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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/07/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5238/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5238/2024
All'udienza del 17 luglio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Coccia Davide ha depositato le note sostitutive di udienza in Controparte_1 data 16.7.2025;
- Per il , l'avv. Avvocatura Generale Dello Stato ha depositato le Controparte_2 note sostitutive di udienza in data 16.7.2025;
- Per l'avv. NO Generoso ha depositato le note sostitutive di Controparte_3 udienza in data 14.7.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5238/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Coccia Controparte_1 C.F._1
Davide ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terracina, Via Lungo Linea Pio VI n.
134, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avvocatura Controparte_2 P.IVA_1
Generale Dello Stato ed elettivamente domiciliato presso i relativi uffici in Roma, Via Dei
Portoghesi n. 12;
c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Generoso Controparte_3 P.IVA_2
NO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via G. Porzio, 4 - Centro
Direzionale - Is. G8, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.7.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-sexies c.p.c., il sig. adiva l'intestato Tribunale, Controparte_1 esponendo che in data 2 ottobre 2024 gli era stata notificata, per il tramite dell'
[...]
, la cartella esattoriale n. 057 2024 00303771 77 000, con la quale gli Controparte_4
pagina 2 di 7 veniva richiesto il pagamento della somma di € 1.340,37 a titolo di spese processuali relative alla sentenza penale n. 327/2008, emessa dal Tribunale di Latina – Sezione Distaccata di Terracina.
Il ricorrente riferiva che tale importo era stato iscritto a ruolo da in Controparte_3 nome e per conto del , sulla base del ruolo n. 2024/003099, reso Controparte_2 esecutivo il 28 maggio 2024. Quindi, contestava la legittimità della pretesa creditoria, deducendo in primo luogo l'intervenuta prescrizione del diritto di credito, essendo decorso un termine ben superiore a dieci anni tra la data della sentenza (12 marzo 2008) e quella della notifica della cartella.
Sotto altro profilo, eccepiva la decadenza dell'Amministrazione dal potere di iscrivere a ruolo il credito, in violazione dell'art. 227-ter del D.P.R. n. 115/2002, che impone l'iscrizione entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza. Nel caso di specie, tale termine era stato ampiamente superato.
Infine, il ricorrente lamentava l'arbitrarietà della quantificazione dell'importo richiesto, osservando che la sentenza penale di condanna si limitava a disporre genericamente il pagamento delle spese processuali, senza indicarne l'ammontare. In particolare, la somma richiesta risultava sproporzionata rispetto a quanto previsto dai decreti ministeriali applicabili ratione temporis, che fissavano l'importo dovuto in € 80,00.
Formulava, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata, e concludeva chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, per tutte le ragioni esposte nel presente atto: a) Preliminarmente disporre in via cautelare, anche inaudita altera parte, per i gravi motivi sussistenti in re ipsa ed attesa la gravità del pregiudizio che deriverebbe all'opponente dall'esecuzione, la sospensione della efficacia esecutiva della Cartella di pagamento n. 057 2024
00303771 77 000 formata sulla scorta del Ruolo n. 2024/003099 Atti Giudiziari 2008 emesso da in nome e per conto del , essendo sussistenti Controparte_3 Controparte_2 sia il requisito del fumus boni iuris che quello del periculum in mora, considerata la elevata e fondata probabilità che l'atto opposto col presente giudizio venga posto in esecuzione in pregiudizio dei diritti e degli interessi dell'opponente; b) nel merito, previa declaratoria di prescrizione del credito asseritamente vantato dal creditore procedente Controparte_2 sulla scorta del Ruolo n. 2024/003099 Atti Giudiziari 2008 emesso da Controparte_3
e compulsato attraverso l'atto opposto col presente giudizio, annullare la Cartella di pagamento
n. 057 2024 00303771 77 000; c) in subordine, ancora nel merito, accertata la violazione del
pagina 3 di 7 disposto di cui all'art. 227 ter, comma I, D.P.R. n. 115/2002 da parte di Controparte_3
annullare la Cartella di pagamento n. 057 2024 00303771 77 000; d) sempre nel merito,
[...] in via ulteriormente subordinata, accertata l'arbitraria quantificazione, da parte di
[...]
della somma richiesta con l'atto opposto in questa sede, in aperta violazione del Controparte_3 disposto di cui alla lettera “C” della Tabella A allegata al Decreto del Ministero della Giustizia
n. 111 del 08/08/2013, ovvero di quello di cui al successivo Decreto del Ministero della Giustizia
n. 124 del 10/06/2014 oggi in vigore, annullare la Cartella di pagamento n. 057 2024 00303771
77 000; e) in ogni caso, condannare il , in persona del e suo Controparte_2 CP_5 legale rappresentante pro-tempore, nonché in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese ed onorari di causa del presente giudizio, oltre spese generali, iva e contributo previdenziale come per legge, da distrarsi - ex art. 93 c.p.c. - in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.”
Si costituiva in giudizio il , contestando tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_2
e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In relazione al primo motivo di opposizione, il contestava l'eccepita prescrizione del CP_2 credito, evidenziando che la sentenza penale n. 327/2008, emessa dal Tribunale di Latina –
Sezione Distaccata di Terracina, era stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza del 27 marzo 2013, divenuta irrevocabile il 27 marzo 2014. Quindi, gli atti erano pervenuti all'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Latina solo nel marzo 2024, e la relativa partita di credito era stata aperta il 22 aprile 2024, con successiva formazione del ruolo e notifica della cartella il 2 ottobre 2024. Pertanto, secondo il , il termine decennale di CP_2 prescrizione non risultava decorso.
Quanto al secondo motivo, relativo alla presunta decadenza per violazione dell'art. 227-ter del
D.P.R. n. 115/2002, il Ministero osservava che tale norma, pur prevedendo un termine di un mese per l'iscrizione a ruolo, non lo sanzionava con la decadenza, trattandosi di un termine di natura non perentoria.
In merito al terzo motivo, concernente l'arbitrarietà della quantificazione dell'importo richiesto, il precisava che la somma indicata nella cartella era frutto della sommatoria delle spese CP_2 di primo grado (€ 60,00), di secondo grado (€ 150,00) e delle spese anticipate dallo Stato per la consulenza tecnica (€ 1.224,49), per un totale di € 1.340,37, dunque correttamente determinato.
pagina 4 di 7 Infine, quanto all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella, il ne CP_2 chiedeva il rigetto, rilevando l'assenza sia del fumus boni iuris, stante l'infondatezza delle doglianze del ricorrente, sia del periculum in mora, non essendo stato allegato né provato alcun concreto pregiudizio.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto dell'istanza di sospensione: - in via principale, rigettare la domanda proposta, poiché infondata in fatto e in diritto;
- in subordine, tenere conto della correttezza dell'operato dell'Amministrazione titolare del credito ai fini della statuizione sulle spese di lite. - in ogni caso, con vittoria di spese di lite”.
Si costituiva in giudizio osservando preliminarmente che eventuali Controparte_3 censure relative alla forma o al contenuto della cartella di pagamento e del ruolo, qualificabili ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c., risultavano tardive, essendo state sollevate oltre il termine di venti giorni dalla notifica della cartella.
Nel merito, rappresentava che l'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Latina aveva CP_3 trasmesso, con nota del 4 aprile 2024, la documentazione relativa alla sentenza penale n.
327/2008, allegando il ” previsto dall'art. 280 del D.P.R. n. 115/2002. Sulla base Parte_1 di tale documentazione, aveva formato la partita di credito n. 1560/2024 e CP_3 successivamente il ruolo, notificato con la cartella impugnata.
Quanto alla prescrizione, la resistente evidenziava che la sentenza era stata appellata e confermata dalla Corte d'Appello di Roma con decisione del 27 marzo 2013, divenuta irrevocabile il 27 marzo 2014. Inoltre, il decorso del termine prescrizionale risultava sospeso, per un periodo di oltre un anno e cinque mesi, in virtù della normativa emergenziale (art. 68 D.L.
18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015), con conseguente proroga del termine fino al 19 settembre
2025.
In relazione alla presunta decadenza ex art. 227-ter D.P.R. 115/2002, ribadiva che il CP_3 termine di un mese per l'iscrizione a ruolo non era previsto a pena di decadenza, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte dei Conti, trattandosi di termine meramente sollecitatorio.
Quanto alla quantificazione dell'importo, specificava che le spese erano state CP_3 determinate sulla base del : € 150,00 per il primo grado, € 60,00 per il secondo Parte_1 grado e € 1.124,49 per spese recuperabili per intero (consulenza tecnica).
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
pagina 5 di 7 La causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 17.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che meriti di trovare accoglimento il motivo di opposizione concernente l'intervenuta prescrizione del credito.
