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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/09/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 224/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola , dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 11.09.2025, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato, nel termine di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa recante RG n. 224/2019
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla Parte_1 comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione, dall'Avv. Raffaele Curcio ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Marziale nonché dall'Avv. Patrizia Totaro ed elettivamente domiciliata come in atti
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_2 procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Marziale nonché dall'Avv. Patrizia Totaro ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistenti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.01.2019 la ricorrente in epigrafe, , ha Parte_1 premesso: - di aver prestato la propria attività lavorativa, in modo continuativo e senza
1 soluzione di continuità, per il periodo dal 15.09.2011 al 26.01.2015 presso la società
[...]
e, successivamente, per il periodo dal 27.01.2015 al 02.09.2016, allorquando CP_1 veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo, presso la società - Controparte_2 che tra le datrici società era intervenuta, di fatto, una successione d'azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.; - di aver svolto per l'intero periodo lavorativo dedotto mansioni di impiegata, occupandosi della gestione dei sinistri, delle polizze assicurative e delle pratiche auto nonché della sistemazione dell'archivio, mansioni inquadrabili al livello 3° del ccnl
“Assicurazioni agenzia libera gest.sna unapass”; - di essere stata sottoposta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dei sigg.ri , e Parte_2 Parte_3 Pt_4 nonché di che provvedevano altresì a corrisponderle la retribuzione;
[...] Persona_1
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: per il periodo dal 15.09.2011 al 06.01.2016, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30/20.00 ed il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00; per il periodo dal 07.01.2016 al 31.05.2016, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.30, con pausa pranzo di due ore;
per il periodo dal 01.06.2016 al 02.09.2016: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore
16.00 alle ore 19.30/20.00 ed il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00; - di aver percepito, a titolo di retribuzione mensile, gli importi indicati nei conteggi allegati al ricorso;
- di non aver percepito alla cessazione del rapporto di lavoro i ratei maturati a titolo di 13ma e 14ma mensilità; - di aver goduto di sole due settimane di ferie, nel mese di agosto di ciascun anno, non retribuite;
- di aver reso la propria attività lavorativa, priva della adeguata copertura previdenziale ed assicurativa, per i periodi dal 15.09.2011 al 26.01.2015 alle dipendenze della per il periodo dal 27.01.2015 al 02.09.2016 alle Controparte_1 dipendenze della Controparte_2
Tanto dedotto, ha concluso chiedendo all'adito Giudice di: “di accertare e dichiarare di aver lavorato: 1) presso la società per il periodo dal 15.09.2011 al 26.01.2015; 3) presso la Controparte_1 società per il periodo dal 27.1.2015 al 02.09.2016, accertare (in via incidentale) Controparte_2
l'intervenuta cessione della gestione della attività ex art. 2112 c.c. tra la società (cedente) Controparte_1
e (cessionaria) e per l'effetto, previa declaratoria del richiesto inquadramento al 3 Controparte_2
Categoria – CCNL Assicurazioni Agenzia Libera gestione Unapass, A) 1) in via principale per il periodo dal 15.09.2011 al 26.01.2015 ai sensi e per gli effetti dell'art.2112 c.c., emettersi la condanna solidale delle società: (cedente) e (cessionaria) al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2 differenze retributive maturate in corso di rapporto di lavoro con la ricorrente a titolo di mansioni superiori, differenze mensili, ferie, TFR 13ma, 14ma, lavoro straordinario;
per il periodo dal 27.01.2015 al
02.09.2016 emettersi la condanna della sola società al pagamento delle differenze Controparte_2 retributive maturate in corso di rapporto di lavoro con la ricorrente a titolo di mansioni superiori, differenze
2 mensili, ferie, TFR, 13ma, 14ma, lavoro straordinario;
2) in via subordinata (nella denegata ipotesi in cui il giudice non ritenesse sussistente l'ipotesi di responsabilità solidale di cui all'art. 2112 c.c.) emettersi la condanna della sola: a) società per il periodo dal 15.09.2011 al 26.01.2015 al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive maturate in corso di rapporto di lavoro con la ricorrente a titolo di mansioni superiori, differenze mensili, ferie, TFR, 13ma, 14ma, lavoro straordinario;
c) della società per il periodo dal 27.01.2015 al 02.09.2016 al pagamento delle differenze retributive Controparte_2 maturate in corso di rapporto di lavoro con la ricorrente a titolo di mansioni superiori, differenze mensili, ferie, TFR, 13ma, 14ma, lavoro straordinario;
B) applicazione contrattuale parametrica: ferma restando la declaratoria preliminare di cui alla lettera “b” che precede, emettere medesima pronunzia di condanna – nella ipotesi di avversa formulazione di eccezione di inapplicabilità della invocata fonte contrattuale- in applicazione ed alla stregua del precetto costituzionale di cui all'art. n.36 e dell'art. 2099 del codice civile;
C) pagamento delle spese di giudizio: condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre I.V.A. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito.”
