TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/12/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2695/2024 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale instaurato da
, C.F. con Parte_1 C.F._1
l'Avv. VALERIA GRASSO
RICORRENTE Nei confronti di
, C.F. con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
AN MF RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: Nel merito: - disporre l'affidamento esclusivo rafforzato – ovvero, in via subordinata, l'affidamento esclusivo – della figlia minore Persona_1 in favore del padre, signor , affinché questi
[...] Parte_1 assuma ogni decisione di maggiore interesse per la figlia, relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta di residenza abituale e all'autorizzazione all'espatrio; - disporre la collocazione prevalente della figlia presso il padre, con diritto di visita della madre a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle 19:00, quando il padre andrà a riprendere a casa della madre, nonché in due pomeriggi infrasettimanali Per_1 dall'uscita di scuola fino alle ore 19:00, da individuarsi nei giorni più confacenti alle esigenze extrascolastiche della minore e compatibili con gli impegni lavorativi della madre;
in subordine, mantenere l'attuale calendario paritetico secondo il quale la figlia starà presso ciascun genitore a settimane alternate, da lunedì a lunedì; - disporre che durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, e così negli altri periodi di chiusura scolastica superiori ai 3 (tre) giorni, la figlia trascorrerà metà del tempo con ciascun genitore, alternando di anno in anno i giorni di festività (Natale, Capodanno, Pasqua) con l'uno e con l'altra; - stabilire che lo stesso calendario utilizzato per il periodo scolastico sia utilizzato anche per il periodo di vacanze scolastiche estive, salva la possibilità per ciascun genitore di trascorrere con la figlia fino a due settimane consecutive, le cui date saranno comunicate tra le parti entro la data del 30 maggio di ogni anno;
- in caso di collocazione prevalente della figlia presso il padre, disporre a carico della madre un assegno di mantenimento ordinario pari a € 250,00 mensili, rivalutabili ogni anno secondo gli indici ISTAT, che saranno versati a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato al padre;
nella subordinata ipotesi di calendario paritetico, disporre il mantenimento diretto della minore da parte di entrambi i genitori;
- in ogni caso, disporre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese mediche, di istruzione, per le attività sportive e ricreative nonché per le altre spese aventi natura straordinaria. Per tali si dovranno intendere a titolo esemplificativo e non esaustivo: quelle mediche non mutuabili (ticket, visite specialistiche, apparecchi correttivi e cure dentarie in genere, spese per accertamenti diagnostici, spese per eventuali occhiali da vista, lenti a contatto), scolastiche (spese per iscrizione e frequenza, acquisto di libri e materiale/corredo scolastico di inizio anno), extrascolastiche (corsi formativi, partecipazione a colonie anche diurne in estate). Il tutto utilizzando ogni agevolazione possibile, buoni di servizio e/o altro. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta supportata dalle relative pezze giustificative e la deduzione avverrà al 50% ai sensi di legge, o nella misura percentuale diversa in relazione al costo effettivamente sostenuto. In caso di dubbio si farà riferimento alle “Linee guida per la regolamentazione delle Contr modalità di mantenimento dei figli nella cause di diritto familiare” del - stabilire che l'assegno unico universale, l'assegno unico provinciale e qualunque altro emolumento pubblico a favore della minore siano percepiti integralmente dal padre quale genitore collocatario;
nella subordinata ipotesi di collocamento paritetico, disporre che detti assegni siano suddivisi a metà tra i genitori;
Pag. 2 di 7 In via istruttoria: si insiste nelle istanze rassegnate nella memoria dd. 24.01.2025 e 31.01.2025, con richiesta di prova contraria su eventuali capitoli testimoniali avversari che venissero ammessi. In ogni caso: con vittoria di spese e onorari.
Per la parte resistente: Nel merito In via principale Alla luce della abitualità di vita della minore con la madre e della condotta pregiudizievole del padre, collocare in via prevalente la minore con la Per_1 madre in regime di affidamento esclusivo in favore della signora CP_1 con predisposizione di calendario di visita di con il padre. Per_1
In via subordinata Alla luce della abitualità di vita della minore con la madre, collocare in via prevalente la minore con la madre in regime di affidamento condiviso Per_1 fra i genitori, con predisposizione di calendario di visita di con il padre. Per_1
In via ulteriormente subordinata Disporre l'affidamento condiviso fra i genitori con collocazione alternata e paritaria fra loro della minore. In via istruttoria Disporre CTU e ammettere i testi indicati.
Per il Pubblico Ministero: si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
SVOGLIMENTOD EL PROCESSO
Con ricorso dd. 29.11.2024 il signor proponeva Parte_1 domanda per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse della figlia minore (nata il [...]), formulando Per_1 altresì domanda ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c. affinché fosse disposto in via d'urgenza l'affidamento super esclusivo della figlia al padre e perché fosse ordinato alla madre – partita per la Colombia – di consegnare allo stesso i documenti d'identità della minore.
Pag. 3 di 7 Con ordinanza dd. 04.12.2024, il Tribunale disponeva, inaudita altera parte, l'affidamento esclusivo della minore al padre e ordinava la consegna dei documenti d'identità e del passaporto, con divieto di qualsiasi uscita della bambina dal territorio italiano senza il consenso del genitore affidatario. La signora si costituiva in giudizio con comparsa del Controparte_1
17.12.2024, chiedendo la revoca dei provvedimenti urgenti assunti con l'ordinanza del 04.12.2024 e il collocamento prevalente della minore presso di sé. All'udienza di convalida tenutasi il 18.12.2024, le parti concordavano un calendario di visite della minore, prevedendo il collocamento della stessa per una settimana presso ciascun genitore. Il Presidente prendeva atto di tale accordo e con provvedimento dd. 24.12.2024 disponeva il calendario così concordato, confermando l'affidamento esclusivo di al padre e mandando al Per_1
Servizio Sociale per acquisire informazioni sulla situazione socio-familiare della minore al fine di poter acquisire elementi per il miglior collocamento della stessa tra i genitori. Il procedimento di merito proseguiva con la prima udienza di data 05.02.2025, che veniva rinviata al 16.04.2025 in attesa della relazione del Servizio sociale, successivamente depositata il 07.04.2025. All' udienza del 16.04.2025, il ricorrente insisteva per l'affidamento esclusivo della figlia, chiedendo l'attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità; parte resistente chiedeva disporsi CTU sulla minore e sui genitori, aderendo alla richiesta di un percorso di supporto alla genitorialità. A seguito di memorie autorizzate depositate da entrambe le parti il 15.05.2025, il Presidente, ritenendo la causa matura per la decisione, assegnava i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche, rinviando all'udienza del 15.10.2025, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che alla luce dell'istruttoria espletata non paiono sussistere le condizioni per confermare l'affidamento esclusivo della bambina al padre. E' emerso infatti chiaramente dall'indagine socio-familiare il profondo legame che lega entrambi i genitori a ed entrambi sono descritti come molto Per_1 legati alla figlia e come i loro sentimenti siano corrisposti in egual misura dalla bambina.
Pag. 4 di 7 E' stata però sottolineata la forte conflittualità tra i due come preoccupante elemento di rischio per un sano sviluppo psicofisico della figlia. A tal proposito il Servizio Sociale ha evidenziato come si ritenga necessario
“l'avvio per i genitori di un percorso di accompagnamento che possa favorire processi di cambiamento rispetto all'esercizio di una genitorialità condivisa in un contesto connotato da tanta criticità (…)” Deve poi darsi atto che la sig.ra ha ribadito “di non avere alcuna CP_1 intenzione di tornare a vivere in Colombia, con o senza le figlie, non solo perché la stessa si trova qui ormai da tantissimi anni, si è integrata nel nostro paese ed è circondata da figure di riferimento come la madre e tutti i fratelli, ma anche e soprattutto perché le 3 figlie della stessa hanno conosciuto soltanto l'Italia come casa e portarle in una realtà così diversa sconvolgerebbe le loro vite” (v. comparsa conclusionale della resistente). Tale affermazione, che può essere ritenuta credibile, considerati gli elementi di maggior peso a favore della permanenza della famiglia in Italia rispetto ad un ipotetico ritorno in Colombia, e che costituisce certamente anche un preciso impegno di responsabilità della resistente verso il rispetto di una genitorialità condivisa, può, insieme agli altri elementi evidenziati dal Servizio Sociale, far ritenere superata la precauzione che ha portato all'iniziale affidamento esclusivo della minore al padre e, quindi, far optare in sede di decisione definitiva per il regime ordinario della disciplina della responsabilità genitoriale, che è quello dell'affidamento condiviso. Ritiene inoltre il Collegio che stante il collocamento paritario e alternato della bambina con i genitori che è stato seguito durante tutto l'anno 2025, sullo stesso accordo elle parti, e che non ha creato particolari problemi nella gestione quotidiana di , possa essere mantenuto in via definitiva, con l'aggiunta Per_1 della disciplina dei rapporti tra genitori e figlia durante le vacanze scolastiche, natalizie e pasquali, così come indicato nella parte dispositiva. Non deve disporsi alcun assegno di mantenimento in favore dell'una o dell'altra delle parti, atteso la bambina verrà mantenuta direttamente dal genitore nel periodo in cui vivrà con lo stesso.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse saranno divise al 50% tra ciascun genitore e dovranno essere concordate le spese superiori ad € 100,00; il rimborso dovrà avvenire in favore del genitore che le avrà sostenute entro 15 giorni dalla richiesta, supportata dalle relative pezze giustificative;
in caso di dubbio si farà riferimento alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella cause di diritto familiare” del CNF.
Pag. 5 di 7 Anche l'assegno unico universale, l'assegno unico provinciale e qualunque altro emolumento pubblico a favore della minore saranno suddivisi al 50% tra i genitori. Deve darsi infine atto che entrambe le parti hanno manifestato la disponibilità all' accompagnamento da parte dei servizi per quanto riguarda la loro genitorialità; anche nelle conclusioni della relazione del Servizio Sociale del 7.04.2025 si è suggerita tale opportunità. Ritiene pertanto il Tribunale che debba essere dato mandato al competente Servizio Sociale di effettuare per la durata di un anno un accompagnamento dei genitori al fine di favorire - anche mediante l'avvio degli stessi verso un percorso di mediazione familiare - il superamento della conflittualità tra gli stessi in essere, nell'esclusivo interesse del benessere psico-fisico della figlia. Alla luce della particolare natura della controversia, che non prevede una parte vittoriosa rispetto ad una soccombente, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.28 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, sul ricorso proposto dal signor
[...]
, così provvede: Parte_1
1) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore Persona_1 ad entrambi i genitori, con collocamento paritario della stessa con ciascun genitore a settimane alternate, da lunedì a lunedì;
2) dispone che durante le vacanze scolastiche, natalizie e pasquali, e così negli altri periodi di chiusura scolastica superiori ai tre giorni, la figlia trascorrerà metà del tempo con ciascun genitore, alternando di anno in anno i giorni di festività
(Natale, Capodanno, Pasqua) con l'uno e con l'altra; lo stesso calendario utilizzato per il periodo scolastico verrà utilizzato anche per il periodo di vacanze scolastiche estive, salva la possibilità per ciascun genitore di trascorrere con la figlia fino a due settimane consecutive, le cui date saranno comunicate tra le parti entro la data del 30 aprile di ogni anno;
3) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia nel periodo in cui sarà collocata con lo stesso, mentre saranno divise al 50% tra ciascun genitore le spese straordinarie, che dovranno essere concordate per spese superiori ad € 100,00, ed il rimborso dovrà avvenire in favore del genitore che le avrà sostenute entro 15 giorni dalla richiesta, supportata dalle relative pezze giustificative;
in caso di dubbio si farà riferimento alle “Linee guida per la
Pag. 6 di 7 regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella cause di diritto familiare” del CNF;
4) dispone che l'assegno unico universale, l'assegno unico provinciale e qualunque altro emolumento pubblico a favore della minore saranno suddivisi al 50% tra i genitori;
5) manda al competente Servizio Sociale di effettuare per la durata di un anno un accompagnamento dei genitori al fine di favorire, anche mediante l'avvio verso un percorso di mediazione familiare, il superamento della conflittualità tra gli stessi in essere;
6) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2695/2024 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale instaurato da
, C.F. con Parte_1 C.F._1
l'Avv. VALERIA GRASSO
RICORRENTE Nei confronti di
, C.F. con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
AN MF RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: Nel merito: - disporre l'affidamento esclusivo rafforzato – ovvero, in via subordinata, l'affidamento esclusivo – della figlia minore Persona_1 in favore del padre, signor , affinché questi
[...] Parte_1 assuma ogni decisione di maggiore interesse per la figlia, relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta di residenza abituale e all'autorizzazione all'espatrio; - disporre la collocazione prevalente della figlia presso il padre, con diritto di visita della madre a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle 19:00, quando il padre andrà a riprendere a casa della madre, nonché in due pomeriggi infrasettimanali Per_1 dall'uscita di scuola fino alle ore 19:00, da individuarsi nei giorni più confacenti alle esigenze extrascolastiche della minore e compatibili con gli impegni lavorativi della madre;
in subordine, mantenere l'attuale calendario paritetico secondo il quale la figlia starà presso ciascun genitore a settimane alternate, da lunedì a lunedì; - disporre che durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, e così negli altri periodi di chiusura scolastica superiori ai 3 (tre) giorni, la figlia trascorrerà metà del tempo con ciascun genitore, alternando di anno in anno i giorni di festività (Natale, Capodanno, Pasqua) con l'uno e con l'altra; - stabilire che lo stesso calendario utilizzato per il periodo scolastico sia utilizzato anche per il periodo di vacanze scolastiche estive, salva la possibilità per ciascun genitore di trascorrere con la figlia fino a due settimane consecutive, le cui date saranno comunicate tra le parti entro la data del 30 maggio di ogni anno;
- in caso di collocazione prevalente della figlia presso il padre, disporre a carico della madre un assegno di mantenimento ordinario pari a € 250,00 mensili, rivalutabili ogni anno secondo gli indici ISTAT, che saranno versati a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato al padre;
nella subordinata ipotesi di calendario paritetico, disporre il mantenimento diretto della minore da parte di entrambi i genitori;
- in ogni caso, disporre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese mediche, di istruzione, per le attività sportive e ricreative nonché per le altre spese aventi natura straordinaria. Per tali si dovranno intendere a titolo esemplificativo e non esaustivo: quelle mediche non mutuabili (ticket, visite specialistiche, apparecchi correttivi e cure dentarie in genere, spese per accertamenti diagnostici, spese per eventuali occhiali da vista, lenti a contatto), scolastiche (spese per iscrizione e frequenza, acquisto di libri e materiale/corredo scolastico di inizio anno), extrascolastiche (corsi formativi, partecipazione a colonie anche diurne in estate). Il tutto utilizzando ogni agevolazione possibile, buoni di servizio e/o altro. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta supportata dalle relative pezze giustificative e la deduzione avverrà al 50% ai sensi di legge, o nella misura percentuale diversa in relazione al costo effettivamente sostenuto. In caso di dubbio si farà riferimento alle “Linee guida per la regolamentazione delle Contr modalità di mantenimento dei figli nella cause di diritto familiare” del - stabilire che l'assegno unico universale, l'assegno unico provinciale e qualunque altro emolumento pubblico a favore della minore siano percepiti integralmente dal padre quale genitore collocatario;
nella subordinata ipotesi di collocamento paritetico, disporre che detti assegni siano suddivisi a metà tra i genitori;
Pag. 2 di 7 In via istruttoria: si insiste nelle istanze rassegnate nella memoria dd. 24.01.2025 e 31.01.2025, con richiesta di prova contraria su eventuali capitoli testimoniali avversari che venissero ammessi. In ogni caso: con vittoria di spese e onorari.
Per la parte resistente: Nel merito In via principale Alla luce della abitualità di vita della minore con la madre e della condotta pregiudizievole del padre, collocare in via prevalente la minore con la Per_1 madre in regime di affidamento esclusivo in favore della signora CP_1 con predisposizione di calendario di visita di con il padre. Per_1
In via subordinata Alla luce della abitualità di vita della minore con la madre, collocare in via prevalente la minore con la madre in regime di affidamento condiviso Per_1 fra i genitori, con predisposizione di calendario di visita di con il padre. Per_1
In via ulteriormente subordinata Disporre l'affidamento condiviso fra i genitori con collocazione alternata e paritaria fra loro della minore. In via istruttoria Disporre CTU e ammettere i testi indicati.
Per il Pubblico Ministero: si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
SVOGLIMENTOD EL PROCESSO
Con ricorso dd. 29.11.2024 il signor proponeva Parte_1 domanda per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse della figlia minore (nata il [...]), formulando Per_1 altresì domanda ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c. affinché fosse disposto in via d'urgenza l'affidamento super esclusivo della figlia al padre e perché fosse ordinato alla madre – partita per la Colombia – di consegnare allo stesso i documenti d'identità della minore.
Pag. 3 di 7 Con ordinanza dd. 04.12.2024, il Tribunale disponeva, inaudita altera parte, l'affidamento esclusivo della minore al padre e ordinava la consegna dei documenti d'identità e del passaporto, con divieto di qualsiasi uscita della bambina dal territorio italiano senza il consenso del genitore affidatario. La signora si costituiva in giudizio con comparsa del Controparte_1
17.12.2024, chiedendo la revoca dei provvedimenti urgenti assunti con l'ordinanza del 04.12.2024 e il collocamento prevalente della minore presso di sé. All'udienza di convalida tenutasi il 18.12.2024, le parti concordavano un calendario di visite della minore, prevedendo il collocamento della stessa per una settimana presso ciascun genitore. Il Presidente prendeva atto di tale accordo e con provvedimento dd. 24.12.2024 disponeva il calendario così concordato, confermando l'affidamento esclusivo di al padre e mandando al Per_1
Servizio Sociale per acquisire informazioni sulla situazione socio-familiare della minore al fine di poter acquisire elementi per il miglior collocamento della stessa tra i genitori. Il procedimento di merito proseguiva con la prima udienza di data 05.02.2025, che veniva rinviata al 16.04.2025 in attesa della relazione del Servizio sociale, successivamente depositata il 07.04.2025. All' udienza del 16.04.2025, il ricorrente insisteva per l'affidamento esclusivo della figlia, chiedendo l'attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità; parte resistente chiedeva disporsi CTU sulla minore e sui genitori, aderendo alla richiesta di un percorso di supporto alla genitorialità. A seguito di memorie autorizzate depositate da entrambe le parti il 15.05.2025, il Presidente, ritenendo la causa matura per la decisione, assegnava i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche, rinviando all'udienza del 15.10.2025, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che alla luce dell'istruttoria espletata non paiono sussistere le condizioni per confermare l'affidamento esclusivo della bambina al padre. E' emerso infatti chiaramente dall'indagine socio-familiare il profondo legame che lega entrambi i genitori a ed entrambi sono descritti come molto Per_1 legati alla figlia e come i loro sentimenti siano corrisposti in egual misura dalla bambina.
