Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 3690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3690 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03690/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01911/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1911 del 2025, proposto da
Verdidea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A02C8BCB91, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Scarpulla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RTI Technical Services S.r.l. e Flora 2014 S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della determina del Dirigente del Settore Igiene Urbana e Verde Pubblico - Servizi Cimiteriali e Igienico Sanitari del Comune di Siracusa n. 2734 del 05.06.2025, comunicata il successivo 06.06.2025, con cui è stata confermata l'aggiudicazione al RTI Technical Services S.r.l.-Flora 2014 S.r.l. della procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di manutenzione dei parchi e dei giardini comunali, manutenzione del verde pubblico del Comune di Siracusa CIG: A02C8BCB91, a seguito di rinnovo del procedimento di anomalia;
- dei verbali nn. 1 e 2 delle sedute di rinnovo del procedimento di anomalia ex art. 110, d.lgs. n. 36/2023 dell'8.05.2025 e del 30.05.2025;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusa la nota prot. n. 108751/2025;
- del contratto d'appalto, ove nelle more stipulato, previa sua eventuale dichiarazione di inefficacia;
nonché, in subordine, per la condanna
del Comune di Siracusa al risarcimento per equivalente di tutti i danni patiti e patiendi in favore della ricorrente, conseguenti all'illegittimità dei provvedimenti gravati, anche per il mancato guadagno e il danno curriculare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. IE IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con determina n. 5631 del 22 novembre 2023 il Comune di Siracusa ha indetto una procedura selettiva per l’affidamento del “ Servizio di manutenzione dei parchi e dei giardini comunali, manutenzione del verde pubblico del Comune di Siracusa - CIG: A02C8BCB91 ”, della durata di 24 mesi, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con importo a base di gara di €. 2.442.791,18, di cui €. 1.969.064,96 oltre IVA quale costo stimato del servizio, comprensivo di €. 1.201.205,40 per costi della manodopera ed €. 13.603,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltra ad €. 754.255,58 per i lavori, soggetti a ribasso.
1.2. All’esito della procedura e del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, previa presentazione di tre serie di giustificativi, la commessa veniva aggiudicata al RTI controinteressato.
Avverso tale determinazione la società ricorrente, seconda classificata, proponeva un primo ricorso al T.A.R. che, con sentenza n. 3836/2024, annullava l’aggiudicazione, disponendo la riedizione del giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta in quanto illegittimamente condotto dalla stazione appaltante.
Nel merito, la prefata sentenza di prime cure di questo Tribunale ha rilevato, in primo luogo, come “ il raggruppamento aggiudicatario ha indicato il costo complessivo della manodopera in € 1.201.205,50 (voce n. 1), facendo espresso riferimento alle 30 unità di personale interessate dalla clausola sociale, ma in occasione delle terze giustificazioni ha indicato l’importo di € 96.534,00 come costo generale relativo alla presenza dell’agronomo (che deve presumersi essere l’agronomo interessato dalla clausola sociale); orbene, indipendentemente dalla correttezza formale e tecnica di tale riallocazione, deve ritenersi che essa comporti una sottrazione di pari importo rispetto alla menzionata cifra di € 1.201.205,40, altrimenti vi sarebbe stata un’inammissibile modifica (in aumento) dell’offerta. Il Collegio osserva che se è stata operata tale sottrazione, emerge un ribasso del costo della manodopera indicato dalla stazione appaltante (€ 1.201.205,50), ma tale ribasso è inammissibile ai sensi dell’art. 17 del disciplinare e dell’art. 41, comma 14, del decreto legislativo n. 36/2023, se non in ragione di capacità aziendali o di benefici che devono essere allegati e dimostrati (cosa che non è avvenuta nel caso di specie) ”.
Nello specifico, va precisato come il RTI controinteressato avesse presentato una prima serie di giustificativi in cui aveva indicato dei costi generali di commessa e di impresa per un importo di euro 16.500 euro (incidenza del 1,02% sul totale degli oneri). Tale cifra, ritenuta eccessivamente esigua dalla s.a., in forza di quanto previsto dall’art. 32, co. 3, d.P.R. n. 207/2010, veniva successivamente rettificata al rialzo dal medesimo operatore economico che, con gli ultimi giustificativi dell’offerta presentati nel 2024, estrapolava dalle precedenti voci di costo stimate (n. 1 “Costo della manodopera”; n. 3 “Costo mezzi, attrezzature, macchinari, prodotti e forniture”; n. 4 “Costi relativi ad eventuali migliorie e forniture (senza oneri aggiuntivi per l’Ente)”) ulteriori “Costi generali di commessa e di impresa” , ivi computando gli importi di € 96.534,00, € 91.320,00 e di € 9.295,00 che, sommati ai precedenti €16.500,00 (riferiti ai soli costi vivi di partecipazione alla gara), restituivano un nuovo totale di € 213.649,00, con conseguente incidenza, di tale specifica voce di costo, per il 13,15% sul totale degli oneri stimati per l’esecuzione del servizio oggetto di appalto, ritenuta congrua dall’Amministrazione locale resistente.
Tuttavia, come rilevato dal giudice amministrativo di primo grado, al di là della dubbia regolarità tecnica di tale operazione di estrapolazione di oneri da precedenti voci di costo stimate per alimentare una distinta voce ritenuta insufficiente dalla p.a., questa avrebbe, comunque, finito per incidere, in maniera determinante, sui costi della manodopera non soggetti a ribasso, rispetto ai quali, nei giustificativi del RTI aggiudicatario, era stato indicato lo stesso importo stimato dalla lex specialis (euro 1.201.205,40), con ciò significando che l’estrapolazione da tale cifra di euro 96.534,00 (costo per l’agronomo previsto dalla clausola sociale), al fine di essere imputata tra gli oneri generali, si sarebbe risolta in un indebito ribasso sui costi per il personale, rispetto al quale, peraltro, la disciplina di gara aveva previsto una clausola sociale con obbligo di assunzione dei medesimi operatori già impiegati dalla ditta uscente (30 unità di personale, tra cui n. 1 agronomo a tempo pieno).
