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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/10/2025, n. 4989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4989 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 14651/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
VA CA, nel procedimento civile iscritto al n. 14651 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 13.10.2023
Dott. VA CA 1
1. , nato a [...]/SP (Brasile) in data Controparte_1
09.09.1990, residente in [...], no 1-06, Jardim Florida, CAP: 17024-680, Bauru/SP (Brasile),
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni:
- nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di: Controparte_1
, nato a [...]/SP (Brasile) in data 09.09.1990; stante la sussistenza dei
[...] presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al Controparte_2 Controparte_3
in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile
[...] competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
A sostegno della domanda precisava che:
- era discendente del cittadino italiano (o Persona_1 Persona_2
o o cfr. doc. 3 fascicolo ricorrenti) nato
[...] Persona_3 Persona_4 a Dolo (VE) il 28.04.1889, figlio di e , il quale Persona_5 Parte_1 successivamente emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, ove si univa in matrimonio, in data 7 gennaio 1911, con la sig.ra . Persona_6
Dal loro matrimonio nasceva:
• a Mineiros/SP (Brasile), il giorno 25 aprile 1917, il sig.
[...]
il quale, in data 30 settembre 1939 a Jau/SP (Brasile), contraeva CP_4 matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione nasceva: Persona_7
➢ a Conceição do Turvo/MG (Brasile), il giorno 1° aprile 1956, il sig.
che, in data 16 aprile 1988, a Penapolis/SP Parte_2 (Brasile), contraeva matrimonio con la sig.ra e Persona_8 dalla loro unione nasceva:
✓ a Bauru/SP (Brasile), il giorno 9 settembre 1990, il sig.
, odierno ricorrente Controparte_1
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 il ricorrente aveva cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Dott. VA CA 2
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_2 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- il ricorrente è discendente diretto del cittadino italiano nato Persona_1
a Dolo (VE) il 28.04.1889.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_2 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Dott. VA CA 3
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_2 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_2 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Venezia, 21.10.2025.
IL GOP
Dott. VA CA
Dott. VA CA 4
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
VA CA, nel procedimento civile iscritto al n. 14651 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 13.10.2023
Dott. VA CA 1
1. , nato a [...]/SP (Brasile) in data Controparte_1
09.09.1990, residente in [...], no 1-06, Jardim Florida, CAP: 17024-680, Bauru/SP (Brasile),
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni:
- nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di: Controparte_1
, nato a [...]/SP (Brasile) in data 09.09.1990; stante la sussistenza dei
[...] presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al Controparte_2 Controparte_3
in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile
[...] competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
A sostegno della domanda precisava che:
- era discendente del cittadino italiano (o Persona_1 Persona_2
o o cfr. doc. 3 fascicolo ricorrenti) nato
[...] Persona_3 Persona_4 a Dolo (VE) il 28.04.1889, figlio di e , il quale Persona_5 Parte_1 successivamente emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, ove si univa in matrimonio, in data 7 gennaio 1911, con la sig.ra . Persona_6
Dal loro matrimonio nasceva:
• a Mineiros/SP (Brasile), il giorno 25 aprile 1917, il sig.
[...]
il quale, in data 30 settembre 1939 a Jau/SP (Brasile), contraeva CP_4 matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione nasceva: Persona_7
➢ a Conceição do Turvo/MG (Brasile), il giorno 1° aprile 1956, il sig.
che, in data 16 aprile 1988, a Penapolis/SP Parte_2 (Brasile), contraeva matrimonio con la sig.ra e Persona_8 dalla loro unione nasceva:
✓ a Bauru/SP (Brasile), il giorno 9 settembre 1990, il sig.
, odierno ricorrente Controparte_1
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 il ricorrente aveva cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Dott. VA CA 2
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_2 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- il ricorrente è discendente diretto del cittadino italiano nato Persona_1
a Dolo (VE) il 28.04.1889.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_2 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Dott. VA CA 3
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_2 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_2 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Venezia, 21.10.2025.
IL GOP
Dott. VA CA
Dott. VA CA 4