Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1020
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento e cartella esattoriale

    L'Agenzia delle Entrate ha fornito prova documentale della notifica della cartella e di successivi atti interruttivi, non contestata dal ricorrente.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    L'Agenzia delle Entrate ha dimostrato la notifica di atti interruttivi successivi alla cartella, escludendo la maturazione della prescrizione. La Regione Calabria ha inoltre evidenziato che la cartella è stata oggetto di precedente contenzioso.

  • Rigettato
    Inapplicabilità della legge n. 197/2022

    La Regione Calabria ha fatto fondatamente rilevare l'inapplicabilità della legge n. 197/2022 al caso di specie, non avendo la Regione aderito all'estendibilità della legge ad enti diversi da quelli previsti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1020
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1020
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo