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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 483/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DA GIOVANNI, Presidente SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Relatore TURCO LUISA, Giudice in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1945/2023 depositato il 20/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220020986649 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2020
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento di somme messe in riscossione per contributo unificato tributario (CUT) nei confronti dell'agente della riscossione, che si è costituito;
è volontariamente intervenuto in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanza a mezzo della segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento.
Il primo e secondo motivo, con i quali si oppongono vizi di notifica dell'atto impugnato, sono infondati.
La notifica, infatti, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e (salvi i casi di notifica diretta) anche soggettivamente distinto, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio (valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto (Cass. SS.UU. 2015, n. 19704).
Con il terzo motivo il ricorrente deduce che in caso di impugnazione cumulativa di più atti andrebbe versato l'importo di un solo contributo unificato.
Anche tale motivo è privo di fondamento, perché il calcolo del valore della controversia ai fini del contributo unificato sulla base del numero degli atti impugnati è previsto dalla legge, con norma che lo stesso ricorrente riconosce essere stata riconosciuta costituzionalmente non censurabile.
É infondato anche il quarto motivo con il quale si denunzia la nullità della cartella di pagamento per un vizio formale di carente motivazione in ragione dell'omessa allegazione di atti nella stessa richiamati (inviti al pagamento); l'amministrazione ha, infatti, documentato l'avvenuta notifica degli inviti di pagamento con posta elettronica certificata, per cui gli atti richiamati nella cartella erano ben noti al ricorrente.
Con il quinto motivo si oppone la nullità dell'atto impugnato per vizio procedimentale dipendente dalla mancanza di una valida notifica degli atti che ne costituivano necessario presupposto.
Il motivo non è fondato perché, come già evidenziato, l'avvenuta notifica degli inviti di pagamento è stata documentalmente provata
Anche il sesto motivo, con il quale viene opposta la nullità della cartella per la mancata indicazione del responsabile procedimento, è privo di fondamento, risultando chiaramente indicati sia il responsabile della iscrizione a ruolo che il responsabile della fase di riscossione.
È privo di fondamento anche il successivo motivo di ricorso con il quale viene dedotta la mancanza di ogni indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, in quanto il saggio degli interessi moratori è normativamente stabilito e l'esattezza del calcolo, può, pertanto, essere verificata attraverso una semplice operazione aritmetica.
Anche l'ultimo motivo, con il quale si oppone la insussistenza del fondamento della pretesa tributaria, è infondato, atteso che risulta ex actis l'avvenuta presentazione dei ricorsi che costituisce presupposto dell'imposizione
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti costituite.
Agrigento 9.2.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA IN LI NN DA
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DA GIOVANNI, Presidente SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Relatore TURCO LUISA, Giudice in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1945/2023 depositato il 20/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220020986649 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2020
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento di somme messe in riscossione per contributo unificato tributario (CUT) nei confronti dell'agente della riscossione, che si è costituito;
è volontariamente intervenuto in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanza a mezzo della segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento.
Il primo e secondo motivo, con i quali si oppongono vizi di notifica dell'atto impugnato, sono infondati.
La notifica, infatti, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e (salvi i casi di notifica diretta) anche soggettivamente distinto, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio (valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto (Cass. SS.UU. 2015, n. 19704).
Con il terzo motivo il ricorrente deduce che in caso di impugnazione cumulativa di più atti andrebbe versato l'importo di un solo contributo unificato.
Anche tale motivo è privo di fondamento, perché il calcolo del valore della controversia ai fini del contributo unificato sulla base del numero degli atti impugnati è previsto dalla legge, con norma che lo stesso ricorrente riconosce essere stata riconosciuta costituzionalmente non censurabile.
É infondato anche il quarto motivo con il quale si denunzia la nullità della cartella di pagamento per un vizio formale di carente motivazione in ragione dell'omessa allegazione di atti nella stessa richiamati (inviti al pagamento); l'amministrazione ha, infatti, documentato l'avvenuta notifica degli inviti di pagamento con posta elettronica certificata, per cui gli atti richiamati nella cartella erano ben noti al ricorrente.
Con il quinto motivo si oppone la nullità dell'atto impugnato per vizio procedimentale dipendente dalla mancanza di una valida notifica degli atti che ne costituivano necessario presupposto.
Il motivo non è fondato perché, come già evidenziato, l'avvenuta notifica degli inviti di pagamento è stata documentalmente provata
Anche il sesto motivo, con il quale viene opposta la nullità della cartella per la mancata indicazione del responsabile procedimento, è privo di fondamento, risultando chiaramente indicati sia il responsabile della iscrizione a ruolo che il responsabile della fase di riscossione.
È privo di fondamento anche il successivo motivo di ricorso con il quale viene dedotta la mancanza di ogni indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, in quanto il saggio degli interessi moratori è normativamente stabilito e l'esattezza del calcolo, può, pertanto, essere verificata attraverso una semplice operazione aritmetica.
Anche l'ultimo motivo, con il quale si oppone la insussistenza del fondamento della pretesa tributaria, è infondato, atteso che risulta ex actis l'avvenuta presentazione dei ricorsi che costituisce presupposto dell'imposizione
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti costituite.
Agrigento 9.2.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA IN LI NN DA