CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/12/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1043/2022 R.G. promosso
DA
Parte_1
[...]
( , in persona dell'Assessore pro tempore, P.IVA_1 [...]
Parte_2
in persona dell'Assessore pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
Appellanti-appellati incidentali
CONTRO
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Pietro Sciortino
Appellata-appellante incidentale
OGGETTO: appello – conferimento incarico dirigenziale – risarcimento del danno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato in data 8 maggio 2015 , premesso Controparte_1
di essere dirigente regionale di II fascia, già operante con la medesima qualifica presso l'A.A.P.I.T. di Catania, esponeva di avere lavorato dal 2010 quale preposto/dirigente responsabile dell'UREGA (Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici) di Catania, essendo inserita professionalmente nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della
Regione Siciliana, e di avere anche svolto dal 30 marzo 2011, in aggiunta all'incarico dirigenziale, funzioni suppletive di presidente di commissione di gara provinciale per i lavori pubblici.
Essendole stata comunicata la cessazione di entrambe le funzioni con nota prot.
69919 del 30.12.2014 per superamento dei limiti temporali di permanenza nell'ufficio ai sensi dell'art. 9 co. 21 l.r. n. 12/2011, si doleva di non avere ricevuto altro incarico dall'1.1.2015 pur vantando, come dirigente di II fascia, un titolo di precedenza persino per gli incarichi di maggior rilievo.
Riteneva al riguardo priva di rilievo la nomina, ricevuta in data 24.4.2015, a
Commissario straordinario dell'ex Provincia di Catania, trattandosi di nomina di organo politico e non di incarico dirigenziale.
Deduceva che, in base all'art. 42 CCRL co. 1 e 2, in caso di mancata conferma di incarico dirigenziale l'Amministrazione era tenuta a garantirne uno almeno equivalente, che attribuisse una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero di importo non inferiore del 10% di quello precedentemente ricoperto.
Lamentava quindi di non avere ottenuto un contratto per incarico dirigenziale, in violazione degli artt. 9 l.r. 10/2000, 21 e 36 CCRL, e di avere pertanto subito un danno consistito nella mancata percezione della retribuzione di posizione parte variabile, che con l'ultimo contratto le era stata riconosciuta nella misura di €
22.100,00 lordi annui, poi ridotta ad € 19.890,00 lordi annui sino al 31.12.2014.
Deduceva altresì di avere subito un danno derivante dalla mancata contrattualizzazione del rapporto per negligenza della stessa Amministrazione e, quindi, dalla mancata determinazione della retribuzione di risultato in percentuale pag. 2/23 sulla retribuzione di posizione parte variabile, anche sotto il profilo della perdita di chances.
Lamentava anche di avere subito un danno da lesione alla professionalità dovuto alla mancata attribuzione di qualsivoglia incarico dal 1° gennaio 2015 ed un danno all'immagine professionale all'interno della P.A.
Infine, si doleva di non avere ricevuto alcun compenso per le funzioni aggiuntive di Presidente della Commissione Provinciale di Catania dell
[...]
dal 30.3.2011 al 31.12.2014, per cui Parte_3
vantava il diritto a percepire l'indennità prevista dall'art. 9 co. 2 l.r. n. 12/2011 e dall'art. 2 co. 2 del decreto del Presidente della Regione 14.1.2005 n. 1, nella misura di € 51.000,00 per anno, per un totale di € 191.250 al lordo (per tre anni e 9 mesi) o, in subordine, il diritto alla rideterminazione della propria retribuzione di posizione parte variabile e di risultato per il medesimo periodo, nella misura di € 51.000,00 all'anno.
Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare il suo diritto all'attribuzione di un incarico dirigenziale e alla contrattualizzazione del relativo rapporto di lavoro, nonché di condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno economico conseguente alla mancata percezione della retribuzione di posizione parte variabile dall'1.1.2015 o dalla diversa data individuata dal Tribunale, della retribuzione di risultato, del danno pensionistico derivatole dal mancato conferimento di incarico dirigenziale, del danno da gravissima dequalificazione professionale, ed ancora di condannare la resistente a stipulare con la stessa il contratto di lavoro individuale, nonché alla corresponsione della somma di € 191.500,00 per le funzioni aggiuntive svolte in qualità di Presidente della Commissione provinciale di Catania dell per l'espletamento di gara di appalti pubblici dal 30.3.2011 al Parte_3
31.12.2014, o, in subordine, alla rideterminazione in aumento della retribuzione di posizione parte variabile e della retribuzione di risultato alla stessa spettante per il medesimo periodo nella misura di € 51.000,00 lordi pro anno o nella diversa misura accertata. pag. 3/23 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la con Controparte_2
l ) e Controparte_3
l del Parte_2
Personale (Dipartimento della Funzione Pubblica), che, in primo luogo, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di conferimento di incarico dirigenziale, avendo la ricorrente sottoscritto contratto di lavoro approvato con DDG 8853/f.p. del 22.12.2015 per l'incarico di dirigente dell'UREGA di Catania con decorrenza dal 2.11.2015. Contestava poi le domande volte al riconoscimento di un diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive a titolo di retribuzione di posizione parte variabile e di retribuzione di risultato, di un diritto alla remunerazione delle funzioni aggiuntive di presidente della commissione provinciale di Catania dell'UREGA e alla rideterminazione in aumento della retribuzione di posizione parte variabile e di risultato e ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante dal mancato conferimento di incarico dirigenziale o dalla lesione dell'immagine e della professionalità, e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 1798/2022, pubblicata in data 11.5.2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso condannava l'amministrazione al pagamento in favore della ricorrente a titolo di indennità di funzione quale Presidente della Commissione Provinciale di Catania dell'UREGA dal
30 marzo 2011 al 31 dicembre 2014 della somma lorda di € 191.250,00, detratto quanto corrisposto dall'amministrazione a titolo di indennità di posizione parte variabile anni 2013 e 2014, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione;
rigettava ogni altra domanda;
condannava parte resistente al pagamento di un terzo delle spese di lite, compensandole per la restante quota.
Il Tribunale, premessa la prospettazione dei fatti proposta in ricorso e le domande formulate dalla ricorrente, riportando altresì le difese di parte resistente, esponeva:
- che con decreto del Presidente della Regione 18.1.2013 n. 6 era stato approvato il regolamento di attuazione del titolo secondo della l.r. 16.12.2008 n. 19, pag. 4/23 “rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12 e successive modifiche e integrazioni”, con istituzione all'interno dell Parte_1
e della mobilità del Dipartimento Regionale Tecnico con decorrenza
[...]
dall'1.3.2013;
- che il dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico, nominato in persona dell'ing. con D.P.R. n. 3362 del 10.6.2013, aveva Persona_1
emanato avviso pubblico per le postazioni dirigenziali vacanti - prot. n. 263 del 18 luglio 2013 e successivo prot. n. 676 del 31 luglio 2013 – riferito al funzionigramma allora vigente approvato con D.D.G n. 3 del 18 luglio 2013;
- che al bando avevano partecipato 288 dirigenti per 213 postazioni dirigenziali;
- che la ricorrente aveva partecipato al bando manifestando tuttavia la disponibilità
a ricoprire esclusivamente l'incarico di dirigente dell'ufficio provinciale UREGA di
Catania;
- che gli incarichi erano stati affidati nel rispetto del D.D.G. n. 4/2013, e segnatamente dell'art. 1 co. 3 paragrafo f) dei criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali allegato al D.D.G., che per il conferimento degli incarichi dirigenziali prescriveva di tener conto di un principio di rotazione e della vigente normativa, in particolare per gli uffici periferici UREGA dell'art. 9 co. 21 l.r. 12 del
12.7.2011;
- che il D.D.G. n. 252 del 16.5.2014, con cui il dirigente generale pro tempore conferiva alla l'incarico di dirigente dell di CP_1 Parte_4
Catania, era stato successivamente revocato con D.D.G. n. 599 del 30.12.2014, atteso che la ricorrente ricopriva il medesimo incarico di preposto dell Parte_4
ormai dal settembre 2010;
[...]
- che con nota n. 846 del 9.1.2015 era stato emanato il bando relativo alle postazioni dirigenziali del D.R.T. ancora vacanti, al quale la ricorrente aveva partecipato con nota del 20.1.2015, chiedendo esclusivamente il conferimento di incarico presso il servizio provinciale UREGA di Messina (e non presso l'UREGA di pag. 5/23 Catania, sussistendo i limiti temporali previsti dal citato art. 9 co. 21 l.r. n. 12 del 12 luglio 2011); nondimeno per quell'incarico era stato scelto il dott. Persona_2
in considerazione del curriculum presentato e dell'esperienza specifica maturata in materie giuridiche, mentre per il servizio UREGA di Catania l'incarico era stato conferito all'ing. ; Persona_3
- che nessuna contestazione la ricorrente aveva sollevato in merito alle nomine effettuate;
- che, a seguito del collocamento in quiescenza dell'ing. in data Per_3
1.10.2015, la ricorrente aveva partecipato al conseguente bando, ottenendo l'incarico di dirigente del servizio provinciale di Catania con decorrenza dal 2 novembre 2015 e la sottoscrizione, in data 30 ottobre 2015, del relativo contratto di lavoro.
Ciò premesso, il primo giudice, richiamati in diritto l'art. 19 d.lgs. 165/2001, inerente agli incarichi di funzioni dirigenziali ed applicabile anche alle Regioni, e la giurisprudenza di legittimità in materia di conferimento di incarichi dirigenziali nel pubblico impiego privatizzato, rilevava che, in tema di pubblico impiego, il dirigente, in caso di mancato conferimento di un nuovo incarico, può far valere un interesse legittimo di diritto privato, correlato all'obbligo per l'amministrazione di agire secondo i canoni della correttezza e della buona fede, nonché in base ai principi di imparzialità, efficienza e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., la cui lesione non legittima la domanda di attribuzione dell'incarico ma solo quella del ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti (cfr Cass. sez. lav. n. 5546/2020). Rilevava altresì che, nel caso di conferimento di incarichi dirigenziali, l'amministrazione deve procedere a una valutazione comparativa con gli altri candidati che sia sorretta da congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate.
