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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUZZI DOMENICO, Presidente e Relatore
CAPIZZI GIUSEPPE, Giudice
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 739/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Indirizzo_1 94100 Enna EN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 IRPEF+REG FORFE 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 REG FORFETT 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 REG FORFETTARIO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 REG FORFETTARIO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 REG FORFETTARIO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 IVA-ALTRO 2012 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 IRAP 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
29476202500001247000, notificata il 25 settembre 2025.
Il ricorrente evidenzia che l'atto fa riferimento a numerose cartelle esattoriali delle quale l'Ufficio ne asserisce il mancato pagamento e prospetta i seguenti motivi di censura: a) illegittimità per assenza di prova del credito e per mancata notificazione degli atti sottesi;
b) inesistenza giuridica della notificazione dello stesso atto impugnato;
c) mancanza di motivazione;
violazione dell'art. 76 del d.P.R. n. 702/1973, in quanto l'Ufficio per la riscossione pretenderebbe di ipotecare la casa di abitazione dell'interessato; d) omessa notificazione di un preventivo atto di intimazione;
e) omesso avvio del contraddittorio preventivo;
f) intervenuta prescrizione di tutti i crediti compresi quelli relativi a sanzioni e interessi.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, nonostante la regolare intimazione rivoltale al ricorrente con la notificazione dell'atto introduttivo, risulta essersi costituita solo in data 2 febbraio 2026, per rivendicare la correttezza del proprio operato, il difetto di legittimazione passiva e per depositare documentazione a sostegno delle proprie tesi, concludendo per il rigetto del ricorso.
Alla memoria di costituzione dell'Ader ha replicato il ricorrente con atto difensivo depositato il 6 febbraio
2026, con il quale ha eccepito l'inammissibilità della documentazione riguardante le notificazioni, a suo dire in ogni caso erronea e in violazione di legge, depositata dal Concessionario ben oltre i termini di scadenza previsti dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992.
All'udienza odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Nel processo tributario, il deposito di documenti ad opera delle parti è disciplinato dall'art. 32, comma 1,
d.lgs. n. 546 del 1992.
La menzionata disposizione, infatti, afferma che “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, osservato l'art. 24, comma 1”
In proposito, la Corte di cassazione ha chiarito come la produzione documentale effettuata oltre i termini previsti dalla normativa processuale tributaria, non può che considerarsi nulla, espressamente argomentando come “in tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre, n. 546, per il deposito di memorie e documenti (applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell'art. 58, secondo comma, D. Lgs. cit.) deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti, e tra queste ed il Giudice..ne consegue che la mancata osservazione del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.”
(Cass. Sez. V, n. 1771 del 30.01.2004).
Quello previsto dall'art. 32, comma1, del più volte citato testo normativo rappresenta, pertanto, un termine decadenziale che ha trovato conferma nella giurisprudenza di legittimità successiva, con in più la puntualizzazione che la sua perentorietà deve ritenersi tale anche nel caso di un eventuale rinvio dell'udienza di merito. (Cass. 29087/2018).
Alla stregua delle sopra esposte considerazioni si deve pertanto ritenere inammissibile e, per l'effetto, inutilizzabile ai fini del decidere la documentazione depositata in atti dall'Ufficio in ordine alla notificazione degli atti sottesi alla comunicazione preventiva di ipoteca impugnata, con conseguente difetto di prova del credito in essa indicato e difetto di motivazione.
L'accoglimento del ricorso comporta la soccombenza in giudizio dell'ente impositore anche per ciò che concerne il regolamento delle spese, come di seguito statuito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Ufficio per la riscossione al pagamento delle spese di difesa del ricorrente, che liquida in euro
1.489,00 oltre accessori e spese se dovute, da distrarsi in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUZZI DOMENICO, Presidente e Relatore
CAPIZZI GIUSEPPE, Giudice
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 739/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Indirizzo_1 94100 Enna EN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 IRPEF+REG FORFE 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 REG FORFETT 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 REG FORFETTARIO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 REG FORFETTARIO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 REG FORFETTARIO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 IVA-ALTRO 2012 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 IRAP 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001247000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
29476202500001247000, notificata il 25 settembre 2025.
Il ricorrente evidenzia che l'atto fa riferimento a numerose cartelle esattoriali delle quale l'Ufficio ne asserisce il mancato pagamento e prospetta i seguenti motivi di censura: a) illegittimità per assenza di prova del credito e per mancata notificazione degli atti sottesi;
b) inesistenza giuridica della notificazione dello stesso atto impugnato;
c) mancanza di motivazione;
violazione dell'art. 76 del d.P.R. n. 702/1973, in quanto l'Ufficio per la riscossione pretenderebbe di ipotecare la casa di abitazione dell'interessato; d) omessa notificazione di un preventivo atto di intimazione;
e) omesso avvio del contraddittorio preventivo;
f) intervenuta prescrizione di tutti i crediti compresi quelli relativi a sanzioni e interessi.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, nonostante la regolare intimazione rivoltale al ricorrente con la notificazione dell'atto introduttivo, risulta essersi costituita solo in data 2 febbraio 2026, per rivendicare la correttezza del proprio operato, il difetto di legittimazione passiva e per depositare documentazione a sostegno delle proprie tesi, concludendo per il rigetto del ricorso.
Alla memoria di costituzione dell'Ader ha replicato il ricorrente con atto difensivo depositato il 6 febbraio
2026, con il quale ha eccepito l'inammissibilità della documentazione riguardante le notificazioni, a suo dire in ogni caso erronea e in violazione di legge, depositata dal Concessionario ben oltre i termini di scadenza previsti dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992.
All'udienza odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Nel processo tributario, il deposito di documenti ad opera delle parti è disciplinato dall'art. 32, comma 1,
d.lgs. n. 546 del 1992.
La menzionata disposizione, infatti, afferma che “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, osservato l'art. 24, comma 1”
In proposito, la Corte di cassazione ha chiarito come la produzione documentale effettuata oltre i termini previsti dalla normativa processuale tributaria, non può che considerarsi nulla, espressamente argomentando come “in tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre, n. 546, per il deposito di memorie e documenti (applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell'art. 58, secondo comma, D. Lgs. cit.) deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti, e tra queste ed il Giudice..ne consegue che la mancata osservazione del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.”
(Cass. Sez. V, n. 1771 del 30.01.2004).
Quello previsto dall'art. 32, comma1, del più volte citato testo normativo rappresenta, pertanto, un termine decadenziale che ha trovato conferma nella giurisprudenza di legittimità successiva, con in più la puntualizzazione che la sua perentorietà deve ritenersi tale anche nel caso di un eventuale rinvio dell'udienza di merito. (Cass. 29087/2018).
Alla stregua delle sopra esposte considerazioni si deve pertanto ritenere inammissibile e, per l'effetto, inutilizzabile ai fini del decidere la documentazione depositata in atti dall'Ufficio in ordine alla notificazione degli atti sottesi alla comunicazione preventiva di ipoteca impugnata, con conseguente difetto di prova del credito in essa indicato e difetto di motivazione.
L'accoglimento del ricorso comporta la soccombenza in giudizio dell'ente impositore anche per ciò che concerne il regolamento delle spese, come di seguito statuito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Ufficio per la riscossione al pagamento delle spese di difesa del ricorrente, che liquida in euro
1.489,00 oltre accessori e spese se dovute, da distrarsi in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026