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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 964/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
AZ EL, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2846/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 642/2024 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 643/2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 644/2024 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 645/2024 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 646/2024 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3246/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Comune di Palermo, Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento n. 642, n. 643, n. 644, n. 645, n. 646 tutti notificati il 18.03.2024, relativo all'IMU per anni d'imposta dal 2018 al 2022, per l'importo complessivo di € 4.294,69, eccependo l'erroneo calcolo dell'IMU per l'immobile di Indirizzo_1 , posto che era dovuta la riduzione dell'imposta posto che l'immobile era stato concesso in locazione dal 27.02.2020 e sino al 31.06.2022 e dal 22.07.2022 con contratto di locazione a canone concordato.
Si è costituito il Comune di Palermo contestando il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Risulta infatti dagli atti depositati che la ricorrente ha stipulato il contratto di locazione a canone concordato senza l'assistenza dell'organizzazione di rappresentanza dei proprietari, in assenza dell'organizzazione di rappresentanza degli inquilini e non ha nemmeno allegato l'attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo dei contratti alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017
e dell'accordo territoriale definito in sede locale, con la conseguenza che non si può applicare la chiesta riduzione del tributo. Inoltre, non risulta che l'Ricorrente_1 abbia trasmesso al Comune, entro 30 giorni dalla registrazione, la copia del contratto, così non mettendo in condizione l'ente territoriale sia di verificare la rispondenza del contratto ai requisiti di legge sia di riconoscere le eventuali agevolazioni. Tantomeno la ricorrente ha presentato tempestivamente la dichiarazione IMU contenente l'indicazione delle variazioni a valere sulla determinazione dell'imposta.
In relazione alla particolarità della questione, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, compensa le spese. Palermo, 22.12.2025 La Giudice Daniela Galazzi
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
AZ EL, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2846/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 642/2024 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 643/2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 644/2024 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 645/2024 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 646/2024 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3246/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Comune di Palermo, Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento n. 642, n. 643, n. 644, n. 645, n. 646 tutti notificati il 18.03.2024, relativo all'IMU per anni d'imposta dal 2018 al 2022, per l'importo complessivo di € 4.294,69, eccependo l'erroneo calcolo dell'IMU per l'immobile di Indirizzo_1 , posto che era dovuta la riduzione dell'imposta posto che l'immobile era stato concesso in locazione dal 27.02.2020 e sino al 31.06.2022 e dal 22.07.2022 con contratto di locazione a canone concordato.
Si è costituito il Comune di Palermo contestando il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Risulta infatti dagli atti depositati che la ricorrente ha stipulato il contratto di locazione a canone concordato senza l'assistenza dell'organizzazione di rappresentanza dei proprietari, in assenza dell'organizzazione di rappresentanza degli inquilini e non ha nemmeno allegato l'attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo dei contratti alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017
e dell'accordo territoriale definito in sede locale, con la conseguenza che non si può applicare la chiesta riduzione del tributo. Inoltre, non risulta che l'Ricorrente_1 abbia trasmesso al Comune, entro 30 giorni dalla registrazione, la copia del contratto, così non mettendo in condizione l'ente territoriale sia di verificare la rispondenza del contratto ai requisiti di legge sia di riconoscere le eventuali agevolazioni. Tantomeno la ricorrente ha presentato tempestivamente la dichiarazione IMU contenente l'indicazione delle variazioni a valere sulla determinazione dell'imposta.
In relazione alla particolarità della questione, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, compensa le spese. Palermo, 22.12.2025 La Giudice Daniela Galazzi