Art. 5.
Con decorrenza dal 1 luglio 1967, all' articolo 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Al titolare di pensione diretta liquidata dal Fondo e' corrisposta, in aggiunta alla pensione complessiva, per ogni figlio a carico, la maggiorazione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sempreche' sussistano le condizioni stabilite dalle norme stesse, nella misura e secondo le modalita' di detta assicurazione.
La maggiorazione spetta anche per la moglie o per il marito a carico e invalido secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sempreche' sussistano le condizioni stabilite dalle norme della predetta assicurazione.
La maggiorazione per i familiari a carico di cui ai commi precedenti non spetta ai titolari di pensione liquidata a totale carico del Fondo".
Con decorrenza dal 1 luglio 1967, all' articolo 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Al titolare di pensione diretta liquidata dal Fondo e' corrisposta, in aggiunta alla pensione complessiva, per ogni figlio a carico, la maggiorazione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sempreche' sussistano le condizioni stabilite dalle norme stesse, nella misura e secondo le modalita' di detta assicurazione.
La maggiorazione spetta anche per la moglie o per il marito a carico e invalido secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sempreche' sussistano le condizioni stabilite dalle norme della predetta assicurazione.
La maggiorazione per i familiari a carico di cui ai commi precedenti non spetta ai titolari di pensione liquidata a totale carico del Fondo".