Si costituivano tempestivamente, con un' unica memoria difensiva, le resistenti indicate in epigrafe eccependo, in via preliminare, la nullità e/o inammissibilità del ricorso per violazione del disposto di cui all'art.414 c.p.c. e, nel merito, rilevando, con varie ed articolate argomentazioni, l'infondatezza del ricorso, di cui chiedevano il rigetto.
Ammesse le parti alla prova testimoniale, escusso un teste per ciascuna parte, all'udienza del
29.05.2025, fissata per l'escussione di ulteriori testi, il difensore presente per la parte ricorrente chiedeva rinviarsi la causa ad altra udienza al fine di consentire al procuratore speciale della parte la formale manifestazione della volontà di rinuncia all'azione ed agli atti del giudizio, come da procura speciale già versata agli atti del fascicolo telematico.(v.si verb.ud).
All'udienza del 03.07.2025, il difensore di parte ricorrente, nella qualità di procuratore speciale, dichiarava di rinunciare all'azione, al diritto nonché agli atti del presente giudizio.
(v. verb. ud.), chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Il difensore presente per le resistenti, preso atto della rinuncia operata dalla controparte, chiedeva a sua volta dichiararsi la cessata la materia del contendere, concordando sulla compensazione delle spese di lite.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del
11.09.2025 i difensori delle parti depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta, la scrivente provvede, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3, c.p.c, alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
3 Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come la situazione obiettiva che crea per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, di guisa che viene meno la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 4034/2007,
Cass. 14194/2004).
Peraltro, siffatto evento estintivo, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, risulta di impedimento anche alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione (Cass., Sez. Un., 11/12/2003, n.
18956).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (cf Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza.
4 Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente, a mezzo del suo procuratore speciale (v.si procura versata agli atti del fasc.tel in data 3.4.2025), ha rinunciato, oltre che agli atti del giudizio, altresì all'azione ed ai diritti azionati con il ricorso in esame, come dichiarato in udienza dal procuratore speciale. (v.si verb. ud del 3.7.2025).
Sul punto giova ricordare che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 13 marzo 1999, n. 2268) la rinuncia all'azione – a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge – preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, deve rilevarsi, in via assorbente, che la rinuncia alla azione e al diritto oggetto di giudizio formulata dalla parte ricorrente per mezzo del suo procuratore speciale, determina la cessazione della materia del contendere (v. Cass. 18255/2004), essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio, anche per ciò che concerne le spese di lite, essendovi accordo tra le parti sulla compensazione delle stesse (cfr. dichiarazioni rese dai difensori ).
Deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Filomena
Naldi, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa interamente le spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 17.09.2025
Il Giudice dott.ssa Filomena Naldi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola , dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 11.09.2025, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato, nel termine di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa recante RG n. 224/2019
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla Parte_1 comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione, dall'Avv. Raffaele Curcio ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Marziale nonché dall'Avv. Patrizia Totaro ed elettivamente domiciliata come in atti
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_2 procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Marziale nonché dall'Avv. Patrizia Totaro ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistenti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.01.2019 la ricorrente in epigrafe, , ha Parte_1 premesso: - di aver prestato la propria attività lavorativa, in modo continuativo e senza
1 soluzione di continuità, per il periodo dal 15.09.2011 al 26.01.2015 presso la società
[...]
e, successivamente, per il periodo dal 27.01.2015 al 02.09.2016, allorquando CP_1 veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo, presso la società - Controparte_2 che tra le datrici società era intervenuta, di fatto, una successione d'azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.; - di aver svolto per l'intero periodo lavorativo dedotto mansioni di impiegata, occupandosi della gestione dei sinistri, delle polizze assicurative e delle pratiche auto nonché della sistemazione dell'archivio, mansioni inquadrabili al livello 3° del ccnl
“Assicurazioni agenzia libera gest.sna unapass”; - di essere stata sottoposta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dei sigg.ri , e Parte_2 Parte_3 Pt_4 nonché di che provvedevano altresì a corrisponderle la retribuzione;
[...] Persona_1
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: per il periodo dal 15.09.2011 al 06.01.2016, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30/20.00 ed il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00; per il periodo dal 07.01.2016 al 31.05.2016, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.30, con pausa pranzo di due ore;
per il periodo dal 01.06.2016 al 02.09.2016: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore
16.00 alle ore 19.30/20.00 ed il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00; - di aver percepito, a titolo di retribuzione mensile, gli importi indicati nei conteggi allegati al ricorso;
- di non aver percepito alla cessazione del rapporto di lavoro i ratei maturati a titolo di 13ma e 14ma mensilità; - di aver goduto di sole due settimane di ferie, nel mese di agosto di ciascun anno, non retribuite;
