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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1201/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
NN ND, Relatore
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3938/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8764/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 10 e pubblicata il 18/04/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 7296 REGISTRO 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2657/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La controversia in esame riguarda la riassunzione del giudizio effettuata a seguito della pronuncia dalla
Suprema Corte n. 1017/2024 emessa il 21 dicembre 2023 e pubblicata il 10 gennaio 2024.
La sentenza ha affermato quanto segue.
“-1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR statuito in ordine alla circostanza che le somme assunte a riferimento in ordine alla determinazione dell'imposta di registro fossero assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, con conseguente applicabilità del principio di alternatività.
-2. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 40 dPR 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che le somme oggetto del lodo erano soggette ad Iva e, dunque, per il principio di alternatività, escluse dall'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale del 3%.
3. I due motivi, da trattare congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati. Va premesso che la CTR affermando che le doglianze della contribuente erano del tutto generiche, ha implicitamente rigettato la censura con la quale la stessa aveva invocato l'applicazione del principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro. Ciò debitamente premesso, alla luce delle doglianze specificamente reiterate con l'atto d'appello e debitamente trascritte, in osservanza del principio di autosufficienza, alle pagine da 6 a 11 (avuto particolare riguardo alle pagine 9-10) del ricorso, la motivazione resa sul punto (assoggettabilità delle somme di cui al lodo arbitrale ad IVA, con conseguente applicabilità del principio di alternatività rispetto all'imposta di registro) dai giudici di secondo grado si rivela meramente apparente (vizio espressamente denunciato a pagina 18 del ricorso)
-6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto con riferimento al primo e al terzo motivo. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
P.Q.M.
accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, dichiara inammissibili il secondo ed il quarto;
cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria di secondo grado del Lazio in differente composizione”.
B) Con il ricorso in riassunzione la Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha chiesto l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 2010/003/ LO/000007296/0/003 per i seguenti motivi in diritto.
< 7296/2010 che il Consorzio è stato condannato a rifondere a Ricorrente_1, per loro intrinseca e specifica natura erano tutti soggetti all'imposta sul valore aggiunto e conseguentemente, per il principio di alternatività tra
IVA e imposta di registro di cui al più volte citato articolo 40 TUR, ad imposta fissa liquidata in misura pari ad € 168,00 (importo ratione temporis vigente, poi innalzato ad euro 200,00).
Ed infatti:
- per ciò che concerne l'importo di euro 486.973,17, trattasi di specifiche “riserve contrattuali” (euro
186.699,78 di cui alla “riserva n. 1” ed euro 300.273,39 di cui alla “riserva n. 5”) tempestivamente e correttamente iscritte da OP nel registro di contabilità. Orbene, è di ogni evidenza come il termine
“contrattuali” implichi di per sé la sussistenza di un sinallagma o nesso di reciprocità atto a ricondurre la fattispecie nell'ambito di un rapporto contrattuale ad obbligazioni corrispettive in cui una delle parti assume l'obbligazione di eseguire una prestazione - di dare o di fare - in favore di un'altra parte esclusivamente se ed in quanto tale seconda parte, a sua volta, assume l'obbligazione di eseguire una controprestazione in favore della prima. Detta corrispettività delle prestazioni, che vincola in un rapporto di condizionalità reciproca la prestazione e la controprestazione, Banca_1 e qualifica fattispecie ordinariamente soggette ad IVA, e ciò vieppiù nel caso che ci occupa laddove le riserve di cui trattasi non possono che assumere, proprio perché rilevate nell'ambito di un contratto di appalto, natura di ulteriori compensi rispetto a quelli contrattualmente previsti. Giova sul punto richiamare anche in questa sede i chiarimenti forniti dalla stessa Amministrazione finanziaria che, con propria Ris. Min. 26 maggio 1998 n. [14] 42/E, ha chiarito che “...in ordine alla richiesta sub 1) 6 si fa presente che ... è data facoltà all'affidatario di appalti pubblici di conseguire un'equa retribuzione in caso di anomalo andamento dei lavori ... previa iscrizione delle predette riserve nei documenti contabili.
