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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17803 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47130/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. MA MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di II grado iscritto al n. 47130/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 17/12/2025 e promosso da:
, (C.F. ), nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in C/ Relampaguito 52D, rappresentato e difeso, sia congiuntamente, che disgiuntamente, dagli Avv.ti Angelo Sonnino, (C.F. ; P.E.C. CodiceFiscale_2
; Telefax 06.85383565) e (C.F. Email_1 Parte_2
; P.E.C. ), elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliato presso lo sito in Roma, Via Brenta n. 6, in virtù di delega Parte_3 depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione di cui al giudizio di I grado
APPELLANTE contro con sede legale in Roma, via Venti Settembre n. 97, Controparte_1
C.F. e P.IVA in persona in persona dell'avv. Paolo Massimiliano Quaini in P.IVA_1 qualità di procuratore e dirigente della Società, giusta Controparte_2 procura speciale rilasciata dal legale rappresentante della società, rappresentata e difesa dall'avv.
ON RR, (C.F. – PEC , C.F._4 Email_3 elettivamente domiciliata in Roma, via Nomentana, 175, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
APPELLATA
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma n. 11443/2023 –
Trasporto aereo.
CONCLUSIONI: per l'appellante: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale Civile di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente gravame:
1.dichiarare nulla e/o comunque riformare la sentenza n. 11443/23, resa in data 09.05.2023 dal Giudice di Pace di Roma, Sezione III, nella persona del Giudice Dott. nell'ambito del CP_3 procedimento rubricato al R.G. n. 13890/23; e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad ottenere il risarcimento del danno da ritardata consegna bagaglio, condannando la al versamento dell'importo di € 800,00 a tale titolo. Controparte_1 Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”
per l'appellata: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis rejectis
- In via principale, nel merito, rigettare l'appello, poiché improponibile, inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, e comunque sfornito dell'idoneo supporto probatorio, per tutti e/o alcuni dei motivi di cui al presente atto, o per quelli diversi ed ulteriori che verranno ritenuti di giustizia e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 27/1/2023 conveniva in giudizio avanti Parte_1 al giudice di pace di Roma in persona del rappresentante legale Controparte_4 pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in € 800,00, oltre agli interessi legali dalla data dell'evento dannoso al saldo, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta per il ritardo nella consegna del bagaglio all'esito del viaggio aereo con il volo ITA AZ415 e AZ2055 Dusseldorf – Roma Fiumicino (via
Milano Linate), eseguito il 16/7/2022, con partenza alle ore 10:50 e arrivo alle ore 14:10.
L'attore esponeva di aver acquistato il biglietto aereo dalla convenuta per il volo sopra descritto e che, giunto all'aeroporto di destinazione, dopo molti minuti di attesa, gli era stato comunicato che il suo bagaglio risultava irreperibile, pertanto egli denunciato quanto occorsogli redigendo l'apposito modello P.I.R. (Property Irregularity Report) e il bagaglio gli era stato riconsegnato con un ritardo di sette giorni.
Il esponeva che, a causa di quanto accaduto, era stato costretto ad acquistare beni di Pt_1 prima necessità per la somma complessiva di € 100,00 e, con diffida del 26/07/2022 inoltrata a mezzo pec dal suo difensore, aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa della ritardata consegna del proprio bagaglio, senza esito.
2 L'attore invocava, quindi, l'applicazione del regolamento (CE) n. 889/2002, di modifica del regolamento (CE) n. 2027/97, il cui allegato poneva un limite alla responsabilità del vettore aereo nella misura massima di 1.000 diritti speciali di prelievo, pari ad € 1.218,00.
L' non si costituiva nel giudizio di primo grado e il giudice di pace Controparte_1 di Roma, con sentenza n. 11443 del 9/5/2023, ritenuta l'applicabilità al caso di specie del regolamento (CE) n. 889/2002 e della Convenzione di Montreal del 28/5/1999, rigettava la domanda attorea, ritenendo non provati i danni sottesi alla domanda del , in particolare la Pt_1 consegna del collo smarrito da parte dell'attore.
2. Con atto di citazione notificato in data 20/10/2023 conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale l' in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, proponendo appello avverso la sentenza n. 11443 del 9/5/2023, chiedendo, in totale riforma della stessa, previa declaratoria dell'inadempimento contrattuale della convenuta, la condanna della medesima al risarcimento dei danni in proprio favore, da liquidarsi in € 800,00, per le ragioni esposte in primo grado.
L'appellante contestava la motivazione addotta dal giudice di prime cure a sostegno del rigetto della propria domanda, deducendo di aver provato i fatti costitutivi della sua pretesa e che il giudice di pace aveva sollevato d'ufficio la questione della mancanza di prova della riconsegna del bagaglio in assenza di eccezione della controparte, rimasta contumace, in violazione dell'art. 112 c.p.c.. Il deduceva, inoltre, di aver provato che il bagaglio gli era stato riconsegnato Pt_1 il 23/7/2022 alle ore 16:25, avendo prodotto all'uopo il modulo di consegna.
Con comparsa dell'1/2/2024 si costituiva in giudizio l' in persona Controparte_1 del rappresentante legale pro tempore, chiedendo il rigetto del gravame.
L'appellata riteneva condivisibili le ragioni sottese alla decisione del giudice di pace ed evidenziava che l'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28/5/1999, nel prevedere un limite massimo alla risarcibilità dei danni per il danneggiamento o la ritardata consegna del bagaglio, non esonerava l'attore dall'onere della prova dei danni subiti, che nella specie non era stato assolto dal . Pt_1
Esperiti gli incombenti preliminari, all'udienza del 17/12/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il giudice disponeva la rimessione della causa in decisione.
***
L'appello è infondato.
3 Si rileva preliminarmente che, in tema di prova dell'adempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, risulta dagli atti che ha acquistato un biglietto dalla ITA S.p.A. per il Parte_1 viaggio aereo attraverso il volo ITA e AZ2055 Dusseldorf – Roma Fiumicino (via C.F._5
Milano Linate), eseguito il 16/7/2022 con partenza alle ore 10:50 e arrivo alle ore 14:10 e che il bagaglio trasportato è stato restituito all'odierno appellante il 23/7/2022 alle ore 16:25.
Orbene, a fronte dell'inadempimento dell'appellata, è necessario accertare la sussistenza di un danno risarcibile a favore del passeggero, da valutarsi secondo quanto previsto dalla
Convenzione di Montreal del 28/5/1999, sottoscritta dalla Comunità europea il 9/12/1999, approvata con decisione del Consiglio n. 2001/539/CE del 5/4/2001, ratificata e resa esecutiva in
Italia con legge n. 12/2004, stante il disposto dell'art. 3 dal regolamento (CE) n. 2027/97 del
Consiglio, così come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, secondo cui la responsabilità del vettore aereo comunitario in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli è disciplinata dalle pertinenti disposizioni della convenzione di Montreal.
Per quanto attiene alla prova del nesso di causalità tra danno richiesto e inadempimento, spetta dunque a chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra questo e il comportamento che assume averlo cagionato, poiché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e l'onere della relativa prova incombe sull'attore (cfr. Cass., Sez. III, n. 7026 del 23/5/2001).
In particolare, l'art. 19 della Convenzione di Montreal del 28/5/1999, rubricato “Ritardo”, dispone che “Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”.
La Convenzione, pertanto, introduce una presunzione iuris tantum di responsabilità del vettore aereo, superabile offrendo la prova liberatoria dell'imprevedibilità del danno, tale che non era
4 ragionevole ex ante adottare delle misure idonee ad evitarne l'avveramento, ovvero dell'oggettiva impossibilità di adottarle, ma non detta tuttavia una regola specifica in ordine alla prova dell'inadempimento.
In sostanza, l'esenzione del vettore aereo gioca sul piano del caso fortuito o della forza maggiore. Il successivo art. 22 pone limitazioni quantitative alla responsabilità risarcitoria del vettore, nel trasporto di persone, merci e bagagli.
Per quanto qui di interesse, in caso di danno da ritardo nel trasporto di persone, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di «1000 diritti speciali di prelievo» per ciascun passeggero
(per la conversione dei diritti speciali di prelievo in unità monetarie, si veda l'art. 23 della medesima Convenzione;
cfr. Cass. civ. n. 14667 del 14/07/2015).
Osserva al riguardo la giurisprudenza che la Convenzione di Montréal non prevede alcuna regola specifica in tema di onere della prova dell'inadempimento (negato imbarco o cancellazione del volo) o dell'inesatto adempimento (ritardato arrivo rispetto all'orario previsto), dovendosi pertanto far riferimento ai criteri ordinari di riparto dell'onere della prova, di cui all'art. 2697
c.c., e alla giurisprudenza della Suprema Corte stratificatasi, con plurime pronunce, senza più incertezze dal noto arresto delle Sezioni unite del 2001 (cfr. Cass. civ. n. 1584 del 23/1/2018).
Costituisce, infatti, ius receptum che anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001; Cass. civ. n. 826 del 20/01/2015).
Nondimeno, se da un lato ai fini della prova dell'inadempimento contrattuale il creditore deve limitarsi ad allegare l'esistenza del contratto da cui derivano le obbligazioni a carico della controparte, ai fini risarcitori l'attore è tenuto a comprovare l'an e il quantum dell'asserito danno, nonché il nesso causale con la condotta del danneggiante.
Quanto al danno patrimoniale, il ha prodotto uno scontrino del valore complessivo di € Pt_1
100,00, IVA inclusa, emesso dalla SA.FA.CE. s.r.l. il 19/7/2022 h. 19:47, privo di descrizione in ordine ai beni acquistati.
Ebbene, pur a fronte del documento sopra indicato, il giudice di pace ha correttamente statuito circa la mancanza di prova della loro riconducibilità al ritardo nella consegna del bagaglio da
5 parte della convenuta e la pronuncia si sottrae alla censura di violazione dell'art. 112 c.p.c., dovendo il giudice verificare d'ufficio se l'attore ha adempiuto all'onere probatorio a suo carico, non essendo oggetto di eccezione in senso proprio.
Invero, premesso che il non ha provato il genere di beni acquistati a causa del ritardo Pt_1 nella riconsegna del bagaglio, si osserva che i prodotti acquistati dopo il suo arrivo a destinazione sono rimasti nella sua disponibilità, quindi i relativi costi non possono essere considerati come un danno per l'acquirente, che ne ha tratto utilità aggiuntiva rispetto all'uso di quelli contenuti nel bagaglio, che ha potuto utilizzare dopo la relativa riconsegna, in mancanza di prova che i beni trasportati si siano deteriorati a causa del ritardo nella loro riconsegna, circostanza peraltro improbabile, stante il breve tempo del ritardo nella riconsegna del bagaglio.
In ogni caso, non vi è prova che l'attore abbia avuto la necessità di acquistare beni corrispondenti a quelli contenuti nel bagaglio non tempestivamente consegnato.
Il danno non patrimoniale, invece, è risarcibile quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla
Costituzione, sia quando ciò derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Relativamente alla responsabilità del vettore aereo, giova richiamare un recente arresto della
Suprema Corte, secondo cui: “È pur vero che, come affermato dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 26972 dell'11/11/2008, il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.:
(a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario
6 delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice. Tuttavia le stesse Sezioni Unite, con la sentenza già richiamata, hanno pure precisato che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.
Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (cfr. Cass. civ. n. 12143 del 14/6/2016).
Come rilevato dalla giurisprudenza in un recente arresto, nel caso in cui, come nella fattispecie, è certo il ritardo del volo, ciò identifica e definisce il fondamento della responsabilità contrattuale ossia, per l'appunto, il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione assunta dal vettore (che di per sé obbliga il debitore al risarcimento del danno: art. 1218 cod. civ.), ma non basta ancora a dimostrare anche l'effettiva esistenza di un danno risarcibile.
Più precisamente, la prova del contratto di trasporto e l'allegazione del ritardo implicano bensì, di per sé, anche l'allegazione della lesione di un interesse rilevante in contratto e, dunque, di un danno-evento. Secondo i generali criteri di riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale tale acquisizione (ossia l'esistenza di un danno-evento) non richiede l'assolvimento di alcun altro onere probatorio da parte del creditore (spettando al debitore dimostrare l'esatto adempimento o che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile: art. 1218 cod. civ.).
7 L'esistenza di un danno-evento contrattuale non necessariamente comporta, però, anche l'esistenza di un danno risarcibile.
Invero, nei rapporti che rispondono allo schema classico dell'obbligazione di dare o di facere
(non professionale) contenuto nel codice civile (e tale è certamente l'obbligazione derivante dal contratto di trasporto), la «causalità materiale», ovvero il nesso che consente l'imputazione, sul piano oggettivo, del danno alla condotta (inadempiente) del debitore, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento. La causalità acquista qui autonomia di valutazione solo quale causalità giuridica, e dunque quale delimitazione del danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza (art. 1223 c.c.).
La fattispecie in esame non è però quella di un inadempimento in senso proprio ma, come detto, quella dell'adempimento ritardato (e, dunque, inesatto): la prestazione non è mancata ma differisce da quella programmata in contratto ed attesa dal creditore in relazione ad una dimensione che la connotava, quella temporale. La distanza cronologica tra il volo programmato e quello effettivo fa sì che la prestazione eseguita non sia esattamente corrispondente a quella programmata in contratto e dovuta dal vettore. Poiché l'interesse del creditore era certamente correlato anche a tale connotazione temporale della prestazione, non può dubitarsi che la sua mancanza determini lesione di quell'interesse e, in tal senso, anch'essa, un danno-evento.
Tale lesione non è però direttamente correlabile anche ad un pregiudizio risarcibile.
L'interesse del creditore (contrattualmente rilevante) al rispetto della tempestiva riconsegna dei bagagli non esibisce un intrinseco univoco valore suscettibile di essere posto direttamente ad oggetto e parametro della succedanea obbligazione risarcitoria: il tempo perduto è di per sé un bene impalpabile in assenza di alcun riferimento a ciò che in quel segmento temporale il creditore avrebbe potuto fare e non ha fatto e/o a ciò che avrebbe potuto evitare di fare e che invece è stato costretto a fare.
Il danno risarcibile dunque non può, in tal caso, che identificarsi interamente con le utilità ed i vantaggi, estranei al vincolo obbligatorio, che siano andati eventualmente perduti in ragione del ritardo (lucro cessante) e/o con i maggiori esborsi eventualmente resisi necessari (danno emergente). Ciò, però, colloca il danno risarcibile sul piano dei c.d. danni consequenziali o estrinseci (tali sono, secondo definizione dottrinale, quei «pregiudizi che sporgono rispetto al solo valore dell'interesse creditorio non realizzato, o realizzato in maniera inesatta», distinti dal
8 danno primario o intrinseco rappresentato dal mancato conseguimento o dal conseguimento inesatto dell'utilità contrattualmente dovuta ed attesa).
Fuoriuscendo tali ulteriori vantaggi e utilità perdute dal perimetro dell'obbligazione, sarà onere del creditore farne specifica allegazione e darne dimostrazione, sia pure attraverso presunzioni, fondate su massime di comune esperienza (cfr. Cass. civ. n. 9474 del 09/04/2021).
Venendo al caso di specie, il generico danno da stress di cui si duole il non è risarcibile Pt_1 come danno non patrimoniale, non superando la soglia di rilievo ai fini della sua risarcibilità, tenuto anche conto del tempo intercorso tra il suo arrivo in aeroporto e la riconsegna del bagaglio e considerata la mancanza di allegazione e prova che i beni contenuti nel bagaglio de quo fosse essenziali per il passeggero nei giorni immediatamente successivi al suo arrivo a Roma.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussiste l'obbligo dell'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
visto l'art. 352 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con atto di citazione notificato in data 20/10/2023 da avverso l' Parte_1 Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 11443 depositata dal giudice di pace di Roma il 9/5/2023;
CONDANNA l'appellante al pagamento in favore della controparte delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 600,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Visto l'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002; si dà atto dell'obbligo dell'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, li 19/12/2025.
Il Giudice
MA AR
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. MA MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di II grado iscritto al n. 47130/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 17/12/2025 e promosso da:
, (C.F. ), nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in C/ Relampaguito 52D, rappresentato e difeso, sia congiuntamente, che disgiuntamente, dagli Avv.ti Angelo Sonnino, (C.F. ; P.E.C. CodiceFiscale_2
; Telefax 06.85383565) e (C.F. Email_1 Parte_2
; P.E.C. ), elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliato presso lo sito in Roma, Via Brenta n. 6, in virtù di delega Parte_3 depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione di cui al giudizio di I grado
APPELLANTE contro con sede legale in Roma, via Venti Settembre n. 97, Controparte_1
C.F. e P.IVA in persona in persona dell'avv. Paolo Massimiliano Quaini in P.IVA_1 qualità di procuratore e dirigente della Società, giusta Controparte_2 procura speciale rilasciata dal legale rappresentante della società, rappresentata e difesa dall'avv.
ON RR, (C.F. – PEC , C.F._4 Email_3 elettivamente domiciliata in Roma, via Nomentana, 175, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
APPELLATA
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma n. 11443/2023 –
Trasporto aereo.
CONCLUSIONI: per l'appellante: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale Civile di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente gravame:
1.dichiarare nulla e/o comunque riformare la sentenza n. 11443/23, resa in data 09.05.2023 dal Giudice di Pace di Roma, Sezione III, nella persona del Giudice Dott. nell'ambito del CP_3 procedimento rubricato al R.G. n. 13890/23; e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad ottenere il risarcimento del danno da ritardata consegna bagaglio, condannando la al versamento dell'importo di € 800,00 a tale titolo. Controparte_1 Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”
per l'appellata: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis rejectis
- In via principale, nel merito, rigettare l'appello, poiché improponibile, inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, e comunque sfornito dell'idoneo supporto probatorio, per tutti e/o alcuni dei motivi di cui al presente atto, o per quelli diversi ed ulteriori che verranno ritenuti di giustizia e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 27/1/2023 conveniva in giudizio avanti Parte_1 al giudice di pace di Roma in persona del rappresentante legale Controparte_4 pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in € 800,00, oltre agli interessi legali dalla data dell'evento dannoso al saldo, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta per il ritardo nella consegna del bagaglio all'esito del viaggio aereo con il volo ITA AZ415 e AZ2055 Dusseldorf – Roma Fiumicino (via
Milano Linate), eseguito il 16/7/2022, con partenza alle ore 10:50 e arrivo alle ore 14:10.
L'attore esponeva di aver acquistato il biglietto aereo dalla convenuta per il volo sopra descritto e che, giunto all'aeroporto di destinazione, dopo molti minuti di attesa, gli era stato comunicato che il suo bagaglio risultava irreperibile, pertanto egli denunciato quanto occorsogli redigendo l'apposito modello P.I.R. (Property Irregularity Report) e il bagaglio gli era stato riconsegnato con un ritardo di sette giorni.
Il esponeva che, a causa di quanto accaduto, era stato costretto ad acquistare beni di Pt_1 prima necessità per la somma complessiva di € 100,00 e, con diffida del 26/07/2022 inoltrata a mezzo pec dal suo difensore, aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa della ritardata consegna del proprio bagaglio, senza esito.
2 L'attore invocava, quindi, l'applicazione del regolamento (CE) n. 889/2002, di modifica del regolamento (CE) n. 2027/97, il cui allegato poneva un limite alla responsabilità del vettore aereo nella misura massima di 1.000 diritti speciali di prelievo, pari ad € 1.218,00.
L' non si costituiva nel giudizio di primo grado e il giudice di pace Controparte_1 di Roma, con sentenza n. 11443 del 9/5/2023, ritenuta l'applicabilità al caso di specie del regolamento (CE) n. 889/2002 e della Convenzione di Montreal del 28/5/1999, rigettava la domanda attorea, ritenendo non provati i danni sottesi alla domanda del , in particolare la Pt_1 consegna del collo smarrito da parte dell'attore.
