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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/12/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 141/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 141/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GG CI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.SO FRANCIA, 9 10138
TORINO parte appellante contro
(C.F. , con sede in Biella, P.zza G. Sella 1 in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, non costituita parte appellata
e contro
, con sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana 4/A, in persona del Controparte_2 legale rappresentante e per essa nella sua qualità di mandataria con sede legale in Milano, Controparte_3
Piazza della Trivulziana 4/A in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. CINZIA
RI ER ASTI, per procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc parte appellata
OGGETTO: fideiussione bancaria pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante Parte_1
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 961/2024 emessa dal Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Alice Ambrosio, nell'ambito del giudizio N.R.G. 58/2021, depositata in cancelleria in data 30/12/2024, notificata il 03/01/2025, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 'in via principale e nel merito accertare e dichiarare, la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del contratto di fideiussione oggetto di causa azionato nei confronti della sig.ra e per l'effetto revocare nei confronti Parte_1 della stessa l'avverso decreto ingiuntivo n. 1245/2020 e comunque dichiararne la nullità e/o illegittimità e rigettare ogni avversa domanda di pagamento;
in via principale ma subordinata rispetto alla precedente richiesta accertare e dichiarare, la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia delle clausole c), d) ed l) contenute nel contratto di fideiussione azionato nei confronti della sig.ra
e pertanto la nullità parziale dello stesso e per l'effetto: - dichiarare l'intervenuta decadenza da Parte_1 parte della , in persona del L.r.p.t., ai sensi dell'art. 1957 c.c., dal diritto di escutere la fideiussione nei Controparte_1 confronti dell'opponente e pertanto: - dichiarare la nullità e/o illegittimità del decreto opposto nei confronti della sig.ra
[...]
e/o revocarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque dichiarare inammissibile e/o Parte_1 improcedibile e/o rigettare ogni avversa domanda di pagamento;
IN OGNI CASO: col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da distrarsi in favore al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c."
Appellata Controparte_2
"nel merito: rigettare l'appello promosso in quanto completamente infondato in fatto ed in diritto, con consequenziale conferma integrale della sentenza n. 961/2024, emessa il 30.12.2024 e pubblicata in pari data nel giudizio R.G. n. 58/2021, del Tribunale di Alessandria – Dott.ssa Alice Ambrosio;
con vittoria di competenze di causa del presente grado di giudizio."
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. IL FATTO
La controversia trae origine da un rapporto di conto corrente bancario instaurato nel settembre 2004 tra e la società successivamente Controparte_1 Controparte_4 denominata Al contratto di conto corrente, aperto il 20 settembre Controparte_5
2004, era correlata lettera di fido, sottoscritta in pari data, mediante la quale venivano concessi alla società correntista un'apertura di credito per € 10.000,00 e un castelletto anticipi effetti salvo buon fine di € 30.000,00, per un affidamento complessivo di € 40.000,00.
A garanzia delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti dell'istituto bancario, l'odierna appellante,
inizialmente socia accomandante e successivamente accomandataria della Parte_1 compagine societaria dal 5 aprile 2004 al 3 gennaio 2007, sottoscriveva in data 21 settembre 2004 un contratto di fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 48.000,00. Tale garanzia fideiussoria era destinata a coprire tutte le obbligazioni contratte dalla società debitrice nei confronti della banca per il buon fine di ogni credito nascente da qualsivoglia operazione finanziaria, compresi gli effetti di rinnovazioni, proroghe e nuove concessioni.
pagina 2 di 12 La garanzia fideiussoria prestata presentava caratteristiche conformi allo schema predisposto dall' per le fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, riproducendo Controparte_6 specificamente le clausole corrispondenti agli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI, successivamente dichiarate nulle dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 per violazione della normativa antitrust. Tali clausole riguardavano rispettivamente la cosiddetta clausola di reviviscenza, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ. e la clausola di sopravvivenza.
La società debitrice accusava crescenti difficoltà finanziarie e, alla data del 23 maggio 2006, essa era esposta sul conto corrente per € 48.760,27, oltre a un'ulteriore esposizione di € 74,88 per rischio su partite di portafoglio anticipate salvo buon fine scadute, per una complessiva debitoria in linea capitale di € 48.835,15.
Nel tentativo di regolarizzare la posizione debitoria, in data 1° giugno 2006, la società correntista sottoscriveva un piano di rientro con rilascio di effetti cambiari a garanzia, ferma restando la garanzia fideiussoria rilasciata dalla signora Tuttavia, il piano non veniva rispettato dalla Parte_1 società debitrice, determinando un progressivo deterioramento del rapporto contrattuale. Nel settembre 2008, per il tramite del proprio legale, la società proponeva di rinegoziare il rientro con rate mensili di € 700,00, proposta che veniva rifiutata dalla banca in assenza di ulteriori garanzie.
La situazione giungeva a definitiva compromissione quando la banca, con lettera raccomandata del 24 ottobre 2008 ricevuta dalla società debitrice in data 4 novembre 2008 e dalla garante in data 15 aprile 2009, procedeva alla revoca degli affidamenti e alla messa in mora dei debitori. La società cessava la propria attività CP_4 in data 27 febbraio 2012 e veniva cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese in data 1° marzo 2012.
2. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Il procedimento giudiziario traeva origine dal decreto ingiuntivo n. 1245/2020 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 11 novembre 2020, con il quale veniva ingiunto a , in proprio nella sua CP_5 veste di socio accomandatario solidalmente e illimitatamente responsabile della cessata
[...]
di pagare la somma di € 79.124,23, e a nella sua qualità di Controparte_5 Parte_1 fideiussore, di pagare fino alla concorrenza di € 48.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione notificato in data 5 gennaio 2021, e CP_5 Parte_1 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo, articolando le proprie difese su molteplici profili. In via preliminare, gli opponenti eccepivano la prescrizione del credito azionato da Controparte_1 sostenendo che l'ultimo valido atto interruttivo risaliva alla lettera di revoca del 24 ottobre 2008. Nel merito, contestavano la nullità del contratto di conto corrente per indeterminatezza dei tassi debitori applicati, l'illegittimità degli addebiti operati dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto per mancanza di pattuizione scritta, l'illegittimità delle spese e commissioni applicate dall'istituto di credito e l'applicazione di interessi usurari.
Particolare rilievo assumevano le eccezioni relative al contratto di fideiussione, rispetto al quale gli opponenti invocavano la nullità totale per conformità allo schema predisposto dall'ABI dichiarato anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005. In subordine, veniva eccepita la nullità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione della normativa antitrust. si costituiva in giudizio contestando integralmente le allegazioni e le domande di Controparte_1 controparte. In via preliminare, la banca convenuta deduceva l'inapplicabilità della disciplina antitrust alla fideiussione rilasciata dalla signora in quanto socia accomandataria della società Parte_1 pagina 3 di 12 garantita e quindi non avente la qualità di consumatore. Eccepiva inoltre il difetto di competenza del Tribunale di Alessandria a favore della Sezione Specializzata in materia di Impresa di Milano per decidere in merito all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, nonché la carenza di legittimazione del fideiussore a formulare domande autonome nei confronti della banca.
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 5 aprile 2022, instava per la concessione Controparte_1 della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e per la concessione di un termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria. Il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria, che tuttavia si concludeva con esito negativo.
Successivamente, il giudice concedeva alle parti termini per il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. Nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1, la signora a seguito delle Parte_1 difese svolte dalla banca nella comparsa di costituzione e risposta e vista la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30 dicembre 2021, provvedeva alla precisazione e modifica della domanda principale, integrando la precedente richiesta di nullità totale del contratto di fideiussione con la richiesta di declaratoria di nullità parziale delle clausole contenute nella fideiussione in quanto conformi allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia.
Nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2, eccepiva la decadenza ex art. 1957 cod. civ. in Controparte_1 cui sarebbe incorso il fideiussore per non aver tempestivamente sollevato detta eccezione nel proprio atto introduttivo. Tale eccezione di tardività veniva respinta dalla signora nei Parte_1 successivi atti difensivi.
Il giudice respingeva la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata da parte attrice in quanto ritenuta esplorativa e rinviava la causa per precisazione delle conclusioni. Con atto depositato il 26 luglio 2023 interveniva nel giudizio quale cessionaria dei crediti già in titolarità di Controparte_2 CP_1
[...]
Il giudice rimetteva successivamente la causa in istruttoria chiedendo alla banca opposta chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo degli interessi maturati sul credito oggetto di ingiunzione. A seguito del deposito delle note esplicative, il giudice fissava nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il 3 luglio 2024 e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. DECISIONE IMPUGNATA
Con sentenza n. 961/2024, depositata il 30 dicembre 2024, il Tribunale di Alessandria rigettava integralmente l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo n. 1245/2020, confermandolo nella sua integralità.
