Ordinanza collegiale 14 aprile 2025
Ordinanza cautelare 20 novembre 2025
Ordinanza cautelare 20 febbraio 2026
Decreto cautelare 25 febbraio 2026
Sentenza breve 10 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 10/04/2026, n. 6539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6539 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06539/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03539/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3539 del 2025, proposto da
TA IE, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Maria Fasano, Stefania Fasano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
CE NZ, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 14/01/2025 n. Registro Ufficiale 0001354 resa dal Direttore Generale del Ministero Dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra TA IE nata il [...] a [...] – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31 marzo 2024 non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 18885 del 10 maggio 2024, come citata in premessa, è rigettata”;
del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il
centro Piatel;
- di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. UC De EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che la ricorrente col ricorso in epigrafe indicato ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna, proponendo plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere;
Considerato che il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio;
Considerato che, pervenuto il ricorso alla camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare, la difesa di parte ricorrente, con memoria depositata il 3 aprile 2026, ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione da parte della ricorrente avendo la stessa aderito ai corsi formativi INDIRE.
Secondo l’orientamento consolidato, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità.
Ritenuto dunque di dover dichiarare l’improcedibilità del giudizio con compensazione delle spese, considerato il contrasto giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE BI, Presidente
UC De EN, Consigliere, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC De EN | IE BI |
IL SEGRETARIO