- di aver reso la propria attività lavorativa, priva della adeguata copertura previdenziale ed assicurativa, per i periodi dal 15.09.2011 al 26.01.2015 alle dipendenze della per il periodo dal 27.01.2015 al 02.09.2016 alle Controparte_1 dipendenze della Controparte_2
Tanto dedotto, ha concluso chiedendo all'adito Giudice di: “di accertare e dichiarare di aver lavorato: 1) presso la società per il periodo dal 15.09.2011 al 26.01.2015; 3) presso la Controparte_1 società per il periodo dal 27.1.2015 al 02.09.2016, accertare (in via incidentale) Controparte_2
l'intervenuta cessione della gestione della attività ex art. 2112 c.c. tra la società (cedente) Controparte_1
e (cessionaria) e per l'effetto, previa declaratoria del richiesto inquadramento al 3 Controparte_2
Categoria – CCNL Assicurazioni Agenzia Libera gestione Unapass, A) 1) in via principale per il periodo dal 15.09.2011 al 26.01.2015 ai sensi e per gli effetti dell'art.2112 c.c., emettersi la condanna solidale delle società: (cedente) e (cessionaria) al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2 differenze retributive maturate in corso di rapporto di lavoro con la ricorrente a titolo di mansioni superiori, differenze mensili, ferie, TFR 13ma, 14ma, lavoro straordinario;
per il periodo dal 27.01.2015 al
02.09.2016 emettersi la condanna della sola società al pagamento delle differenze Controparte_2 retributive maturate in corso di rapporto di lavoro con la ricorrente a titolo di mansioni superiori, differenze
2 mensili, ferie, TFR, 13ma, 14ma, lavoro straordinario;
2) in via subordinata (nella denegata ipotesi in cui il giudice non ritenesse sussistente l'ipotesi di responsabilità solidale di cui all'art. 2112 c.c.) emettersi la condanna della sola: a) società per il periodo dal 15.09.2011 al 26.01.2015 al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive maturate in corso di rapporto di lavoro con la ricorrente a titolo di mansioni superiori, differenze mensili, ferie, TFR, 13ma, 14ma, lavoro straordinario;
c) della società per il periodo dal 27.01.2015 al 02.09.2016 al pagamento delle differenze retributive Controparte_2 maturate in corso di rapporto di lavoro con la ricorrente a titolo di mansioni superiori, differenze mensili, ferie, TFR, 13ma, 14ma, lavoro straordinario;
B) applicazione contrattuale parametrica: ferma restando la declaratoria preliminare di cui alla lettera “b” che precede, emettere medesima pronunzia di condanna – nella ipotesi di avversa formulazione di eccezione di inapplicabilità della invocata fonte contrattuale- in applicazione ed alla stregua del precetto costituzionale di cui all'art. n.36 e dell'art. 2099 del codice civile;
C) pagamento delle spese di giudizio: condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre I.V.A. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito.”
Si costituivano tempestivamente, con un' unica memoria difensiva, le resistenti indicate in epigrafe eccependo, in via preliminare, la nullità e/o inammissibilità del ricorso per violazione del disposto di cui all'art.414 c.p.c. e, nel merito, rilevando, con varie ed articolate argomentazioni, l'infondatezza del ricorso, di cui chiedevano il rigetto.
Ammesse le parti alla prova testimoniale, escusso un teste per ciascuna parte, all'udienza del
29.05.2025, fissata per l'escussione di ulteriori testi, il difensore presente per la parte ricorrente chiedeva rinviarsi la causa ad altra udienza al fine di consentire al procuratore speciale della parte la formale manifestazione della volontà di rinuncia all'azione ed agli atti del giudizio, come da procura speciale già versata agli atti del fascicolo telematico.(v.si verb.ud).
All'udienza del 03.07.2025, il difensore di parte ricorrente, nella qualità di procuratore speciale, dichiarava di rinunciare all'azione, al diritto nonché agli atti del presente giudizio.
(v. verb. ud.), chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Il difensore presente per le resistenti, preso atto della rinuncia operata dalla controparte, chiedeva a sua volta dichiararsi la cessata la materia del contendere, concordando sulla compensazione delle spese di lite.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del
11.09.2025 i difensori delle parti depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta, la scrivente provvede, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3, c.p.c, alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
3 Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come la situazione obiettiva che crea per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, di guisa che viene meno la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 4034/2007,
Cass. 14194/2004).
Peraltro, siffatto evento estintivo, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, risulta di impedimento anche alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione (Cass., Sez. Un., 11/12/2003, n.
18956).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (cf Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza.
4 Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente, a mezzo del suo procuratore speciale (v.si procura versata agli atti del fasc.tel in data 3.4.2025), ha rinunciato, oltre che agli atti del giudizio, altresì all'azione ed ai diritti azionati con il ricorso in esame, come dichiarato in udienza dal procuratore speciale. (v.si verb. ud del 3.7.2025).
Sul punto giova ricordare che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 13 marzo 1999, n. 2268) la rinuncia all'azione – a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge – preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, deve rilevarsi, in via assorbente, che la rinuncia alla azione e al diritto oggetto di giudizio formulata dalla parte ricorrente per mezzo del suo procuratore speciale, determina la cessazione della materia del contendere (v. Cass. 18255/2004), essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio, anche per ciò che concerne le spese di lite, essendovi accordo tra le parti sulla compensazione delle stesse (cfr. dichiarazioni rese dai difensori ).
Deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Filomena
Naldi, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa interamente le spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 17.09.2025
Il Giudice dott.ssa Filomena Naldi
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