2. Con atto di citazione notificato in data 20/10/2023 conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale l' in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, proponendo appello avverso la sentenza n. 11443 del 9/5/2023, chiedendo, in totale riforma della stessa, previa declaratoria dell'inadempimento contrattuale della convenuta, la condanna della medesima al risarcimento dei danni in proprio favore, da liquidarsi in € 800,00, per le ragioni esposte in primo grado.
L'appellante contestava la motivazione addotta dal giudice di prime cure a sostegno del rigetto della propria domanda, deducendo di aver provato i fatti costitutivi della sua pretesa e che il giudice di pace aveva sollevato d'ufficio la questione della mancanza di prova della riconsegna del bagaglio in assenza di eccezione della controparte, rimasta contumace, in violazione dell'art. 112 c.p.c.. Il deduceva, inoltre, di aver provato che il bagaglio gli era stato riconsegnato Pt_1 il 23/7/2022 alle ore 16:25, avendo prodotto all'uopo il modulo di consegna.
Con comparsa dell'1/2/2024 si costituiva in giudizio l' in persona Controparte_1 del rappresentante legale pro tempore, chiedendo il rigetto del gravame.
L'appellata riteneva condivisibili le ragioni sottese alla decisione del giudice di pace ed evidenziava che l'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28/5/1999, nel prevedere un limite massimo alla risarcibilità dei danni per il danneggiamento o la ritardata consegna del bagaglio, non esonerava l'attore dall'onere della prova dei danni subiti, che nella specie non era stato assolto dal . Pt_1
Esperiti gli incombenti preliminari, all'udienza del 17/12/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il giudice disponeva la rimessione della causa in decisione.
***
L'appello è infondato.
3 Si rileva preliminarmente che, in tema di prova dell'adempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, risulta dagli atti che ha acquistato un biglietto dalla ITA S.p.A. per il Parte_1 viaggio aereo attraverso il volo ITA e AZ2055 Dusseldorf – Roma Fiumicino (via C.F._5
Milano Linate), eseguito il 16/7/2022 con partenza alle ore 10:50 e arrivo alle ore 14:10 e che il bagaglio trasportato è stato restituito all'odierno appellante il 23/7/2022 alle ore 16:25.
Orbene, a fronte dell'inadempimento dell'appellata, è necessario accertare la sussistenza di un danno risarcibile a favore del passeggero, da valutarsi secondo quanto previsto dalla
Convenzione di Montreal del 28/5/1999, sottoscritta dalla Comunità europea il 9/12/1999, approvata con decisione del Consiglio n. 2001/539/CE del 5/4/2001, ratificata e resa esecutiva in
Italia con legge n. 12/2004, stante il disposto dell'art. 3 dal regolamento (CE) n. 2027/97 del
Consiglio, così come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, secondo cui la responsabilità del vettore aereo comunitario in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli è disciplinata dalle pertinenti disposizioni della convenzione di Montreal.
Per quanto attiene alla prova del nesso di causalità tra danno richiesto e inadempimento, spetta dunque a chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra questo e il comportamento che assume averlo cagionato, poiché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e l'onere della relativa prova incombe sull'attore (cfr. Cass., Sez. III, n. 7026 del 23/5/2001).
In particolare, l'art. 19 della Convenzione di Montreal del 28/5/1999, rubricato “Ritardo”, dispone che “Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”.
La Convenzione, pertanto, introduce una presunzione iuris tantum di responsabilità del vettore aereo, superabile offrendo la prova liberatoria dell'imprevedibilità del danno, tale che non era
4 ragionevole ex ante adottare delle misure idonee ad evitarne l'avveramento, ovvero dell'oggettiva impossibilità di adottarle, ma non detta tuttavia una regola specifica in ordine alla prova dell'inadempimento.
In sostanza, l'esenzione del vettore aereo gioca sul piano del caso fortuito o della forza maggiore. Il successivo art. 22 pone limitazioni quantitative alla responsabilità risarcitoria del vettore, nel trasporto di persone, merci e bagagli.
Per quanto qui di interesse, in caso di danno da ritardo nel trasporto di persone, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di «1000 diritti speciali di prelievo» per ciascun passeggero
(per la conversione dei diritti speciali di prelievo in unità monetarie, si veda l'art. 23 della medesima Convenzione;
cfr. Cass. civ. n. 14667 del 14/07/2015).
Osserva al riguardo la giurisprudenza che la Convenzione di Montréal non prevede alcuna regola specifica in tema di onere della prova dell'inadempimento (negato imbarco o cancellazione del volo) o dell'inesatto adempimento (ritardato arrivo rispetto all'orario previsto), dovendosi pertanto far riferimento ai criteri ordinari di riparto dell'onere della prova, di cui all'art. 2697
c.c., e alla giurisprudenza della Suprema Corte stratificatasi, con plurime pronunce, senza più incertezze dal noto arresto delle Sezioni unite del 2001 (cfr. Cass. civ. n. 1584 del 23/1/2018).
Costituisce, infatti, ius receptum che anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001; Cass. civ. n. 826 del 20/01/2015).
Nondimeno, se da un lato ai fini della prova dell'inadempimento contrattuale il creditore deve limitarsi ad allegare l'esistenza del contratto da cui derivano le obbligazioni a carico della controparte, ai fini risarcitori l'attore è tenuto a comprovare l'an e il quantum dell'asserito danno, nonché il nesso causale con la condotta del danneggiante.
Quanto al danno patrimoniale, il ha prodotto uno scontrino del valore complessivo di € Pt_1
100,00, IVA inclusa, emesso dalla SA.FA.CE. s.r.l. il 19/7/2022 h. 19:47, privo di descrizione in ordine ai beni acquistati.
Ebbene, pur a fronte del documento sopra indicato, il giudice di pace ha correttamente statuito circa la mancanza di prova della loro riconducibilità al ritardo nella consegna del bagaglio da
5 parte della convenuta e la pronuncia si sottrae alla censura di violazione dell'art. 112 c.p.c., dovendo il giudice verificare d'ufficio se l'attore ha adempiuto all'onere probatorio a suo carico, non essendo oggetto di eccezione in senso proprio.
Invero, premesso che il non ha provato il genere di beni acquistati a causa del ritardo Pt_1 nella riconsegna del bagaglio, si osserva che i prodotti acquistati dopo il suo arrivo a destinazione sono rimasti nella sua disponibilità, quindi i relativi costi non possono essere considerati come un danno per l'acquirente, che ne ha tratto utilità aggiuntiva rispetto all'uso di quelli contenuti nel bagaglio, che ha potuto utilizzare dopo la relativa riconsegna, in mancanza di prova che i beni trasportati si siano deteriorati a causa del ritardo nella loro riconsegna, circostanza peraltro improbabile, stante il breve tempo del ritardo nella riconsegna del bagaglio.
In ogni caso, non vi è prova che l'attore abbia avuto la necessità di acquistare beni corrispondenti a quelli contenuti nel bagaglio non tempestivamente consegnato.
Il danno non patrimoniale, invece, è risarcibile quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla
Costituzione, sia quando ciò derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Relativamente alla responsabilità del vettore aereo, giova richiamare un recente arresto della
Suprema Corte, secondo cui: “È pur vero che, come affermato dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 26972 dell'11/11/2008, il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.:
(a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario
6 delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice. Tuttavia le stesse Sezioni Unite, con la sentenza già richiamata, hanno pure precisato che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.
Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (cfr. Cass. civ. n. 12143 del 14/6/2016).
Come rilevato dalla giurisprudenza in un recente arresto, nel caso in cui, come nella fattispecie, è certo il ritardo del volo, ciò identifica e definisce il fondamento della responsabilità contrattuale ossia, per l'appunto, il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione assunta dal vettore (che di per sé obbliga il debitore al risarcimento del danno: art. 1218 cod. civ.), ma non basta ancora a dimostrare anche l'effettiva esistenza di un danno risarcibile.
Più precisamente, la prova del contratto di trasporto e l'allegazione del ritardo implicano bensì, di per sé, anche l'allegazione della lesione di un interesse rilevante in contratto e, dunque, di un danno-evento. Secondo i generali criteri di riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale tale acquisizione (ossia l'esistenza di un danno-evento) non richiede l'assolvimento di alcun altro onere probatorio da parte del creditore (spettando al debitore dimostrare l'esatto adempimento o che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile: art. 1218 cod. civ.).
