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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/12/2025, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, AZ de AL, all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3278/2021 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti di Natale Francesco e Rizzi Anna Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sedda Paolo e Marzocchella Amodio
RESISTENTE
OGGETTO: riliquidazione pensione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.05.2021, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare di pensione di vecchiaia cat. VO n. 10074238 a decorrere dall'1.11.2023 calcolata con il sistema misto;
che l' ha liquidato la predetta pensione CP_1 considerando 776 contributi settimanali per la quota A e 640 per la quota B;
che l' ha CP_1 conteggiato erroneamente la predetta contribuzione, omettendo la contabilizzazione di 38 contributi settimanali di cui n. 2 imputabili alla quota A e n. 36 relativi alla quota B, nello specifico riferiti alla malattia per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 (per rispettive n. 10 giornate, n. 67 giornate, n.54 giornate, n.67 giornate e per n. 46 giornate); che, in data 21.07.2020, ha presentato domanda di CP_ ricostituzione per motivi contributivi n. 2063860300037, rigettata dall' con la seguente motivazione: “dalla simulazione di riliquidazione effettuata non risultano difformità rispetto ai dati tuttora presenti. Pensione liquidata correttamente”; di aver presentato, in data 9.03.2021 ricorso pagina 1 di 7 amministrativo, a seguito del quale l' ha ribadito la correttezza della liquidazione del beneficio CP_1 pensionistico.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “1. Accertare e dichiarare il diritto del sig. alla contabilizzazione ai fini Parte_1 della misura della ulteriore contribuzione figurativa per malattia per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e
2008 per ulteriori 38 settimane;
2. Per l'effetto accertare il diritto del ricorrente alla rideterminazione dell'importo della pensione anticipata cat. VO nr. 1074238 in € 643,74 (331,42 quota A+ 354,06 quota
B) alla data del 1°novembre 2013 per effetto delle settimane figurative di malattia da accreditarsi oltre agli aumenti annuali dovuti per effetto della perequazione automatica prevista dalla legge. 3.
Condannare, conseguentemente, l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento della differenza dell'importo mensile perequabile maturato a far data dal 01.05.2018, oltre interessi nella misura di legge della data di maturazione dei singoli ratei mensili sino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto che “1)-A seguito della notifica del ricorso, si chiedeva al reparto di verificare le avverse deduzioni e/o la presenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere ad una riliquidazione della prestazione pensionistica;
2)-in data 22.12.2023, il competente reparto elaborava nuovo modello Unicarpe (doc.1) e contestualmente veniva elaborato il TR-150
Procedura Ricostituzioni Pensioni (doc.2), cui si fa pieno ed integrale riferimento, tale comunicazione
è stata trasmessa all'odierno ricorrente” ed chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente non ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, adducendo la seguente motivazione “questa difesa non può non contestare le avverse deduzioni opponendosi alla cessata materia in quanto dalla elaborazione peritale allegata al fascicolo di parte e mai Per_1 oggetto di contestazione, emerge chiaramente che con la contabilizzazione delle ulteriori 38 settimane in quota “B” dal 2004 al 2008 con la relativa retribuzione figurativa si ottiene una pensione mensile alla decorrenza (01.11.2013) pari ad euro 643,74 frutto di una RMS in quota “A” di euro 267,22 ed in quota “B” di euro 311,44; ciò a fronte di una pensione riliquidata dall' che determina una CP_1 rendita mensile di euro 629,81. Tale errore determina ovviamente una ripercussione sul conteggio offerto dall'istituto con il TE 08 di ricalcolo allegato alla comparsa in quanto partendo da un più basso importo alla decorrenza, i valori di rivalutazione dal 2015 al 2023 sono inferiori. Ne è prova la rivalutazione offerta con il deposito delle presenti note dal ricorrente dalle quali emerge con chiarezza pagina 2 di 7 che a far data dal 05.2017 (tre anni anteriori il deposito) il trattamento pensionistico sarebbe stato pari ad euro 664,02 a fronte dei 638,02 riconosciuti da controparte;
per le successive annualità all'esito degli indici di rivalutazione il ricorrente è meritevole di una pensione di euro 671,32 per l'anno 2018 – 678,70 per il 2019 – 682,10 per il 2020 – 682,10 per il 2021 – 695,06 per il 2022 e
751,36 per il 2023 con un differenziale mensile per ogni annualità pari ad euro 26,60 per il 2017 –
26,27 per il 2018 – 26,57 per il 2019 – 26,71 per il 200 – 26,71 per il 2021 – 27,22 per il 2022 e 29,42 per il 2023”.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso non può essere accolto, per i motivi che seguono.
È stata svolta C.T.U., al fine di quantificare l'eventuale differenza mensile dovuta, chiedendo al perito:
“quantifichi la differenza mensile perequabile, maturata a far data dall'1.5.2018, tra quanto effettivamente spettante e quanto erogato a titolo di rateo di pensione, tenendo conto, ai fini della determinazione della retribuzione media settimanale, delle retribuzioni risultanti dall'estratto contributivo versato in atti nonché di quelle attribuibili per i periodi di contribuzione figurativa”.
Nell'elaborato peritale, il CTU ha condivisibilmente illustrato quanto segue: “il ricorrente … alla data di decorrenza della pensione possedeva un'anzianità contributiva inferiore a quindici anni al 31 dicembre 1992, egli rientra tra i soggetti assoggettabili al meccanismo di “neutralizzazione” disciplinato dal D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 373.
Tale meccanismo consente di escludere dal computo della media retributiva pensionabile le settimane riferite a retribuzioni (rivalutate) di importo sensibilmente inferiore alla media complessiva.
In particolare, l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 373/1993 stabilisce che: “[…] Al fine di tener conto delle possibili variazioni delle condizioni del rapporto di lavoro, per la determinazione della retribuzione media pensionabile non sono prese in considerazione le retribuzioni, rivalutate […], di importo inferiore del 20 per cento rispetto alla media delle retribuzioni relative ai suddetti anni di contribuzione [...]”
Successivamente, l' con Circolare n. 86 del 14 marzo 1994, ha fornito le istruzioni applicative CP_1 del decreto, precisando — al paragrafo 2.1 — i criteri di calcolo da utilizzare per verificare, ai fini della determinazione della Quota B della pensione, l'eventuale presenza di retribuzioni inferiori di oltre il 20% rispetto alla media complessiva.
pagina 3 di 7 Tali criteri sono stati applicati nel presente elaborato, con i risultati riportati nella Tabella n. 3, allegata alla relazione e parte integrante della stessa.
Di seguito se ne descrivono i contenuti:
− Colonna 1: annualità coperte da contribuzione nel periodo post-1992 e fino alla data del pensionamento (dati tratti dagli estratti contributivi certificati agli atti);
− Colonna 2: retribuzioni annue rivalutate per ciascun anno, con somma complessiva riportata nella riga di totale;
− Colonna 3: settimane di contribuzione accreditate per ciascun anno, anch'esse totalizzate in calce;
− Colonna 4: retribuzione media settimanale di ciascun anno, calcolata dividendo la retribuzione annua per il numero di settimane di contribuzione;
− Colonna 5: media complessiva delle retribuzioni settimanali post-1992, ottenuta dividendo il totale delle retribuzioni per il totale delle settimane di contribuzione;
− Colonna 6: valore pari all'80% della media complessiva (colonna 5), utilizzato come soglia di riferimento per individuare le retribuzioni medie settimanali di importo pari o inferiore, da escludere
— ossia neutralizzare — dal calcolo della retribuzione pensionabile.
Dalle verifiche effettuate e dai calcoli riportati nella Tabella n. 3, risulta che la media retributiva settimanale post-1992 non presenta scostamenti tali da attivare il meccanismo di neutralizzazione previsto dal D.Lgs. 373/1993.
La retribuzione pensionabile mantiene pertanto valore pieno ai fini del calcolo della Quota B descritta nel paragrafo precedente e calcolata come riportato nella Tabella n. 2.
7. Verifica delle retribuzioni figurative
Dall'esame degli estratti contributivi prodotti in atti (estratto conto previdenziale ed estratto conto certificativo), risulta che nel periodo 2004–2008 sono stati considerati periodi di contribuzione figurativa contrassegnati dal codice 310 (malattia).
Tali periodi risultano regolarmente accreditati negli estratti certificativi e concorrono, pertanto, alla formazione dell'anzianità contributiva complessiva e della retribuzione pensionabile.
Il ricorrente risulta aver svolto attività lavorativa come operaio agricolo a tempo determinato (OTD).
Per questa categoria di lavoratori, la gestione previdenziale agricola dell' riveste una duplice CP_1 funzione: da un lato, quella di datore di lavoro assicurante, per l'accredito della contribuzione effettiva;
dall'altro, quella di ente erogatore delle prestazioni economiche di malattia, con il conseguente accredito figurativo dei relativi periodi.
pagina 4 di 7 In ragione di tale peculiarità, non è disponibile in atti la documentazione di dettaglio relativa al criterio di determinazione della retribuzione figurativa imputata per ciascun periodo di malattia.
Pertanto, la verifica della corretta valorizzazione di tali periodi non può essere diretta ma solo di tipo logico–matematico.
In concreto, il sottoscritto C.T.U. ha proceduto a verificare, mediante confronto aritmetico, la coerenza tra:
− il numero complessivo di settimane figurative accreditate (anni 2004–2008, codice 310);
− la retribuzione media settimanale risultante dagli estratti contributivi;
− la retribuzione pensionabile complessiva utilizzata ai fini del calcolo della pensione.
Dalla ricostruzione effettuata emerge che i valori considerati dall' appaiono coerenti con la CP_1 presenza dei periodi figurativi sopra indicati. Tuttavia, non è stato possibile risalire al criterio di calcolo effettivamente adottato dall'Istituto per la determinazione della retribuzione figurativa.
Si precisa, infine, che qualsiasi metodologia di calcolo nota e applicabile in via teorica (ad esempio, quella basata media delle retribuzioni intere, percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i periodi di malattia oppure quella che considera le retribuzioni convenzionali giornaliere di cui all'art. 28 del DPR 27 aprile 1968, n. 488 media delle retribuzioni dell'anno precedente o sull'indennità giornaliera moltiplicata per i giorni accreditati) risulterebbe, per il caso di specie, meno favorevole rispetto al valore risultante dall'elaborazione CP_1
Tale circostanza induce a ritenere che l' abbia applicato criteri di imputazione più vantaggiosi CP_1 per l'assicurato, sebbene non documentati nel dettaglio.
Alla luce di quanto precede, la verifica delle retribuzioni figurative può ritenersi positiva sotto il profilo logico e di congruità matematica, pur con il limite derivante dall'impossibilità di accertare in modo diretto il criterio di calcolo utilizzato dall' CP_1
8. Risposta alle osservazioni dell'avvocato del ricorrente pervenute in data 22 novembre 2024
In data 22 novembre 2024 l'avvocato del ricorrente ha trasmesso due PEC (allegate alla presente) contenenti osservazioni alla bozza di relazione. In sintesi, viene richiesto di chiarire il documento pensionistico utilizzato, il significato della verifica sulle retribuzioni figurative e, soprattutto, di ricalcolare la pensione neutralizzando le annualità 2006 e 2007. Si osserva quanto segue.
Documenti utilizzati per la verifica
La ricostruzione peritale è stata effettuata utilizzando i modelli specificati al paragrafo 4.
Contribuzione figurativa pagina 5 di 7 Per i lavoratori operai agricoli a tempo determinato l'indennità di malattia è erogata direttamente dall' che provvede anche all'attribuzione della relativa retribuzione figurativa. Benché non sia CP_1 possibile ricostruire puntualmente tale valore in assenza, negli atti, di documentazione aziendale idonea (prospetti retributivi, contratto collettivo applicato, denunce DMAG di riferimento), è stato tuttavia possibile verificare che gli importi considerati dall' a titolo di retribuzione figurativa — e CP_1 utilizzati per la determinazione della retribuzione media pensionabile — risultano congrui rispetto ai valori riportati negli estratti contributivi certificativi.
Tale congruità discende dall'applicazione dei criteri previsti dall'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n.
155 e dalle istruzioni contenute nella circolare del 24 gennaio 2013, punto 8, che disciplinano la CP_1 valorizzazione dei periodi figurativi. L'esame condotto non ha evidenziato anomalie nei periodi accreditati né scostamenti tali da far presumere errori o irregolarità nell'inserimento delle retribuzioni figurative ai fini del calcolo pensionistico, né sono emersi elementi che possano risultare pregiudizievoli per il ricorrente.
Sulla richiesta di neutralizzare gli anni 2006 e 2007
L'avvocato chiede di applicare il meccanismo di neutralizzazione per escludere gli anni 2006 e 2007 dal calcolo della retribuzione pensionabile. Tale richiesta non può essere accolta in quanto il calcolo peritale è stato effettuato applicando i criteri previsti dal D.Lgs. 373/1993 e dalla Circolare n. 86 CP_1 del 14 marzo 1994, puntualmente richiamati nella relazione.
In particolare, il confronto richiesto dalla normativa deve essere effettuato sulle retribuzioni settimanali rivalutate e sulla soglia pari all'80 per cento della media complessiva del periodo, non sulla semplice differenza rispetto alla media aritmetica. Le retribuzioni relative agli anni 2006 e 2007 risultano superiori alla soglia prevista dalla normativa e pertanto non rientrano nei presupposti per l'applicazione del meccanismo di neutralizzazione. I criteri proposti dall'avvocato del ricorrente non trovano corrispondenza nella disciplina applicabile né nelle istruzioni operative richiamate dall' . CP_1
Il C.T.U. è pervenuto, dunque, alle seguenti conclusioni: “All'esito delle verifiche documentali e dei calcoli tecnici eseguiti, si può affermare che la posizione contributiva e previdenziale del ricorrente risulta correttamente determinata dall' Dall'analisi degli estratti contributivi certificativi CP_1 allegati in atti e dal confronto con i risultati ottenuti nel presente elaborato — riepilogati nella Tabella
n. 2 — emerge una piena coincidenza con i dati riportati nel modello LO TR-150 (Procedura
Ricostituzioni Pensioni) del 22 dicembre 2023, allegato alla costituzione in giudizio dell' . CP_1
pagina 6 di 7 La verifica ha evidenziato la corretta imputazione delle retribuzioni e dei contributi utili alla formazione della retribuzione media pensionabile, inclusi i periodi di contribuzione figurativa regolarmente accreditati negli anni di riferimento. I calcoli peritali, effettuati in conformità ai criteri previsti dalle norme di riferimento (art. 3 L. 297/1982 e D.Lgs. 503/1992), coincidono integralmente con quelli elaborati dall' sia in termini di retribuzione media settimanale che di importo CP_1 complessivo delle quote A e B di pensione.
Pertanto, si conclude che la pensione in godimento del ricorrente risulta determinata correttamente, in piena conformità con la normativa previdenziale vigente e con le modalità applicative dell' . CP_1
Non emergono differenze pensionistiche perequabili a decorrere dal 1° maggio 2018”.
Dette conclusioni, cui è giunto il consulente tecnico, appaiono compiutamente motivate, tecnicamente ineccepibili e immuni da vizi logici, avendo esaminato e confutato le osservazioni di parte ricorrente, con esiti che questa Giudice condivide e fa propri.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Per lo stesso motivo, le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite;
- pone le spese di CTU, liquidate con decreto emesso in data odierna, a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
AZ de AL
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, AZ de AL, all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3278/2021 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti di Natale Francesco e Rizzi Anna Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sedda Paolo e Marzocchella Amodio
RESISTENTE
OGGETTO: riliquidazione pensione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.05.2021, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare di pensione di vecchiaia cat. VO n. 10074238 a decorrere dall'1.11.2023 calcolata con il sistema misto;
che l' ha liquidato la predetta pensione CP_1 considerando 776 contributi settimanali per la quota A e 640 per la quota B;
che l' ha CP_1 conteggiato erroneamente la predetta contribuzione, omettendo la contabilizzazione di 38 contributi settimanali di cui n. 2 imputabili alla quota A e n. 36 relativi alla quota B, nello specifico riferiti alla malattia per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 (per rispettive n. 10 giornate, n. 67 giornate, n.54 giornate, n.67 giornate e per n. 46 giornate); che, in data 21.07.2020, ha presentato domanda di CP_ ricostituzione per motivi contributivi n. 2063860300037, rigettata dall' con la seguente motivazione: “dalla simulazione di riliquidazione effettuata non risultano difformità rispetto ai dati tuttora presenti. Pensione liquidata correttamente”; di aver presentato, in data 9.03.2021 ricorso pagina 1 di 7 amministrativo, a seguito del quale l' ha ribadito la correttezza della liquidazione del beneficio CP_1 pensionistico.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “1. Accertare e dichiarare il diritto del sig. alla contabilizzazione ai fini Parte_1 della misura della ulteriore contribuzione figurativa per malattia per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e
2008 per ulteriori 38 settimane;
2. Per l'effetto accertare il diritto del ricorrente alla rideterminazione dell'importo della pensione anticipata cat. VO nr. 1074238 in € 643,74 (331,42 quota A+ 354,06 quota
B) alla data del 1°novembre 2013 per effetto delle settimane figurative di malattia da accreditarsi oltre agli aumenti annuali dovuti per effetto della perequazione automatica prevista dalla legge. 3.
Condannare, conseguentemente, l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento della differenza dell'importo mensile perequabile maturato a far data dal 01.05.2018, oltre interessi nella misura di legge della data di maturazione dei singoli ratei mensili sino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto che “1)-A seguito della notifica del ricorso, si chiedeva al reparto di verificare le avverse deduzioni e/o la presenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere ad una riliquidazione della prestazione pensionistica;
2)-in data 22.12.2023, il competente reparto elaborava nuovo modello Unicarpe (doc.1) e contestualmente veniva elaborato il TR-150
Procedura Ricostituzioni Pensioni (doc.2), cui si fa pieno ed integrale riferimento, tale comunicazione
è stata trasmessa all'odierno ricorrente” ed chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente non ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, adducendo la seguente motivazione “questa difesa non può non contestare le avverse deduzioni opponendosi alla cessata materia in quanto dalla elaborazione peritale allegata al fascicolo di parte e mai Per_1 oggetto di contestazione, emerge chiaramente che con la contabilizzazione delle ulteriori 38 settimane in quota “B” dal 2004 al 2008 con la relativa retribuzione figurativa si ottiene una pensione mensile alla decorrenza (01.11.2013) pari ad euro 643,74 frutto di una RMS in quota “A” di euro 267,22 ed in quota “B” di euro 311,44; ciò a fronte di una pensione riliquidata dall' che determina una CP_1 rendita mensile di euro 629,81. Tale errore determina ovviamente una ripercussione sul conteggio offerto dall'istituto con il TE 08 di ricalcolo allegato alla comparsa in quanto partendo da un più basso importo alla decorrenza, i valori di rivalutazione dal 2015 al 2023 sono inferiori. Ne è prova la rivalutazione offerta con il deposito delle presenti note dal ricorrente dalle quali emerge con chiarezza pagina 2 di 7 che a far data dal 05.2017 (tre anni anteriori il deposito) il trattamento pensionistico sarebbe stato pari ad euro 664,02 a fronte dei 638,02 riconosciuti da controparte;
per le successive annualità all'esito degli indici di rivalutazione il ricorrente è meritevole di una pensione di euro 671,32 per l'anno 2018 – 678,70 per il 2019 – 682,10 per il 2020 – 682,10 per il 2021 – 695,06 per il 2022 e
751,36 per il 2023 con un differenziale mensile per ogni annualità pari ad euro 26,60 per il 2017 –
26,27 per il 2018 – 26,57 per il 2019 – 26,71 per il 200 – 26,71 per il 2021 – 27,22 per il 2022 e 29,42 per il 2023”.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso non può essere accolto, per i motivi che seguono.
È stata svolta C.T.U., al fine di quantificare l'eventuale differenza mensile dovuta, chiedendo al perito:
“quantifichi la differenza mensile perequabile, maturata a far data dall'1.5.2018, tra quanto effettivamente spettante e quanto erogato a titolo di rateo di pensione, tenendo conto, ai fini della determinazione della retribuzione media settimanale, delle retribuzioni risultanti dall'estratto contributivo versato in atti nonché di quelle attribuibili per i periodi di contribuzione figurativa”.
Nell'elaborato peritale, il CTU ha condivisibilmente illustrato quanto segue: “il ricorrente … alla data di decorrenza della pensione possedeva un'anzianità contributiva inferiore a quindici anni al 31 dicembre 1992, egli rientra tra i soggetti assoggettabili al meccanismo di “neutralizzazione” disciplinato dal D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 373.
Tale meccanismo consente di escludere dal computo della media retributiva pensionabile le settimane riferite a retribuzioni (rivalutate) di importo sensibilmente inferiore alla media complessiva.
In particolare, l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 373/1993 stabilisce che: “[…] Al fine di tener conto delle possibili variazioni delle condizioni del rapporto di lavoro, per la determinazione della retribuzione media pensionabile non sono prese in considerazione le retribuzioni, rivalutate […], di importo inferiore del 20 per cento rispetto alla media delle retribuzioni relative ai suddetti anni di contribuzione [...]”
Successivamente, l' con Circolare n. 86 del 14 marzo 1994, ha fornito le istruzioni applicative CP_1 del decreto, precisando — al paragrafo 2.1 — i criteri di calcolo da utilizzare per verificare, ai fini della determinazione della Quota B della pensione, l'eventuale presenza di retribuzioni inferiori di oltre il 20% rispetto alla media complessiva.
pagina 3 di 7 Tali criteri sono stati applicati nel presente elaborato, con i risultati riportati nella Tabella n. 3, allegata alla relazione e parte integrante della stessa.
Di seguito se ne descrivono i contenuti:
− Colonna 1: annualità coperte da contribuzione nel periodo post-1992 e fino alla data del pensionamento (dati tratti dagli estratti contributivi certificati agli atti);
− Colonna 2: retribuzioni annue rivalutate per ciascun anno, con somma complessiva riportata nella riga di totale;
− Colonna 3: settimane di contribuzione accreditate per ciascun anno, anch'esse totalizzate in calce;
− Colonna 4: retribuzione media settimanale di ciascun anno, calcolata dividendo la retribuzione annua per il numero di settimane di contribuzione;
− Colonna 5: media complessiva delle retribuzioni settimanali post-1992, ottenuta dividendo il totale delle retribuzioni per il totale delle settimane di contribuzione;
− Colonna 6: valore pari all'80% della media complessiva (colonna 5), utilizzato come soglia di riferimento per individuare le retribuzioni medie settimanali di importo pari o inferiore, da escludere
— ossia neutralizzare — dal calcolo della retribuzione pensionabile.
Dalle verifiche effettuate e dai calcoli riportati nella Tabella n. 3, risulta che la media retributiva settimanale post-1992 non presenta scostamenti tali da attivare il meccanismo di neutralizzazione previsto dal D.Lgs. 373/1993.
La retribuzione pensionabile mantiene pertanto valore pieno ai fini del calcolo della Quota B descritta nel paragrafo precedente e calcolata come riportato nella Tabella n. 2.
7. Verifica delle retribuzioni figurative
Dall'esame degli estratti contributivi prodotti in atti (estratto conto previdenziale ed estratto conto certificativo), risulta che nel periodo 2004–2008 sono stati considerati periodi di contribuzione figurativa contrassegnati dal codice 310 (malattia).
Tali periodi risultano regolarmente accreditati negli estratti certificativi e concorrono, pertanto, alla formazione dell'anzianità contributiva complessiva e della retribuzione pensionabile.
Il ricorrente risulta aver svolto attività lavorativa come operaio agricolo a tempo determinato (OTD).
Per questa categoria di lavoratori, la gestione previdenziale agricola dell' riveste una duplice CP_1 funzione: da un lato, quella di datore di lavoro assicurante, per l'accredito della contribuzione effettiva;
dall'altro, quella di ente erogatore delle prestazioni economiche di malattia, con il conseguente accredito figurativo dei relativi periodi.
pagina 4 di 7 In ragione di tale peculiarità, non è disponibile in atti la documentazione di dettaglio relativa al criterio di determinazione della retribuzione figurativa imputata per ciascun periodo di malattia.
Pertanto, la verifica della corretta valorizzazione di tali periodi non può essere diretta ma solo di tipo logico–matematico.
In concreto, il sottoscritto C.T.U. ha proceduto a verificare, mediante confronto aritmetico, la coerenza tra:
− il numero complessivo di settimane figurative accreditate (anni 2004–2008, codice 310);
− la retribuzione media settimanale risultante dagli estratti contributivi;
− la retribuzione pensionabile complessiva utilizzata ai fini del calcolo della pensione.
Dalla ricostruzione effettuata emerge che i valori considerati dall' appaiono coerenti con la CP_1 presenza dei periodi figurativi sopra indicati. Tuttavia, non è stato possibile risalire al criterio di calcolo effettivamente adottato dall'Istituto per la determinazione della retribuzione figurativa.
Si precisa, infine, che qualsiasi metodologia di calcolo nota e applicabile in via teorica (ad esempio, quella basata media delle retribuzioni intere, percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i periodi di malattia oppure quella che considera le retribuzioni convenzionali giornaliere di cui all'art. 28 del DPR 27 aprile 1968, n. 488 media delle retribuzioni dell'anno precedente o sull'indennità giornaliera moltiplicata per i giorni accreditati) risulterebbe, per il caso di specie, meno favorevole rispetto al valore risultante dall'elaborazione CP_1
Tale circostanza induce a ritenere che l' abbia applicato criteri di imputazione più vantaggiosi CP_1 per l'assicurato, sebbene non documentati nel dettaglio.
Alla luce di quanto precede, la verifica delle retribuzioni figurative può ritenersi positiva sotto il profilo logico e di congruità matematica, pur con il limite derivante dall'impossibilità di accertare in modo diretto il criterio di calcolo utilizzato dall' CP_1
8. Risposta alle osservazioni dell'avvocato del ricorrente pervenute in data 22 novembre 2024
In data 22 novembre 2024 l'avvocato del ricorrente ha trasmesso due PEC (allegate alla presente) contenenti osservazioni alla bozza di relazione. In sintesi, viene richiesto di chiarire il documento pensionistico utilizzato, il significato della verifica sulle retribuzioni figurative e, soprattutto, di ricalcolare la pensione neutralizzando le annualità 2006 e 2007. Si osserva quanto segue.
Documenti utilizzati per la verifica
La ricostruzione peritale è stata effettuata utilizzando i modelli specificati al paragrafo 4.
Contribuzione figurativa pagina 5 di 7 Per i lavoratori operai agricoli a tempo determinato l'indennità di malattia è erogata direttamente dall' che provvede anche all'attribuzione della relativa retribuzione figurativa. Benché non sia CP_1 possibile ricostruire puntualmente tale valore in assenza, negli atti, di documentazione aziendale idonea (prospetti retributivi, contratto collettivo applicato, denunce DMAG di riferimento), è stato tuttavia possibile verificare che gli importi considerati dall' a titolo di retribuzione figurativa — e CP_1 utilizzati per la determinazione della retribuzione media pensionabile — risultano congrui rispetto ai valori riportati negli estratti contributivi certificativi.
Tale congruità discende dall'applicazione dei criteri previsti dall'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n.
155 e dalle istruzioni contenute nella circolare del 24 gennaio 2013, punto 8, che disciplinano la CP_1 valorizzazione dei periodi figurativi. L'esame condotto non ha evidenziato anomalie nei periodi accreditati né scostamenti tali da far presumere errori o irregolarità nell'inserimento delle retribuzioni figurative ai fini del calcolo pensionistico, né sono emersi elementi che possano risultare pregiudizievoli per il ricorrente.
Sulla richiesta di neutralizzare gli anni 2006 e 2007
L'avvocato chiede di applicare il meccanismo di neutralizzazione per escludere gli anni 2006 e 2007 dal calcolo della retribuzione pensionabile. Tale richiesta non può essere accolta in quanto il calcolo peritale è stato effettuato applicando i criteri previsti dal D.Lgs. 373/1993 e dalla Circolare n. 86 CP_1 del 14 marzo 1994, puntualmente richiamati nella relazione.
In particolare, il confronto richiesto dalla normativa deve essere effettuato sulle retribuzioni settimanali rivalutate e sulla soglia pari all'80 per cento della media complessiva del periodo, non sulla semplice differenza rispetto alla media aritmetica. Le retribuzioni relative agli anni 2006 e 2007 risultano superiori alla soglia prevista dalla normativa e pertanto non rientrano nei presupposti per l'applicazione del meccanismo di neutralizzazione. I criteri proposti dall'avvocato del ricorrente non trovano corrispondenza nella disciplina applicabile né nelle istruzioni operative richiamate dall' . CP_1
Il C.T.U. è pervenuto, dunque, alle seguenti conclusioni: “All'esito delle verifiche documentali e dei calcoli tecnici eseguiti, si può affermare che la posizione contributiva e previdenziale del ricorrente risulta correttamente determinata dall' Dall'analisi degli estratti contributivi certificativi CP_1 allegati in atti e dal confronto con i risultati ottenuti nel presente elaborato — riepilogati nella Tabella
n. 2 — emerge una piena coincidenza con i dati riportati nel modello LO TR-150 (Procedura
Ricostituzioni Pensioni) del 22 dicembre 2023, allegato alla costituzione in giudizio dell' . CP_1
pagina 6 di 7 La verifica ha evidenziato la corretta imputazione delle retribuzioni e dei contributi utili alla formazione della retribuzione media pensionabile, inclusi i periodi di contribuzione figurativa regolarmente accreditati negli anni di riferimento. I calcoli peritali, effettuati in conformità ai criteri previsti dalle norme di riferimento (art. 3 L. 297/1982 e D.Lgs. 503/1992), coincidono integralmente con quelli elaborati dall' sia in termini di retribuzione media settimanale che di importo CP_1 complessivo delle quote A e B di pensione.
Pertanto, si conclude che la pensione in godimento del ricorrente risulta determinata correttamente, in piena conformità con la normativa previdenziale vigente e con le modalità applicative dell' . CP_1
Non emergono differenze pensionistiche perequabili a decorrere dal 1° maggio 2018”.
Dette conclusioni, cui è giunto il consulente tecnico, appaiono compiutamente motivate, tecnicamente ineccepibili e immuni da vizi logici, avendo esaminato e confutato le osservazioni di parte ricorrente, con esiti che questa Giudice condivide e fa propri.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Per lo stesso motivo, le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite;
- pone le spese di CTU, liquidate con decreto emesso in data odierna, a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
AZ de AL
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