Ciò premesso e considerato che tali retribuzioni costituiscono per giurisprudenza (per tutte Cass. 14-1-1987,
n. 173) ulteriori compensi, la Scrivente ritiene che gli stessi sono da assoggettare ad IVA ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13, 1° comma e dell'articolo 26, 1° comma, del DPR 26-10-1972, n. 633”.
D'altronde, che le suindicate somme fossero da qualificarsi come corrispettivo integrativo dell'appalto viene ad evidenza anche dalla semplice lettura delle motivazioni posta a suffragio della decisione assunta a mezzo del lodo arbitrale, laddove a pagina 81 e ss.gg. si legge che “Il Collegio, ritenuta l'ammissibilità della riserva n. 1, passando all'esame della fondatezza delle pretese con essa avanzate, rileva che la impresa ha domandato il riconoscimento della somma di lire ... oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di spese generali ..., improduttivo esborso dei costi di cantiere ...; improduttivo vincolo dell'apparato produttivo ... e vincolo fideiussioni ... in proposito, il Collegio, rilevato che la impresa ha articolato la propria domanda in molteplici sottovoci, prima di passare ad analizzare partitamente ognuna di esse, rileva che, per giurisprudenza costante, in caso di legittima sospensione dei lavori, l'appaltatore ha diritto alla refusione dei danni sofferti, sia a titolo di danno emergente che a titolo di lucro cessante ... Ciò chiarito, passando ad esaminare ognuna delle pretese avanzate dall'appaltatore, il Collegio, per quanto attiene alle spese generali, rileva che le stesse costituiscono, in concreto, oneri indiretti di gestione che l'appaltatore affronta per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività imprenditoriale nel suo complesso, al fine di tenere in vita l'organizzazione del cantiere. Si tratta, infatti, di oneri che l'appaltatore recupera normalmente attraverso la produzione contrattuale. Ed è proprio per tale ragione che le spese generali sono da ritenersi commisurate al tempo di esecuzione dei lavori, sicché, in caso di protrazione del vincolo contrattuale per fatto del committente, l'appaltatore ha diritto al riconoscimento delle spese generali sostenute ... Il collegio, pertanto nel riconoscere il diritto della impresa al ristoro delle spese generali improduttivamente sostenute nel periodo contrattuale, ritiene, dunque, equo, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., fissare le stesse nella misura indicata dal consulente tecnico d'ufficio.
Per quanto attiene alla richiesta afferente l'improduttivo ammortamento del personale, dei macchinari e delle attrezzature, il Collegio rileva, anzitutto, che dalla documentazione versata in atti, risulta che la impresa, nell'iscrivere la relativa riserva, ha assolto all'onere su di essa gravante di provvedere ad una puntuale indicazione della consistenza dell'apparato produttivo presente in cantiere...Passando all'esame dell'onere lamentato per mancato guadagno, il Collegio rileva che, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale,
l'appaltatore, per il periodo di fermo o anomalo andamento dell'appalto, ha diritto alla rifusione del cosiddetto mancato utile, atteso che, ove detta sospensione o rallentamento fossero mancati, l'impresa, secondo ragionevole previsione, avrebbe realizzato utili impiegando capitali ed altri mezzi in altri nuovi appalti ... In particolare, si ritiene che l'appaltatore, nel caso di forzata inattività o rallentamento di cantiere per fatto imputabile alla committente, subisca un pregiudizio economico che non si limita al danno emergente ma comprende anche il lucro cessante, sotto il profilo del mancato conseguimento degli utili normalmente ritraibili, mediante l'impiego delle attrezzature e del potenziale di cantiere, che sono di per sè beni produttivi di ricchezza in altri appalti...Infine, il Collegio ritiene che, del pari, vada riconosciuto il maggior vincolo derivante dalla cauzione, rapportato alla durata della sospensione e calcolato previa applicazione del costo annuale della polizza fideiussoria alle singole durate della sospensione.
Alla luce di quanto sopra, il collegio ritiene di riconoscere alla impresa, in parziale accoglimento della riserva n. 1, l'importo complessivo di € 186.699,78 ... oltre interessi e rivalutazione monetaria ... Il collegio, ritenuta l'ammissibilità della riserva numero cinque, passando all'esame della fondatezza delle pretese con essa avanzate, rileva che la impresa ha chiesto il riconoscimento della somma di £...oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di spese generali ...;
improduttivo esborso dei costi di cantiere ...; improduttivo vincolo dell'apparato produttivo ... e vincolo fideiussioni ... Il collegio, nell'esaminare ciascuna di dette sotto voci, richiamati integralmente i criteri innanzi enunciati ... ritiene di riconoscere alla impresa, in parziale accoglimento della riserva n. 5, l'importo complessivo di € 300.273,39...oltre interessi e rivalutazione monetaria”;
- per ciò che concerne i 26.690,83 € dovuti dal Ricorrente_1 a titolo di interessi, l'assoggettabilità ad IVA anche di dette somme è stata sancita da codesta stessa Commissione tributaria regionale del Lazio
a mezzo della sentenza 12 maggio 2008 n. 38, la quale, in relazione ad una fattispecie sostanzialmente analoga a quella di interesse, ha affermato che quando le parti decidono a priori e di comune accordo “tramite apposita clausola compromissoria” di “affidare la risoluzione delle loro controversie a dei giudici privati da loro scelti”, rinunciando pertanto “alla giurisdizione” ed attribuendo “il potere di decisione a (tali, n.d.r.) arbitri
... tutti gli importi indicati nel lodo” da questi emesso dovranno essere considerati “corrispettivo” e, pertanto, assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota propria dell'operazione cui afferiscono e all'imposta di registro in misura fissa. Nello specifico delle somme richieste a titolo di interessi maturati sul residuo a saldo dei S.A.L. n. 8 e 9 e della rata a saldo finale, come chiarito dagli stessi Giudici di appello innanzi citati,
“... il termine talora usato nel lodo di “interessi moratori” non deve trarre in inganno: il fondamento di detti interessi è per la loro “ratio” la “mora debendi “ed il colpevole ritardo del debitore, il che, tuttavia, nel caso di specie, non ricorre dato che di comune accordo le parti hanno rimesso al cennato Collegio arbitrale la risoluzione delle controversie eventualmente insorte in sede contrattuale. Quindi gli interessi definiti dal lodo
“moratori” sono affatto diversi da quelli di cui al punto 1, art. 15, DPR n. 633/72 che sono per loro natura effettivamente moratori in quanto collegati a penalità o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi concordati. Invece, gli interessi cd. “moratori” contenuti nel lodo e richiamati nel prospetto di calcolo contenuto nell'appello non sono a carattere risarcitorio, bensì collegati al solo mero ritardo, dovuto al lodo, con il quale sono stati percepiti dal creditore, non potranno essere esclusi dal calcolo della base imponibile ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 633/1972, ma dovranno essere ricompresi nel campo di applicazione dell'IVA, seppur da assoggettare al regime di esenzione di cui all'articolo 10 del citato D.P.R. 633/1972”; ed infine,
- per ciò che concerne l'importo di euro 9.653,67 richiesto a titolo di saldo di lavori già eseguiti, è di ogni evidenza come anche dette somme, in quanto corrispettivi di lavori già eseguiti, non possano che essere assoggettate all'imposta sul valore aggiunto. Precisando che l'Ufficio, in alcuno dei gradi di giudizio precedenti, ha mai smentito o altrimenti contraddetto quanto affermato dalla Società ricorrente nè in relazione all'effettiva natura contrattualistica di corrispettivo di tutte le predette somme (costituenti il saldo di lavori già eseguiti), né tantomeno alla conseguente loro assoggettabilità ad IVA, è di ogni evidenza come alle medesime non possa che applicarsi l'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale (come invece illegittimamente preteso dall'Ufficio)>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C) Il ricorso in riassunzione non può trovare accoglimento perché privo di una firma valida del difensore
(marca temporale 10 luglio 2024).
In tal senso i precedenti di questa Corte di giustizia di secondo grado del Lazio dell'anno 2025 nn. 4630,
4631, 4636, 4637, 4828, 4966, 4971 e 5050.
D) Le spese del giudizio sono compensate perché l'infondatezza è stata rilevata dal giudice adito.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese di giudizio compensate tra le parti.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
NN ND, Relatore
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3938/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8764/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 10 e pubblicata il 18/04/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 7296 REGISTRO 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2657/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La controversia in esame riguarda la riassunzione del giudizio effettuata a seguito della pronuncia dalla
Suprema Corte n. 1017/2024 emessa il 21 dicembre 2023 e pubblicata il 10 gennaio 2024.
La sentenza ha affermato quanto segue.
“-1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR statuito in ordine alla circostanza che le somme assunte a riferimento in ordine alla determinazione dell'imposta di registro fossero assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, con conseguente applicabilità del principio di alternatività.
-2. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 40 dPR 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che le somme oggetto del lodo erano soggette ad Iva e, dunque, per il principio di alternatività, escluse dall'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale del 3%.
3. I due motivi, da trattare congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati. Va premesso che la CTR affermando che le doglianze della contribuente erano del tutto generiche, ha implicitamente rigettato la censura con la quale la stessa aveva invocato l'applicazione del principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro. Ciò debitamente premesso, alla luce delle doglianze specificamente reiterate con l'atto d'appello e debitamente trascritte, in osservanza del principio di autosufficienza, alle pagine da 6 a 11 (avuto particolare riguardo alle pagine 9-10) del ricorso, la motivazione resa sul punto (assoggettabilità delle somme di cui al lodo arbitrale ad IVA, con conseguente applicabilità del principio di alternatività rispetto all'imposta di registro) dai giudici di secondo grado si rivela meramente apparente (vizio espressamente denunciato a pagina 18 del ricorso)
-6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto con riferimento al primo e al terzo motivo. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
P.Q.M.
accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, dichiara inammissibili il secondo ed il quarto;
cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria di secondo grado del Lazio in differente composizione”.
B) Con il ricorso in riassunzione la Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha chiesto l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 2010/003/ LO/000007296/0/003 per i seguenti motivi in diritto.
< 7296/2010 che il Consorzio è stato condannato a rifondere a Ricorrente_1, per loro intrinseca e specifica natura erano tutti soggetti all'imposta sul valore aggiunto e conseguentemente, per il principio di alternatività tra
IVA e imposta di registro di cui al più volte citato articolo 40 TUR, ad imposta fissa liquidata in misura pari ad € 168,00 (importo ratione temporis vigente, poi innalzato ad euro 200,00).
Ed infatti:
- per ciò che concerne l'importo di euro 486.973,17, trattasi di specifiche “riserve contrattuali” (euro
186.699,78 di cui alla “riserva n. 1” ed euro 300.273,39 di cui alla “riserva n. 5”) tempestivamente e correttamente iscritte da OP nel registro di contabilità. Orbene, è di ogni evidenza come il termine
“contrattuali” implichi di per sé la sussistenza di un sinallagma o nesso di reciprocità atto a ricondurre la fattispecie nell'ambito di un rapporto contrattuale ad obbligazioni corrispettive in cui una delle parti assume l'obbligazione di eseguire una prestazione - di dare o di fare - in favore di un'altra parte esclusivamente se ed in quanto tale seconda parte, a sua volta, assume l'obbligazione di eseguire una controprestazione in favore della prima. Detta corrispettività delle prestazioni, che vincola in un rapporto di condizionalità reciproca la prestazione e la controprestazione, Banca_1 e qualifica fattispecie ordinariamente soggette ad IVA, e ciò vieppiù nel caso che ci occupa laddove le riserve di cui trattasi non possono che assumere, proprio perché rilevate nell'ambito di un contratto di appalto, natura di ulteriori compensi rispetto a quelli contrattualmente previsti. Giova sul punto richiamare anche in questa sede i chiarimenti forniti dalla stessa Amministrazione finanziaria che, con propria Ris. Min. 26 maggio 1998 n. [14] 42/E, ha chiarito che “...in ordine alla richiesta sub 1) 6 si fa presente che ... è data facoltà all'affidatario di appalti pubblici di conseguire un'equa retribuzione in caso di anomalo andamento dei lavori ... previa iscrizione delle predette riserve nei documenti contabili.