In via preliminare, il tribunale affrontava la questione della competenza a decidere dell'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust, ritenendo fondata la competenza del tribunale ordinario sulla base dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la competenza della sezione specializzata per le imprese attrae la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione.
pagina 4 di 12 Nel merito dell'opposizione, il tribunale rilevava come la parte convenuta opposta avesse sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria, mentre la parte attrice opponente non aveva adeguatamente dedotto o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo di tale diritto. La banca aveva documentato di aver intrattenuto rapporti contrattuali con la società Modauto attraverso il contratto di conto corrente del 20 settembre 2004 e la correlata lettera di fido, nonché la fideiussione sottoscritta dalla signora Parte_1
Quanto all'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato da il tribunale rilevava Controparte_1 come l'atto da cui far decorrere il decennio di prescrizione dovesse individuarsi nella lettera raccomandata ricevuta dalla garante in data 15 aprile 2009, in considerazione di quanto previsto dall'art. 1310 cod. civ. secondo cui l'atto interruttivo della prescrizione contro uno dei debitori in solido ha effetto anche riguardo agli altri. Il tribunale evidenziava inoltre come la banca avesse sollecitato il pagamento dell'esposizione debitoria sia nel 2015 che nel 2017 con lettere raccomandate idonee ai fini interruttivi della prescrizione.
Relativamente alla nullità dell'importo azionato per indeterminatezza, il tribunale riteneva la censura infondata, avendo la banca adeguatamente documentato come l'esposizione debitoria iniziale di € 39.535,88 alla data di revoca dei rapporti fosse passata, dopo circa 12 anni, ai € 79.124,23 oggetto della domanda di ingiunzione, comprensivi degli interessi maturati sul conto interessi infruttifero.
Il tribunale respingeva anche l'eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza dei tassi applicati, rilevando come dal contratto di conto corrente risultassero chiaramente indicati un tasso creditore dello 0% e un tasso debitore del 12,5%, entrambi a periodicità di capitalizzazione trimestrale. Analogamente venivano respinte le eccezioni relative alla nullità della commissione di massimo scoperto applicata e alla nullità delle spese e commissioni applicate, ritenute generiche e non supportate da alcun dato concreto.
Quanto all'applicazione di interessi usurari, il tribunale rilevava come parte attrice opponente avesse omesso di indicare e documentare in che trimestri e in che termini sarebbe avvenuto il superamento del tasso soglia dell'usura, limitandosi a una mera dissertazione in diritto non supportata da alcun dato concreto in riferimento al rapporto in contesa.
Particolare attenzione il tribunale dedicava all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust. Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30 dicembre 2021, il tribunale riconosceva come la questione della validità delle fideiussioni rilasciate su moduli riproduttivi delle clausole anticoncorrenziali dello schema ABI dovesse essere risolta nel senso della nullità parziale delle sole clausole riproduttive degli articoli 2, 6 e 8 dell'intesa anticoncorrenziale.
Tuttavia, il tribunale rilevava come nel caso specifico mancasse del tutto un interesse concreto e attuale della garante a ottenere l'invocata declaratoria di nullità parziale della fideiussione. La signora Parte_1 aveva completamente omesso di sollevare in modo tempestivo l'eccezione di intervenuta
[...] decadenza della banca per inutile decorso del termine semestrale previsto dall'art. 1957 cod. civ., trattandosi di eccezione in senso stretto da sollevare nella prima difesa utile e quindi nell'atto di citazione in opposizione, mentre nella specie era stata sollevata soltanto nella prima memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c., quindi tardivamente.
Il tribunale concludeva rilevando come all'esito del giudizio non fosse stata accertata alcuna invalidità dell'obbligazione garantita né alcun obbligo della banca di restituzione di somme nei confronti della debitrice principale, sicché le clausole di reviviscenza e di sopravvivenza non avrebbero comunque trovato concreta pagina 5 di 12 applicazione. Le clausole sanzionate dal provvedimento della Banca d'Italia non assumevano alcuna concreta o potenziale portata lesiva nei confronti della garante, posto che anche la loro eventuale estromissione dal negozio fideiussorio non avrebbe determinato alcuna modifica della posizione della garante.
