Art. 3.
I trasferimenti di fondi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono considerati a tutti gli effetti come riduzione del carico dei fondi somministrati per il funzionario delegato cedente e come aumento del carico dei fondi somministrati per il funzionario delegato ricevente.
I trasferimenti di fondi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono considerati a tutti gli effetti come riduzione del carico dei fondi somministrati per il funzionario delegato cedente e come aumento del carico dei fondi somministrati per il funzionario delegato ricevente.