Ciò premesso e considerato che tali retribuzioni costituiscono per giurisprudenza (per tutte Cass. 14-1-1987,
n. 173) ulteriori compensi, la Scrivente ritiene che gli stessi sono da assoggettare ad IVA ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13, 1° comma e dell'articolo 26, 1° comma, del DPR 26-10-1972, n. 633”.
D'altronde, che le suindicate somme fossero da qualificarsi come corrispettivo integrativo dell'appalto viene ad evidenza anche dalla semplice lettura delle motivazioni posta a suffragio della decisione assunta a mezzo del lodo arbitrale, laddove a pagina 81 e ss.gg. si legge che “Il Collegio, ritenuta l'ammissibilità della riserva n. 1, passando all'esame della fondatezza delle pretese con essa avanzate, rileva che la impresa ha domandato il riconoscimento della somma di lire ... oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di spese generali ..., improduttivo esborso dei costi di cantiere ...; improduttivo vincolo dell'apparato produttivo ... e vincolo fideiussioni ... in proposito, il Collegio, rilevato che la impresa ha articolato la propria domanda in molteplici sottovoci, prima di passare ad analizzare partitamente ognuna di esse, rileva che, per giurisprudenza costante, in caso di legittima sospensione dei lavori, l'appaltatore ha diritto alla refusione dei danni sofferti, sia a titolo di danno emergente che a titolo di lucro cessante ... Ciò chiarito, passando ad esaminare ognuna delle pretese avanzate dall'appaltatore, il Collegio, per quanto attiene alle spese generali, rileva che le stesse costituiscono, in concreto, oneri indiretti di gestione che l'appaltatore affronta per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività imprenditoriale nel suo complesso, al fine di tenere in vita l'organizzazione del cantiere. Si tratta, infatti, di oneri che l'appaltatore recupera normalmente attraverso la produzione contrattuale. Ed è proprio per tale ragione che le spese generali sono da ritenersi commisurate al tempo di esecuzione dei lavori, sicché, in caso di protrazione del vincolo contrattuale per fatto del committente, l'appaltatore ha diritto al riconoscimento delle spese generali sostenute ... Il collegio, pertanto nel riconoscere il diritto della impresa al ristoro delle spese generali improduttivamente sostenute nel periodo contrattuale, ritiene, dunque, equo, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., fissare le stesse nella misura indicata dal consulente tecnico d'ufficio.
Per quanto attiene alla richiesta afferente l'improduttivo ammortamento del personale, dei macchinari e delle attrezzature, il Collegio rileva, anzitutto, che dalla documentazione versata in atti, risulta che la impresa, nell'iscrivere la relativa riserva, ha assolto all'onere su di essa gravante di provvedere ad una puntuale indicazione della consistenza dell'apparato produttivo presente in cantiere...Passando all'esame dell'onere lamentato per mancato guadagno, il Collegio rileva che, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale,
l'appaltatore, per il periodo di fermo o anomalo andamento dell'appalto, ha diritto alla rifusione del cosiddetto mancato utile, atteso che, ove detta sospensione o rallentamento fossero mancati, l'impresa, secondo ragionevole previsione, avrebbe realizzato utili impiegando capitali ed altri mezzi in altri nuovi appalti ... In particolare, si ritiene che l'appaltatore, nel caso di forzata inattività o rallentamento di cantiere per fatto imputabile alla committente, subisca un pregiudizio economico che non si limita al danno emergente ma comprende anche il lucro cessante, sotto il profilo del mancato conseguimento degli utili normalmente ritraibili, mediante l'impiego delle attrezzature e del potenziale di cantiere, che sono di per sè beni produttivi di ricchezza in altri appalti...Infine, il Collegio ritiene che, del pari, vada riconosciuto il maggior vincolo derivante dalla cauzione, rapportato alla durata della sospensione e calcolato previa applicazione del costo annuale della polizza fideiussoria alle singole durate della sospensione.
