CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 258/2024 promossa da:
(PIVA , in persona del legale rappresentante pt, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Annalisa Siconolfi, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in n , Via Boccaleone n. 2/B Pt_1
- Appellante -
(CF , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Foschini, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Ravenna Via Dell'Aida n. 17
- Appellata–
In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Ferrara n.886/2023 pubblicata il 5/1/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Bologna, contrariis reiectis, annullare e/o riformare la sentenza n. 886/2023 emessa dal Tribunale di Ferrara il 9.11.2023 – GI Dott.ssa
Bighetti sui ricorsi NRG 1436/2023 e NRG 1437/2023 per l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione n. 65/2023 e n. 66/2023 emesse dall' in persona del direttore Parte_1 generale e L.R.in carica. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre il 15% spese generali, e oneri di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere l'appello proposto da di avverso la sentenza Parte_1 Pt_1 pagina 1 di 6 del Tribunale di Ferrara n. 886/2023 dell'11.8.2023, pubblicata il 5.1.2024, con integrale conferma della stessa. Con vittoria delle spese del presente grado del giudizio”.
All'udienza del 7/11/2025 i procuratori delle parti procedevano alla discussione orale, riportandosi ai rispettivi atti, e la Corte pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo allegato al verbale.
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ferrara, decidendo le opposizioni proposte da
[...] avverso due ordinanze ingiunzioni emesse dall' di , Controparte_1 Parte_1 Pt_1 annullava l'ordinanza ingiunzione n. 66/2023 e , in parziale accoglimento dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione n.65/2023, modificava l'entità della sanzione inflitta, determinandola nel minimo edittale di €2.037,00, oltre le spese di notifica per €10.15.
Avverso la sentenza ha proposto appello di sulla base dei motivi che di seguito Parte_1 Pt_1 si riportano.
Con il primo motivo censura la decisione per errata ricostruzione dei fatti.
L'appellante espone che in data 27.10.2022 veniva svolta una verifica da remoto nel Sistema
Informativo della Farmaco Sorveglianza ( VENTIFO) in relazione ai trattamenti medicinali veterinari effettuati presso l'allevamento della e si rilevava Controparte_1 che due trattamenti, dei farmaci Chemitrim e Clortetraciclina 20% prescritti con ricetta elettronica
(REV) n. 1657824336074, risultavano chiusi dall'allevatore con “anomalia”.
In seguito al controllo effettuato in data 28.10.2022 presso la sede dell'allevamento si accertava dalle dichiarazioni rese dal veterinario aziendale che, a causa di un guasto nel sistema di distribuzione dell'acqua di abbeverata medicata, i medicinali Chemitrim e Clortetraciclina 20% erano stati somministrati agli animali indicati nella ricetta elettronica (allevati nei capannoni 5 e 6) ma accidentalmente anche ad atri animali (stabulati nei capannoni 1, 3 e 4); l'allevatore, relativamente ai suini detenuti nei capannoni 5 e 6, aveva registrato l'intervento come “chiuso con anomalia” e, per ciascuno dei due trattamenti, nel registro informatizzato era stata aggiunta la nota
“implementato trattamento anche cap. 1, 3 e 4”.
Gli ispettori dell' accertavano, inoltre, l'errata compilazione del modello 4 rilevando che per Pt_2 gli animali dei capannoni 1,3 e 4 , trattati accidentalmente nei giorni 18/19/20.07.2022, era stata erroneamente riportata come ultima data di somministrazione quella di inizio del trattamento;
in pagina 2 di 6 seguito, a ulteriori indagini , veniva rilevato lo stesso errore nella compilazione del modello 4 per altre due specialità medicinali ( Cloxalene plus e Shotaflor 300), somministrate in tempi diversi.
Su tali premesse l'appellante deduce che il Tribunale nella ricostruzione dei fatti avrebbe omesso di precisare circostanze rilevanti: in particolare, che i capi che dovevano essere trattati sulla base della
REV del veterinario, erano stati sottoposti ad una terapia di soli 3 giorni, anziché di 5 giorni come prescritto nella ricetta;
che erano stati trattati altri capi, non malati, ma senza REV giustificativa;
che le annotazione inserite dall'allevatore nel sistema informatizzato (intervento chiuso con anomalia e la nota implementato trattamento anche ai capannoni 1, 3 e 4) era prive di valore e non ottemperavano agli obblighi di tenuta del registro, non consentendo il controllo farmacologico dei trattamenti degli animali .
Con il secondo motivo censura la decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 79 c1 del
D.gs. 193/2006 in relazione all'ordinanza ingiunzione 66/20023 deducendo che il Tribunale ha erroneamente escluso l'elemento oggettivo dell'illecito amministrativo sulla base delle indicazioni inserite dall'allevatore nel registro informatizzato.
Deduce sul punto che alcun valore avevano le indicazioni inserite dall'allevatore in quanto rientra nella competenza del veterinario riportare il trattamento farmacologico, mentre l'allevatore è tenuto soltanto a registrare le date di somministrazione e la quantità del medicinale;
che la procedura corretta per sanare la situazione era quella di allertare il veterinario e fargli emettere una seconda prescrizione in modo da recuperare la quantità di medicinale necessario per completare la terapia per gli animali malati e regolarizzare il trattamento somministrato agli animali accidentalmente trattati.
