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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 7648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7648 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 40989/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 26 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 30 giugno 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 40989/2024 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv.ti S. Gianino e F. Nallino Parte_1 ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. - Avv.ti A. Maresca e G. Giannì resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il nominato in epigrafe, già dipendente della società resistente attualmente in quiescenza, ha chiesto a questo giudice che la società resistente venga condannata al pagamento in suo favore della complessiva somma precisata in ricorso a titolo di danno contributivo a seguito di sentenza passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto subordinato tra le parti per il periodo febbraio 1999 – giugno 2011, argomentando diffusamente in diritto.
Si è costituita ritualmente in giudizio la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposti, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
La documentazione prodotta da parte ricorrente (all.ti 1-6 al ricorso) dimostra incontrovertibilmente che per il periodo febbraio 1999 – giugno 2008 il danno contributivo si è irrimediabilmente realizzato. I conteggi allegati al ricorso (doc. 11) ripercorrono i vari metodi per il calcolo e la quantificazione del danno ingenerato.
Il primo criterio di calcolo illustrato si collega al disposto normativo dell'art. 13 L. 1338 del 1962 che, alla luce dell'attuale legislazione, può considerarsi strumento generale e generalizzabile per la valorizzazione degli effetti delle omissioni contributive accertate.
La S. C. di Cassazione ha più volte confermato il relativo criterio, riferito al calcolo della c.d. riserva matematica, come strumento di determinazione anche del risarcimento del danno dovuto, ai sensi dell'art. 2116 c.c., andando a quantificare la misura della provvista, in forma capitale, necessaria ad ottenere un beneficio corrispondente alla quota di pensione perduta, investendo, ad esempio, in una adeguata forma di previdenza sostitutiva (sul punto vedansi Cass. civ., sez. lav.,
21355/20131, Cass. civ., sez. lav., 9168/2003; Cass. civ., sez. lav., 486/1994;
Cass. civ., sez. lav., 3773/1999 e Cass. civ., sez. lav., 10528/1997).
All'uopo, la circolare Inps n. 162 del 19 luglio 1997 (all. 2 alla memoria) riferisce: “3.4 - Relativamente ai periodi da riscattare collocati temporalmente dopo il
31.12.1995, per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è invece determinato, per espressa disposizione di legge, non più in termini di riserva matematica ma applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. Per il calcolo dell'onere di riscatto, la retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella inerente ai dodici mesi meno remoti, andando a ritroso dalla data della domanda, per i quali sia stata versata dal datore di lavoro la contribuzione obbligatoria dovuta al Fondo”.
Tale ultima locuzione chiarisce come la base di calcolo non sia l'ultima (meno remota) retribuzione comunque percepita dal lavoratore, bensì quella (meno remota) per cui il datore di lavoro responsabile dell'omissione contributiva abbia versato i contributi.
Per tale voce di danno patrimoniale si condivide pertanto la somma indicata risultante dai conteggi di € 286.231,35.
Viceversa, per quanto riguarda la richiesta della somma relativa al mancato versamento a favore del si ritiene di dover aderire all'eccezione di Controparte_2 parte resistente relativa all'intervenuta prescrizione di tale richiesta, dato che la sentenza posta a base del presente ricorso è stata emessa in data 6 luglio 2012 e il primo evento interruttivo è la diffida inviata risalente al settembre 2023.
Per tali ragioni parte resistente deve essere condannata a corrispondere a parte ricorrente la somma di euro 286.231,35, oltre gli accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 286.231,35 in favore di parte ricorrente, oltre accessori di legge;
pone a carico di parte resistente le spese di lite, che liquida in complessivi euro
7.647,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato.
Roma, 30 giugno 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 26 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 30 giugno 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 40989/2024 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv.ti S. Gianino e F. Nallino Parte_1 ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. - Avv.ti A. Maresca e G. Giannì resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il nominato in epigrafe, già dipendente della società resistente attualmente in quiescenza, ha chiesto a questo giudice che la società resistente venga condannata al pagamento in suo favore della complessiva somma precisata in ricorso a titolo di danno contributivo a seguito di sentenza passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto subordinato tra le parti per il periodo febbraio 1999 – giugno 2011, argomentando diffusamente in diritto.
Si è costituita ritualmente in giudizio la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposti, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
La documentazione prodotta da parte ricorrente (all.ti 1-6 al ricorso) dimostra incontrovertibilmente che per il periodo febbraio 1999 – giugno 2008 il danno contributivo si è irrimediabilmente realizzato. I conteggi allegati al ricorso (doc. 11) ripercorrono i vari metodi per il calcolo e la quantificazione del danno ingenerato.
Il primo criterio di calcolo illustrato si collega al disposto normativo dell'art. 13 L. 1338 del 1962 che, alla luce dell'attuale legislazione, può considerarsi strumento generale e generalizzabile per la valorizzazione degli effetti delle omissioni contributive accertate.
La S. C. di Cassazione ha più volte confermato il relativo criterio, riferito al calcolo della c.d. riserva matematica, come strumento di determinazione anche del risarcimento del danno dovuto, ai sensi dell'art. 2116 c.c., andando a quantificare la misura della provvista, in forma capitale, necessaria ad ottenere un beneficio corrispondente alla quota di pensione perduta, investendo, ad esempio, in una adeguata forma di previdenza sostitutiva (sul punto vedansi Cass. civ., sez. lav.,
21355/20131, Cass. civ., sez. lav., 9168/2003; Cass. civ., sez. lav., 486/1994;
Cass. civ., sez. lav., 3773/1999 e Cass. civ., sez. lav., 10528/1997).
All'uopo, la circolare Inps n. 162 del 19 luglio 1997 (all. 2 alla memoria) riferisce: “3.4 - Relativamente ai periodi da riscattare collocati temporalmente dopo il
31.12.1995, per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è invece determinato, per espressa disposizione di legge, non più in termini di riserva matematica ma applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. Per il calcolo dell'onere di riscatto, la retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella inerente ai dodici mesi meno remoti, andando a ritroso dalla data della domanda, per i quali sia stata versata dal datore di lavoro la contribuzione obbligatoria dovuta al Fondo”.
Tale ultima locuzione chiarisce come la base di calcolo non sia l'ultima (meno remota) retribuzione comunque percepita dal lavoratore, bensì quella (meno remota) per cui il datore di lavoro responsabile dell'omissione contributiva abbia versato i contributi.
Per tale voce di danno patrimoniale si condivide pertanto la somma indicata risultante dai conteggi di € 286.231,35.
Viceversa, per quanto riguarda la richiesta della somma relativa al mancato versamento a favore del si ritiene di dover aderire all'eccezione di Controparte_2 parte resistente relativa all'intervenuta prescrizione di tale richiesta, dato che la sentenza posta a base del presente ricorso è stata emessa in data 6 luglio 2012 e il primo evento interruttivo è la diffida inviata risalente al settembre 2023.
Per tali ragioni parte resistente deve essere condannata a corrispondere a parte ricorrente la somma di euro 286.231,35, oltre gli accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 286.231,35 in favore di parte ricorrente, oltre accessori di legge;
pone a carico di parte resistente le spese di lite, che liquida in complessivi euro
7.647,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato.
Roma, 30 giugno 2025
IL GIUDICE