Alla luce di quanto sopra, il collegio ritiene di riconoscere alla impresa, in parziale accoglimento della riserva n. 1, l'importo complessivo di € 186.699,78 ... oltre interessi e rivalutazione monetaria ... Il collegio, ritenuta l'ammissibilità della riserva numero cinque, passando all'esame della fondatezza delle pretese con essa avanzate, rileva che la impresa ha chiesto il riconoscimento della somma di £...oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di spese generali ...;
improduttivo esborso dei costi di cantiere ...; improduttivo vincolo dell'apparato produttivo ... e vincolo fideiussioni ... Il collegio, nell'esaminare ciascuna di dette sotto voci, richiamati integralmente i criteri innanzi enunciati ... ritiene di riconoscere alla impresa, in parziale accoglimento della riserva n. 5, l'importo complessivo di € 300.273,39...oltre interessi e rivalutazione monetaria”;
- per ciò che concerne i 26.690,83 € dovuti dal Ricorrente_1 a titolo di interessi, l'assoggettabilità ad IVA anche di dette somme è stata sancita da codesta stessa Commissione tributaria regionale del Lazio
a mezzo della sentenza 12 maggio 2008 n. 38, la quale, in relazione ad una fattispecie sostanzialmente analoga a quella di interesse, ha affermato che quando le parti decidono a priori e di comune accordo “tramite apposita clausola compromissoria” di “affidare la risoluzione delle loro controversie a dei giudici privati da loro scelti”, rinunciando pertanto “alla giurisdizione” ed attribuendo “il potere di decisione a (tali, n.d.r.) arbitri
... tutti gli importi indicati nel lodo” da questi emesso dovranno essere considerati “corrispettivo” e, pertanto, assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota propria dell'operazione cui afferiscono e all'imposta di registro in misura fissa. Nello specifico delle somme richieste a titolo di interessi maturati sul residuo a saldo dei S.A.L. n. 8 e 9 e della rata a saldo finale, come chiarito dagli stessi Giudici di appello innanzi citati,
“... il termine talora usato nel lodo di “interessi moratori” non deve trarre in inganno: il fondamento di detti interessi è per la loro “ratio” la “mora debendi “ed il colpevole ritardo del debitore, il che, tuttavia, nel caso di specie, non ricorre dato che di comune accordo le parti hanno rimesso al cennato Collegio arbitrale la risoluzione delle controversie eventualmente insorte in sede contrattuale. Quindi gli interessi definiti dal lodo
“moratori” sono affatto diversi da quelli di cui al punto 1, art. 15, DPR n. 633/72 che sono per loro natura effettivamente moratori in quanto collegati a penalità o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi concordati. Invece, gli interessi cd. “moratori” contenuti nel lodo e richiamati nel prospetto di calcolo contenuto nell'appello non sono a carattere risarcitorio, bensì collegati al solo mero ritardo, dovuto al lodo, con il quale sono stati percepiti dal creditore, non potranno essere esclusi dal calcolo della base imponibile ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 633/1972, ma dovranno essere ricompresi nel campo di applicazione dell'IVA, seppur da assoggettare al regime di esenzione di cui all'articolo 10 del citato D.P.R. 633/1972”; ed infine,
- per ciò che concerne l'importo di euro 9.653,67 richiesto a titolo di saldo di lavori già eseguiti, è di ogni evidenza come anche dette somme, in quanto corrispettivi di lavori già eseguiti, non possano che essere assoggettate all'imposta sul valore aggiunto. Precisando che l'Ufficio, in alcuno dei gradi di giudizio precedenti, ha mai smentito o altrimenti contraddetto quanto affermato dalla Società ricorrente nè in relazione all'effettiva natura contrattualistica di corrispettivo di tutte le predette somme (costituenti il saldo di lavori già eseguiti), né tantomeno alla conseguente loro assoggettabilità ad IVA, è di ogni evidenza come alle medesime non possa che applicarsi l'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale (come invece illegittimamente preteso dall'Ufficio)>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C) Il ricorso in riassunzione non può trovare accoglimento perché privo di una firma valida del difensore
(marca temporale 10 luglio 2024).
In tal senso i precedenti di questa Corte di giustizia di secondo grado del Lazio dell'anno 2025 nn. 4630,
4631, 4636, 4637, 4828, 4966, 4971 e 5050.
D) Le spese del giudizio sono compensate perché l'infondatezza è stata rilevata dal giudice adito.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese di giudizio compensate tra le parti.