Osservava inoltre che, ai fini dell'accertamento e della liquidazione del danno da perdita di "chance" invocato dal candidato escluso, dovevano distinguersi le ipotesi di mancanza o di illegittimità della motivazione da quella della motivazione insufficiente, rilevando che nel primo caso il giudice investito della domanda pag. 6/23 risarcitoria era tenuto a procedere "ex novo" ad una valutazione comparativa del profilo dei candidati, verificando se l'attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo conto dell'incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico;
nel caso in cui, invece, dalla motivazione assunta dalla P.A. fosse possibile evincere i criteri di merito posti a fondamento della nomina, il giudice doveva apprezzare alla stregua di questi ultimi l'esistenza di una significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi conducesse a un diverso esito, su cui fondare il ristoro (cfr. Cass. sez. lav. n. 6485/2021).
Nel caso in esame, il Tribunale riteneva provato che l'amministrazione avesse provveduto alla emanazione di avviso pubblico per le postazioni dirigenziali vacanti
(prot. n. 263 del 18.7.2013 e successivo prot. n. 676 del 31.7.2013) e che la ricorrente avesse manifestato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico dell'ufficio provinciale UREGA di Catania, conferitole con D.D.G. n. 252 del 16 maggio 2014, poi revocato con D.D.G. n. 599 del 30.12.2013 per superamento del periodo massimo previsto dall'art. 9 co. 21 l.r. 12/2011, avendo la stessa ricoperto il medesimo incarico sin dal settembre 2010.
Osservava altresì che l'Amministrazione resistente aveva dimostrato che nel gennaio 2015 era stato emanato altro bando relativo alle postazioni dirigenziali del
Dipartimento Regionale Tecnico ancora vacanti, al quale la ricorrente aveva partecipato richiedendo, con nota del 20 gennaio 2015, esclusivamente il conferimento di incarico presso il servizio provinciale UREGA di Messina, poi affidato ad altro dirigente, dott. . Persona_2
Evidenziava quindi che la ricorrente non aveva contestato la nomina del e Per_2
la valutazione effettuata dall'Amministrazione, lamentando invece di non avere ottenuto un incarico di qualunque genere, a prescindere dal numero e dalla tipologia dei posti di funzione disponibili nella dotazione organica resi pubblici dall'Amministrazione con apposito avviso e dalla disponibilità manifestata rispetto alle posizioni pubblicate con tali avvisi. pag. 7/23 Rilevava che dalla prospettazione attorea non emergeva alcuna condotta dell'Amministrazione contraria ai canoni della correttezza e buona fede o ai principi di cui all'art. 97 Cost..
Pertanto, riteneva infondate le domande della ricorrente di accertamento del diritto all'attribuzione di incarico dirigenziale e di risarcimento dei danni asseritamente subiti, anche a titolo di dequalificazione professionale conseguente al mancato conferimento di incarico e per presunto danno all'immagine professionale all'interno dell'Amministrazione, considerando anche l'incarico, conferito alla stessa, di commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Catania.
In merito alla remunerazione delle funzioni aggiuntive di Presidente della
Commissione Provinciale di Catania dell'UREGA, rimaste incontestate, o alla rideterminazione in aumento della retribuzione di posizione – parte variabile e della retribuzione di risultato per il periodo dal 30 marzo 2011 al 31 dicembre 2014, richiamava l'art. 2 del D.P.R.S. n. 1/2005 - previsione ribadita dall'art. 14 D.P.R.S. n.
13/2012 - che per il presidente della sezione provinciale prevedeva una indennità annua lorda di funzione fissata in € 51.000,00.
Osservava che l'Amministrazione resistente, pur deducendo che le funzioni suppletive svolte dalla ricorrente come presidente della commissione provinciale
UREGA erano state già abbondantemente remunerate nei relativi periodi di lavoro con la corresponsione dell'indennità di posizione parte variabile (“da ultimo avvenuta con DDG n. 8975 del 23.12.2014 (anno 2013) e DDG n. 930 del 5.3.2015 (anno
2004)”), non aveva neppure precisato esattamente gli importi pagati alla ricorrente.
Alla luce delle mansioni svolte dalla ricorrente e delle disposizioni richiamate, concludeva per la fondatezza della domanda di condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento in favore della stessa della indennità di funzione nella misura quantificata in ricorso, per un importo lordo di € 191.250,00 (ossia € 51.000,00 X anni tre e mesi nove), detratto quanto corrisposto dall'amministrazione a titolo di indennità di posizione parte variabile anno 2013 e anno 2014, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione come per legge. pag. 8/23 Rigettava infine la domanda di temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c., proposta dalla ricorrente, non ravvisando nella condotta della parte resistente gli estremi di una responsabilità aggravata sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave, sia sotto il profilo oggettivo costituito dall'entità del danno subito quale conseguenza della condotta della controparte.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la
[...]
Parte_5
, con atto depositato in
[...]
data 10 novembre 2022.
Si costituiva nel giudizio di appello , resistendo Controparte_1
all'interposto gravame e proponendo a sua volta appello incidentale.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con un unico motivo di gravame, articolato in due punti, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 24 c. 3 d.lgs. 165/2001 e 13 L.R. 10/2000.
Rileva che la statuizione di condanna al pagamento di somme a titolo di indennità di funzione si pone in contrasto con il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti previsto dall'art. 24 d.lgs 165/2001 e recepito nell'ordinamento regionale all'art.13 della l.r. 10/2000.
Osserva in proposito, richiamando la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez.
L. 8261/2017), che il principio di onnicomprensività della retribuzione affermato dagli artt. 24 co. 3 e 27 d.lgs. 165/2001 opera in tutti casi in cui l'attività svolta dal dirigente sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto e a mansioni rientranti nei normali compiti di servizio.
Deduce che l'applicabilità di tali previsioni è resa ancor più evidente dalla circostanza che l'odierna appellata ha ricoperto ininterrottamente dall'1.7.2010
l'incarico di dirigente preposto al Servizio Provinciale dell'UREGA di Catania e pag. 9/23 funzioni suppletive di Presidente della commissione di gara UREGA di Catania, come comprovato dalla documentazione prodotta dalla stessa e dal curriculum vitae, ove viene indicato lo svolgimento di mansioni di Presidente supplente.
Afferma che dette funzioni suppletive sono state pienamente remunerate nei relativi periodi di lavoro con la corresponsione dell'indennità di posizione parte variabile.
Sostiene pertanto che la condanna al pagamento delle somme in contestazione violi il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e che non possano essere applicate le disposizioni normative richiamate dal primo giudice (Art. 2
D.P.R.S. n.1/2005 e art. 14 D.P.R.S. n. 13/2012), poiché riferite al compenso del
Presidente titolare e non ad un mero incarico di supplenza.
1.2. In via gradata, contesta la condanna al pagamento della somma lorda determinata in € 191.250, 00, a titolo di indennità di funzione in qualità di presidente della commissione provinciale dell'UREGA dal 30.3.2011 al 31.12.2014, con la sola detrazione di quanto corrisposto a titolo di indennità di posizione parte variabile relativa agli anni 2013 e 2014.
Sul punto sostiene che debba essere detratto dalla somma suindicata l'intero trattamento accessorio, comprensivo della retribuzione di risultato corrisposta per il medesimo periodo.
Rileva quindi che nel periodo considerato l'appellata ha percepito per gli anni 2011
e 2012 la somma di € 62.108,20 (di cui € 22.100,00 per anno a titolo di retribuzione di posizione parte variabile ed € 8954,10 per anno a titolo di retribuzione di risultato),
e per gli anni 2013 e 2014 la somma di € 56496,65 (di cui € 19.993,42 per anno a titolo di retribuzione di posizione parte variabile ed € 8322,13 per anno a titolo di retribuzione di risultato).
Produce a tal fine prospetto delle somme corrisposte alla , chiedendone CP_1
l'acquisizione ai sensi dell'art. 437 co. 2 c.p.c.
2. Con un unico e articolato motivo di appello incidentale, l'appellata, rilevando di essere rimasta priva di incarico dirigenziale, nonché totalmente inattiva, dal gennaio pag. 10/23 2015 sino alla data di deposito del ricorso, e che tale inattività si è protratta fino a novembre 2015, censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato le richieste di cui ai punti da 1) a 6) del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,
e, segnatamente, le domande relative all'accertamento del diritto della stessa all'attribuzione di incarico dirigenziale e alla contrattualizzazione dal 1° gennaio
2015, nonché al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della mancata percezione della retribuzione di posizione parte variabile, del conseguente danno pensionistico, del danno da mancata percezione della retribuzione di risultato, del danno da gravissima dequalificazione professionale.
Rileva sul punto che la P.A. è tenuta a fare lavorare il dirigente anche conferendogli un incarico d'ufficio, attribuendogli anche solo un incarico di studio.
Osserva che il diritto del dirigente ad un incarico è riconosciuto dall'art. 36 comma
1 C.C.R.L. sulla dirigenza regionale del 2007, secondo il quale “tutti i dirigenti compresi nel ruolo unico hanno diritto ad un incarico e il dovere di accettarlo”, oltre che dall' art. 9, commi 1-3 l.r. n. 10/2000 in ordine alle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali, dall'art. 21 C.C.R.L., secondo il quale i rapporti individuali di lavoro instaurati successivamente all'entrata in vigore del medesimo contratto sono costituiti e regolati contrattualmente, e dall'art. 36 comma 5 C.C.R.L., secondo il quale gli incarichi di direzione - ad eccezione degli incarichi di direzione di uffici speciali o di diretta collaborazione - sono conferiti dal dirigente posto al vertice della struttura con contratto individuale, anche nei casi di incarichi di consulenza, studio, ricerca e formazione interna, previo confronto con il dirigente interessato.
Deduce che la mancata contrattualizzazione del rapporto dirigenziale ha comportato un rilevante danno economico oltre che professionale, consistito: 1) nella mancata percezione della retribuzione di posizione parte variabile di pari fascia o di importo non inferiore del 10% rispetto a quella attribuita in virtù dell'incarico precedentemente ricoperto, ai sensi dell'art. 42 C.C.R.L. co. 1 e 2, che rientra anche nella base di calcolo del trattamento pensionistico;
2) nel mancato riconoscimento pag. 11/23 della retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 65 CCRL (graduata in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi fino alla misura massima del 30% della retribuzione di posizione parte variabile e, per i dirigenti della seconda e terza fascia, anche della parte fissa della stessa retribuzione di posizione individuata dalla lett. c) punto II co. 2 art. 61), avendo sempre raggiunto negli anni precedenti gli obiettivi professionali fissati dall'Amministrazione, anche sotto il profilo della perdita di chances per la probabilità di conseguire il risultato utile;
3) nel danno alla professionalità e all'immagine professionale all'interno della P.A., riportato a seguito della totale inattività nel periodo in cui era rimasta priva di funzioni dirigenziali.
Sostiene infine l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui attribuisce rilievo, in senso contrario al danno dalla stessa lamentato, alla nomina quale commissario straordinario presso il Libero Consorzio Comunale di Catania, trattandosi di incarico di natura politica e non dirigenziale.
3. L'appello principale proposto dall è parzialmente Parte_6
fondato.
3.1. In tema di trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale l'art. 24 d.lgs. 30.3.2001 n. 165, premettendo che la retribuzione spettante al dirigente “è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti”, al comma 3 dispone: “Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa;
...”.
L'art. 13 l.r. 10 del 15.5.2000 prevede a sua volta che “la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per l'area dirigenziale, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità”. Il comma 2 dispone altresì che
“con contratto individuale sono determinati gli istituti del trattamento economico pag. 12/23 accessorio, collegati al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”. Del tutto conforme alla corrispondente norma del T.U.P.I. è, poi, il successivo comma 4, secondo il quale “il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa”.
Le disposizioni richiamate esprimono il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in ragione del quale “il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza
o su designazione della stessa” (cfr. Cass. Sez. L. sent. n. 3094 dell'8.2.2018; Cass.
Sez. L. sent. n. 8261 del 30.3.2017).
Sul punto si è ritenuto che il principio di onnicomprensività della retribuzione operi inderogabilmente “in tutti i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, scaturenti da mansioni cui il dirigente
è obbligato e che rientrano nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere e sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti d'istituto” (Cass. Sez. L. n. 8261/2017).
Per quanto riguarda lo specifico incarico di Presidente della Commissione di gara presso l'UREGA svolto dall'appellata, l'art. 5 l.r.
2.8.2002 n. 7, introducendo dopo l'art. 7 della l. 109 del 1994 l'art. 7 ter, in tema di “ per Parte_3
l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici”, prevedeva, al comma 9 di tale articolo, la costituzione presso ciascuna sezione provinciale di tale ufficio di una commissione di tre componenti “in possesso di adeguata professionalità” scelti tra
“a) un dirigente amministrativo dell' , previo parere della Parte_6
Commissione “Affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana”, b) un pag. 13/23 dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, previo parere della
Commissione “Affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana”, c) un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di competenza”.
Il successivo co. 16 disponeva: “Ai componenti delle commissioni di nomina regionale spetta un'indennità annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 17. Per gli altri componenti l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza”.
La successiva l.r. 12.7.2011 n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 e successive modifiche ed integrazioni”, all'art. 9, che al co. 1 ha istituito
“l' per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori (UREGA)”, al Parte_3
co. 10 prevede la costituzione di una commissione di tre componenti presso ciascuna sezione provinciale dell'UREGA, con nomina – v. lett. a) - di “un dirigente dell'Amministrazione regionale o un dirigente dell'Amministrazione statale anche a riposo esperto in materie giuridiche, o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della Commissione legislativa 'Affari istituzionali' dell'Assemblea regionale siciliana”.
Quanto al trattamento economico riservato ai componenti della suddetta commissione, il co. 22 dello stesso art. 9 recita: “22. Ai componenti delle commissioni di cui ai commi 10 e 14 del presente articolo di nomina regionale spetta un'indennità annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 26. Per gli altri componenti l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza. .... Ai componenti delle commissioni, dipendenti dell'Amministrazione regionale, in luogo dell'indennità annua lorda è corrisposto, pag. 14/23 fermo restando il disposto di cui all'articolo 36, comma 1, dell'allegato 'A' al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 35, lettere d) ed
e) del medesimo allegato, per importo complessivamente equivalente all'indennità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio
2005, n. 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione”.
Il richiamo contenuto nel co. 22 cit. al decreto del Presidente della Regione
22.6.2001 n. 10 - recante “Recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000/2001 -
Accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli uffici di Gabinetto - Nuovo ordinamento professionale del personale - Contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area della dirigenza” – ed in particolare all'art. 35 lett. d) ed e) dell'Allegato Contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area della dirigenza, fa riferimento alla retribuzione di posizione parte variabile e alla retribuzione di risultato.
Pertanto, secondo tale disposizione, l'importo del trattamento accessorio - retribuzione di posizione parte variabile e retribuzione di risultato - spettante ai componenti delle commissioni dipendenti dell'Amministrazione regionale deve comunque corrispondere all'indennità di funzione di cui all'art. 2 co. 2 del decreto del Presidente della Regione 14.1.2005 n. 1, che per il presidente della sezione provinciale ammonta, in misura annua lorda, ad € 51.000.
Tale importo è confermato dal decreto del Presidente della n. 13 Controparte_2
del 31.1.2012, “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12”, che all'art. 14, rubricato “Organizzazione e funzionamento dell' per l'espletamento di gare per l'appalto dei lavori di cui Parte_3
all'art. 9 della legge regionale n. 12/2011. Nomina e funzioni dei componenti le commissioni”, per la parte d'interesse recita: “... 2. I componenti delle commissioni provinciali di cui all'art. 9, comma 10, lettera a), assumono il ruolo di presidente pag. 15/23 della sezione provinciale, quelli di cui all'art. 9, lettera b), assumono il ruolo di vicepresidente della sezione provinciale, e sono nominati ai sensi dell'art. 9, comma
19, della legge regionale n. 12/2011, ai fini della istituzione delle commissioni di cui ai commi 10, 12 e 14 del comma medesimo. 3. In caso di impedimento del presidente della sezione per giustificati motivi, le funzioni di presidente della commissione istituita ai sensi dell'art. 9, comma 10, della legge regionale n. 12/2011, sono assunte dal vicepresidente. 4. ... 5. L'indennità annua lorda di funzione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 14 gennaio 2005, n. 1, è fissata per il presidente di ciascuna sezione provinciale in euro 51.000,00 e per il vicepresidente di ciascuna sezione provinciale in euro 30.000,00, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione”.
3.2. Dall'esame della normativa richiamata, posta dal primo giudice a fondamento della decisione (v. richiamo dell'art. 2 D.P.R.S. n. 1/2005 e 14 D.P.R.S. n. 13/2012), si evince che il principio di onnicomprensività della retribuzione va correlato alla normativa regionale, che prevede per i dirigenti regionali chiamati a comporre la commissione provinciale costituita presso l'UREGA la corresponsione di un trattamento economico accessorio di importo equivalente all'indennità di cui all'art. 2 co. 2 D.P.R.S. 14.1.2005 n. 1 e 14 D.P.R.S. 13/2012, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.
Correttamente dunque il giudice di prime cure, premettendo che le funzioni svolte dalla ricorrente quale presidente della commissione provinciale di Catania dell'UREGA non sono state contestate dall'Amministrazione resistente, ha osservato che quest'ultima “si è limitata a dedurre che le funzioni suppletive sarebbero state
“già abbondantemente remunerate nei relativi periodi di rapporto di lavoro con la corresponsione dell'indennità di posizione parte variabile, da ultimo avvenuta con
DDG n. 8975 del 23.12.2014 (anno 2013) e DDG n. 930 del 5 marzo 2015 (anno
2004)”.
Le censure dell'Amministrazione appellante non colgono dunque nel segno nella misura in cui, richiamando il principio generale di onnicomprensività del trattamento pag. 16/23 economico dirigenziale, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che non riconosce all'appellata per le funzioni aggiuntive svolte un compenso ulteriore cumulato con il trattamento accessorio ordinariamente attribuitole, ma ridetermina il trattamento accessorio alla luce della normativa regionale in precedenza richiamata avuto riguardo alla specifica funzione svolta dall'appellata come presidente della commissione costituita presso l'UREGA, detraendo dallo specifico trattamento previsto per tale funzione la retribuzione di posizione parte variabile corrisposta all'interessata per gli anni 2013 e 2014, ritenuta dall'Amministrazione, senza ulteriori precisazioni, sufficiente a remunerare le funzioni di presidente della suddetta commissione di gara.
4. Dall'esame della normativa regionale applicabile emerge invece la fondatezza del secondo punto dell'appello principale.
L'Amministrazione regionale in via gradata contesta la sentenza di primo grado per il quantum debeatur e chiede che sia detratto dal trattamento economico riconosciuto in primo grado l'intero trattamento accessorio corrisposto all'appellata dal 30 marzo 2011 al 31 dicembre 2014, comprensivo della retribuzione di risultato.
A tal fine allega un prospetto delle somme corrisposte, di cui chiede l'acquisizione in appello ai sensi dell'art. 437 co. 2 c.p.c. come documento indispensabile ai fini della decisione della causa.
Ebbene, come esposto in precedenza, l'art. 9 co. 22 l.r. 12/2011 prevede per i componenti delle commissioni di gara costituite presso l'UREGA che siano dipendenti dell'Amministrazione regionale la corresponsione del trattamento economico accessorio di cui all'art. 35 lett. d) ed e) del Contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area della dirigenza allegato al D.Pres. reg. 22.6.2001 n. 10 - costituito dalla retribuzione di posizione parte variabile e dalla retribuzione di risultato – “per importo complessivamente equivalente all'indennità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005 n. 1, senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio della Regione”.
pag. 17/23 Ne consegue che dalla indennità di funzione prevista per il Presidente della sezione provinciale della commissione, pari all'importo annuo lordo di € 51.000,00
(confermata per il Presidente di ciascuna sezione provinciale dall'art. 14 co. 5 del decreto Presidenziale 31.1.2012 n. 13), va detratto l'intero trattamento accessorio, costituito dalla retribuzione di posizione parte variabile e dalla retribuzione di risultato, corrisposto all'appellata nel periodo in cui ha svolto le funzioni di presidente della Commissione UREGA.
5. E' infondato l'appello incidentale proposto dall'appellata con riferimento alle domande di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale avanzate in primo grado sul rilievo della illegittimità della condotta della P.A. per non avere attribuito alla stessa alcun incarico dirigenziale, a seguito della cessazione in data
31.12.2014 del precedente incarico ricoperto, lasciandola priva di funzioni fino al conferimento di nuovo incarico dirigenziale nel novembre 2015.
5.1. Sotto tale profilo l'appellante incidentale invoca il disposto di cui all'art. 36
C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale per il quadriennio giuridico 2002 –
2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, che per le parti d'interesse dispone: “Tutti i dirigenti compresi nel ruolo unico hanno diritto ad un incarico e il dovere di accettarlo, salvo giustificati e documentati motivi.
2. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti secondo le disposizioni del presente capo.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato;
l'affidamento e
l'avvicendamento degli incarichi avvengono nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 10/00 e dall'art. 11 della legge regionale n. 20/03, dei criteri preventivamente definiti dalle Amministrazioni ai sensi degli artt. 9 e 10 del presente contratto e dalla valutazione di fine contratto. ... 5. Gli incarichi di direzione di uffici speciali di cui al comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2000 nonché gli incarichi presso gli uffici di diretta collaborazione sono conferiti dall'organo politico;
tutti gli altri incarichi sono conferiti dal dirigente posto al vertice della struttura con contratto individuale, anche nei casi di incarichi di consulenza, studio, ricerca e formazione interna, previo confronto con il dirigente a cui intende conferire pag. 18/23 l'incarico. ... 9. Le Amministrazioni adottano procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi ai dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità delle
Amministrazioni stesse. Nelle ipotesi in cui non vi siano modifiche della struttura né motivi che giustifichino eventuali rotazioni o comunque il mancato rinnovo dell'incarico, e non vi sia una valutazione negativa dell'operato del dirigente, allo stesso deve essere garantita la stipula di un nuovo contratto individuale senza soluzione di continuità per l'azione amministrativa e gestionale entro e non oltre i successivi trenta giorni. 10. Ciascuna Amministrazione deve assicurare la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti.
A tal fine deve essere fornita opportuna comunicazione all'albo del ruolo unico sia degli incarichi dirigenziali attribuiti sia dei posti vacanti”.
L'appellante incidentale rileva altresì che, in base all'art. 42 C.C.R.L. cit., co. 1 e
2, le Amministrazioni che non intendano confermare lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia un'espressa valutazione negativa, sono tenute ad assicurare al dirigente un incarico almeno equivalente, ove per incarico equivalente, sì come disposto dal successivo comma 2, si intende “l'incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito”. Deduce pertanto l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione per non averle offerto, alla cessazione dell'incarico dirigenziale presso l'UREGA nel dicembre 2014, un ulteriore incarico di qualunque tipo, anche di studio.
Orbene, il giudice di prime cure sul punto correttamente osserva che a fronte del mancato conferimento di un nuovo incarico si configura in capo al dirigente un mero
“interesse legittimo di diritto privato, correlato all'obbligo per l'amministrazione di agire secondo i canoni della correttezza e buona fede, nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., la cui eventuale pag. 19/23 lesione non legittima la domanda di attribuzione dell'incarico ma solo quella di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti” (così Cass. Sez. L. 5546/2020). Osserva altresì che “l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali integra una determinazione negoziale di natura privatistica, per la cui adozione
l'amministrazione datrice di lavoro è tenuta ad osservare le norme di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, dovendo pertanto procedere, alla stregua delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (e degli stessi principi evocati dall'art. 97 Cost.), a una valutazione comparativa con gli altri candidati che contempli adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate” (Cass. Sez. L. sent. n. 6485 del 9.3.2021).
L'obbligo di adeguata motivazione risponde dunque alla necessità di dare conto della valutazione comparativa operata tra i vari candidati.
5.2. Nel caso di specie, risulta non solo che l'Amministrazione regionale ha provveduto all'emanazione di apposito avviso relativo alle postazioni dirigenziali del
Dipartimento Regionale Tecnico ancora vacanti – come del resto si desume dalla stessa istanza della del 20.1.2015, nella quale è richiamata la nota del D.G. CP_1
del Dipartimento Regionale Tecnico prot. n. 846/DRT del 9.1.2015, “con la quale si diramava l'avviso di postazioni dirigenziali disponibili da conferire presso il suddetto Dipartimento” – ma anche che la stessa con la suddetta istanza ha manifestato interesse e disponibilità al conferimento dell'incarico per il solo Servizio
Provinciale UREGA di Messina, poi assegnato ad altro dirigente.
Non avendo l'appellante incidentale formulato contestazioni o censure sulla legittimità sia della procedura espletata che dell'attribuzione ad altro dirigente dell'incarico ambito, ed avendo altresì concentrato le proprie doglianze sul mancato conferimento di un ulteriore incarico di qualsivoglia natura, vantando in tal senso un vero e proprio diritto, ritiene il Collegio che l'interesse legittimo di diritto privato di cui la era titolare sia fatto salvo dalla corretta instaurazione da parte CP_1
dell di una procedura selettiva per le postazioni vacanti e Parte_6 pag. 20/23 disponibili, volta alla comparazione dei profili propri dei dirigenti interessati, in ordine alla quale l'appellata nulla ha lamentato.
Non appare dunque condivisibile l'assunto, posto a base dell'appello incidentale, secondo il quale la , alla cessazione del proprio incarico di dirigente presso il CP_1
servizio UREGA di Catania, vantasse un diritto ad ottenere altro incarico a prescindere dall'elenco delle sedi vacanti, del quale l'Amministrazione aveva provveduto a dare avviso. In tale prospettiva l'art. 36 C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale al co. 10 prevede che ciascuna Amministrazione deve assicurare la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti.
Né la – che, a seguito di pubblicazione dell'avviso delle postazioni CP_1
dirigenziali disponibili nel gennaio 2015, ha dichiarato la propria disponibilità per il solo Servizio provinciale UREGA di Messina, poi attribuito ad altro dirigente - ha allegato in questa sede la disponibilità a quell'epoca di altre sedi vacanti che l'Amministrazione, ledendo il suo interesse ad ottenere un nuovo incarico, illegittimamente non le abbia proposto negandole in tal modo altro incarico dirigenziale alla cessazione del precedente.
Correttamente dunque l'Amministrazione regionale ha provveduto all'attribuzione degli incarichi vacanti nell'ambito di apposita procedura selettiva, non potendosi configurare – come ritiene invece l'appellante incidentale – un diritto soggettivo del singolo dirigente ad ottenere in ogni caso un incarico almeno equivalente a quello precedentemente ricoperto, né una lesione del diritto a svolgere le mansioni per cui era stata assunta.
L'insussistenza dei denunciati profili di illegittimità della condotta dell dà ragione dell'infondatezza delle domande Parte_6
risarcitorie proposte dalla in ragione della mancata contrattualizzazione del CP_1
rapporto dirigenziale nel periodo da gennaio a novembre 2015, ogni altra questione proposta sul punto risultando assorbita.
pag. 21/23 6. Per i motivi esposti, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dall ed in parziale riforma della sentenza impugnata, Parte_6
l'Amministrazione appellante va condannata al pagamento in favore dell'appellata della somma di € 191.250,00, pari all'indennità annua lorda di € 51.000 X anni 3 e mesi 9 - dal 30.3.2011 al 31.12.2014 (corrispondente al periodo in cui l'appellata ha svolto le funzioni di presidente della commissione provinciale di Catania dell'UREGA, per come accertato dalla sentenza di primo grado sul punto non censurata) - detratto quanto corrisposto alla stessa a titolo di retribuzione di posizione parte variabile e di retribuzione di risultato nel medesimo periodo, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
7. L'appello incidentale proposto dall'appellata deve Controparte_1
invece essere rigettato.
8. Ex art. 92 co. 2 c.p.c., la reciproca soccombenza nei termini esposti in precedenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 2/3. Pertanto, l'Amministrazione appellante va condannata al pagamento in favore della del residuo 1/3 per entrambi i gradi di giudizio, CP_1
liquidato come in dispositivo, per il primo grado con conferma della liquidazione disposta dal primo giudice per il divieto di reformatio in pejus, per il presente grado alla stregua dei parametri di cui al D.M. 13/8/2022 n. 147 ed in base al valore della causa (scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'Amministrazione appellante al pagamento in favore di Controparte_1
per la causale di cui in motivazione, della somma di € 191.250,00, detratto quanto corrisposto alla stessa a titolo di retribuzione di posizione parte variabile e di pag. 22/23 retribuzione di risultato nel periodo dal 30.3.2011 al 31.12.2014, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 2/3 e condanna l'Amministrazione appellante al pagamento del residuo 1/3, liquidato come da sentenza impugnata per il giudizio di primo grado, nonché nella misura di €
3000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, per il presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza per l'appellante incidentale dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1043/2022 R.G. promosso
DA
Parte_1
[...]
( , in persona dell'Assessore pro tempore, P.IVA_1 [...]
Parte_2
in persona dell'Assessore pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
Appellanti-appellati incidentali
CONTRO
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Pietro Sciortino
Appellata-appellante incidentale
OGGETTO: appello – conferimento incarico dirigenziale – risarcimento del danno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato in data 8 maggio 2015 , premesso Controparte_1
di essere dirigente regionale di II fascia, già operante con la medesima qualifica presso l'A.A.P.I.T. di Catania, esponeva di avere lavorato dal 2010 quale preposto/dirigente responsabile dell'UREGA (Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici) di Catania, essendo inserita professionalmente nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della
Regione Siciliana, e di avere anche svolto dal 30 marzo 2011, in aggiunta all'incarico dirigenziale, funzioni suppletive di presidente di commissione di gara provinciale per i lavori pubblici.
Essendole stata comunicata la cessazione di entrambe le funzioni con nota prot.
69919 del 30.12.2014 per superamento dei limiti temporali di permanenza nell'ufficio ai sensi dell'art. 9 co. 21 l.r. n. 12/2011, si doleva di non avere ricevuto altro incarico dall'1.1.2015 pur vantando, come dirigente di II fascia, un titolo di precedenza persino per gli incarichi di maggior rilievo.
Riteneva al riguardo priva di rilievo la nomina, ricevuta in data 24.4.2015, a
Commissario straordinario dell'ex Provincia di Catania, trattandosi di nomina di organo politico e non di incarico dirigenziale.
Deduceva che, in base all'art. 42 CCRL co. 1 e 2, in caso di mancata conferma di incarico dirigenziale l'Amministrazione era tenuta a garantirne uno almeno equivalente, che attribuisse una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero di importo non inferiore del 10% di quello precedentemente ricoperto.
Lamentava quindi di non avere ottenuto un contratto per incarico dirigenziale, in violazione degli artt. 9 l.r. 10/2000, 21 e 36 CCRL, e di avere pertanto subito un danno consistito nella mancata percezione della retribuzione di posizione parte variabile, che con l'ultimo contratto le era stata riconosciuta nella misura di €
22.100,00 lordi annui, poi ridotta ad € 19.890,00 lordi annui sino al 31.12.2014.
Deduceva altresì di avere subito un danno derivante dalla mancata contrattualizzazione del rapporto per negligenza della stessa Amministrazione e, quindi, dalla mancata determinazione della retribuzione di risultato in percentuale pag. 2/23 sulla retribuzione di posizione parte variabile, anche sotto il profilo della perdita di chances.
Lamentava anche di avere subito un danno da lesione alla professionalità dovuto alla mancata attribuzione di qualsivoglia incarico dal 1° gennaio 2015 ed un danno all'immagine professionale all'interno della P.A.
Infine, si doleva di non avere ricevuto alcun compenso per le funzioni aggiuntive di Presidente della Commissione Provinciale di Catania dell
[...]
dal 30.3.2011 al 31.12.2014, per cui Parte_3
vantava il diritto a percepire l'indennità prevista dall'art. 9 co. 2 l.r. n. 12/2011 e dall'art. 2 co. 2 del decreto del Presidente della Regione 14.1.2005 n. 1, nella misura di € 51.000,00 per anno, per un totale di € 191.250 al lordo (per tre anni e 9 mesi) o, in subordine, il diritto alla rideterminazione della propria retribuzione di posizione parte variabile e di risultato per il medesimo periodo, nella misura di € 51.000,00 all'anno.
Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare il suo diritto all'attribuzione di un incarico dirigenziale e alla contrattualizzazione del relativo rapporto di lavoro, nonché di condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno economico conseguente alla mancata percezione della retribuzione di posizione parte variabile dall'1.1.2015 o dalla diversa data individuata dal Tribunale, della retribuzione di risultato, del danno pensionistico derivatole dal mancato conferimento di incarico dirigenziale, del danno da gravissima dequalificazione professionale, ed ancora di condannare la resistente a stipulare con la stessa il contratto di lavoro individuale, nonché alla corresponsione della somma di € 191.500,00 per le funzioni aggiuntive svolte in qualità di Presidente della Commissione provinciale di Catania dell per l'espletamento di gara di appalti pubblici dal 30.3.2011 al Parte_3
31.12.2014, o, in subordine, alla rideterminazione in aumento della retribuzione di posizione parte variabile e della retribuzione di risultato alla stessa spettante per il medesimo periodo nella misura di € 51.000,00 lordi pro anno o nella diversa misura accertata. pag. 3/23 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la con Controparte_2
l ) e Controparte_3
l del Parte_2
Personale (Dipartimento della Funzione Pubblica), che, in primo luogo, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di conferimento di incarico dirigenziale, avendo la ricorrente sottoscritto contratto di lavoro approvato con DDG 8853/f.p. del 22.12.2015 per l'incarico di dirigente dell'UREGA di Catania con decorrenza dal 2.11.2015. Contestava poi le domande volte al riconoscimento di un diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive a titolo di retribuzione di posizione parte variabile e di retribuzione di risultato, di un diritto alla remunerazione delle funzioni aggiuntive di presidente della commissione provinciale di Catania dell'UREGA e alla rideterminazione in aumento della retribuzione di posizione parte variabile e di risultato e ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante dal mancato conferimento di incarico dirigenziale o dalla lesione dell'immagine e della professionalità, e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 1798/2022, pubblicata in data 11.5.2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso condannava l'amministrazione al pagamento in favore della ricorrente a titolo di indennità di funzione quale Presidente della Commissione Provinciale di Catania dell'UREGA dal
30 marzo 2011 al 31 dicembre 2014 della somma lorda di € 191.250,00, detratto quanto corrisposto dall'amministrazione a titolo di indennità di posizione parte variabile anni 2013 e 2014, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione;
rigettava ogni altra domanda;
condannava parte resistente al pagamento di un terzo delle spese di lite, compensandole per la restante quota.
Il Tribunale, premessa la prospettazione dei fatti proposta in ricorso e le domande formulate dalla ricorrente, riportando altresì le difese di parte resistente, esponeva:
- che con decreto del Presidente della Regione 18.1.2013 n. 6 era stato approvato il regolamento di attuazione del titolo secondo della l.r. 16.12.2008 n. 19, pag. 4/23 “rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12 e successive modifiche e integrazioni”, con istituzione all'interno dell Parte_1
e della mobilità del Dipartimento Regionale Tecnico con decorrenza
[...]
dall'1.3.2013;
- che il dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico, nominato in persona dell'ing. con D.P.R. n. 3362 del 10.6.2013, aveva Persona_1
emanato avviso pubblico per le postazioni dirigenziali vacanti - prot. n. 263 del 18 luglio 2013 e successivo prot. n. 676 del 31 luglio 2013 – riferito al funzionigramma allora vigente approvato con D.D.G n. 3 del 18 luglio 2013;
- che al bando avevano partecipato 288 dirigenti per 213 postazioni dirigenziali;
- che la ricorrente aveva partecipato al bando manifestando tuttavia la disponibilità
a ricoprire esclusivamente l'incarico di dirigente dell'ufficio provinciale UREGA di
Catania;
- che gli incarichi erano stati affidati nel rispetto del D.D.G. n. 4/2013, e segnatamente dell'art. 1 co. 3 paragrafo f) dei criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali allegato al D.D.G., che per il conferimento degli incarichi dirigenziali prescriveva di tener conto di un principio di rotazione e della vigente normativa, in particolare per gli uffici periferici UREGA dell'art. 9 co. 21 l.r. 12 del
12.7.2011;
- che il D.D.G. n. 252 del 16.5.2014, con cui il dirigente generale pro tempore conferiva alla l'incarico di dirigente dell di CP_1 Parte_4
Catania, era stato successivamente revocato con D.D.G. n. 599 del 30.12.2014, atteso che la ricorrente ricopriva il medesimo incarico di preposto dell Parte_4
ormai dal settembre 2010;
[...]
- che con nota n. 846 del 9.1.2015 era stato emanato il bando relativo alle postazioni dirigenziali del D.R.T. ancora vacanti, al quale la ricorrente aveva partecipato con nota del 20.1.2015, chiedendo esclusivamente il conferimento di incarico presso il servizio provinciale UREGA di Messina (e non presso l'UREGA di pag. 5/23 Catania, sussistendo i limiti temporali previsti dal citato art. 9 co. 21 l.r. n. 12 del 12 luglio 2011); nondimeno per quell'incarico era stato scelto il dott. Persona_2
in considerazione del curriculum presentato e dell'esperienza specifica maturata in materie giuridiche, mentre per il servizio UREGA di Catania l'incarico era stato conferito all'ing. ; Persona_3
- che nessuna contestazione la ricorrente aveva sollevato in merito alle nomine effettuate;
- che, a seguito del collocamento in quiescenza dell'ing. in data Per_3
1.10.2015, la ricorrente aveva partecipato al conseguente bando, ottenendo l'incarico di dirigente del servizio provinciale di Catania con decorrenza dal 2 novembre 2015 e la sottoscrizione, in data 30 ottobre 2015, del relativo contratto di lavoro.
Ciò premesso, il primo giudice, richiamati in diritto l'art. 19 d.lgs. 165/2001, inerente agli incarichi di funzioni dirigenziali ed applicabile anche alle Regioni, e la giurisprudenza di legittimità in materia di conferimento di incarichi dirigenziali nel pubblico impiego privatizzato, rilevava che, in tema di pubblico impiego, il dirigente, in caso di mancato conferimento di un nuovo incarico, può far valere un interesse legittimo di diritto privato, correlato all'obbligo per l'amministrazione di agire secondo i canoni della correttezza e della buona fede, nonché in base ai principi di imparzialità, efficienza e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., la cui lesione non legittima la domanda di attribuzione dell'incarico ma solo quella del ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti (cfr Cass. sez. lav. n. 5546/2020). Rilevava altresì che, nel caso di conferimento di incarichi dirigenziali, l'amministrazione deve procedere a una valutazione comparativa con gli altri candidati che sia sorretta da congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate.
Osservava inoltre che, ai fini dell'accertamento e della liquidazione del danno da perdita di "chance" invocato dal candidato escluso, dovevano distinguersi le ipotesi di mancanza o di illegittimità della motivazione da quella della motivazione insufficiente, rilevando che nel primo caso il giudice investito della domanda pag. 6/23 risarcitoria era tenuto a procedere "ex novo" ad una valutazione comparativa del profilo dei candidati, verificando se l'attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo conto dell'incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico;
nel caso in cui, invece, dalla motivazione assunta dalla P.A. fosse possibile evincere i criteri di merito posti a fondamento della nomina, il giudice doveva apprezzare alla stregua di questi ultimi l'esistenza di una significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi conducesse a un diverso esito, su cui fondare il ristoro (cfr. Cass. sez. lav. n. 6485/2021).
Nel caso in esame, il Tribunale riteneva provato che l'amministrazione avesse provveduto alla emanazione di avviso pubblico per le postazioni dirigenziali vacanti
(prot. n. 263 del 18.7.2013 e successivo prot. n. 676 del 31.7.2013) e che la ricorrente avesse manifestato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico dell'ufficio provinciale UREGA di Catania, conferitole con D.D.G. n. 252 del 16 maggio 2014, poi revocato con D.D.G. n. 599 del 30.12.2013 per superamento del periodo massimo previsto dall'art. 9 co. 21 l.r. 12/2011, avendo la stessa ricoperto il medesimo incarico sin dal settembre 2010.
Osservava altresì che l'Amministrazione resistente aveva dimostrato che nel gennaio 2015 era stato emanato altro bando relativo alle postazioni dirigenziali del
Dipartimento Regionale Tecnico ancora vacanti, al quale la ricorrente aveva partecipato richiedendo, con nota del 20 gennaio 2015, esclusivamente il conferimento di incarico presso il servizio provinciale UREGA di Messina, poi affidato ad altro dirigente, dott. . Persona_2
Evidenziava quindi che la ricorrente non aveva contestato la nomina del e Per_2
la valutazione effettuata dall'Amministrazione, lamentando invece di non avere ottenuto un incarico di qualunque genere, a prescindere dal numero e dalla tipologia dei posti di funzione disponibili nella dotazione organica resi pubblici dall'Amministrazione con apposito avviso e dalla disponibilità manifestata rispetto alle posizioni pubblicate con tali avvisi. pag. 7/23 Rilevava che dalla prospettazione attorea non emergeva alcuna condotta dell'Amministrazione contraria ai canoni della correttezza e buona fede o ai principi di cui all'art. 97 Cost..
Pertanto, riteneva infondate le domande della ricorrente di accertamento del diritto all'attribuzione di incarico dirigenziale e di risarcimento dei danni asseritamente subiti, anche a titolo di dequalificazione professionale conseguente al mancato conferimento di incarico e per presunto danno all'immagine professionale all'interno dell'Amministrazione, considerando anche l'incarico, conferito alla stessa, di commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Catania.
In merito alla remunerazione delle funzioni aggiuntive di Presidente della
Commissione Provinciale di Catania dell'UREGA, rimaste incontestate, o alla rideterminazione in aumento della retribuzione di posizione – parte variabile e della retribuzione di risultato per il periodo dal 30 marzo 2011 al 31 dicembre 2014, richiamava l'art. 2 del D.P.R.S. n. 1/2005 - previsione ribadita dall'art. 14 D.P.R.S. n.
13/2012 - che per il presidente della sezione provinciale prevedeva una indennità annua lorda di funzione fissata in € 51.000,00.
Osservava che l'Amministrazione resistente, pur deducendo che le funzioni suppletive svolte dalla ricorrente come presidente della commissione provinciale
UREGA erano state già abbondantemente remunerate nei relativi periodi di lavoro con la corresponsione dell'indennità di posizione parte variabile (“da ultimo avvenuta con DDG n. 8975 del 23.12.2014 (anno 2013) e DDG n. 930 del 5.3.2015 (anno
2004)”), non aveva neppure precisato esattamente gli importi pagati alla ricorrente.
Alla luce delle mansioni svolte dalla ricorrente e delle disposizioni richiamate, concludeva per la fondatezza della domanda di condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento in favore della stessa della indennità di funzione nella misura quantificata in ricorso, per un importo lordo di € 191.250,00 (ossia € 51.000,00 X anni tre e mesi nove), detratto quanto corrisposto dall'amministrazione a titolo di indennità di posizione parte variabile anno 2013 e anno 2014, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione come per legge. pag. 8/23 Rigettava infine la domanda di temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c., proposta dalla ricorrente, non ravvisando nella condotta della parte resistente gli estremi di una responsabilità aggravata sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave, sia sotto il profilo oggettivo costituito dall'entità del danno subito quale conseguenza della condotta della controparte.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la
[...]
Parte_5
, con atto depositato in
[...]
data 10 novembre 2022.
Si costituiva nel giudizio di appello , resistendo Controparte_1
all'interposto gravame e proponendo a sua volta appello incidentale.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con un unico motivo di gravame, articolato in due punti, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 24 c. 3 d.lgs. 165/2001 e 13 L.R. 10/2000.
Rileva che la statuizione di condanna al pagamento di somme a titolo di indennità di funzione si pone in contrasto con il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti previsto dall'art. 24 d.lgs 165/2001 e recepito nell'ordinamento regionale all'art.13 della l.r. 10/2000.
Osserva in proposito, richiamando la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez.
L. 8261/2017), che il principio di onnicomprensività della retribuzione affermato dagli artt. 24 co. 3 e 27 d.lgs. 165/2001 opera in tutti casi in cui l'attività svolta dal dirigente sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto e a mansioni rientranti nei normali compiti di servizio.
Deduce che l'applicabilità di tali previsioni è resa ancor più evidente dalla circostanza che l'odierna appellata ha ricoperto ininterrottamente dall'1.7.2010
l'incarico di dirigente preposto al Servizio Provinciale dell'UREGA di Catania e pag. 9/23 funzioni suppletive di Presidente della commissione di gara UREGA di Catania, come comprovato dalla documentazione prodotta dalla stessa e dal curriculum vitae, ove viene indicato lo svolgimento di mansioni di Presidente supplente.
Afferma che dette funzioni suppletive sono state pienamente remunerate nei relativi periodi di lavoro con la corresponsione dell'indennità di posizione parte variabile.
Sostiene pertanto che la condanna al pagamento delle somme in contestazione violi il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e che non possano essere applicate le disposizioni normative richiamate dal primo giudice (Art. 2
D.P.R.S. n.1/2005 e art. 14 D.P.R.S. n. 13/2012), poiché riferite al compenso del
Presidente titolare e non ad un mero incarico di supplenza.
1.2. In via gradata, contesta la condanna al pagamento della somma lorda determinata in € 191.250, 00, a titolo di indennità di funzione in qualità di presidente della commissione provinciale dell'UREGA dal 30.3.2011 al 31.12.2014, con la sola detrazione di quanto corrisposto a titolo di indennità di posizione parte variabile relativa agli anni 2013 e 2014.
Sul punto sostiene che debba essere detratto dalla somma suindicata l'intero trattamento accessorio, comprensivo della retribuzione di risultato corrisposta per il medesimo periodo.
Rileva quindi che nel periodo considerato l'appellata ha percepito per gli anni 2011
e 2012 la somma di € 62.108,20 (di cui € 22.100,00 per anno a titolo di retribuzione di posizione parte variabile ed € 8954,10 per anno a titolo di retribuzione di risultato),
e per gli anni 2013 e 2014 la somma di € 56496,65 (di cui € 19.993,42 per anno a titolo di retribuzione di posizione parte variabile ed € 8322,13 per anno a titolo di retribuzione di risultato).
Produce a tal fine prospetto delle somme corrisposte alla , chiedendone CP_1
l'acquisizione ai sensi dell'art. 437 co. 2 c.p.c.
2. Con un unico e articolato motivo di appello incidentale, l'appellata, rilevando di essere rimasta priva di incarico dirigenziale, nonché totalmente inattiva, dal gennaio pag. 10/23 2015 sino alla data di deposito del ricorso, e che tale inattività si è protratta fino a novembre 2015, censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato le richieste di cui ai punti da 1) a 6) del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,
e, segnatamente, le domande relative all'accertamento del diritto della stessa all'attribuzione di incarico dirigenziale e alla contrattualizzazione dal 1° gennaio
2015, nonché al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della mancata percezione della retribuzione di posizione parte variabile, del conseguente danno pensionistico, del danno da mancata percezione della retribuzione di risultato, del danno da gravissima dequalificazione professionale.
Rileva sul punto che la P.A. è tenuta a fare lavorare il dirigente anche conferendogli un incarico d'ufficio, attribuendogli anche solo un incarico di studio.
Osserva che il diritto del dirigente ad un incarico è riconosciuto dall'art. 36 comma
1 C.C.R.L. sulla dirigenza regionale del 2007, secondo il quale “tutti i dirigenti compresi nel ruolo unico hanno diritto ad un incarico e il dovere di accettarlo”, oltre che dall' art. 9, commi 1-3 l.r. n. 10/2000 in ordine alle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali, dall'art. 21 C.C.R.L., secondo il quale i rapporti individuali di lavoro instaurati successivamente all'entrata in vigore del medesimo contratto sono costituiti e regolati contrattualmente, e dall'art. 36 comma 5 C.C.R.L., secondo il quale gli incarichi di direzione - ad eccezione degli incarichi di direzione di uffici speciali o di diretta collaborazione - sono conferiti dal dirigente posto al vertice della struttura con contratto individuale, anche nei casi di incarichi di consulenza, studio, ricerca e formazione interna, previo confronto con il dirigente interessato.
Deduce che la mancata contrattualizzazione del rapporto dirigenziale ha comportato un rilevante danno economico oltre che professionale, consistito: 1) nella mancata percezione della retribuzione di posizione parte variabile di pari fascia o di importo non inferiore del 10% rispetto a quella attribuita in virtù dell'incarico precedentemente ricoperto, ai sensi dell'art. 42 C.C.R.L. co. 1 e 2, che rientra anche nella base di calcolo del trattamento pensionistico;
2) nel mancato riconoscimento pag. 11/23 della retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 65 CCRL (graduata in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi fino alla misura massima del 30% della retribuzione di posizione parte variabile e, per i dirigenti della seconda e terza fascia, anche della parte fissa della stessa retribuzione di posizione individuata dalla lett. c) punto II co. 2 art. 61), avendo sempre raggiunto negli anni precedenti gli obiettivi professionali fissati dall'Amministrazione, anche sotto il profilo della perdita di chances per la probabilità di conseguire il risultato utile;
3) nel danno alla professionalità e all'immagine professionale all'interno della P.A., riportato a seguito della totale inattività nel periodo in cui era rimasta priva di funzioni dirigenziali.
Sostiene infine l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui attribuisce rilievo, in senso contrario al danno dalla stessa lamentato, alla nomina quale commissario straordinario presso il Libero Consorzio Comunale di Catania, trattandosi di incarico di natura politica e non dirigenziale.
3. L'appello principale proposto dall è parzialmente Parte_6
fondato.
3.1. In tema di trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale l'art. 24 d.lgs. 30.3.2001 n. 165, premettendo che la retribuzione spettante al dirigente “è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti”, al comma 3 dispone: “Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa;
...”.
L'art. 13 l.r. 10 del 15.5.2000 prevede a sua volta che “la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per l'area dirigenziale, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità”. Il comma 2 dispone altresì che
“con contratto individuale sono determinati gli istituti del trattamento economico pag. 12/23 accessorio, collegati al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”. Del tutto conforme alla corrispondente norma del T.U.P.I. è, poi, il successivo comma 4, secondo il quale “il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa”.
Le disposizioni richiamate esprimono il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in ragione del quale “il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza
o su designazione della stessa” (cfr. Cass. Sez. L. sent. n. 3094 dell'8.2.2018; Cass.
Sez. L. sent. n. 8261 del 30.3.2017).
Sul punto si è ritenuto che il principio di onnicomprensività della retribuzione operi inderogabilmente “in tutti i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, scaturenti da mansioni cui il dirigente
è obbligato e che rientrano nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere e sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti d'istituto” (Cass. Sez. L. n. 8261/2017).
Per quanto riguarda lo specifico incarico di Presidente della Commissione di gara presso l'UREGA svolto dall'appellata, l'art. 5 l.r.
2.8.2002 n. 7, introducendo dopo l'art. 7 della l. 109 del 1994 l'art. 7 ter, in tema di “ per Parte_3
l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici”, prevedeva, al comma 9 di tale articolo, la costituzione presso ciascuna sezione provinciale di tale ufficio di una commissione di tre componenti “in possesso di adeguata professionalità” scelti tra
“a) un dirigente amministrativo dell' , previo parere della Parte_6
Commissione “Affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana”, b) un pag. 13/23 dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, previo parere della
Commissione “Affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana”, c) un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di competenza”.
Il successivo co. 16 disponeva: “Ai componenti delle commissioni di nomina regionale spetta un'indennità annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 17. Per gli altri componenti l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza”.
La successiva l.r. 12.7.2011 n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 e successive modifiche ed integrazioni”, all'art. 9, che al co. 1 ha istituito
“l' per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori (UREGA)”, al Parte_3
co. 10 prevede la costituzione di una commissione di tre componenti presso ciascuna sezione provinciale dell'UREGA, con nomina – v. lett. a) - di “un dirigente dell'Amministrazione regionale o un dirigente dell'Amministrazione statale anche a riposo esperto in materie giuridiche, o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della Commissione legislativa 'Affari istituzionali' dell'Assemblea regionale siciliana”.
Quanto al trattamento economico riservato ai componenti della suddetta commissione, il co. 22 dello stesso art. 9 recita: “22. Ai componenti delle commissioni di cui ai commi 10 e 14 del presente articolo di nomina regionale spetta un'indennità annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 26. Per gli altri componenti l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza. .... Ai componenti delle commissioni, dipendenti dell'Amministrazione regionale, in luogo dell'indennità annua lorda è corrisposto, pag. 14/23 fermo restando il disposto di cui all'articolo 36, comma 1, dell'allegato 'A' al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 35, lettere d) ed
e) del medesimo allegato, per importo complessivamente equivalente all'indennità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio
2005, n. 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione”.
Il richiamo contenuto nel co. 22 cit. al decreto del Presidente della Regione
22.6.2001 n. 10 - recante “Recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000/2001 -
Accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli uffici di Gabinetto - Nuovo ordinamento professionale del personale - Contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area della dirigenza” – ed in particolare all'art. 35 lett. d) ed e) dell'Allegato Contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area della dirigenza, fa riferimento alla retribuzione di posizione parte variabile e alla retribuzione di risultato.
Pertanto, secondo tale disposizione, l'importo del trattamento accessorio - retribuzione di posizione parte variabile e retribuzione di risultato - spettante ai componenti delle commissioni dipendenti dell'Amministrazione regionale deve comunque corrispondere all'indennità di funzione di cui all'art. 2 co. 2 del decreto del Presidente della Regione 14.1.2005 n. 1, che per il presidente della sezione provinciale ammonta, in misura annua lorda, ad € 51.000.
Tale importo è confermato dal decreto del Presidente della n. 13 Controparte_2
del 31.1.2012, “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12”, che all'art. 14, rubricato “Organizzazione e funzionamento dell' per l'espletamento di gare per l'appalto dei lavori di cui Parte_3
all'art. 9 della legge regionale n. 12/2011. Nomina e funzioni dei componenti le commissioni”, per la parte d'interesse recita: “... 2. I componenti delle commissioni provinciali di cui all'art. 9, comma 10, lettera a), assumono il ruolo di presidente pag. 15/23 della sezione provinciale, quelli di cui all'art. 9, lettera b), assumono il ruolo di vicepresidente della sezione provinciale, e sono nominati ai sensi dell'art. 9, comma
19, della legge regionale n. 12/2011, ai fini della istituzione delle commissioni di cui ai commi 10, 12 e 14 del comma medesimo. 3. In caso di impedimento del presidente della sezione per giustificati motivi, le funzioni di presidente della commissione istituita ai sensi dell'art. 9, comma 10, della legge regionale n. 12/2011, sono assunte dal vicepresidente. 4. ... 5. L'indennità annua lorda di funzione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 14 gennaio 2005, n. 1, è fissata per il presidente di ciascuna sezione provinciale in euro 51.000,00 e per il vicepresidente di ciascuna sezione provinciale in euro 30.000,00, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione”.
3.2. Dall'esame della normativa richiamata, posta dal primo giudice a fondamento della decisione (v. richiamo dell'art. 2 D.P.R.S. n. 1/2005 e 14 D.P.R.S. n. 13/2012), si evince che il principio di onnicomprensività della retribuzione va correlato alla normativa regionale, che prevede per i dirigenti regionali chiamati a comporre la commissione provinciale costituita presso l'UREGA la corresponsione di un trattamento economico accessorio di importo equivalente all'indennità di cui all'art. 2 co. 2 D.P.R.S. 14.1.2005 n. 1 e 14 D.P.R.S. 13/2012, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.
Correttamente dunque il giudice di prime cure, premettendo che le funzioni svolte dalla ricorrente quale presidente della commissione provinciale di Catania dell'UREGA non sono state contestate dall'Amministrazione resistente, ha osservato che quest'ultima “si è limitata a dedurre che le funzioni suppletive sarebbero state
“già abbondantemente remunerate nei relativi periodi di rapporto di lavoro con la corresponsione dell'indennità di posizione parte variabile, da ultimo avvenuta con
DDG n. 8975 del 23.12.2014 (anno 2013) e DDG n. 930 del 5 marzo 2015 (anno
2004)”.
Le censure dell'Amministrazione appellante non colgono dunque nel segno nella misura in cui, richiamando il principio generale di onnicomprensività del trattamento pag. 16/23 economico dirigenziale, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che non riconosce all'appellata per le funzioni aggiuntive svolte un compenso ulteriore cumulato con il trattamento accessorio ordinariamente attribuitole, ma ridetermina il trattamento accessorio alla luce della normativa regionale in precedenza richiamata avuto riguardo alla specifica funzione svolta dall'appellata come presidente della commissione costituita presso l'UREGA, detraendo dallo specifico trattamento previsto per tale funzione la retribuzione di posizione parte variabile corrisposta all'interessata per gli anni 2013 e 2014, ritenuta dall'Amministrazione, senza ulteriori precisazioni, sufficiente a remunerare le funzioni di presidente della suddetta commissione di gara.
4. Dall'esame della normativa regionale applicabile emerge invece la fondatezza del secondo punto dell'appello principale.
L'Amministrazione regionale in via gradata contesta la sentenza di primo grado per il quantum debeatur e chiede che sia detratto dal trattamento economico riconosciuto in primo grado l'intero trattamento accessorio corrisposto all'appellata dal 30 marzo 2011 al 31 dicembre 2014, comprensivo della retribuzione di risultato.
A tal fine allega un prospetto delle somme corrisposte, di cui chiede l'acquisizione in appello ai sensi dell'art. 437 co. 2 c.p.c. come documento indispensabile ai fini della decisione della causa.
