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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6151 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9066/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9066/2018 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, C.so delle Province n. 212, presso C.F._1
lo studio dell'avv. CAROSIA ELISA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Catania, Via V.E. Orlando n. 48, presso lo studio dell'avv. LA
RO IZ e dell'avv. SPAMPINATO FRANCESCO, che la rappresentano e difendono,
giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data 1.7.1989 con . CP_1
Dall'unione coniugale sono nati i figli , il 04/02/1992, e , Persona_1 Persona_2
il 23/09/1999.
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con sentenza di separazione n. 510/2015
pronunciata da questo Tribunale in data 9.2.2015, con la previsione dell'affidamento condiviso del figlio all'epoca minorenne, l'assegnazione della casa coniugale alla Persona_2
resistente, e il pagamento a carico del ricorrente di un assegno mensile di mantenimento in favore di entrambi i figli dell'importo complessivo di Euro 700,00, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie.
Ha aggiunto che da allora le parti non si sono più riconciliate.
Ha chiesto di disporre la revoca dell'assegno mensile di mantenimento posto a carico del figlio , che risiede a Milano, e di ridurre l'importo dell'assegno mensile di Persona_1
mantenimento in favore del figlio nel minore importo di Euro 250,00. Persona_2
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda volta a pronunciare CP_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha chiesto di confermare le precedenti previsioni in favore dei figli, oltre il pagamento del
100% delle spese straordinarie e il pagamento di un assegno mensile divorzile in suo favore,
dell'importo di Euro 500,00.
2 Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il figlio maggiorenne ha un'occupazione, tanto è vero che il ricorrente, Persona_1
nell'allegato alla memoria del giorno 8.5.2019, ha prodotto il suo contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Considerando che l'assegno di mantenimento in favore di entrambi i figli prevede un importo unico complessivo pari a Euro 700,00, va ritenuto non dovuto il pagamento dell'assegno mensile di mantenimento posto a carico del ricorrente e in favore del sopra menzionato figlio, dell'importo di Euro 350,00, con decorrenza dalla data di assunzione riportata nell'allegato contratto di lavoro, ovvero dal 17.12.2018.
Il figlio maggiorenne ha un'occupazione, tanto è vero che il ricorrente, Persona_2
nell'allegato alle note del 6.11.2023, ha prodotto la Comunicazione Obbligatoria Unificato
UniLav del 4.10.2022, con menzione dell'inizio dell'attività lavorativa in data 5.10.2022 e della fine dell'attività stessa in data 30.4.2023; inoltre, nell'allegato alla memoria di replica del giorno
11.4.2025, ha prodotto il suo contratto di lavoro a tempo indeterminato e la Comunicazione
Obbligatoria Unificato UniLav del 25.9.2024, con menzione dell'inizio dell'attività lavorativa in data 23.9.2014.
Invero, va considerato che verosimilmente il detto figlio, entrato nel mondo del lavoro sin dal 5.10.2022, abbia continuato a lavorare con lo stesso datore di lavoro, tanto è vero che sia nel
3 primo contratto, a tempo determinato, sia nel secondo contratto, a tempo indeterminato, vi è la menzione dello stesso datore di lavoro, ovvero la con sede in Catania. Parte_2
Anche in tale ipotesi, considerando che l'assegno di mantenimento in favore di entrambi i figli prevede un importo unico complessivo, pari a Euro 700,00, va ritenuto non dovuto il pagamento dell'assegno mensile di mantenimento posto a carico del ricorrente e in favore del sopra menzionato figlio, dell'importo di Euro 350,00, con decorrenza dalla data di assunzione riportata nell'allegato contratto di lavoro e nella Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav
del 4.10.2022, ovvero dal 5.10.2022.
Nulla va, di conseguenza, disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
Va, poi, rigettata anche la domanda della resistente volta a porre a carico del ricorrente il pagamento in suo favore di un assegno mensile divorzile.
Va anzitutto premesso che, in sede di separazione, nulla è stato previsto in ordine ad un eventuale assegno mensile di mantenimento.
Il ricorrente è un lavoratore dipendente, e dalle più recenti dichiarazioni reddituali in atti si evince che dichiara un reddito complessivo annuo di Euro 26.216,00 (anno 2021), Euro
26.474,00 (anno 2022) e Euro 30.359,00 (anno 2024),
La resistente, dal canto suo, sostiene di non aver mai lavorato, e non ha allegato le sue dichiarazioni reddituali, bensì l'attestazione Isee del 5.4.2019, riportante un indicatore della situazione economica di Euro 12.637,20, e l'attestazione Isee del 14.3.2025, riportante un indicatore della situazione economica di Euro 12.277,20.
La resistente ha esposto di soffrire di alcune patologie al menisco del ginocchio sinistro e alla spalla destra, e ha prodotto certificati, non rilasciati da strutture sanitarie pubbliche.
Tuttavia, a tali certificati, alcuni anche risalenti, non è stata accompagnata altra e più recente documentazione medica.
Inoltre, la resistente non ha fornito la prova di aver subìto un peggioramento delle sue condizioni complessive patrimoniali, mancando qualsivoglia elemento che possa consentire di operare un confronto tra le sue precedenti condizioni e le sue attuali condizioni con rifermento
4 alla sua persona;
inoltre, nulla ha riferito in ordine ad un eventuale miglioramento delle condizioni complessive patrimoniali e di salute del ricorrente.
Ebbene, la resistente non ha fornito prova alcuna in ordine a quanto rilevato, tanto è vero che nelle note di udienza del 21.1.2021 ha chiesto di rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni, e poi, concessi i termini ex art. 183 c. VI c.p.c. su richiesta del ricorrente, non ha articolato richieste istruttorie.
Va considerato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “il riconoscimento
dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che
uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né
sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una
precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del
1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta,
seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività
familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali
e reddituali, la cui prova spetta al richiedente” (Cass. Civ., sez. VI, 13.10.2022, n. 29920);
inoltre, “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura
assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla
declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un
contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza
economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello
reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Non conta dunque il tenore di vita
goduto durante il matrimonio ma il ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge
economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale
degli ex coniugi, tenuto conto matrimonio” (Cass. Civ., sez. I, 30.1.2023 n. 2669).
I profili esaminati appaino assorbenti dele ulteriori questioni sollevate dalle parti.
5 La natura della causa, la complessità delle questioni giuridiche affrontate e la particolarità
della vicenda consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data
1.7.1989, tra e , trascritto nel registro degli atti Parte_1 CP_1
di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania dell'anno 1989 al N. 750 della Parte II,
Serie A, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
dichiara non dovuto il pagamento, posto a carico del ricorrente , di Parte_1
un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio maggiorenne , con Persona_1
decorrenza dalla data del 17.12.2018, per le ragioni contenute in motivazione;
dichiara non dovuto il pagamento, posto a carico del ricorrente , di Parte_1
un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio maggiorenne , con Persona_2
decorrenza dalla data del 5.10.2022, per le ragioni contenute in motivazione;
nulla dispone in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
rigetta la domanda della resistente volta alla previsione in suo favore CP_1
di un assegno mensile divorzile a carico del ricorrente;
Parte_1
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 18 Dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9066/2018 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, C.so delle Province n. 212, presso C.F._1
lo studio dell'avv. CAROSIA ELISA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Catania, Via V.E. Orlando n. 48, presso lo studio dell'avv. LA
RO IZ e dell'avv. SPAMPINATO FRANCESCO, che la rappresentano e difendono,
giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data 1.7.1989 con . CP_1
Dall'unione coniugale sono nati i figli , il 04/02/1992, e , Persona_1 Persona_2
il 23/09/1999.
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con sentenza di separazione n. 510/2015
pronunciata da questo Tribunale in data 9.2.2015, con la previsione dell'affidamento condiviso del figlio all'epoca minorenne, l'assegnazione della casa coniugale alla Persona_2
resistente, e il pagamento a carico del ricorrente di un assegno mensile di mantenimento in favore di entrambi i figli dell'importo complessivo di Euro 700,00, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie.
Ha aggiunto che da allora le parti non si sono più riconciliate.
Ha chiesto di disporre la revoca dell'assegno mensile di mantenimento posto a carico del figlio , che risiede a Milano, e di ridurre l'importo dell'assegno mensile di Persona_1
mantenimento in favore del figlio nel minore importo di Euro 250,00. Persona_2
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda volta a pronunciare CP_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha chiesto di confermare le precedenti previsioni in favore dei figli, oltre il pagamento del
100% delle spese straordinarie e il pagamento di un assegno mensile divorzile in suo favore,
dell'importo di Euro 500,00.
2 Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il figlio maggiorenne ha un'occupazione, tanto è vero che il ricorrente, Persona_1
nell'allegato alla memoria del giorno 8.5.2019, ha prodotto il suo contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Considerando che l'assegno di mantenimento in favore di entrambi i figli prevede un importo unico complessivo pari a Euro 700,00, va ritenuto non dovuto il pagamento dell'assegno mensile di mantenimento posto a carico del ricorrente e in favore del sopra menzionato figlio, dell'importo di Euro 350,00, con decorrenza dalla data di assunzione riportata nell'allegato contratto di lavoro, ovvero dal 17.12.2018.