La sentenza si concludeva con la condanna della parte attrice opponente al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi € 7.015,00 a favore di e € 4.253,00 a favore di Controparte_1 Controparte_2
oltre accessori di legge.
[...]
4. LE DIFESE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO
L'appellante articolava il proprio gravame attraverso due motivi principali, Parte_1 entrambi incentrati sulla questione della tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ. e del conseguente difetto di interesse concreto ad agire da parte del fideiussore.
Il primo motivo di appello contestava la conclusione del tribunale circa la tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ. L'appellante sosteneva che tale eccezione fosse strutturalmente e funzionalmente connessa alla domanda di nullità parziale del contratto fideiussorio, specificamente alla nullità della clausola relativa alla rinuncia preventiva del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ. La domanda di nullità parziale formalizzata nella memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. costituirebbe una consentita emendatio libelli della domanda di nullità totale del contratto di fideiussione articolata con l'atto di citazione.
A sostegno di tale tesi, l'appellante richiamava la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11613/2022, che aveva affrontato una fattispecie identica ritenendo ammissibile la domanda di nullità parziale delle clausole del contratto di fideiussione omnibus proposta in via subordinata con la prima memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., in quanto riferita alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non configurante un'ipotesi di mutatio libelli.
L'appellante argomentava inoltre che la domanda di nullità parziale avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio dal giudice per consentire alle parti di avanzare un'espressa istanza di accertamento in tal senso, come stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 2021. Se il giudice avesse proceduto in tal senso, il fideiussore avrebbe potuto formalizzare le proprie legittime istanze non motu proprio, ma aderendo a un invito del giudice.
Il secondo motivo di appello contestava il difetto di interesse concreto ad agire da parte del fideiussore, sostenendo che tale conclusione si basasse su un presupposto errato, ovvero la tardività dell'eccezione di decadenza della banca dal suo diritto di chiedere il pagamento al fideiussore oltre il termine previsto dall'art. 1957 cod. civ. L'interesse concreto ad agire sarebbe attuale, essendo stata l'eccezione di decadenza tempestivamente formulata, e nascerebbe dalle conseguenze discendenti dalla declaratoria di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ.
L'appellante evidenziava come, anche se la nullità non si dovesse estendere all'intero contratto rimanendo limitata alla singola clausola, la conseguenza giuridica della nullità di tale clausola sarebbe la paralisi della richiesta di pagamento avanzata dalla banca al fideiussore, per aver quest'ultima agito in deroga all'art. 1957 cod. civ. Tale conclusione sarebbe avvalorata dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 41994 del 2021, secondo cui "alla qualificazione di nullità parziale della fideiussione consegue, inoltre, l'imprescrittibilità dell'azione di nullità e la proponibilità di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ricorrendone i relativi presupposti".
pagina 6 di 12 Nell'atto di appello, l'appellante sviluppava inoltre considerazioni sulla necessità di agire contro il debitore principale in via giudiziaria, contestando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui sarebbe sufficiente l'intimazione di pagamento per evitare la decadenza dal termine semestrale. Tale orientamento si riferirebbe alla diversa fattispecie del contratto autonomo di garanzia e non sarebbe estendibile alla fideiussione omnibus. Nel caso specifico, l'obbligazione sarebbe divenuta esigibile il 4 novembre 2008 con la raccomandata di revoca degli affidamenti, sicché la banca avrebbe dovuto agire nei confronti del debitore principale entro 6 mesi, ovvero entro il 4 novembre 2009, mentre il decreto ingiuntivo era stato emesso solo nell'11 novembre 2020.
L'appellante richiedeva inoltre la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado, adducendo le proprie precarie condizioni economiche e il rischio di perdere la propria abitazione gravata da ipoteca giudiziale iscritta da sulla base del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1
L'appellata si costituiva in giudizio chiedendo la conferma integrale della sentenza di Controparte_2 primo grado e il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa. Nella comparsa di costituzione e risposta, l'appellata sviluppava una difesa articolata su più profili, tutti convergenti nel sostenere l'infondatezza dei motivi di appello.
Quanto alla tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ., l'appellata richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la facoltà per il fideiussore di rifiutare al creditore il pagamento invocando tale articolo viene univocamente qualificata come eccezione di decadenza da spiegarsi nel termine per la tempestiva costituzione in giudizio del convenuto. Nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo l'opponente la parte convenuta in senso sostanziale, tale eccezione avrebbe dovuto essere dedotta sin dall'atto di citazione in opposizione.
L'appellata evidenziava come nessuna allegazione in fatto e in diritto relativa alla decadenza risultasse formulata nel contenuto e nelle conclusioni dell'opposizione proposta in primo grado, pur essendo l'eccezione proponibile sin dall'origine come allegazione subordinata collegata agli effetti dell'eventuale accertamento della nullità delle clausole della fideiussione. La tardività della suddetta eccezione era stata tempestivamente eccepita dalla convenuta nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 Controparte_1
c.p.c.
Nel tentativo di confutare le argomentazioni dell'appellante, l'appellata rilevava come la sentenza del
Tribunale di Napoli richiamata dall'appellante si fosse limitata a ritenere ammissibile l'emendatio libelli in termini più ristretti e differenti, senza alcun riferimento all'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ. Per contro, la giurisprudenza di legittimità qualifica univocamente tale eccezione come eccezione di decadenza da spiegarsi nel termine per la tempestiva costituzione in giudizio del convenuto.
L'appellata richiamava numerose pronunce di legittimità e di merito che hanno ritenuto la questione della decadenza integrare eccezione in senso tecnico, come tale non rilevabile d'ufficio e tale da dover essere tempestivamente sollevata con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo. Tra queste, la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 220 del 24 gennaio 2023 e la recente sentenza n. 14194 del 5 maggio 2022 della Corte di Cassazione.
Quanto alla natura autonoma della garanzia prestata e alla derogabilità dell'art. 1957 cod. civ., l'appellata sosteneva che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, quando il contratto di fideiussione prevede che l'obbligazione del fideiussore si estenda sino all'integrale adempimento dell'obbligazione pagina 7 di 12 principale e non soltanto sino alla sua scadenza, l'azione del creditore non è soggetta ad alcun termine di decadenza. Nel caso specifico, la fideiussione sottoscritta dalla garante sarebbe funzionale a garantire l'integrale adempimento di qualsiasi obbligazione di pagamento assunta dalla debitrice principale entro un tetto massimo, senza essere correlata ad alcuna specifica scadenza.
L'appellata evidenziava inoltre come la Suprema Corte avesse chiarito che quando le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a semplice richiesta scritta, anche l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 comma 1 cod. civ. deve intendersi riferito esclusivamente al termine semestrale indicato dalla disposizione, sicché deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento.
Relativamente all'istanza di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado, l'appellata contestava le asserite precarie condizioni economiche dell'appellante, rilevando come quest'ultima non avesse prodotto alcun riscontro documentale a sostegno delle proprie affermazioni. Per contro, dalla visura ipotecaria prodotta da emergerebbe che la signora è proprietaria di beni ulteriori Controparte_1 Pt_1 rispetto alla casa di abitazione, tra cui terreni e immobili per un valore commerciale complessivo di oltre € 200.000,00.
L'appellata evidenziava inoltre come la banca si fosse limitata a iscrivere ipoteca giudiziale senza promuovere alcuna procedura esecutiva immobiliare, ritenendo in questo modo tutelato il proprio credito, peraltro ormai incontestato, vertendo l'appello unicamente sul contratto fideiussorio e non essendo stata impugnata la sentenza di primo grado da parte del sig. . CP_5
5. TEMA DEL CONTENDERE
La controversia in esame presenta profili si concentra essenzialmente sulla questione della validità ed efficacia del contratto di fideiussione sottoscritto dalla signora con particolare riferimento Parte_1 alle clausole conformi allo schema ABI dichiarato anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia. Il thema decidendum si articola attraverso questioni processuali e sostanziali strettamente interconnesse che determinano l'esito della controversia.
Sul piano processuale, la questione centrale riguarda la tempestività dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ. sollevata dall'appellante. Il tribunale di primo grado ha ritenuto tale eccezione tardiva in quanto proposta soltanto nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., anziché nell'atto di citazione in opposizione, qualificandola come eccezione in senso stretto soggetta al regime delle preclusioni processuali. L'appellante contesta tale qualificazione sostenendo che l'eccezione di decadenza sia strutturalmente e funzionalmente connessa alla domanda di nullità parziale del contratto fideiussorio, configurando una consentita emendatio libelli piuttosto che una tardiva proposizione di nuove eccezioni.