7 L'esistenza di un danno-evento contrattuale non necessariamente comporta, però, anche l'esistenza di un danno risarcibile.
Invero, nei rapporti che rispondono allo schema classico dell'obbligazione di dare o di facere
(non professionale) contenuto nel codice civile (e tale è certamente l'obbligazione derivante dal contratto di trasporto), la «causalità materiale», ovvero il nesso che consente l'imputazione, sul piano oggettivo, del danno alla condotta (inadempiente) del debitore, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento. La causalità acquista qui autonomia di valutazione solo quale causalità giuridica, e dunque quale delimitazione del danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza (art. 1223 c.c.).
La fattispecie in esame non è però quella di un inadempimento in senso proprio ma, come detto, quella dell'adempimento ritardato (e, dunque, inesatto): la prestazione non è mancata ma differisce da quella programmata in contratto ed attesa dal creditore in relazione ad una dimensione che la connotava, quella temporale. La distanza cronologica tra il volo programmato e quello effettivo fa sì che la prestazione eseguita non sia esattamente corrispondente a quella programmata in contratto e dovuta dal vettore. Poiché l'interesse del creditore era certamente correlato anche a tale connotazione temporale della prestazione, non può dubitarsi che la sua mancanza determini lesione di quell'interesse e, in tal senso, anch'essa, un danno-evento.
Tale lesione non è però direttamente correlabile anche ad un pregiudizio risarcibile.
L'interesse del creditore (contrattualmente rilevante) al rispetto della tempestiva riconsegna dei bagagli non esibisce un intrinseco univoco valore suscettibile di essere posto direttamente ad oggetto e parametro della succedanea obbligazione risarcitoria: il tempo perduto è di per sé un bene impalpabile in assenza di alcun riferimento a ciò che in quel segmento temporale il creditore avrebbe potuto fare e non ha fatto e/o a ciò che avrebbe potuto evitare di fare e che invece è stato costretto a fare.
Il danno risarcibile dunque non può, in tal caso, che identificarsi interamente con le utilità ed i vantaggi, estranei al vincolo obbligatorio, che siano andati eventualmente perduti in ragione del ritardo (lucro cessante) e/o con i maggiori esborsi eventualmente resisi necessari (danno emergente). Ciò, però, colloca il danno risarcibile sul piano dei c.d. danni consequenziali o estrinseci (tali sono, secondo definizione dottrinale, quei «pregiudizi che sporgono rispetto al solo valore dell'interesse creditorio non realizzato, o realizzato in maniera inesatta», distinti dal
8 danno primario o intrinseco rappresentato dal mancato conseguimento o dal conseguimento inesatto dell'utilità contrattualmente dovuta ed attesa).
Fuoriuscendo tali ulteriori vantaggi e utilità perdute dal perimetro dell'obbligazione, sarà onere del creditore farne specifica allegazione e darne dimostrazione, sia pure attraverso presunzioni, fondate su massime di comune esperienza (cfr. Cass. civ. n. 9474 del 09/04/2021).
Venendo al caso di specie, il generico danno da stress di cui si duole il non è risarcibile Pt_1 come danno non patrimoniale, non superando la soglia di rilievo ai fini della sua risarcibilità, tenuto anche conto del tempo intercorso tra il suo arrivo in aeroporto e la riconsegna del bagaglio e considerata la mancanza di allegazione e prova che i beni contenuti nel bagaglio de quo fosse essenziali per il passeggero nei giorni immediatamente successivi al suo arrivo a Roma.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussiste l'obbligo dell'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
visto l'art. 352 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con atto di citazione notificato in data 20/10/2023 da avverso l' Parte_1 Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 11443 depositata dal giudice di pace di Roma il 9/5/2023;
CONDANNA l'appellante al pagamento in favore della controparte delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 600,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Visto l'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002; si dà atto dell'obbligo dell'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, li 19/12/2025.
Il Giudice
MA AR
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