Il figlio maggiorenne ha un'occupazione, tanto è vero che il ricorrente, Persona_2
nell'allegato alle note del 6.11.2023, ha prodotto la Comunicazione Obbligatoria Unificato
UniLav del 4.10.2022, con menzione dell'inizio dell'attività lavorativa in data 5.10.2022 e della fine dell'attività stessa in data 30.4.2023; inoltre, nell'allegato alla memoria di replica del giorno
11.4.2025, ha prodotto il suo contratto di lavoro a tempo indeterminato e la Comunicazione
Obbligatoria Unificato UniLav del 25.9.2024, con menzione dell'inizio dell'attività lavorativa in data 23.9.2014.
Invero, va considerato che verosimilmente il detto figlio, entrato nel mondo del lavoro sin dal 5.10.2022, abbia continuato a lavorare con lo stesso datore di lavoro, tanto è vero che sia nel
3 primo contratto, a tempo determinato, sia nel secondo contratto, a tempo indeterminato, vi è la menzione dello stesso datore di lavoro, ovvero la con sede in Catania. Parte_2
Anche in tale ipotesi, considerando che l'assegno di mantenimento in favore di entrambi i figli prevede un importo unico complessivo, pari a Euro 700,00, va ritenuto non dovuto il pagamento dell'assegno mensile di mantenimento posto a carico del ricorrente e in favore del sopra menzionato figlio, dell'importo di Euro 350,00, con decorrenza dalla data di assunzione riportata nell'allegato contratto di lavoro e nella Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav
del 4.10.2022, ovvero dal 5.10.2022.
Nulla va, di conseguenza, disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
Va, poi, rigettata anche la domanda della resistente volta a porre a carico del ricorrente il pagamento in suo favore di un assegno mensile divorzile.
Va anzitutto premesso che, in sede di separazione, nulla è stato previsto in ordine ad un eventuale assegno mensile di mantenimento.
Il ricorrente è un lavoratore dipendente, e dalle più recenti dichiarazioni reddituali in atti si evince che dichiara un reddito complessivo annuo di Euro 26.216,00 (anno 2021), Euro
26.474,00 (anno 2022) e Euro 30.359,00 (anno 2024),
La resistente, dal canto suo, sostiene di non aver mai lavorato, e non ha allegato le sue dichiarazioni reddituali, bensì l'attestazione Isee del 5.4.2019, riportante un indicatore della situazione economica di Euro 12.637,20, e l'attestazione Isee del 14.3.2025, riportante un indicatore della situazione economica di Euro 12.277,20.
La resistente ha esposto di soffrire di alcune patologie al menisco del ginocchio sinistro e alla spalla destra, e ha prodotto certificati, non rilasciati da strutture sanitarie pubbliche.
Tuttavia, a tali certificati, alcuni anche risalenti, non è stata accompagnata altra e più recente documentazione medica.
Inoltre, la resistente non ha fornito la prova di aver subìto un peggioramento delle sue condizioni complessive patrimoniali, mancando qualsivoglia elemento che possa consentire di operare un confronto tra le sue precedenti condizioni e le sue attuali condizioni con rifermento
4 alla sua persona;
inoltre, nulla ha riferito in ordine ad un eventuale miglioramento delle condizioni complessive patrimoniali e di salute del ricorrente.
Ebbene, la resistente non ha fornito prova alcuna in ordine a quanto rilevato, tanto è vero che nelle note di udienza del 21.1.2021 ha chiesto di rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni, e poi, concessi i termini ex art. 183 c. VI c.p.c. su richiesta del ricorrente, non ha articolato richieste istruttorie.
Va considerato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “il riconoscimento
dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che
uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né
sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una
precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del
1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta,
seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività
familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali
e reddituali, la cui prova spetta al richiedente” (Cass. Civ., sez. VI, 13.10.2022, n. 29920);
inoltre, “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura
assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla
declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un
contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza
economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello
reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Non conta dunque il tenore di vita
goduto durante il matrimonio ma il ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge
economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale
degli ex coniugi, tenuto conto matrimonio” (Cass. Civ., sez. I, 30.1.2023 n. 2669).
I profili esaminati appaino assorbenti dele ulteriori questioni sollevate dalle parti.
5 La natura della causa, la complessità delle questioni giuridiche affrontate e la particolarità
della vicenda consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data
1.7.1989, tra e , trascritto nel registro degli atti Parte_1 CP_1
di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania dell'anno 1989 al N. 750 della Parte II,
Serie A, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
dichiara non dovuto il pagamento, posto a carico del ricorrente , di Parte_1
un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio maggiorenne , con Persona_1
decorrenza dalla data del 17.12.2018, per le ragioni contenute in motivazione;
dichiara non dovuto il pagamento, posto a carico del ricorrente , di Parte_1
un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio maggiorenne , con Persona_2
decorrenza dalla data del 5.10.2022, per le ragioni contenute in motivazione;
nulla dispone in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
rigetta la domanda della resistente volta alla previsione in suo favore CP_1
di un assegno mensile divorzile a carico del ricorrente;
Parte_1
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 18 Dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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