Ai sensi dell'art. 2946 c.c., il termine di prescrizione del credito per spese processuali è quello ordinario decennale. Tale principio è stato espressamente ribadito al capitolo 7 della Circolare del
Ministero del 26 giugno 2003, relativa all'istituzione dei registri previsti dall'art. Controparte_2
161 del D.P.R. n. 115/2002, secondo cui: “Il termine di prescrizione del credito delle spese processuali è quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c., vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo”.
Nel caso di specie, la sentenza penale di primo grado n. 327 è stata emessa dal Tribunale di
Latina – Sezione Distaccata di Terracina in data 12 marzo 2008, ed è stata confermata in appello con sentenza della Corte di Appello di Roma del 27 marzo 2013, divenuta irrevocabile in data 27 marzo 2014.
Pertanto, il termine decennale di prescrizione è venuto a scadere il 27 marzo 2024. Tanto risulta, peraltro, dalla stessa partita di credito n. 1560/2024, ove si legge: “data di prima prescrizione
27/03/2014”.
Né assume rilievo, in senso contrario, la normativa emergenziale adottata in occasione della pandemia da Covid-19, ed in particolare l'art. 67 del D.L. 18/2020, che ha disposto la sospensione “dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori”. Invero, anche volendo applicare tale sospensione agli adempimenti relativi alla liquidazione e riscossione dei crediti per spese di giustizia, il termine decennale risulterebbe prorogato di 85 giorni, con nuova scadenza al 20 giugno 2024.
Ebbene, nel caso di specie, il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere la notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 2 ottobre 2024, quando, cioè, il predetto termine doveva reputarsi già integralmente decorso.
pagina 6 di 7 Ne consegue che, alla data della notifica della cartella, il diritto azionato dall'Amministrazione era ormai prescritto, con conseguente estinzione dell'obbligazione e illegittimità della pretesa azionata.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00) ed applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate e della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'opposizione, dichiara l'insussistenza del diritto del Controparte_2
e di a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di
[...] Controparte_3
in virtù del titolo costituito dalla cartella di pagamento n. 057 2024 Controparte_1
00303771 77 000, per intervenuta prescrizione del credito;
- Condanna il e in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in € 125,00 per esborsi e in € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 17 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5238/2024
All'udienza del 17 luglio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Coccia Davide ha depositato le note sostitutive di udienza in Controparte_1 data 16.7.2025;
- Per il , l'avv. Avvocatura Generale Dello Stato ha depositato le Controparte_2 note sostitutive di udienza in data 16.7.2025;
- Per l'avv. NO Generoso ha depositato le note sostitutive di Controparte_3 udienza in data 14.7.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5238/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Coccia Controparte_1 C.F._1
Davide ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terracina, Via Lungo Linea Pio VI n.
134, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avvocatura Controparte_2 P.IVA_1
Generale Dello Stato ed elettivamente domiciliato presso i relativi uffici in Roma, Via Dei
Portoghesi n. 12;
c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Generoso Controparte_3 P.IVA_2
NO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via G. Porzio, 4 - Centro
Direzionale - Is. G8, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.7.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-sexies c.p.c., il sig. adiva l'intestato Tribunale, Controparte_1 esponendo che in data 2 ottobre 2024 gli era stata notificata, per il tramite dell'
[...]
, la cartella esattoriale n. 057 2024 00303771 77 000, con la quale gli Controparte_4
pagina 2 di 7 veniva richiesto il pagamento della somma di € 1.340,37 a titolo di spese processuali relative alla sentenza penale n. 327/2008, emessa dal Tribunale di Latina – Sezione Distaccata di Terracina.
Il ricorrente riferiva che tale importo era stato iscritto a ruolo da in Controparte_3 nome e per conto del , sulla base del ruolo n. 2024/003099, reso Controparte_2 esecutivo il 28 maggio 2024. Quindi, contestava la legittimità della pretesa creditoria, deducendo in primo luogo l'intervenuta prescrizione del diritto di credito, essendo decorso un termine ben superiore a dieci anni tra la data della sentenza (12 marzo 2008) e quella della notifica della cartella.
Sotto altro profilo, eccepiva la decadenza dell'Amministrazione dal potere di iscrivere a ruolo il credito, in violazione dell'art. 227-ter del D.P.R. n. 115/2002, che impone l'iscrizione entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza. Nel caso di specie, tale termine era stato ampiamente superato.