Ebbene, come esposto in precedenza, l'art. 9 co. 22 l.r. 12/2011 prevede per i componenti delle commissioni di gara costituite presso l'UREGA che siano dipendenti dell'Amministrazione regionale la corresponsione del trattamento economico accessorio di cui all'art. 35 lett. d) ed e) del Contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area della dirigenza allegato al D.Pres. reg. 22.6.2001 n. 10 - costituito dalla retribuzione di posizione parte variabile e dalla retribuzione di risultato – “per importo complessivamente equivalente all'indennità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005 n. 1, senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio della Regione”.
pag. 17/23 Ne consegue che dalla indennità di funzione prevista per il Presidente della sezione provinciale della commissione, pari all'importo annuo lordo di € 51.000,00
(confermata per il Presidente di ciascuna sezione provinciale dall'art. 14 co. 5 del decreto Presidenziale 31.1.2012 n. 13), va detratto l'intero trattamento accessorio, costituito dalla retribuzione di posizione parte variabile e dalla retribuzione di risultato, corrisposto all'appellata nel periodo in cui ha svolto le funzioni di presidente della Commissione UREGA.
5. E' infondato l'appello incidentale proposto dall'appellata con riferimento alle domande di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale avanzate in primo grado sul rilievo della illegittimità della condotta della P.A. per non avere attribuito alla stessa alcun incarico dirigenziale, a seguito della cessazione in data
31.12.2014 del precedente incarico ricoperto, lasciandola priva di funzioni fino al conferimento di nuovo incarico dirigenziale nel novembre 2015.
5.1. Sotto tale profilo l'appellante incidentale invoca il disposto di cui all'art. 36
C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale per il quadriennio giuridico 2002 –
2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, che per le parti d'interesse dispone: “Tutti i dirigenti compresi nel ruolo unico hanno diritto ad un incarico e il dovere di accettarlo, salvo giustificati e documentati motivi.
2. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti secondo le disposizioni del presente capo.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato;
l'affidamento e
l'avvicendamento degli incarichi avvengono nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 10/00 e dall'art. 11 della legge regionale n. 20/03, dei criteri preventivamente definiti dalle Amministrazioni ai sensi degli artt. 9 e 10 del presente contratto e dalla valutazione di fine contratto. ... 5. Gli incarichi di direzione di uffici speciali di cui al comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2000 nonché gli incarichi presso gli uffici di diretta collaborazione sono conferiti dall'organo politico;
tutti gli altri incarichi sono conferiti dal dirigente posto al vertice della struttura con contratto individuale, anche nei casi di incarichi di consulenza, studio, ricerca e formazione interna, previo confronto con il dirigente a cui intende conferire pag. 18/23 l'incarico. ... 9. Le Amministrazioni adottano procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi ai dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità delle
Amministrazioni stesse. Nelle ipotesi in cui non vi siano modifiche della struttura né motivi che giustifichino eventuali rotazioni o comunque il mancato rinnovo dell'incarico, e non vi sia una valutazione negativa dell'operato del dirigente, allo stesso deve essere garantita la stipula di un nuovo contratto individuale senza soluzione di continuità per l'azione amministrativa e gestionale entro e non oltre i successivi trenta giorni. 10. Ciascuna Amministrazione deve assicurare la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti.
A tal fine deve essere fornita opportuna comunicazione all'albo del ruolo unico sia degli incarichi dirigenziali attribuiti sia dei posti vacanti”.
L'appellante incidentale rileva altresì che, in base all'art. 42 C.C.R.L. cit., co. 1 e
2, le Amministrazioni che non intendano confermare lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia un'espressa valutazione negativa, sono tenute ad assicurare al dirigente un incarico almeno equivalente, ove per incarico equivalente, sì come disposto dal successivo comma 2, si intende “l'incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito”. Deduce pertanto l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione per non averle offerto, alla cessazione dell'incarico dirigenziale presso l'UREGA nel dicembre 2014, un ulteriore incarico di qualunque tipo, anche di studio.
Orbene, il giudice di prime cure sul punto correttamente osserva che a fronte del mancato conferimento di un nuovo incarico si configura in capo al dirigente un mero
“interesse legittimo di diritto privato, correlato all'obbligo per l'amministrazione di agire secondo i canoni della correttezza e buona fede, nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., la cui eventuale pag. 19/23 lesione non legittima la domanda di attribuzione dell'incarico ma solo quella di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti” (così Cass. Sez. L. 5546/2020). Osserva altresì che “l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali integra una determinazione negoziale di natura privatistica, per la cui adozione
l'amministrazione datrice di lavoro è tenuta ad osservare le norme di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, dovendo pertanto procedere, alla stregua delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (e degli stessi principi evocati dall'art. 97 Cost.), a una valutazione comparativa con gli altri candidati che contempli adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate” (Cass. Sez. L. sent. n. 6485 del 9.3.2021).
L'obbligo di adeguata motivazione risponde dunque alla necessità di dare conto della valutazione comparativa operata tra i vari candidati.
5.2. Nel caso di specie, risulta non solo che l'Amministrazione regionale ha provveduto all'emanazione di apposito avviso relativo alle postazioni dirigenziali del
Dipartimento Regionale Tecnico ancora vacanti – come del resto si desume dalla stessa istanza della del 20.1.2015, nella quale è richiamata la nota del D.G. CP_1
del Dipartimento Regionale Tecnico prot. n. 846/DRT del 9.1.2015, “con la quale si diramava l'avviso di postazioni dirigenziali disponibili da conferire presso il suddetto Dipartimento” – ma anche che la stessa con la suddetta istanza ha manifestato interesse e disponibilità al conferimento dell'incarico per il solo Servizio
Provinciale UREGA di Messina, poi assegnato ad altro dirigente.
Non avendo l'appellante incidentale formulato contestazioni o censure sulla legittimità sia della procedura espletata che dell'attribuzione ad altro dirigente dell'incarico ambito, ed avendo altresì concentrato le proprie doglianze sul mancato conferimento di un ulteriore incarico di qualsivoglia natura, vantando in tal senso un vero e proprio diritto, ritiene il Collegio che l'interesse legittimo di diritto privato di cui la era titolare sia fatto salvo dalla corretta instaurazione da parte CP_1
dell di una procedura selettiva per le postazioni vacanti e Parte_6 pag. 20/23 disponibili, volta alla comparazione dei profili propri dei dirigenti interessati, in ordine alla quale l'appellata nulla ha lamentato.
Non appare dunque condivisibile l'assunto, posto a base dell'appello incidentale, secondo il quale la , alla cessazione del proprio incarico di dirigente presso il CP_1
servizio UREGA di Catania, vantasse un diritto ad ottenere altro incarico a prescindere dall'elenco delle sedi vacanti, del quale l'Amministrazione aveva provveduto a dare avviso. In tale prospettiva l'art. 36 C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale al co. 10 prevede che ciascuna Amministrazione deve assicurare la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti.
Né la – che, a seguito di pubblicazione dell'avviso delle postazioni CP_1
dirigenziali disponibili nel gennaio 2015, ha dichiarato la propria disponibilità per il solo Servizio provinciale UREGA di Messina, poi attribuito ad altro dirigente - ha allegato in questa sede la disponibilità a quell'epoca di altre sedi vacanti che l'Amministrazione, ledendo il suo interesse ad ottenere un nuovo incarico, illegittimamente non le abbia proposto negandole in tal modo altro incarico dirigenziale alla cessazione del precedente.
Correttamente dunque l'Amministrazione regionale ha provveduto all'attribuzione degli incarichi vacanti nell'ambito di apposita procedura selettiva, non potendosi configurare – come ritiene invece l'appellante incidentale – un diritto soggettivo del singolo dirigente ad ottenere in ogni caso un incarico almeno equivalente a quello precedentemente ricoperto, né una lesione del diritto a svolgere le mansioni per cui era stata assunta.
L'insussistenza dei denunciati profili di illegittimità della condotta dell dà ragione dell'infondatezza delle domande Parte_6
risarcitorie proposte dalla in ragione della mancata contrattualizzazione del CP_1
rapporto dirigenziale nel periodo da gennaio a novembre 2015, ogni altra questione proposta sul punto risultando assorbita.
pag. 21/23 6. Per i motivi esposti, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dall ed in parziale riforma della sentenza impugnata, Parte_6
l'Amministrazione appellante va condannata al pagamento in favore dell'appellata della somma di € 191.250,00, pari all'indennità annua lorda di € 51.000 X anni 3 e mesi 9 - dal 30.3.2011 al 31.12.2014 (corrispondente al periodo in cui l'appellata ha svolto le funzioni di presidente della commissione provinciale di Catania dell'UREGA, per come accertato dalla sentenza di primo grado sul punto non censurata) - detratto quanto corrisposto alla stessa a titolo di retribuzione di posizione parte variabile e di retribuzione di risultato nel medesimo periodo, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
7. L'appello incidentale proposto dall'appellata deve Controparte_1
invece essere rigettato.
8. Ex art. 92 co. 2 c.p.c., la reciproca soccombenza nei termini esposti in precedenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 2/3. Pertanto, l'Amministrazione appellante va condannata al pagamento in favore della del residuo 1/3 per entrambi i gradi di giudizio, CP_1
liquidato come in dispositivo, per il primo grado con conferma della liquidazione disposta dal primo giudice per il divieto di reformatio in pejus, per il presente grado alla stregua dei parametri di cui al D.M. 13/8/2022 n. 147 ed in base al valore della causa (scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'Amministrazione appellante al pagamento in favore di Controparte_1
per la causale di cui in motivazione, della somma di € 191.250,00, detratto quanto corrisposto alla stessa a titolo di retribuzione di posizione parte variabile e di pag. 22/23 retribuzione di risultato nel periodo dal 30.3.2011 al 31.12.2014, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 2/3 e condanna l'Amministrazione appellante al pagamento del residuo 1/3, liquidato come da sentenza impugnata per il giudizio di primo grado, nonché nella misura di €
3000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, per il presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza per l'appellante incidentale dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
pag. 23/23