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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 16/12/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 541/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 541/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Mastrota Parte_1
ATTORE Contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio e per essa quale mandataria Parte_2 Controparte_1 [...] proponendo opposizione avverso il d.i. n. 1010/2024 – R.G. N. 2305/2024, Controparte_2 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 24 dicembre 2024, con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma di € 17.694,13 oltre interessi e spese sulla base del contratto di finanziamento n. 5931242.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che: non ha mai garantito personalmente le Parte_1 Part obbligazioni assunte dalla società con la stipulazione del contratto di finanziamento CP_3 per cui è causa avendo sottoscritto il contratto quale socia e legale rappresentante della società mutuataria e non quale garante o coobligata;
la società mutuataria ormai estinta era una società a responsabilità limitata e non sussistono i presupposti di cui all'art. 2495 co. 2 c.c.; il Tribunale di Arezzo, con la sentenza n. 170/2022 pubbl. il 10/02/2022– RG 1637/2017 (opposizione al D.I. 189/2017) si è già pronunciato (doc. n. 5), rigettando la domanda fatta valere da Parte_4 cedente l'asserito credito a , sulla base dello stesso contratto. Controparte_1
pagina 1 di 3 Tanto premesso, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Arezzo di Arezzo, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in accoglimento dei motivi su esposti revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1010/2024 del 24/12/2024 – RG. n. 2305/2024, perché ingiusto, illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto”.
Parte convenuta ritualmente citata è rimasta contumace.
All'esito dell'istruttoria documentale svolta, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. all'udienza del 17.11.2025.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Risulta documentalmente che la società cedente il credito in favore dell'odierna opposta - Parte_4
- aveva ottenuto dal Tribunale di Arezzo il decreto ingiuntivo n. 189/2017 nei confronti di
[...]
nella sua qualità di coobligata della società SA.DO. TECH s.r.l. (cancellata a far data Parte_1 dal 17.03.2014), a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento n. 5931242 stipulato con Santander Consumer Bank s.p.a., vale a dire sulla base dello stesso contratto di finanziamento posto a fondamento del ricorso monitorio al quale ha fatto seguito il decreto ingiuntivo opposto in questa sede.
Va altresì rilevato che risulta documentalmente che il decreto ingiuntivo n. 189/17 all'esito dell'opposizione proposta dall'odierna opponente e iscritta al n. 1637/17 R.G. è stato revocato e che i motivi di opposizione fatti valere in tale sede erano gli stessi avanzati nell'ambito di questo processo (doc. 5).
Ebbene, com'è noto, l'art. 2909 c.c. dispone che “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la "causa petendi" ed il "petitum".
Come espressamente previsto dalla norma, il giudicato fa stato tra le parti e anche tra i loro aventi causa ed in ogni caso per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo (cfr. ex multis Cass. 6788/13).
pagina 2 di 3 Il giudicato formatosi sulla base della sentenza emessa tra il debitore e l'originario creditore è pertanto certamente opponibile al cessionario del credito.
Tanto basta per l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del d.i. opposto, risultando assorbito l'esame degli ulteriori profili.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 5.200,00 – 26.000,00 parametri medi fasi studio e introduttiva;
riduzione 50 % per altre fasi). Si provvede altresì alla distrazione in favore dell'Avvocato Mastrota dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il d.i. 1010/24;
- condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 3.390,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Mastrota dichiaratosi antistatario.
Arezzo, 16/12/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 541/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Mastrota Parte_1
ATTORE Contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio e per essa quale mandataria Parte_2 Controparte_1 [...] proponendo opposizione avverso il d.i. n. 1010/2024 – R.G. N. 2305/2024, Controparte_2 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 24 dicembre 2024, con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma di € 17.694,13 oltre interessi e spese sulla base del contratto di finanziamento n. 5931242.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che: non ha mai garantito personalmente le Parte_1 Part obbligazioni assunte dalla società con la stipulazione del contratto di finanziamento CP_3 per cui è causa avendo sottoscritto il contratto quale socia e legale rappresentante della società mutuataria e non quale garante o coobligata;
la società mutuataria ormai estinta era una società a responsabilità limitata e non sussistono i presupposti di cui all'art. 2495 co. 2 c.c.; il Tribunale di Arezzo, con la sentenza n. 170/2022 pubbl. il 10/02/2022– RG 1637/2017 (opposizione al D.I. 189/2017) si è già pronunciato (doc. n. 5), rigettando la domanda fatta valere da Parte_4 cedente l'asserito credito a , sulla base dello stesso contratto. Controparte_1
pagina 1 di 3 Tanto premesso, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Arezzo di Arezzo, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in accoglimento dei motivi su esposti revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1010/2024 del 24/12/2024 – RG. n. 2305/2024, perché ingiusto, illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto”.
Parte convenuta ritualmente citata è rimasta contumace.
All'esito dell'istruttoria documentale svolta, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. all'udienza del 17.11.2025.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Risulta documentalmente che la società cedente il credito in favore dell'odierna opposta - Parte_4
- aveva ottenuto dal Tribunale di Arezzo il decreto ingiuntivo n. 189/2017 nei confronti di
[...]
nella sua qualità di coobligata della società SA.DO. TECH s.r.l. (cancellata a far data Parte_1 dal 17.03.2014), a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento n. 5931242 stipulato con Santander Consumer Bank s.p.a., vale a dire sulla base dello stesso contratto di finanziamento posto a fondamento del ricorso monitorio al quale ha fatto seguito il decreto ingiuntivo opposto in questa sede.
Va altresì rilevato che risulta documentalmente che il decreto ingiuntivo n. 189/17 all'esito dell'opposizione proposta dall'odierna opponente e iscritta al n. 1637/17 R.G. è stato revocato e che i motivi di opposizione fatti valere in tale sede erano gli stessi avanzati nell'ambito di questo processo (doc. 5).
Ebbene, com'è noto, l'art. 2909 c.c. dispone che “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la "causa petendi" ed il "petitum".
Come espressamente previsto dalla norma, il giudicato fa stato tra le parti e anche tra i loro aventi causa ed in ogni caso per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo (cfr. ex multis Cass. 6788/13).
pagina 2 di 3 Il giudicato formatosi sulla base della sentenza emessa tra il debitore e l'originario creditore è pertanto certamente opponibile al cessionario del credito.
Tanto basta per l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del d.i. opposto, risultando assorbito l'esame degli ulteriori profili.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 5.200,00 – 26.000,00 parametri medi fasi studio e introduttiva;
riduzione 50 % per altre fasi). Si provvede altresì alla distrazione in favore dell'Avvocato Mastrota dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il d.i. 1010/24;
- condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 3.390,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Mastrota dichiaratosi antistatario.
Arezzo, 16/12/2025
Il Giudice Marina Rossi
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