Pag. 4 di 7 E' stata però sottolineata la forte conflittualità tra i due come preoccupante elemento di rischio per un sano sviluppo psicofisico della figlia. A tal proposito il Servizio Sociale ha evidenziato come si ritenga necessario
“l'avvio per i genitori di un percorso di accompagnamento che possa favorire processi di cambiamento rispetto all'esercizio di una genitorialità condivisa in un contesto connotato da tanta criticità (…)” Deve poi darsi atto che la sig.ra ha ribadito “di non avere alcuna CP_1 intenzione di tornare a vivere in Colombia, con o senza le figlie, non solo perché la stessa si trova qui ormai da tantissimi anni, si è integrata nel nostro paese ed è circondata da figure di riferimento come la madre e tutti i fratelli, ma anche e soprattutto perché le 3 figlie della stessa hanno conosciuto soltanto l'Italia come casa e portarle in una realtà così diversa sconvolgerebbe le loro vite” (v. comparsa conclusionale della resistente). Tale affermazione, che può essere ritenuta credibile, considerati gli elementi di maggior peso a favore della permanenza della famiglia in Italia rispetto ad un ipotetico ritorno in Colombia, e che costituisce certamente anche un preciso impegno di responsabilità della resistente verso il rispetto di una genitorialità condivisa, può, insieme agli altri elementi evidenziati dal Servizio Sociale, far ritenere superata la precauzione che ha portato all'iniziale affidamento esclusivo della minore al padre e, quindi, far optare in sede di decisione definitiva per il regime ordinario della disciplina della responsabilità genitoriale, che è quello dell'affidamento condiviso. Ritiene inoltre il Collegio che stante il collocamento paritario e alternato della bambina con i genitori che è stato seguito durante tutto l'anno 2025, sullo stesso accordo elle parti, e che non ha creato particolari problemi nella gestione quotidiana di , possa essere mantenuto in via definitiva, con l'aggiunta Per_1 della disciplina dei rapporti tra genitori e figlia durante le vacanze scolastiche, natalizie e pasquali, così come indicato nella parte dispositiva. Non deve disporsi alcun assegno di mantenimento in favore dell'una o dell'altra delle parti, atteso la bambina verrà mantenuta direttamente dal genitore nel periodo in cui vivrà con lo stesso.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse saranno divise al 50% tra ciascun genitore e dovranno essere concordate le spese superiori ad € 100,00; il rimborso dovrà avvenire in favore del genitore che le avrà sostenute entro 15 giorni dalla richiesta, supportata dalle relative pezze giustificative;
in caso di dubbio si farà riferimento alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella cause di diritto familiare” del CNF.
Pag. 5 di 7 Anche l'assegno unico universale, l'assegno unico provinciale e qualunque altro emolumento pubblico a favore della minore saranno suddivisi al 50% tra i genitori. Deve darsi infine atto che entrambe le parti hanno manifestato la disponibilità all' accompagnamento da parte dei servizi per quanto riguarda la loro genitorialità; anche nelle conclusioni della relazione del Servizio Sociale del 7.04.2025 si è suggerita tale opportunità. Ritiene pertanto il Tribunale che debba essere dato mandato al competente Servizio Sociale di effettuare per la durata di un anno un accompagnamento dei genitori al fine di favorire - anche mediante l'avvio degli stessi verso un percorso di mediazione familiare - il superamento della conflittualità tra gli stessi in essere, nell'esclusivo interesse del benessere psico-fisico della figlia. Alla luce della particolare natura della controversia, che non prevede una parte vittoriosa rispetto ad una soccombente, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.28 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, sul ricorso proposto dal signor
[...]
, così provvede: Parte_1
1) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore Persona_1 ad entrambi i genitori, con collocamento paritario della stessa con ciascun genitore a settimane alternate, da lunedì a lunedì;
2) dispone che durante le vacanze scolastiche, natalizie e pasquali, e così negli altri periodi di chiusura scolastica superiori ai tre giorni, la figlia trascorrerà metà del tempo con ciascun genitore, alternando di anno in anno i giorni di festività
(Natale, Capodanno, Pasqua) con l'uno e con l'altra; lo stesso calendario utilizzato per il periodo scolastico verrà utilizzato anche per il periodo di vacanze scolastiche estive, salva la possibilità per ciascun genitore di trascorrere con la figlia fino a due settimane consecutive, le cui date saranno comunicate tra le parti entro la data del 30 aprile di ogni anno;
3) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia nel periodo in cui sarà collocata con lo stesso, mentre saranno divise al 50% tra ciascun genitore le spese straordinarie, che dovranno essere concordate per spese superiori ad € 100,00, ed il rimborso dovrà avvenire in favore del genitore che le avrà sostenute entro 15 giorni dalla richiesta, supportata dalle relative pezze giustificative;
in caso di dubbio si farà riferimento alle “Linee guida per la
Pag. 6 di 7 regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella cause di diritto familiare” del CNF;
4) dispone che l'assegno unico universale, l'assegno unico provinciale e qualunque altro emolumento pubblico a favore della minore saranno suddivisi al 50% tra i genitori;
5) manda al competente Servizio Sociale di effettuare per la durata di un anno un accompagnamento dei genitori al fine di favorire, anche mediante l'avvio verso un percorso di mediazione familiare, il superamento della conflittualità tra gli stessi in essere;
6) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 7 di 7