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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 12/02/2026, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 562/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
SALVO MICHELE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3040/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12819 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12822 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso spedito in formato cartaceo, con raccomandata AR il 17/06/25 pervenuto a questa Corte di Giustizia il 20/06/25, ricorre avverso 5 avvisi di accertamento IMU emessi dal comune di
San AN NE per le annualità dal 2020 al 2024.
Premette il ricorrente che in data 19 marzo 2025, il comune di San AN per mezzo della Concessionaria
Resistente_1, notificava gli avvisi di accertamento relativi al mancato pagamento dell'IMU per cinque annualità dal 2020 al 2024, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1 , per il ricorrente immobile adibito come abitazione principale.
Il citato immobile è nella disponibilità esclusiva del ricorrente dal 1969, è stato abitato dallo stesso quale dimora abituale e principale. - L'immobile è dotato delle rispettive utenze intestate al ricorrente.
Ritiene che si tratta della mancanza di un elemento formale e non sostanziale, sussistendo la dimora abituale. - Conclude di annullare gli accertamenti.
In data 07/10/25 si è costituita Resistente_1 – Concessionaria del comune di San AN NE, per attività di accertamento e riscossione delle imposte locali, rileva che con provvedimento del 11.07.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, stante l'inadempimento del ricorrente delle formalità di legge per il deposito del ricorso sul portale digitale, invitata il Sig. Ricorrente_1 a provvedervi entro 30 giorni. Come da schermata del Portale Telematico che si produce non risulta alla data del 03.09.2025 essere stato depositato alcun documento da parte del ricorrente
Espone che che data 12.04.2025 la resistente, in qualità di concessionaria del Comune di San AN
NE, notificava al ricorrente cinque avvisi di accertamento per l'omesso versamento dell'Imposta
Municipale Propria relativi alle annualità dal 2020 al 2024.
-n. 12819 del 19.03.2025 relativo all'anno di imposta 2020;
- n. 12820 del 19.03.12025 relativo all'anno di imposta 2021;
- n. 12821del 19.03.2025 relativo all'anno di imposta 2022;
- n. 12822 del 19.03.2025 relativo all'anno di imposta 2023;
- n. 12823 del 19.03.2025 relativo all'anno di imposta 2024; Tutti notificati in data 12.04.2025.
La parte resistente dopo la premessa eccepisce: -Mancato deposito del ricorso sul portale telematico. Con provvedimento del 11.07.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, stante l'inadempimento del ricorrente delle formalità di legge per il deposito del ricorso sul portale digitale, invitata il Sig. Ricorrente_1 a provvedervi entro 30 giorni. Come da schermata del Portale Telematico che si produce, non risulta alla data del 03.09.2025 essere stato depositato alcun documento da parte del ricorrente.
-Inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione art 21 dlgs oltre i 60 giorni previsti a pena di inammissibilità.
-Difetto di assistenza Tecnica in violazione dell'art 12 dlgs 546/1992. - Fondatezza della pretesa IMU, la disciplina relativa all'esenzione dell'imposta municipale propria applicata all'abitazione principale, prevede, quali requisiti necessari per poter beneficiare dell'esenzione IMU, la dimora abituale e anche la residenza anagrafica, presupposti che non si intendono in alcun modo alternativi, bensì cumulativi. In altri termini, per poter usufruire dell'esenzione IMU sulla prima casa è decisiva la residenza anagrafica, non ritenendosi sufficiente la sola dimora abituale o la sola residenza.
Dal certificato di residenza storico che si allega, emerge come il ricorrente abbia mantenuto la residenza presso l'abitazione in Indirizzo_1 solo dal 28.08.1991 al 14.08.2007 e dal 15.05.2025 ad oggi: nelle annualità contestate il ricorrente non era residente in [...]a San AN NE, per tali ragioni non può essere applicata l'esenzione dallo stesso invocata. Invero, non è in alcun modo dimostrato e documentato il rifiuto o altro comportamento ostativo, da parte del comune di San AN NE, alla registrazione anagrafica del ricorrente presso l'abitazione summenzionata.
Conclude di respingere il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, con applicazione delle tariffe forensi di cui al D.M. 55/2014, aggiornato dal
D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022.
In data 22/01/26, il ricorrente si costituiva con l'avv. Difensore_1 con deposito telematico del ricorso a suo tempo inviato con servizio postale.
All'odierna pubblica udienza presenti le parti.
Il difensore del ricorrente ribadiva la dimora abituale del ricorrente in Indirizzo_1
, insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il difensore della resistente, si riporta ai propri atti conclude per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Le risultanze fattuali risultano diverse e difformi da quelle prospettate dal ricorrente.
Il ricorso risulta inammissibile e infondato.
Risulta inammissibile per tardiva proposizione.
La parte resistente ha dedotto che gli avvisi di accertamento sono stati tutti notificati in data 12.04.2025.
