate in tabella, dove è indispensabile l'assistenza, la rendita è integrata da un assegno mensile. E' poi erogato un assegno speciale quando la persona necessita di assistenza continua. Nei casi previsti dalla legge la rendita è soggetta a revisione e in caso di morte del lavoratore si trasferisce nella misura del 50% al coniuge superstite, oltre il 20 % per ogni figlio a carico. Se il grado di inabilità accertato è inferiore all'11% il lavoratore non ha diritto alla rendita, ma in caso di successivo aggravamento può richiedere alla sede di appartenenza la revisione del grado CP_1 di inabilità a scadenza predeterminata. Per gli eventi successivi al 25 luglio 2000 se il grado di menomazione dell'integrità psicofisica è inferiore al 6% il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo (in caso di successivo aggravamento valgono le disposizioni relative alla disciplina previgente). Se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico, ossia della lesione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale derivante dall'infortunio o dalla malattia. Se il grado di menomazione è pari o superiore al 16% il lavoratore ha diritto alla rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione. L'art. 13 del D.Lvo 38/2000 definisce il danno biologico come "la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato". Il co. 2 prevede che in questi casi l' provveda ad erogare l'indennizzo in base ad una specifica "tabella delle CP_1 menomazioni" e variamente commisurata al grado della menomazione. In particolare esso stabilisce che in caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, CP_1
"in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico", eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali; l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in capitale, dal 16 per cento e' erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico"; per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica;
non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, e' liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico. Il co. 4 stabilisce inoltre che, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita. Infine il successivo co. 5 stabilisce che nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica e decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo già corrisposto e non recuperato. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, in assenza di una definizione legislativa, “per malattia si intende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, anche localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali”. L'art. 3, T. U. 1965 specifica che la malattia deve risultare contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa. La tutela assicurativa contro le malattie professionali era originariamente limitata, prima della sentenza della Corte Cost. n. 179 del 1988, alle c.d. malattie tabellate, ossia a quelle incluse in liste predefinite per il settore industriale ed agricolo, che fossero contratte nell'esercizio e a causa delle attività lavorative specificate sempre negli elenchi e in quanto tali lavori rientrassero fra quelli per i quali ricorresse l'obbligo assicurativo contro gli infortuni. L'elenco era a carattere tassativo e comprendeva quelle malattie di cui l'esperienza medico-legale aveva accertato il carattere professionale e le attività patogene in grado di determinarle. Il lavoratore affetto da una di esse aveva il solo onere di dimostrare, ai fini dell'indennizzo, che era stato occupato nell'attività lavorativa e non anche come avviene per gli infortuni di averla contratta anche a causa della lavorazione. Vigeva in questo caso il principio della presunzione d'origine, assoluta, per il quale il nesso causale tra l'attività lavorativa CP_ e la malattia è presunto e l' può solo contrastarlo con una prova rigorosa della dipendenza della malattia da fattori est all'attività lavorativa. La Corte di Cassazione in molte delle sue pronunce ha chiarito che la presunzione legale circa la causa professionale delle tecnopatie riguarda soltanto il nesso tra la malattia tabellata e i relativi fattori causali, anch'essi specificati in tabelle e non può avere efficacia nel caso di malattia a causa multifattoriale in cui “il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione quanto meno in via di probabilità, in relazione alla reale esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso”. Successivamente la Corte ha chiarito che nel caso di malattia a causa multifattoriale “se la specifica dimostrazione può essere data anche in termini probabilistici sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza della causa, è necessario che si tratti di una “probabilità qualificata” da verificarsi attraverso ulteriori elementi, tipo i dati epidemiologici, idonei a trasformare la probabilità in certezza ai fini del giudizio”. Con la sentenza n. 179 del 1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, T. U. 1965 nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate nella tabella e non consente al lavoratore di provare il carattere professionale della diversa patologia da cui risulta affetto. In tal modo la Corte ha ribadito il giudizio già formulato in precedenti pronunce di inadeguatezza del sistema di tutela fondato sulla lista delle malattie professionali con riferimento alle patologie e alle attività lavorative non ricomprese nell'elenco, sollecitando il legislatore ad adottare il cosiddetto “sistema misto”, che oltre alla tabella riconoscesse ai soggetti interessati la possibilità di dimostrare la causa professionale delle malattie non tabellate. In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale in giurisprudenza si è affermato l'indirizzo in base al quale la tutela assicurativa deve intendersi estesa anche alle malattie professionali non comprese nella lista, essendo però necessario dimostrare il nesso causale fra le stesse e l'attività lavorativa svolta.
Nel caso in esame la natura e le modalità di svolgimento della mansioni espletate nel corso della vita professionale, sono state confermate dalle prove testimoniali acquisite durante l'istruttoria. La verifica delle patologie denunciate, la natura professionale delle stesse e conseguentemente la quantificazione della menomazione valutabile ai fini dell'indennizzo rivendicato è stata altresì confermata dalla CTU medico legale. All'esito delle proprie verifiche il CTU ha infatti formulato le seguenti considerazioni: "Per quanto su esposto nel rispondere al quesito postomi posso affermare in scienza e coscienza che esaminati gli atti di causa e la documentazione medica, sottoposto a visita il ricorrente, nel caso di IA LU le patologia denunciate dal ricorrente hanno trovato origine nelle prestazioni lavorative svolte dal medesimo nel corso della vita professionale;
le stesse risultano menzionate nelle tabelle allegate al D.Lgs n. 38/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (DM 12.7.2000, DM 9 aprile 2008, e al DM 27 settembre 2014 alle voci 224 e 267 ); la patologie risultano “tabellate” ; l'invalidità con riferimento al D.Lgs n. 38/2000 ed alle voci tabellari di cui al DM 12.7.2000, DM 9 aprile 2008, e al DM 27 settembre 2014 è valutabile nella misura del 10%(dieci per cento)” Il ricorrente ha quindi diritto all'indennizzo in forma di capitale in ragione del danno biologico nella misura del 10% con conseguente condanna dell' alla erogazione dell'indennizzo di CP_1 cui all'art.13 d.lgs. n.38/2000 nella misura di legge, oltre interessi legali come per legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso proposto da LL LU nei confronti dell' e CP_1 per l'effetto accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da "tendinosi bilaterale spalla destra e sinistra e rizoartrosi mano destra e sinistra", che tali patologie hanno trovato origine nell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, e sono pertanto è da qualificare come malattie professionali ed hanno determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 10%; per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. n. CP_1 38/2000 nella misura d indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico", oltre interessi legali come per legge;
condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario Avv. Guglielmo Barbacci, CP_1 delle spese di lite liquidate in euro 1.850,00 per compensi professionali, oltre spese di CTU come separatamente liquidate, rimb. forf., IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 5 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO