Articolo 2 della Legge 26 gennaio 1982, n. 12
Articolo 1
Versione
28 gennaio 1982
Art. 2.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dalla applicazione dei decreti-legge 29 luglio 1981, numeri 398, 399 e 400 , nonche' del decreto-legge 26 settembre 1981, n. 538 .

Entrata in vigore il 28 gennaio 1982
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente