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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 640/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SAVASTA PANCRAZIO MARIA, Presidente
BUSACCA ROSSELLA, RE
DO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2952/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2564 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7623/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 2564 emesso dal Comune di Messina
- Dipartimento Servizi Tributari in data 13.02.2025, notificato il 24.02.2025, relativo all'omesso pagamento dell'IMU 2020, con cui è stato chiesto il pagamento complessivo € 10.298,00.
Il ricorrente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva affermando di non essere né il proprietario né il titolare di diritti reali degli immobili censiti nel Catasto del Comune di Messina al fg. 61, particelle 738 (ex
647) e 238, per i quali il Comune di Messina ha accertato l'omesso versamento dell'imposta e irrogato le connesse sanzioni.
Il ricorrente ha altresì precisato che la sua doglianza era stata già riconosciuta dal Comune di Messina con provvedimento di discarico emesso con riferimento all'IMU - anno 2019 (cfr.doc.8).
Il Comune di Messina, costituitosi in giudizio, ha asserito di avere provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento n° 2564/2025 relativo all'IMU anno - 2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, osserva il Collegio che l'annullamento dell'atto impugnato da parte dell'Ente impositore determina l'estinzione del procedimento stante la cessata materia del contendere.
Nel processo tributario la cessazione della materia del contendere si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse in quanto solo nel primo caso viene meno l'atto lesivo dell'interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale tributaria, mentre nel secondo, pur permanendo l'atto impugnato, cessa l'interesse meramente processuale al suo annullamento (cfr. Cass. n. 5098/22).
In caso di estinzione per cessata materia del contendere il Giudice deve provvedere sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale ove le parti – come nel caso di specie – non raggiungano l'accordo sulla compensazione delle spese.
Dall'esame della documentazione in atti si evince che il ricorso è stato iscritto il 23.4.2025 in data, quindi, antecedente rispetto all'annullamento dell'atto, avvenuto il 22.5.2025; inoltre, l'ente impositore con riferimento all'IMU relativo all'anno precedente (2019) aveva già riconosciuto il difetto di legittimazione passiva del ricorrente (cfr. doc. 8 del ricorso), pertanto, per le ragioni esposte, le spese di lite devono essere poste a carico del resistente e liquidate in favore del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente a titolo di spese di lite la somma di € 1.500,00 oltre accessori se dovuti e il contributo unificato ove versato. Così deciso in
Messina nella camera di consiglio del 12.12.2025. Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Rossella Busacca dott. Pancrazio Savasta
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SAVASTA PANCRAZIO MARIA, Presidente
BUSACCA ROSSELLA, RE
DO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2952/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2564 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7623/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 2564 emesso dal Comune di Messina
- Dipartimento Servizi Tributari in data 13.02.2025, notificato il 24.02.2025, relativo all'omesso pagamento dell'IMU 2020, con cui è stato chiesto il pagamento complessivo € 10.298,00.
Il ricorrente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva affermando di non essere né il proprietario né il titolare di diritti reali degli immobili censiti nel Catasto del Comune di Messina al fg. 61, particelle 738 (ex
647) e 238, per i quali il Comune di Messina ha accertato l'omesso versamento dell'imposta e irrogato le connesse sanzioni.
Il ricorrente ha altresì precisato che la sua doglianza era stata già riconosciuta dal Comune di Messina con provvedimento di discarico emesso con riferimento all'IMU - anno 2019 (cfr.doc.8).
Il Comune di Messina, costituitosi in giudizio, ha asserito di avere provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento n° 2564/2025 relativo all'IMU anno - 2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, osserva il Collegio che l'annullamento dell'atto impugnato da parte dell'Ente impositore determina l'estinzione del procedimento stante la cessata materia del contendere.
Nel processo tributario la cessazione della materia del contendere si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse in quanto solo nel primo caso viene meno l'atto lesivo dell'interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale tributaria, mentre nel secondo, pur permanendo l'atto impugnato, cessa l'interesse meramente processuale al suo annullamento (cfr. Cass. n. 5098/22).
In caso di estinzione per cessata materia del contendere il Giudice deve provvedere sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale ove le parti – come nel caso di specie – non raggiungano l'accordo sulla compensazione delle spese.
Dall'esame della documentazione in atti si evince che il ricorso è stato iscritto il 23.4.2025 in data, quindi, antecedente rispetto all'annullamento dell'atto, avvenuto il 22.5.2025; inoltre, l'ente impositore con riferimento all'IMU relativo all'anno precedente (2019) aveva già riconosciuto il difetto di legittimazione passiva del ricorrente (cfr. doc. 8 del ricorso), pertanto, per le ragioni esposte, le spese di lite devono essere poste a carico del resistente e liquidate in favore del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente a titolo di spese di lite la somma di € 1.500,00 oltre accessori se dovuti e il contributo unificato ove versato. Così deciso in
Messina nella camera di consiglio del 12.12.2025. Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Rossella Busacca dott. Pancrazio Savasta