Art. 5.
A favore del "Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia" di cui alla legge 8 agosto 1957; n. 777 ed all'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' disposta una ulteriore anticipazione per l'esercizio 1975 di lire 10 miliardi.
Nella concessione dei prestiti del predetto "fondo" sara' data precedenza alle iniziative assunte da imprenditori agricoli, singoli od associati, e da enti pubblici per la costituzione o il potenziamento in zone di collina o di montagna di allevamenti per la produzione di carne o di bestiame giovane da riproduzione.
Sulle anticipazioni accreditate agli istituti ed enti esercenti il credito agrario ai sensi dell' art. 2 della legge 8 agosto 1957, n. 777 , e dei decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 9 aprile 1968 e 12 giugno 1968, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 22 maggio 1968 e n. 156 del 20 giugno 1968, nonche' sulle somme che gli istituti ed enti medesimi versano al "fondo" successivamente alle scadenze previste dai relativi regolamenti e convenzioni per interessi di preammortamento, per rate di ammortamento e per estinzioni anticipate, e' dovuto un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.
A favore del "Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia" di cui alla legge 8 agosto 1957; n. 777 ed all'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' disposta una ulteriore anticipazione per l'esercizio 1975 di lire 10 miliardi.
Nella concessione dei prestiti del predetto "fondo" sara' data precedenza alle iniziative assunte da imprenditori agricoli, singoli od associati, e da enti pubblici per la costituzione o il potenziamento in zone di collina o di montagna di allevamenti per la produzione di carne o di bestiame giovane da riproduzione.
Sulle anticipazioni accreditate agli istituti ed enti esercenti il credito agrario ai sensi dell' art. 2 della legge 8 agosto 1957, n. 777 , e dei decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 9 aprile 1968 e 12 giugno 1968, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 22 maggio 1968 e n. 156 del 20 giugno 1968, nonche' sulle somme che gli istituti ed enti medesimi versano al "fondo" successivamente alle scadenze previste dai relativi regolamenti e convenzioni per interessi di preammortamento, per rate di ammortamento e per estinzioni anticipate, e' dovuto un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.