Il ricorso alla Concessionaria è stato proposto Il 17.06.2025, il ricorrente notificava alla resistente il ricorso avverso gli avvisi di accertamento IMU per le annualità dal 2020 al 2024, il citato ricorso veniva spedito in formato cartaceo, con raccomandata AR il 17/06/25 a questa Corte di Giustizia pervenuto il 20/06/25.
Alla luce delle citate risultanze, è pacifico che il ricorso è stato proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni, a pena di inammissibilità, come espressamente previsto dall'art. 21 DLgs 546/92.
Il citato termine, è tassativo. “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato” (art 21 dlgs 546/1992).
Per completezza, si rileva che il ricorso risulta infondato anche nel merito. Da elementi certi e probatori “certificato storico di residenza” il ricorrente per le annualità in esame non era residente nell'immobile accertato., come risulta dal certificato di residenza storico, emerge come il ricorrente abbia mantenuto la residenza presso l'abitazione in Indirizzo_1 solo dal 28.08.1991 al 14.08.2007 "e dal 15.05.2025, data successiva alla notifica degli avvisi di accertamento". Nelle annualità contestate il ricorrente era residente In San Donato NE, Indirizzo_2 , luogo dove sono stati notificati gli accertamenti impugnati.
Priva di pregio e non provata risulta la doglianza relativa al rifiuto della registrazione anagrafica da parte del comune di San Giuliani NE.
Si osserva che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Il presupposto per il riconoscimento del beneficio per cui è causa è, dunque, la residenza anagrafica nel comune in cui si trova l'immobile soggetto ad imposizione. In tal senso è, del resto, unanime la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6 - 5, n. 32339/2022, Cass., Sez. 6 - 5, n.
21873/2020, Cass., Sez. 6 - 5, n. 4166/2020).
Di conseguenza, per potere beneficiare dell'esenzione devono sussistere entrambi i requisiti, “la residenza e la dimora abituale”.”
La Corte di Legittimità , con indirizzo nomofilattico, in più occasioni, ( tra le tante cass, n. 9955/25 in motiv. )
“ha ribadito che, in tema di ICI ed IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011, all'esito della sentenza n. 209/2022, della Corte costituzionale, per l'abitazione principale - per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica - è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, il possessore (e non più necessariamente anche il suo nucleo familiare) non solo vi dimori stabilmente, ma vi risieda anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative”.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso risulta inammissibile. Ogni altro motivo risulta assorbito.
Sussistono eccezionali motivi per compensare le spese in considerazione della particolare controversia trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado sezione 11 in composizione monocratica , dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Il giudice
LE VO
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
SALVO MICHELE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3040/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12819 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12822 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso spedito in formato cartaceo, con raccomandata AR il 17/06/25 pervenuto a questa Corte di Giustizia il 20/06/25, ricorre avverso 5 avvisi di accertamento IMU emessi dal comune di
San AN NE per le annualità dal 2020 al 2024.
Premette il ricorrente che in data 19 marzo 2025, il comune di San AN per mezzo della Concessionaria
Resistente_1, notificava gli avvisi di accertamento relativi al mancato pagamento dell'IMU per cinque annualità dal 2020 al 2024, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1 , per il ricorrente immobile adibito come abitazione principale.
Il citato immobile è nella disponibilità esclusiva del ricorrente dal 1969, è stato abitato dallo stesso quale dimora abituale e principale. - L'immobile è dotato delle rispettive utenze intestate al ricorrente.
Ritiene che si tratta della mancanza di un elemento formale e non sostanziale, sussistendo la dimora abituale. - Conclude di annullare gli accertamenti.
In data 07/10/25 si è costituita Resistente_1 – Concessionaria del comune di San AN NE, per attività di accertamento e riscossione delle imposte locali, rileva che con provvedimento del 11.07.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, stante l'inadempimento del ricorrente delle formalità di legge per il deposito del ricorso sul portale digitale, invitata il Sig. Ricorrente_1 a provvedervi entro 30 giorni. Come da schermata del Portale Telematico che si produce non risulta alla data del 03.09.2025 essere stato depositato alcun documento da parte del ricorrente
Espone che che data 12.04.2025 la resistente, in qualità di concessionaria del Comune di San AN
NE, notificava al ricorrente cinque avvisi di accertamento per l'omesso versamento dell'Imposta
Municipale Propria relativi alle annualità dal 2020 al 2024.
-n. 12819 del 19.03.2025 relativo all'anno di imposta 2020;
- n. 12820 del 19.03.12025 relativo all'anno di imposta 2021;
- n. 12821del 19.03.2025 relativo all'anno di imposta 2022;
- n. 12822 del 19.03.2025 relativo all'anno di imposta 2023;
- n. 12823 del 19.03.2025 relativo all'anno di imposta 2024; Tutti notificati in data 12.04.2025.
La parte resistente dopo la premessa eccepisce: -Mancato deposito del ricorso sul portale telematico. Con provvedimento del 11.07.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, stante l'inadempimento del ricorrente delle formalità di legge per il deposito del ricorso sul portale digitale, invitata il Sig. Ricorrente_1 a provvedervi entro 30 giorni. Come da schermata del Portale Telematico che si produce, non risulta alla data del 03.09.2025 essere stato depositato alcun documento da parte del ricorrente.
-Inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione art 21 dlgs oltre i 60 giorni previsti a pena di inammissibilità.
-Difetto di assistenza Tecnica in violazione dell'art 12 dlgs 546/1992. - Fondatezza della pretesa IMU, la disciplina relativa all'esenzione dell'imposta municipale propria applicata all'abitazione principale, prevede, quali requisiti necessari per poter beneficiare dell'esenzione IMU, la dimora abituale e anche la residenza anagrafica, presupposti che non si intendono in alcun modo alternativi, bensì cumulativi. In altri termini, per poter usufruire dell'esenzione IMU sulla prima casa è decisiva la residenza anagrafica, non ritenendosi sufficiente la sola dimora abituale o la sola residenza.
Dal certificato di residenza storico che si allega, emerge come il ricorrente abbia mantenuto la residenza presso l'abitazione in Indirizzo_1 solo dal 28.08.1991 al 14.08.2007 e dal 15.05.2025 ad oggi: nelle annualità contestate il ricorrente non era residente in [...]a San AN NE, per tali ragioni non può essere applicata l'esenzione dallo stesso invocata. Invero, non è in alcun modo dimostrato e documentato il rifiuto o altro comportamento ostativo, da parte del comune di San AN NE, alla registrazione anagrafica del ricorrente presso l'abitazione summenzionata.
Conclude di respingere il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, con applicazione delle tariffe forensi di cui al D.M. 55/2014, aggiornato dal
D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022.
In data 22/01/26, il ricorrente si costituiva con l'avv. Difensore_1 con deposito telematico del ricorso a suo tempo inviato con servizio postale.
All'odierna pubblica udienza presenti le parti.
Il difensore del ricorrente ribadiva la dimora abituale del ricorrente in Indirizzo_1
, insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il difensore della resistente, si riporta ai propri atti conclude per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Le risultanze fattuali risultano diverse e difformi da quelle prospettate dal ricorrente.
Il ricorso risulta inammissibile e infondato.
Risulta inammissibile per tardiva proposizione.
La parte resistente ha dedotto che gli avvisi di accertamento sono stati tutti notificati in data 12.04.2025.
Il ricorso alla Concessionaria è stato proposto Il 17.06.2025, il ricorrente notificava alla resistente il ricorso avverso gli avvisi di accertamento IMU per le annualità dal 2020 al 2024, il citato ricorso veniva spedito in formato cartaceo, con raccomandata AR il 17/06/25 a questa Corte di Giustizia pervenuto il 20/06/25.
Alla luce delle citate risultanze, è pacifico che il ricorso è stato proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni, a pena di inammissibilità, come espressamente previsto dall'art. 21 DLgs 546/92.
Il citato termine, è tassativo. “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato” (art 21 dlgs 546/1992).
Per completezza, si rileva che il ricorso risulta infondato anche nel merito. Da elementi certi e probatori “certificato storico di residenza” il ricorrente per le annualità in esame non era residente nell'immobile accertato., come risulta dal certificato di residenza storico, emerge come il ricorrente abbia mantenuto la residenza presso l'abitazione in Indirizzo_1 solo dal 28.08.1991 al 14.08.2007 "e dal 15.05.2025, data successiva alla notifica degli avvisi di accertamento". Nelle annualità contestate il ricorrente era residente In San Donato NE, Indirizzo_2 , luogo dove sono stati notificati gli accertamenti impugnati.
Priva di pregio e non provata risulta la doglianza relativa al rifiuto della registrazione anagrafica da parte del comune di San Giuliani NE.
Si osserva che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Il presupposto per il riconoscimento del beneficio per cui è causa è, dunque, la residenza anagrafica nel comune in cui si trova l'immobile soggetto ad imposizione. In tal senso è, del resto, unanime la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6 - 5, n. 32339/2022, Cass., Sez. 6 - 5, n.
21873/2020, Cass., Sez. 6 - 5, n. 4166/2020).
Di conseguenza, per potere beneficiare dell'esenzione devono sussistere entrambi i requisiti, “la residenza e la dimora abituale”.”
La Corte di Legittimità , con indirizzo nomofilattico, in più occasioni, ( tra le tante cass, n. 9955/25 in motiv. )
“ha ribadito che, in tema di ICI ed IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011, all'esito della sentenza n. 209/2022, della Corte costituzionale, per l'abitazione principale - per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica - è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, il possessore (e non più necessariamente anche il suo nucleo familiare) non solo vi dimori stabilmente, ma vi risieda anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative”.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso risulta inammissibile. Ogni altro motivo risulta assorbito.
Sussistono eccezionali motivi per compensare le spese in considerazione della particolare controversia trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado sezione 11 in composizione monocratica , dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Il giudice
LE VO