Oltre a questo primo profilo di illegittimità del giudizio di anomalia dell’offerta condotto, per la prima volta, dalla s.a., questo T.A.R. ha, altresì, rilevato come “ il raggruppamento controinteressato ha indicato, oltre le unità interessate dalla clausola sociale, personale in propria dotazione: - due agronomi; - un responsabile ambientale di cantiere; - un direttore tecnico; - un manutentore del verde; - tecnici zonali. In relazione a tale personale, sebbene già nella disponibilità del raggruppamento, andava indicata l’incidenza percentuale dei relativi costi rispetto alla commessa: è chiaro che le retribuzioni di tali dipendenti non possono considerarsi per intero quale costo dell’appalto, visto che i dipendenti fanno anche altro, ma vanno computate nella misura in cui il loro impiego incide, per l’affidamento di cui si tratta, sulle prestazioni professionali che sono da loro rese. Considerazioni analoghe valgono per il servizio di reperibilità e pronto intervento ”.
In sostanza, sebbene l’RTI aggiudicatario avesse indicato nell’offerta tecnica la disponibilità di ulteriori unità di personale, non ricomprese nella clausola sociale, i costi per tali lavoratori non sarebbero stati specificati nei giustificativi resi all’Amministrazione comunale resistente.
Da ultimo, il giudice di prime cure ha, altresì, evidenziato come “ Non risulta chiaro, poi, se il costo della polizza assicurativa sia stato considerato fra le spese generali ”.
Come in precedenza anticipato, alla luce dei prefati vizi, questo T.A.R. ha accolto il ricorso della società ricorrente, disponendo la riedizione del giudizio di anomalia dell’offerta.
1.3. Prima della comunicazione di avvio del nuovo sub -procedimento di anomalia dell’offerta al RTI primo classificato, l’Amministrazione resistente chiedeva una consulenza esterna per far valutare gli ultimi giustificativi resi in seno alla procedura selettiva annullata in sede giurisdizionale in parte qua .
Ottenuta la consulenza, la s.a. chiedeva nuovi giustificativi al RTI controinteressato che, con atto del 23 maggio 2025, precisava quanto segue: i) “ si conferma che il personale tecnico indicato (2 agronomi, 1 responsabile ambientale di cantiere, 1 direttore tecnico, 1 referente del team di staff e 3 tecnici zonali) è già alle dipendenze del RTI, pertanto, non rientra nella clausola sociale. I costi complessivi imputati per tali figure […] ammontato a 45.235,11 € (Allegato B) e sono ricompresi totalmente nella Voce n. 6 “Utili d’impresa”, garantendo comunque la sostenibilità economica dell’offerta […] ”; ii) “ l’importo di € 96.534,00 relativo alla figura dell’Agronomo per la Direzione e Gestione Tecnica è ripartito tra le seguenti voci di costo con le relative incidenze percentuali. Tali importi non devono essere considerati imputabili alla Voce 1 “Costo della Manodopera: Voce 3 – Costo mezzi, attrezzature, macchinari, prodotti e forniture: incidenza del 30,00% pari ad 68.490,00 € Voce 4 – Costo per migliore e forniture: incidenza del 33,20% pari a 28,044,00 €. Pertanto, l’importo complessivo di 96.534,00 € è correttamente distribuito tra le Voci 3 e 4. Si evidenzia come la suddivisione del costo relativo alla figura dell’Agronomo […] rappresenta una funzione trasversale svolta dalla figura professionale in questione all’interno dell’organizzazione dell’appalto e delle voci in questione. Tale ripartizione riflette correttamente il contributo tecnico e gestionale dell’Agronomo sia nella pianificazione e ottimizzazione delle risorse strumentali, sia nella realizzazione delle migliorie progettuali offerte […] Si precisa, altresì, come l’imputazione iniziale alla Voce 1 “Costi della Manodopera” è avvenuta per mero errore materiale in fase di predisposizione dei giustificativi ”.
Dalla lettura della Tabella A allegata ai giustificativi del 23 maggio 2025, rapportata a quella acclusa agli ultimi giustificativi del 2024, si evince come: i) il costo della manodopera sarebbe rimasto immutato, essendo coincidente con quella indicato nella lex specialis , per un importo di € 1.201.205,40; ii) il costo dell’agronomo, stimato in € 96.534,00 e inizialmente imputato a costi generali estrapolati dagli oneri per la manodopera, risulterebbe essere stato spalmato all’interno delle voci di costo n. 2 e 3, rispettivamente per € 68.490.00 ed € 28.044,00; iii) i costi per il personale aggiuntivo offerto (n. 2 agronomi, 1 responsabile ambientale di cantiere, 1 direttore tecnico, 1 referente del team di staff e 3 tecnici zonali), specificati nella Tabella B, sarebbe stato imputato alla Voce n. 6 “Utili di impresa”.
1.4. A fronte degli ultimi giustificativi resi dal RTI primo classificato, come sopra riepilogati, l’Amministrazione comunale resistente ha nuovamente aggiudicato l’appalto al medesimo operatore economico, con determinazione nuovamente impugnata con l’odierno ricorso che è stato articolato nelle seguenti censure:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 del D.Lgs. 36/2023 nonché dell’art. 23 del Disciplinare di gara e dell’art. 32 del DPR 207/2010. Eccesso di potere per violazione del giudicato formatosi con la sentenza di codesto TAR n. 3836/2024. Eccesso di potere per violazione dei principi di immodificabilità dell’offerta, della par condicio competitorum, della imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento dell’interesse pubblico, manifesta ingiustizia.