Infine, il ricorrente lamentava l'arbitrarietà della quantificazione dell'importo richiesto, osservando che la sentenza penale di condanna si limitava a disporre genericamente il pagamento delle spese processuali, senza indicarne l'ammontare. In particolare, la somma richiesta risultava sproporzionata rispetto a quanto previsto dai decreti ministeriali applicabili ratione temporis, che fissavano l'importo dovuto in € 80,00.
Formulava, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata, e concludeva chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, per tutte le ragioni esposte nel presente atto: a) Preliminarmente disporre in via cautelare, anche inaudita altera parte, per i gravi motivi sussistenti in re ipsa ed attesa la gravità del pregiudizio che deriverebbe all'opponente dall'esecuzione, la sospensione della efficacia esecutiva della Cartella di pagamento n. 057 2024
00303771 77 000 formata sulla scorta del Ruolo n. 2024/003099 Atti Giudiziari 2008 emesso da in nome e per conto del , essendo sussistenti Controparte_3 Controparte_2 sia il requisito del fumus boni iuris che quello del periculum in mora, considerata la elevata e fondata probabilità che l'atto opposto col presente giudizio venga posto in esecuzione in pregiudizio dei diritti e degli interessi dell'opponente; b) nel merito, previa declaratoria di prescrizione del credito asseritamente vantato dal creditore procedente Controparte_2 sulla scorta del Ruolo n. 2024/003099 Atti Giudiziari 2008 emesso da Controparte_3
e compulsato attraverso l'atto opposto col presente giudizio, annullare la Cartella di pagamento
n. 057 2024 00303771 77 000; c) in subordine, ancora nel merito, accertata la violazione del
pagina 3 di 7 disposto di cui all'art. 227 ter, comma I, D.P.R. n. 115/2002 da parte di Controparte_3
annullare la Cartella di pagamento n. 057 2024 00303771 77 000; d) sempre nel merito,
[...] in via ulteriormente subordinata, accertata l'arbitraria quantificazione, da parte di
[...]
della somma richiesta con l'atto opposto in questa sede, in aperta violazione del Controparte_3 disposto di cui alla lettera “C” della Tabella A allegata al Decreto del Ministero della Giustizia
n. 111 del 08/08/2013, ovvero di quello di cui al successivo Decreto del Ministero della Giustizia
n. 124 del 10/06/2014 oggi in vigore, annullare la Cartella di pagamento n. 057 2024 00303771
77 000; e) in ogni caso, condannare il , in persona del e suo Controparte_2 CP_5 legale rappresentante pro-tempore, nonché in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese ed onorari di causa del presente giudizio, oltre spese generali, iva e contributo previdenziale come per legge, da distrarsi - ex art. 93 c.p.c. - in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.”
Si costituiva in giudizio il , contestando tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_2
e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In relazione al primo motivo di opposizione, il contestava l'eccepita prescrizione del CP_2 credito, evidenziando che la sentenza penale n. 327/2008, emessa dal Tribunale di Latina –
Sezione Distaccata di Terracina, era stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza del 27 marzo 2013, divenuta irrevocabile il 27 marzo 2014. Quindi, gli atti erano pervenuti all'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Latina solo nel marzo 2024, e la relativa partita di credito era stata aperta il 22 aprile 2024, con successiva formazione del ruolo e notifica della cartella il 2 ottobre 2024. Pertanto, secondo il , il termine decennale di CP_2 prescrizione non risultava decorso.
Quanto al secondo motivo, relativo alla presunta decadenza per violazione dell'art. 227-ter del
D.P.R. n. 115/2002, il Ministero osservava che tale norma, pur prevedendo un termine di un mese per l'iscrizione a ruolo, non lo sanzionava con la decadenza, trattandosi di un termine di natura non perentoria.
In merito al terzo motivo, concernente l'arbitrarietà della quantificazione dell'importo richiesto, il precisava che la somma indicata nella cartella era frutto della sommatoria delle spese CP_2 di primo grado (€ 60,00), di secondo grado (€ 150,00) e delle spese anticipate dallo Stato per la consulenza tecnica (€ 1.224,49), per un totale di € 1.340,37, dunque correttamente determinato.
pagina 4 di 7 Infine, quanto all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella, il ne CP_2 chiedeva il rigetto, rilevando l'assenza sia del fumus boni iuris, stante l'infondatezza delle doglianze del ricorrente, sia del periculum in mora, non essendo stato allegato né provato alcun concreto pregiudizio.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto dell'istanza di sospensione: - in via principale, rigettare la domanda proposta, poiché infondata in fatto e in diritto;
- in subordine, tenere conto della correttezza dell'operato dell'Amministrazione titolare del credito ai fini della statuizione sulle spese di lite. - in ogni caso, con vittoria di spese di lite”.
Si costituiva in giudizio osservando preliminarmente che eventuali Controparte_3 censure relative alla forma o al contenuto della cartella di pagamento e del ruolo, qualificabili ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c., risultavano tardive, essendo state sollevate oltre il termine di venti giorni dalla notifica della cartella.
Nel merito, rappresentava che l'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Latina aveva CP_3 trasmesso, con nota del 4 aprile 2024, la documentazione relativa alla sentenza penale n.
327/2008, allegando il ” previsto dall'art. 280 del D.P.R. n. 115/2002. Sulla base Parte_1 di tale documentazione, aveva formato la partita di credito n. 1560/2024 e CP_3 successivamente il ruolo, notificato con la cartella impugnata.
Quanto alla prescrizione, la resistente evidenziava che la sentenza era stata appellata e confermata dalla Corte d'Appello di Roma con decisione del 27 marzo 2013, divenuta irrevocabile il 27 marzo 2014. Inoltre, il decorso del termine prescrizionale risultava sospeso, per un periodo di oltre un anno e cinque mesi, in virtù della normativa emergenziale (art. 68 D.L.
18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015), con conseguente proroga del termine fino al 19 settembre
2025.
In relazione alla presunta decadenza ex art. 227-ter D.P.R. 115/2002, ribadiva che il CP_3 termine di un mese per l'iscrizione a ruolo non era previsto a pena di decadenza, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte dei Conti, trattandosi di termine meramente sollecitatorio.
Quanto alla quantificazione dell'importo, specificava che le spese erano state CP_3 determinate sulla base del : € 150,00 per il primo grado, € 60,00 per il secondo Parte_1 grado e € 1.124,49 per spese recuperabili per intero (consulenza tecnica).
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
pagina 5 di 7 La causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 17.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che meriti di trovare accoglimento il motivo di opposizione concernente l'intervenuta prescrizione del credito.
Ai sensi dell'art. 2946 c.c., il termine di prescrizione del credito per spese processuali è quello ordinario decennale. Tale principio è stato espressamente ribadito al capitolo 7 della Circolare del
Ministero del 26 giugno 2003, relativa all'istituzione dei registri previsti dall'art. Controparte_2
161 del D.P.R. n. 115/2002, secondo cui: “Il termine di prescrizione del credito delle spese processuali è quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c., vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo”.
Nel caso di specie, la sentenza penale di primo grado n. 327 è stata emessa dal Tribunale di
Latina – Sezione Distaccata di Terracina in data 12 marzo 2008, ed è stata confermata in appello con sentenza della Corte di Appello di Roma del 27 marzo 2013, divenuta irrevocabile in data 27 marzo 2014.
Pertanto, il termine decennale di prescrizione è venuto a scadere il 27 marzo 2024. Tanto risulta, peraltro, dalla stessa partita di credito n. 1560/2024, ove si legge: “data di prima prescrizione
27/03/2014”.
Né assume rilievo, in senso contrario, la normativa emergenziale adottata in occasione della pandemia da Covid-19, ed in particolare l'art. 67 del D.L. 18/2020, che ha disposto la sospensione “dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori”. Invero, anche volendo applicare tale sospensione agli adempimenti relativi alla liquidazione e riscossione dei crediti per spese di giustizia, il termine decennale risulterebbe prorogato di 85 giorni, con nuova scadenza al 20 giugno 2024.
Ebbene, nel caso di specie, il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere la notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 2 ottobre 2024, quando, cioè, il predetto termine doveva reputarsi già integralmente decorso.
pagina 6 di 7 Ne consegue che, alla data della notifica della cartella, il diritto azionato dall'Amministrazione era ormai prescritto, con conseguente estinzione dell'obbligazione e illegittimità della pretesa azionata.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00) ed applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate e della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'opposizione, dichiara l'insussistenza del diritto del Controparte_2
e di a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di
[...] Controparte_3
in virtù del titolo costituito dalla cartella di pagamento n. 057 2024 Controparte_1
00303771 77 000, per intervenuta prescrizione del credito;
- Condanna il e in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in € 125,00 per esborsi e in € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 17 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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