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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1020/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1152/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249006449748000 TASSA AUTO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5954/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90064497 48/000, notificata in data 14 gennaio 2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, riferita alla sottesa cartella di pagamento n. 09420160012927958000, portante pretesa (€ 531,52) per tassa auto 2011.
Censura l'atto in quanto non sarebbe “ … stato notificato alcun avviso di accertamento da parte dell'ente creditore … “, né sarebbe stata notificata la cartella esattoriale prodromica all'atto contestato;
inoltre eccepisce la maturata prescrizione, tenuto conto che tra la data di notifica della cartella riportata nell'intimazione (21 ottobre 2016) e quella della notifica dell'intimazione (14 gennaio 2025) è infruttuosamente decorso il termine triennale normativamente previsto.
Quindi ha dedotto “ l'omessa applicazione dell'art. 1, comma 1, da 22 a 230, della legge n. 197/2022
“ (legge finanziaria 2023).
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentando l'intermedia notifica, dopo la cartella, in data il 25/08/2022, dell'intimazione di pagamento n. 09420229004332925000, per cui non è maturata la prescrizione triennale fino alla notifica dell'atto opposto in data 14.01.2025.
Ha presentato controdeduzioni la Regione Calabria, eccependo che la cartella n.
09420160012927958000 è stata ricevuta ed anche impugnata unitamente all'atto interruttivo che la conteneva (sentenza di questa Corte n. 88/2024, che ha rigettato il ricorso).
Deduce, inoltre, la previa notifica dell'accertamento, nonché che la legge n. 197/2022 non si applica al caso in trattazione, tenuto conto che la Regione non ha aderito all'estendibilità della legge ad enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente dimostrato, con produzione documentale poi non contestata dal ricorrente, la notifica della cartella e di successivi atti interruttivi, per cui, oltre ad essere infondata la censura di omessa notifica della cartella, non è maturato il termine prescrizionale (dovendosi pure aggiungere, per come eccepito dalla Regione, che la cartella è stata anche oggetto di contenzioso riguardante altra intimazione di pagamento).
La Regione, inoltre, ha anche documentato la notifica del presupposto avviso di accertamento e ha fatto fondatamente rilevare l'inapplicabilità della legge n. 197/2022.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta) per ciascuna parte resistente.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1152/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249006449748000 TASSA AUTO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5954/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90064497 48/000, notificata in data 14 gennaio 2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, riferita alla sottesa cartella di pagamento n. 09420160012927958000, portante pretesa (€ 531,52) per tassa auto 2011.
Censura l'atto in quanto non sarebbe “ … stato notificato alcun avviso di accertamento da parte dell'ente creditore … “, né sarebbe stata notificata la cartella esattoriale prodromica all'atto contestato;
inoltre eccepisce la maturata prescrizione, tenuto conto che tra la data di notifica della cartella riportata nell'intimazione (21 ottobre 2016) e quella della notifica dell'intimazione (14 gennaio 2025) è infruttuosamente decorso il termine triennale normativamente previsto.
Quindi ha dedotto “ l'omessa applicazione dell'art. 1, comma 1, da 22 a 230, della legge n. 197/2022
“ (legge finanziaria 2023).
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentando l'intermedia notifica, dopo la cartella, in data il 25/08/2022, dell'intimazione di pagamento n. 09420229004332925000, per cui non è maturata la prescrizione triennale fino alla notifica dell'atto opposto in data 14.01.2025.
Ha presentato controdeduzioni la Regione Calabria, eccependo che la cartella n.
09420160012927958000 è stata ricevuta ed anche impugnata unitamente all'atto interruttivo che la conteneva (sentenza di questa Corte n. 88/2024, che ha rigettato il ricorso).
Deduce, inoltre, la previa notifica dell'accertamento, nonché che la legge n. 197/2022 non si applica al caso in trattazione, tenuto conto che la Regione non ha aderito all'estendibilità della legge ad enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente dimostrato, con produzione documentale poi non contestata dal ricorrente, la notifica della cartella e di successivi atti interruttivi, per cui, oltre ad essere infondata la censura di omessa notifica della cartella, non è maturato il termine prescrizionale (dovendosi pure aggiungere, per come eccepito dalla Regione, che la cartella è stata anche oggetto di contenzioso riguardante altra intimazione di pagamento).
La Regione, inoltre, ha anche documentato la notifica del presupposto avviso di accertamento e ha fatto fondatamente rilevare l'inapplicabilità della legge n. 197/2022.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta) per ciascuna parte resistente.