Con la prima censura la società ricorrente precisa, anzitutto, la peculiarità del caso in esame, dove la rivalutazione dell’anomalia dell’offerta sarebbe stata effettuata dalla p.a. non prima della stipula del contratto, come avviene di norma, ma, addirittura, ad un anno dall’avvio della sua esecuzione da parte dell’aggiudicatario.
In virtù di tale particolare circostanza, pertanto, il nuovo giudizio sull’anomalia dell’offerta condotto dalla p.a. non avrebbe potuto prescindere: i) da quanto statuito da questo T.A.R. con la richiamata sentenza n. 3836/2024; ii) dal fatto che, nelle more, l’RTI abbia iniziato a svolgere il servizio oggetto di gara, consentendo alla p.a. di verificare, in concreto, l’effettiva fondatezza delle censure dedotte dalla società ricorrente in ordine all’anomalia dell’offerta di parte controinteressata.
Ad ogni modo, secondo parte ricorrente sarebbe evidente come il RTI controinteressato si sarebbe limitato ad offrire giustificazioni numeriche assolutamente sganciate dalla realtà dei fatti e prive di adeguata dimostrazione, frutto di illegittimi e non consentiti rimaneggiamenti dell’offerta presentata in sede di gara effettuati al solo fine di tentare di dimostrarne l’asserita congruità.
Quanto precede, peraltro, sarebbe avvalorato dal fatto che la parte controinteressata abbia mantenuto in servizio un numero di addetti ai lavori assai inferiore a quello precedente e coperto dalla clausola sociale, con conseguente inammissibile modifica dei costi della manodopera definiti nei documenti di gara e confermati nell’offerta presentata.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 del D.Lgs. 36/2023 nonché dell’art. 23 del Disciplinare di gara e dell’art. 32 del DPR 207/2010. Eccesso di potere per violazione dei principi di immodificabilità dell’offerta, della par condicio competitorum, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento dell’interesse pubblico, manifesta ingiustizia.
Col secondo mezzo di impugnazione parte ricorrente lamenta, anzitutto, come col verbale n. 2 del 30 maggio 2025, adottato all’esito del rinnovato giudizio di anomalia dell’offerta, la stazione appaltante avrebbe ritenuto valide le giustificazioni rese dal RTI primo classificato sull’erroneo presupposto che “ la percentuale di incidenza dei costi generali di commessa e di impresa resta invariata nella somma di € 213.649,00 e pari quindi al 13,15% del valore dell’intera commessa [...] ”.
Tuttavia, tale importo non sarebbe evincibile dagli ultimi giustificativi resi dalla società controinteressata, dal quale emergerebbe, per converso, come nei costi generali di impresa sarebbero stati ricompresi, soltanto e tuttalpiù, le sole spese vive per la partecipazione alla gara, per un importo di € 16.500,00, a cui andrebbero aggiunti, stando alla Tabella A allegata, gli € 96.534,00 dell’agronomo ripartiti tra le voci di costo nn. 2 e 3, per un totale, così, di soli € 113.034,00, per una percentuale di incidenza sul totale degli oneri di appena il 6,96%, ossia ampiamente inferiore a quanto stabilito dall’art. 32, co. 4, del d.P.R. n. 207/2010, come peraltro già contestato dalla s.a. alla medesima società nel corso del primo giudizio di anomalia dell’offerta poi annullato.
Ad ogni modo, pur volendo ammettere che in sede di nuovi giustificativi il RTI controinteressato avesse mantenuto le spese generali al 13,15% di incidenza sui costi totali, permarrebbe comunque l’illegittimità di tali giustificativi, aventi ad oggetto dei meri spostamenti di somme di denaro da una voce di costo ad un’altra (già stigmatizzato dalla prima sentenza di questo T.A.R.) in assenza di una valida giustificazione causale di ordine economico. L’unica differenza rispetto al precedente giudizio di anomalia dell’offerta consisterebbe nello scorporo della somma di € 96.435,00 riferita all’agronomo dai costi per la manodopera (voce n. 1) e la sua ripartizione tra le voci di costo nn. 2 e 3.
Altro aspetto importante è che in sede di giustificativi l’RTI controinteressato non avrebbe comunque potuto modificare la voce dei costi generali, portandola dall’1,02% originario al 13,15%, ma avrebbe dovuto giustificare la composizione di tale voce di costo, senza alterarne il contenuto.
Parimenti inammissibile sarebbe, poi, la paventata riconduzione nel genus degli errori materiali del pregresso scorporo della somma relativa ai costi dell’agronomo dagli oneri per la manodopera, non venendo in rilievo un errore immediatamente riconoscibile e consistente in una non coincidente rappresentazione grafica di un dato rispetto a quanto effettivamente voluto dal soggetto che ha redatto l’atto.
Ad ogni buon conto, il prefato importo di € 96.534,00 sarebbe comunque passibile di censura sotto molteplici aspetti: 1) l’estrapolazione di tale voce di costo dalle altre, in assenza di un’adeguata motivazione e di fondamento economico, rappresenterebbe un’indebita modifica dell’offerta effettuata in sede di gara con violazione del principio della par condicio tra i concorrenti; ii) l’imputazione della richiamata somma di denaro alle voci di costo nn. 3 e 4 non sarebbe comunque ipotizzabile, posto che, da un lato, non si comprende come il costo per il personale possa essere imputato tra gli oneri per le migliorie e/o tra quelli per i macchinari e i prodotti e, in secondo luogo, tale imputazione comporterebbe una significativa riduzione delle prefate voci di costo che non sarebbero più congrue, in quanto evidentemente sottostimate alla luce dell’offerta tecnica di controparte; iii) A fortiori , andrebbe rilevato come l’Agronomo in questione andrebbe individuato, necessariamente, in quello rinvenibile nella clausola sociale al quale, contrariamente a quanto indicato nei giustificativi, non è affidata alcuna “Direzione e Gestione Tecnica”, tanto che il RTI aggiudicatario ha precisato, nella sua offerta tecnica, che le funzioni di “Direttore Tecnico” sarebbero state svolte da altri due soggetti aggiuntivi (peraltro, non agronomi, cfr. pagg. 5 e 6 dell’offerta tecnica), già presenti in organico e, quindi, estranei alla clausola sociale. Ciò dimostrerebbe, in via ulteriore, come la figura dell’agronomo e il relativo costo avrebbero dovuto essere ricompresi nei costi per la manodopera non soggetti a ribasso, non potendo essere spostati tra le spese generali, nonostante quanto effettuato dalla controparte al solo fine di far quadrare i conti rispetto alle contestazioni mosse dalla stazione appaltante in sede di precedente verifica dell’anomalia dell’offerta; iv) in via ulteriore, andrebbe rilevato come l’Agronomo in questione avrebbe dovuto essere impiegato per ben 39 ore settimanali nello svolgimento delle mansioni proprie di “ Responsabile tappeti erbosi e aiuole di arredo ”, non residuando margini orari per svolgere altre mansioni; v) da ultimo, andrebbe osservato come, in sede di esecuzione del contratto, controparte stia impiegando il personale della clausola sociale per sole 38 ore a settimana in luogo delle 39 previste, senza considerare che l’organico effettivo sia composto, al momento, da soli 21 lavoratori in luogo dei 30 stabiliti dalla clausola sociale.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 23 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per violazione dei principi di par condicio competitorum, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento dell’interesse pubblico, manifesta ingiustizia.
Con la terza censura parte ricorrente contesta l’incongruità delle voci di costo relative al personale aggiuntivo offerto dalla controparte, con particolare riferimento alla figura del Responsabile Ambientale di Cantiere, per il quale, da un lato, sarebbe stato indicato un costo di zero euro, nonostante sia stato ribadito il suo impiego nell’appalto per un’ora a settimana (tot. 104 ore) e sia stato scientemente affermato che tale figura professionale non sarà retribuita e, dall’altro lato, sarebbe stato comunque sottostimato il suo impiego che avrebbe dovuto essere di due ore a settimana (tot. 208 ore) stando al mansionario prodotto dalla stessa controparte.
Peraltro, coi nuovi giustificativi il RTI controinteressato avrebbe obliterato di considerare costi relativi a ben tre figure aggiuntive ulteriori contemplate dall’offerta tecnica (Responsabile sicurezza del servizio, Responsabile impianti e Responsabile sistema gestionale e censimento).
Neppure i costi per la polizza assicurativa risulterebbero essere stati contemplati tra gli oneri giustificati dalla controparte, nonostante tale dimenticanza fosse stata rilevata anche dal T.A.R. con la precedente sentenza n. 3836/2024.
Da rilevare, in via ulteriore, sarebbe anche l’esiguo compenso stabilito per i due agronomi aggiuntivi oltre al loro sottoimpiego nell’ambito dell’appalto considerato nei giustificativi (1 ora a settimana a testa), nonostante il mansionario riportato a pag. 4 dell’offerta tecnica avesse previsto un impiego full time per tutti e tre gli agronomi offerti (quello della clausola sociale e i due aggiuntivi).
Per quanto attiene al Direttore Tecnico, poi, andrebbe evidenziato come il suo costo, negli ultimi giustificativi del 2024, ammontasse ad € 96.530,00 mentre, in sede del rinnovato giudizio di anomalia dell’offerta, questi siano stati irragionevolmente calati a soli € 5.491,00, senza considerare che l’offerta tecnica contemplava anche un sostituto del Direttore sopra richiamato, del quale non vengono indicati neppure i costi.
Anche per i tecnici zonali vi sarebbero delle criticità consistenti, in prima battuta, nella mancata indicazione del loro possesso (come stabilito dal capitolato) del diploma di perito agrario o di geometra o equipollente o superiore; in secondo luogo, poi, non sarebbe ammissibile il loro impiego per sole nove ore a settimana, trattandosi di attività da svolgersi full time che, ad ogni buon conto, risulterebbe essere stata abbondantemente sottostimata dal RTI controinteressato.
Da ultimo, l’Allegato B, contenente i costi per il personale aggiuntivo, riporterebbe comunque una serie di omissioni e/o di errori di calcolo che renderebbero del tutto inattendibili i valori ivi riportati.
In accoglimento del ricorso parte ricorrente ha chiesto l’applicazione del principio dell’ one shot temperato, ritenendo che la s.a. avrebbe ormai perso, all’esito di un doppio giudizio di anomalia dell’offerta e a seguito della presentazione di ben quattro serie di giustificativi, ogni ulteriore potere di valutazione sull’attendibilità dell’offerta dell’aggiudicataria che, pertanto, andrebbe esclusa dalla gara, con conseguente aggiudicazione alla società ricorrente e subentro nel contratto.
In via subordinata al prefato risarcimento in forma specifica, la società ricorrente ha chiesto il risarcimento per equivalente.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Siracusa che ha difeso la legittimità del suo operato, eccependo, in primo luogo, l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, nella parte in cui si deduce una violazione e/o elusione del giudicato che, tuttalpiù, avrebbe dovuto essere fatta valere con azione di nullità davanti al giudice dell’ottemperanza e non in sede di cognizione.
Nel merito, l’Ente locale resistente ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. Non risulta costituito in giudizio il RTI controinteressato nonostante la rituale notifica del ricorso nei suoi confronti.
4. Con replica del 22 novembre 2025 la società ricorrente ha preso posizioni sulle eccezioni sollevate dal Comune di Siracusa, insistendo per l’accoglimento del gravame.
5. All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 il ricorso è passato in decisione.
Il Collegio deve, anzitutto, disattendere l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente dal momento che, ad onta di quanto eccepito, il ricorso presenta delle censure con cui si contestano plurimi profili di illegittimità nella riedizione del potere da parte della p.a. per vizi propri che risultano essere meritevoli di favorevole delibazione, con conseguente accoglimento del ricorso per i motivi di seguito precisati.
6. Le censure proposte col gravame possono essere trattate congiuntamente, alla luce della loro fondatezza nel merito.
7. Prima di procedere con l’enunciazione delle ragioni per cui il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, va chiarito come, diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, il fatto che la parte controinteressata abbia già dato parziale esecuzione al contratto sia un aspetto del tutto irrilevante rispetto alla valutazione dell’anomalia della sua offerta, che va valutata non in base a quanto, poi, effettivamente messo in campo per lo svolgimento del servizio oggetto di gara (trattandosi di questione che ha natura contrattuale e che riguarda, tuttalpiù, la necessità che l’appaltatore esegua la commessa pubblica nel pieno rispetto di quanto statuito nel regolamento negoziale), quanto piuttosto avuto riguardo all’offerta economica presentata in corso di gara e ai successivi giustificativi resi in sede di sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
8. Tanto premesso, il Collegio ritiene come, così come dedotto dalla società ricorrente, gli ultimi giustificativi resi dalla società controinteressata in data 23 maggio 2025 non siano idonei a dimostrare l’effettiva sostenibilità complessiva dell’offerta, risolvendosi in delle giustificazioni dei costi preventivati per l’esecuzione del contratto parziali oltre che non suffragate da valide ragioni economiche, trovando conferma quanto già rilevato in sede di primo giudizio amministrativo, ossia che l’imputazione dei diversi oneri alle varie voci di costo poggi, in realtà, sulla mera scorta della necessità di aggiustare le poste economiche di segno negativo per renderle conformi a quanto chiesto dalla stazione appaltante in sede di primo procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
9. Procedendo con l’esame dei richiamati giustificativi resi dalla controinteressata (la quarta versione tenendo in considerazione anche il precedente sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta) emerge come: i) la precedente somma di € 96.534,00, coincidente con il costo dell’Agronomo previsto dalla clausola sociale con un impiego full time e ricavata, stando alle giustificazioni del 2024, dalla voce di costo n. 1 - costi per la manodopera, risulta essere stata spalmata tra le voci di costo nn. 3 e 4 (riguardanti, rispettivamente, i costi per mezzi, macchinari, prodotti, ecc. e i costi per le migliorie), per degli importi pari, rispettivamente, a € 68.940,00 e € 28.044,00, dovendosi ritenere la precedente imputazione alla voce di costo n. 1 a guisa di mero errore materiale; ii) gli oneri per il personale aggiuntivo proposto con l’offerta tecnica (precisato nel dettaglio nell’Allegato B), pari a complessivi € 45.235,11, risultano essere stati imputati alla voce n. 6, denominata “ utili d’impresa ”.
9.1. partendo dalla fattispecie sub i), il Collegio non può anzitutto convenire con la tesi della controparte privata che sostiene come, avuto riguardo alla prefata cifra afferente al costo dell’Agronomo, sarebbe da imputarsi ad un mero errore materiale la sua estrapolazione dalla voce di costo n. 1, come si evince dalla terza serie di giustificativo prodotti nel 2024.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, “ La correzione dell'errore materiale deve consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa e quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento ” (Cons. Stato, sent. n. 4583/2025).
In altri termini, l’errore materiale consiste in una fortuita divergenza fra la volontà di un soggetto e la sua successiva espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione di un atto (giustificativi all’offerta nel caso in esame) che deve emergere ictu oculi e deve consistere in un errore ostativo, intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della volontà o lapsus calami rilevabile ictu oculi ed ex ante , quindi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà, richiedendo, per l’appunto, una mera correzione di ordine materiale.
A smentire la sussistenza di una circostanza di tal fatta nel caso di specie militano, non solo e non tanto, i contenuti degli scritti difensivi di parte controinteressata nel precedente giudizio tenutosi davanti a questo T.A.R., ove si sosteneva la correttezza dell’imputazione di tali oneri alla voce di costo n. 1, ma anche, se non soprattutto, il fatto che il paventato errore non risulta essere evidente ictu oculi ed ex ante , risolvendosi, la sua correzione, in sostanza, in uno stravolgimento della volontà in precedenza espressa.
Come sopra anticipato, invero, nell’ultimo dei giustificativi del 2024 l’importo di € 96.534,00 era stato estrapolato dalla voce di costo n. 1 (manodopera), ove si riteneva dovesse essere ab origine imputato, per confluire tra gli oneri generali di impresa, ossia (nonostante la non certo chiara formulazione della giustificazione) nella voce di costo n. 5 dove, sempre in precedenza, erano stati computati solo i costi vivi per la partecipazione alla gara, come confermato dalla ditta controinteressata.
Orbene, nelle giustificazioni del 23 maggio 2025 si afferma come il prefato importo di € 96.534,00 non avrebbe più dovuto essere sottratto dal totale della voce di costo n. 1, relativa agli oneri per la manodopera, riportata al valore originale prescritto dalla lex specialis di € 1.201.205,40, ma avrebbe dovuto, piuttosto, essere considerato quale componente di costo da estrapolarsi, in parte qua , dalle voci nn. 3 e 4.
Ora, in primo luogo, non si spiega perché l’importo dell’agronomo previsto dalla clausola sociale, una volta reinserito all’interno della sua voce di costo originaria (n. 1), posto che il totale della stessa è rimasto immutato, sia stato anche ripartito tra le citate voci di costo nn. 3 e 4, senza alcuna giustificazione di ordine economico plausibile, posto che se si tratta di un costo riferito al personale che avrebbe dovuto essere computato nella voce di costo n. 1.
Dai giustificativi del 23 maggio 2025 pare ipotizzarsi che detto importo sia relativo non all’Agronomo della clausola sociale (il cui costo sarebbe stato assorbito da quello complessivo della voce n. 1 in cui sarebbe stato già inserito) ma ad un Agronomo aggiuntivo che svolgerebbe le funzioni di Direttore tecnico.
Peccato che la società controinteressata abbia giustificato i costi del personale aggiuntivo con l’Allegato B, imputandoli alla Voce n. 6 “Utile d’impresa” dove, per i due agronomi in più offerti, ha previsto un costo complessivo, per l’intero appalto, di € 3.931,00, a fronte di un impegno lavorativo settimanale di un’ora per ciascuno (totale 104 ore di lavoro cadauno per l’intera durata dell’appalto).
Ancora una volta, quindi, emerge inconfutabilmente come il richiamato importo di € 96.534,00 sia riferito al costo dell’agronomo full time e non ad uno aggiuntivo che, tuttavia, se risulta essere stato già conteggiato nell’importo complessivo dei costi per la manodopera fornito dalla s.a. (Voce di costo n. 1), non si comprende come possa essere imputato, di nuovo e pro quota, tra le successive voci di costo nn. 3 e 4.
Sempre dai giustificativi emergerebbe, poi, come questo asserito Agronomo aggiuntivo (con impiego full time atteso l’importo) svolgerebbe il ruolo di Direttore Tecnico. Peccato come, ancora una volta, tale affermazione sia smentita sia dall’offerta tecnica di parte ricorrente e sia dal citato Allegato B, dove la Direzione Tecnica risulta essere stata affidata ad altro soggetto, per un impegno settimanale di sole cinque ore e per un importo complessivo di € 5.491,02.
In definitiva, l’imputazione di questo onere di € 96.534,00 tra le voci di costo indicate nei giustificativi all’offerta resi dalla ditta controinteressata non ha alcuna valida giustificazione causale, rivelandosi un mero strumento per correggere il tiro rispetto ai desiderata della p.a. in tema di incidenza degli oneri generali sul totale dei costi della commessa, come precisato nel primo giudizio di anomalia dell’offerta.
Peraltro, tale scopo non può dirsi neppure raggiunto anche alla luce delle seguenti considerazioni.
Nel terzo e ultimo dei giustificativi resi in senso al primo sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, la ditta controinteressata aveva aggiunto, ai 16.500,00 euro di oneri generali previsti ab origine , i seguenti importi: a) € 96.534,00 scomputati dalla voce di costo n. 1; b) € 91.320,00 ricavati dalla voce di costo n. 3; c) € 9.295,00 ottenuti dalla voce di costo n. 4, per un totale complessivo di costi generali, così rideterminati, pari ad € 213.649,00, per un incidenza del 13,15% sui costi totali, satisfattiva della pretesa della p.a. di rispettare la previsione di cui all’art. 32, co. 3, d.P.R. n. 207/2010.
Orbene, proprio tale valore di € 213.649,00 è stato ritenuto congruo dalla p.a. anche in sede di riedizione del potere (verbale n. 2 del 30 maggio 2025), sulla scorta di quanto rilevato anche dal consulente esterno nominato dallo stesso Comune prima dell’avvio del procedimento di rinnovo del giudizio sull’anomalia dell’offerta della ditta controinteressata e, quindi, prima della presentazione dei giustificativi del 23 maggio 2025 da parte della medesima.
Orbene, proprio dalla lettura di questi ultimi (Allegato A) si evince come, a differenza di quanto effettuato nei giustificativi precedenti sopra richiamati, la voce n. 5 recante costi generali d’impresa risulta essere tornata al suo valore originario di euro 16.500,00 (ritenuto insufficiente dalla s.a.), essendo sparita ogni indicazione di computo, in suo aumento, di altre voci di costo.
Pur a voler ritenere che il costo dell’agronomo di € 96.534,00, scomposto tra le voci di costo nn. 3 e 4, avrebbe dovuto essere computato tra gli oneri generali (cosa che non si evince dall’Allegato A), l’importo complessivo di tali costi sarebbe ben inferiore a quanto stabilito dal richiamato art. 32, co. 3, del d.P.R. n. 207/2010, risultando di tutta evidenza come la p.a. abbia erroneamente valutato i nuovi giustificativi resi dall’aggiudicataria che, di fatto, non soddisfano le sue pretese avanzate in corso di procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Ancora, pur volendo in astratto aderire alla tesi della società controinteressata, ossia sostenendo che l’importo di € 96.534,00 sia riferito ad un (non meglio identificabile) Agronomo aggiuntivo, rientrando tra le migliorie di personale proposte con l’offerta tecnica, questo avrebbe dovuto essere computato nell’Allegato B, insieme agli altri operatori aggiuntivi, non potendosi avallare il ragionamento secondo cui detto onere sia da imputarsi a voci di costo che riguardano macchinari, prodotti, ecc. (nn. 3 e 4) solo perché l’apporto dei questo specifico Agronomo andrebbe a favore di tali fattori produttivi.
Il ragionamento sconta una quantomeno evidente e impropria commistione tra profili diversi e non comparabili tra loro, stante l’ontologica differenza che sussiste tra l’apporto migliorativo di un fattore produttivo nei confronti di altri, che è aspetto meramente tecnico-economico, e l’imputabilità degli oneri sostenuti per l’uso di tale fattore produttivo nell’appropriata voce di costo, che è questione meramente contabile.
In sostanza, è del tutto irrilevante il paventato accrescimento dell’utilità che l’asserito Agronomo aggiuntivo apporterebbe ai fattori produttivi ricompresi nelle voci di costo nn. 3 e 4, trattandosi comunque di un’unità di personale asseritamente aggiuntiva che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere considerata, come costo per il personale, unitamente alle altre elencate nell’Allegato B.
Da ultimo, non può neppure essere sottaciuto come a voler in astratto convenire con la società ricorrente, ritenendo giustificato la suddivisione dei costi per l’Agronomo in commento tra le voci di costo nn. 3 e 4, per importi rispettivamente pari ad € 68.940,00 e ad € 28.044,00, tali cifre andrebbero ad abbassare considerevolmente i costi stimati per mezzi, attrezzature, macchinari, prodotti e forniture oltre che per migliorie e forniture, indicati in tali specifiche voci, rendendo quantomeno necessaria una verifica circa la loro attendibilità alla luce del servizio da eseguire che, tuttavia, risulta essere stata del tutto omessa.
9.2. Venendo al secondo profilo di novità dei giustificativi resi dalla società controinteressata il 23 maggio 2025, in precedenza denominato sub ii), con cui gli oneri per il personale aggiuntivo proposto con l’offerta tecnica (precisato nel dettaglio nell’Allegato B), pari a complessivi € 45.235,11, risultano essere stati imputati alla voce n. 6, denominata “ utili d’impresa ”, il Collegio deve rilevare quanto segue.
L’elenco del personale riportato nel prefato Allegato B presenta delle anomalie che non hanno trovato adeguata giustificazione né in sede procedimentale, né tantomeno in questa sede processuale, consistenti, da un lato, nell’indicazione di un costo pari a zero relativo ad alcune unità di personale, cosa non certo accettabile, non potendosi sostenere come l’impiego di manodopera aggiuntiva non rappresenti un costo per la ditta appaltatrice e, dall’altro lato, nella mancata indizione degli oneri relativi ad altre unità di personale aggiuntive indicate nell’offerta tecnica ma non ricomprese nell’Allegato B (Vice Responsabile Tecnico, Responsabile sicurezza del servizio, Responsabile impianti e Responsabile sistema gestionale e censimento), svelando, ancora una volta, dei giustificativi incompleti avuto riguardo agli effettivi costi stimati per l’esecuzione dell’appalto, che minano in radice la serietà dell’offerta complessiva.
Sul punto, l’Amministrazione si è limitata a riportare i contenuti della consulenza esterna per validare la legittimità del suo operato ma non può non essere rilevato come questa attività consultiva sia stata svolta non sui giustificativi resi dalla ditta controinteressata in data 23 maggio 2025, che sono rilevanti ai fini dell’odierno giudizio e del rinnovato sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta condotto dalla s.a., quanto piuttosto sulla terza serie di giustificativi resi dalla medesima ditta nel 2024, ormai superati e sostituiti dal quelli del 23 maggio 2025, con conseguente inconferenza dei contenuti della prefata consulenza.
9.3. In definitiva, i giustificativi resi dalla ditta controinteressata in data 23 maggio 2025 e i conseguenti provvedimenti di avallo della s.a., a prescindere dall’effetto conformativo del precedente giudicato sui fatti di causa, palesano dei vizi autonomi in grado di svelare la non attendibilità complessiva dell’offerta della società aggiudicataria, in forza di costi di esercizio non adeguatamente giustificati pur a seguito di ben quattro distinti documenti presentati alla p.a. resistente tra primo e secondo procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e tanto basta per l’accoglimento del ricorso, senza considerare ulteriori mancanze e/o inesattezze comunque censurate col gravame (es. mancata indicazione costi per la polizza assicurativa, sottostima costi per il personale aggiuntivo, ecc.).
10.1. In considerazione dell’avvenuta riedizione della verifica di anomalia dell’offerta a seguito di precedente giudicato e della mancata dimostrazione dell’attendibilità delle voci di costo sottese all’offerta nonostante ben quattro tentativi complessivi concessi alla ditta controinteressata, il Collegio ritiene che, in applicazione del principio del c.d. one shot temperato, non residuino ulteriori margini di discrezionalità amministrativa esercitabili nel caso in esame, con conseguente esclusione della società controinteressata e aggiudicazione da disporsi in capo alla ditta ricorrente, ferma la necessità che la s.a. verifichi l’effettivo possesso dei requisiti in capo alla medesima.
10.2. Per quanto attiene all’inefficacia del contratto, va rilevato come questa non costituisca un effetto automatico dell'annullamento dell'aggiudicazione, ma può essere disposta solo dopo una specifica valutazione effettuata dal giudice sulla base degli elementi indicati dall’art. 122, del codice di rito amministrativo, dovendosi verificare se sussistano, o meno, i presupposti per il subentro nel contratto già stipulato.
Orbene, col ricorso la domanda di risarcimento in forma specifica e la domanda di inefficacia del contratto in questione sono state correttamente proposte dalla seconda classificata in graduatoria odierna ricorrente, nel senso di ottenere il “ […] subentro della Verdidea S.r.l. nell’esecuzione dell’appalto de quo ”.
Alla luce della data di sottoscrizione del contratto, occorsa il 24 ottobre 2024 (durata biennale con rinnovo di un anno e opzione di proroga di 6 mesi (cfr. art. 3.1 del disciplinare e art. 7 contratto del 24 ottobre 2024) e della esecuzione anticipata del medesimo, disposta a decorrere dal 10 luglio 2024, il Collegio ritiene che l’anelato subentro sia ancora possibile, oltre ad essere comunque utile per la parte ricorrente, visto la domanda in tal senso formulata in sede di ricorso e non rimodulata in sede di giudizio.
Conseguentemente, vista l’istanza di subentro nel contratto avanzata dalla parte ricorrente, quale forma di risarcimento del danno in forma specifica, unitamente allo stato di esecuzione del servizio, il Collegio ritiene di dover dichiarare l’inefficacia del contratto ex nunc , a decorrere dal trentesimo giorno successivo dalla notificazione della presente sentenza, tempo necessario per il passaggio delle consegne e per consentire il subentro della società ricorrente nelle prestazioni ancora da eseguire.
Tale risarcimento in forma specifica deve ritenersi essere esaustivo alla luce della domanda proposta dalla società ricorrente, la cui formulazione prevede la possibilità (in via subordinata) di concedere il risarcimento per equivalente solo nel caso di rigetto della domanda risarcitoria in forma specifica (subentro), invero accolta con l’odierna decisione.
Pur volendo diversamente opinare, ossia ritenendo che la domanda di parte vada interpretata nel senso che con essa sia stato chiesto anche un eventuale risarcimento per equivalente per il danno differenziale consistente nella mancata percezione di utili per la porzione di contratto eseguita dalla controparte, non si giunge, comunque, ad un risultato diverso, posto che l’istanza risarcitoria, per come strutturata, deve, comunque essere respinta, in quanto la società ricorrente si è limitata a parametrare il pregiudizio economico subito, in via forfettaria, nel 10% del valore della commessa, al netto del ribasso offerto, senza tuttavia dare alcuna dimostrazione effettiva del danno “ subito e provato ” ai sensi dell’art. 124, co. 1, c.p.a., ossia dando evidenza dell’effettivo utile che avrebbe conseguito dall’esecuzione integrale della commessa di cui trattasi, scaturente dalla differenza tra ricavi attesi e costi stimati per l’esecuzione dell’appalto.
Sul punto, la g.a. ha già avuto modo di ritenere che “ come chiarito dall’art. 124, comma 1 cod. proc. amm., che fa riferimento al danno “subito e provato” – è onere del concorrente danneggiato offrire compiuta dimostrazione dei relativi presupposti, sia sul piano dell’an che sul piano del quantum, atteso che, in punto di tutela risarcitoria, l’ordinario principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal c.d. metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento ex art. 64, commi 1 e 3 cod. proc. amm., che si giustifica solo in quanto sussista la necessità di equilibrare l’asimmetria informativa tra Amministrazione e privato (cfr. Cons Stato, sez. V, 13 luglio 2017, n. 3448); […] d) che spetta […] il lucro cessante, che si identifica con il c.d. interesse positivo e che ricomprende: d1) il mancato profitto, cioè a dire l’utile che l’impresa avrebbe ricavato, in base alla formulata proposta negoziale ed alla propria struttura dei costi, dalla esecuzione del contratto; d2) il danno c.d. curriculare, derivante dall’impossibilità di arricchimento della propria storia professionale ed imprenditoriale, con conseguente potenziale perdita di competitività in relazione a future occasioni contrattuali; e) che, relativamente alla prima posta risarcitoria, deve escludersi l’ancoraggio forfettario alla misura del dieci per cento, o di altra percentuale, dell’importo a base d’asta: e ciò sia perché detto criterio esula storicamente dalla materia risarcitoria, non avendo fondamento la presunzione che la perdita sia, secondo un canone di normalità, ancorata alla ridetta percentuale, sia perché l’art. 124 cit. va inteso nel senso della rigorosa incombenza, a carico del danneggiato, di un puntuale onere di allegazione e di dimostrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2017, n. 2184; Id., Ad. plen, 2 maggio 2017, n. 2), sicché il ricorso alla valutazione equitativa può essere riconosciuto solo in caso di impossibilità o di estrema difficoltà a fornire prova in relazione all’ammontare preciso del danno patito (Cons. Stato, Sez. V, 26 luglio 2019, n. 5283); f) che, ai fini della base di calcolo della percentuale per il mancato utile, non si può prendere a riferimento l’importo posto a base della gara, dovendo aversi riguardo al margine di utile effettivo, quale ricavabile dal ribasso offerto dall’impresa danneggiata e dalla relativa offerta; g) che, inoltre, il valore del mancato utile può essere integralmente ristorato solo laddove il danneggiato possa dimostrare di non aver potuto utilizzare i mezzi o le maestranze in altri lavori; e ciò perché, in assenza di suddetta prova, in virtù della presunzione per cui chi partecipa alle gare non tiene ferme le proprie risorse ma le impiega in altri appalti, lavori o servizi, l’utile così calcolato andrà decurtato in ragione dell’aliunde perceptum vel percipiendum, in una misura percentuale variabile (cfr. Cons. Stato, ad. plen. n. 2/2017 cit.; Cons. giust. amm. 6 novembre 2019 n. 947) ” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 26/2024).
Nella specie l’impresa ricorrente ben avrebbe dovuto e potuto depositare tutta la documentazione utile alla stima del danno e si è, invece, limitata a quantificare il danno da mancato utile e il danno curriculare nella percentuale, rispettivamente, del 10% e del 5 % della propria offerta economica.
Ne deriva l’assenza di prova per la stima del quantum del risarcimento a titolo di mancato utile, cui parametrare anche il danno curriculare, ove ritenuto sussistente.
11. In definitiva, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’aggiudicazione in precedenza adottata in favore del RTI controinteressato, dovendosi disporre l’aggiudicazione in favore della società ricorrente, previa verifica dei requisiti da parte dell’Amministrazione locale resistente, oltre all’inefficacia ex nunc del contratto già stipulato con subentro, per le prestazioni ancora da eseguire e fino alla sua scadenza, della società ricorrente, a decorrere dal trentesimo giorno successivo dalla notifica della presente sentenza.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate col dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’aggiudicazione e dichiara l’inefficacia del contratto tra l’Amministrazione resistente e la ditta controinteressata nei sensi di cui in parte motiva.
Dispone il subentro nel contratto della società ricorrente come chiesto col ricorso nei termini indicati in motivazione.
Condanna il Comune resistente e la società controinteressata, in parti uguali tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR TO, Presidente
IE IL, Primo Referendario, Estensore
Valeria Ventura, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE IL | OR TO |
IL SEGRETARIO