Con il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 15 c6 D.gs. 158/2006 in relazione all'ordinanza ingiunzione 65/20023 rilevando che il Tribunale non ha correttamente valutato la condotta negligente dell'allevatore nella compilazione del modello 4, consista nell'errata indicazione della data di ultima somministrazione per i farmaci Chemitrim e Clortetraciclina 20% e in una (seconda) errata indicazione della data di ultima somministrazione per altri diversi farmaci
(Cloxalene plus e Shotaflor 300) effettuata in momenti diversi;
contesta, inoltre, che non è stato valutato l'elemento soggettivo dell'illecito, rilevando che l'azienda era già incorsa, direttamente o indirettamente, in altre violazioni analoghe .
Si è costituita in giudizio e ha resistito al gravame Controparte_1 chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
pagina 3 di 6 Va premesso che la decisione impugnata offre una corretta ricostruzione dei fatti che hanno dato origine alle ordinanze ingiunzioni opposte, contrariamente a quanto asserito dall'appellante.
Tanto premesso si osserva che con l'ordinanza ingiunzione n.66/2023 ha contestato Parte_3 nei confronti dell'appellata, in solido con quale legale rappresentante della Controparte_1 società, la violazione dell'art 79 comma 1 del D.Lgs. 193/2006, sanzionata dal successivo art.108
c.17 , che impone ai proprietari e ai responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti di tenere un registro in cui riportare, relativamente all'acquisto, alla detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari, le indicazioni di data, identificazione del medicinale veterinario, quantità, nome e indirizzo del fornitore del medicinale, identificazione degli animali sottoposti a trattamento nonché data di inizio e di fine del trattamento.
Con il gravame l'appellante contesta la decisione sul rilievo che, a fronte dell'intervenuta somministrazione accidentale dei medicinali agli animali detenuti nei capannoni 1, 3 e 4, la corretta procedura da seguire si sarebbe dovuta articolare nell'emissione di una nuova ricetta da parte del veterinario aziendale riportante i dati degli animali erroneamente trattati in modo da consentire la registrazione informatica dei trattamenti effettuati sugli animali dei capannoni 1, 3 e 4 e l'acquisto di altro antibiotico per la conclusione del periodo di trattamento originariamente previsto per gli animali dei capannoni 5 e 6 (cinque giorni).
Orbene, come ha osservato il Tribunale, la somministrazione accidentale dei farmaci agli animali detenuti nei capannoni 1, 3 e 4 è stata inserita dall'allevatore nel registro informatizzato con la nota
“implementato trattamento anche cap. 1, 3 e 4” ed è stata altresì dichiarata nel modello 4, dedicato agli animali avviati al macello.
I trattamenti medicinali attuati sugli animali risultavano, pertanto, chiaramente indicati sia nel registro informatizzato che nel modello 4.
Come è stato inoltre rilevato nella decisione impugnata, ed è pacifico, non vi è nessuna norma che preveda l'emissione di una ricetta ex post da parte del veterinario per adempiere formalmente alla compilazione del registro e sanare così una somministrazione accidentale di farmaci.
La decisione impugnata risulta, pertanto, condivisibile laddove ha ritenuto soddisfatti gli oneri di registrazione di cui all'art 79 del D.Lgs. 193/2006, posto che , come rilevato, le indicazioni inserite , sia nel registro che nel modello 4, consentivano il controllo farmacologico dei trattamenti attuati sugli animali.
Non appare rilevante inoltre ai fini della violazione contestata la circostanza che viene evidenziata dall'appellante del mancato completamento della terapia antibiotica prescritta nella REV per gli animali malati ( effettuata per soli 3 giorni anziché 5 giorni come prescritto) , riguardando la norma ( pagina 4 di 6 art 79 ) le modalità e gli obblighi di registrazione facenti capo al proprietario e/o al responsabile di animali.
Non sono fondate anche le censure che vengono sollevate sull'accoglimento parziale dell'ordinanza ingiunzione n.65/2023, modificata dal Tribunale limitatamente all'entità della sanzione inflitta, che è stata ridotta nel minimo edittale.
Con l'ordinanza ingiunzione n.65/2023 l' ha contestato la violazione dell'art. 15, Parte_3 comma 6 del D.gs. 158/2006 consistita nell'erronea indicazione nei modelli 4 della data di ultima somministrazione dei trattamenti medicinali.
Va precisato che ,come risulta dal verbale di accertamento, risulta in ogni caso rispettato il tempo di sospensione di 90 giorni previsto dalla legge prima di inviare i capi al macello.
Anche sul punto la decisione non si presta alle censure in quanto la violazione è consistita in un errore formale commesso nella compilazione dei modelli 4 in relazione alla data di ultima somministrazione del farmaco ( è stata erroneamente riportata la data di inizio del trattamento in luogo della data finale) che è rilevabile dal registro informatizzato, nel quale l'allevatore ha correttamente inserito le date di inizio e termine dei trattamenti, per cui la violazione può ritenersi di tipo formale ed è pertanto giustificata la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Non rileva ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo, come sostiene l'appellante, la precedente violazione contestata alla ( doc 8 e 9 fascicolo in quanto attiene ad CP_1 Pt_2 una diversa infrazione ( art 15 c 2 Dlgs 158/20026 ) ed è risalente al marzo 2017.
Per tali ragioni l'appello va rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del
Dm 147/2022.
P.Q.M.
La Corte
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante di al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1 Pt_1 giudizio in favore dell'appellata che liquida ai sensi del DM Controparte_1
147/2022 in € 2.903,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 7/11/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
pagina 6 di 6