TAR Catania, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 3690
TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, dell'art. 23 del Disciplinare di gara e dell'art. 32 del DPR 207/2010; Eccesso di potere per violazione del giudicato, della par condicio competitorum, dell'imparzialità e buon andamento; Travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento dell'interesse pubblico, manifesta ingiustizia.

    Il Tribunale ritiene che gli ultimi giustificativi forniti dal RTI controinteressato non dimostrino l'effettiva sostenibilità dell'offerta. In particolare, la riallocazione del costo dell'agronomo e l'imputazione dei costi del personale aggiuntivo alla voce 'utili d'impresa' sono ritenuti privi di valida giustificazione causale e rivelano una non attendibilità complessiva dell'offerta. Il Tribunale applica il principio dell'one shot temperato, escludendo il RTI e disponendo l'aggiudicazione alla ricorrente.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, dell'art. 23 del Disciplinare di gara e dell'art. 32 del DPR 207/2010; Eccesso di potere per violazione dei principi di immodificabilità dell'offerta, della par condicio competitorum, imparzialità e buon andamento; Travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento dell'interesse pubblico, manifesta ingiustizia.

    Il Tribunale rileva che i giustificativi del 23 maggio 2025 non soddisfano le pretese della stazione appaltante in termini di incidenza degli oneri generali. Inoltre, l'imputazione dei costi del personale aggiuntivo alla voce 'utili d'impresa' e la mancata indicazione di alcuni costi sono ritenuti criticità che minano la serietà dell'offerta.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 23 del Disciplinare di gara; Eccesso di potere per violazione dei principi di par condicio competitorum, imparzialità e buon andamento, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento dell'interesse pubblico, manifesta ingiustizia.

    Il Tribunale rileva anomalie nell'elenco del personale aggiuntivo, tra cui l'indicazione di costo zero per alcune unità e la mancata inclusione di altre figure professionali previste nell'offerta tecnica. Queste criticità, unitamente a imprecisioni nei calcoli, rendono inattendibili i giustificativi.

  • Accolto
    Applicazione del principio dell'one shot temperato e richiesta di subentro nel contratto.

    Il Tribunale, applicando il principio dell'one shot temperato, ritiene che non vi siano più margini di discrezionalità amministrativa e dispone l'aggiudicazione in favore della ricorrente. Dichiara inoltre l'inefficacia del contratto stipulato con il RTI controinteressato, disponendo il subentro della ricorrente per le prestazioni ancora da eseguire.

  • Rigettato
    Richiesta di risarcimento per equivalente per mancato guadagno e danno curriculare.

    Il Tribunale rigetta la domanda di risarcimento per equivalente per mancata dimostrazione del danno 'subito e provato' ai sensi dell'art. 124, co. 1, c.p.a. La quantificazione forfettaria del danno non è ritenuta sufficiente, non essendo stata fornita prova dell'effettivo utile che la ricorrente avrebbe conseguito dall'esecuzione integrale della commessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 3690
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 3690
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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