La questione processuale si intreccia indissolubilmente con il profilo sostanziale relativo all'applicazione della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30 dicembre 2021, che ha stabilito il principio secondo cui "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti". Tale pronuncia ha chiarito che "il
pagina 8 di 12 giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne d'ufficio la sua nullità solo parziale affinché le parti possano avanzare un'espressa istanza di accertamento in tal senso".
Il contrasto interpretativo si manifesta nella valutazione dell'interesse concreto e attuale del fideiussore a ottenere la declaratoria di nullità parziale della fideiussione. Il tribunale di primo grado ha ritenuto che tale interesse manchi completamente, posto che l'eventuale estromissione delle clausole sanzionate dal provvedimento della Banca d'Italia non determinerebbe alcuna modifica della posizione della garante, che resterebbe comunque obbligata al pagamento delle somme ingiunte. L'appellante contesta tale valutazione sostenendo che l'interesse concreto ad agire nascerebbe dalle conseguenze discendenti dalla declaratoria di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ., che comporterebbe la paralisi della richiesta di pagamento avanzata dalla banca per aver questa agito oltre il termine semestrale.
Sul piano sostanziale, emerge la questione della natura giuridica della garanzia prestata e della conseguente applicabilità dell'art. 1957 cod. civ. L'appellata sostiene che la fideiussione sottoscritta rientri nel novero delle garanzie a prima richiesta, per le quali l'azione del creditore non sarebbe soggetta ad alcun termine di decadenza quando l'obbligazione del fideiussore si estenda sino all'integrale adempimento dell'obbligazione principale. L'appellante contesta tale qualificazione, sostenendo che si tratti di fideiussione omnibus e non di contratto autonomo di garanzia, sicché l'azione contro il debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale dovrebbe necessariamente essere proposta per via giudiziaria.
La controversia presenta inoltre profili di rilievo in ordine alla corretta interpretazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di fideiussioni conformi allo schema ABI. Mentre è pacifico che il contratto sottoscritto dalla signora riproduce effettivamente tutte e tre le Parte_1 clausole dell'intesa vietata, il dissenso si concentra sulle conseguenze pratiche della declaratoria di nullità parziale e sulla sussistenza di un interesse concreto del fideiussore a ottenere tale pronuncia.
La questione dell'interesse ad agire si collega strettamente alla valutazione della tempestività dell'azione della banca nei confronti del debitore principale e del fideiussore. È pacifico che l'obbligazione sia divenuta esigibile il 4 novembre 2008 con la raccomandata di revoca degli affidamenti, mentre il decreto ingiuntivo è stato emesso soltanto nell'11 novembre 2020, quindi oltre 11 anni dopo. Tuttavia, le parti sono in disaccordo sulla rilevanza giuridica di tale circostanza, posto che l'appellata sostiene l'efficacia interruttiva delle diffide stragiudiziali inviate nel 2015 e nel 2017, mentre l'appellante ritiene necessaria un'azione giudiziaria entro il termine semestrale.
6. RAGIONI DELLA DECISIONE
6.1. Sulla specificità dei motivi di appello e sui requisiti di ammissibilità dell'impugnazione. Prima di affrontare il merito delle questioni controverse, occorre verificare se l'appello proposto dall'appellante soddisfi i requisiti di specificità previsti dall'art. 342 c.p.c. come novellato dal D.L. n. 83/2012, stante la questione espressamente sollevata al riguardo da parte appellata. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che nel vigente sistema delineato dall'art. 342 c.p.c., la devoluzione al giudice d'appello di un'eccezione, di merito o di rito, che sia stata respinta in modo espresso dal primo giudice o attraverso una valutazione indiretta che ne sottenda l'infondatezza, esige la proposizione di uno specifico motivo di appello, principale o incidentale. Come precisato dalla Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 269 del 26 marzo 2025 (ed ivi ulteriori riferimenti della giurisprudenza di legittimità), "la riproposizione delle conclusioni rassegnate in primo grado, con tutte le eccezioni e difese sollevate, in quanto tali difese ed eccezioni siano state decise, direttamente o in modo implicito, dalla sentenza impugnata e formino altrettanti capi di questione suscettibili di autonoma impugnazione, può essere consentita solo se pagina 9 di 12 in relazione a ciascuna di esse vengano articolati altrettanti specifici motivi di impugnazione, che debbono individuare in modo analitico le violazioni di legge o gli errori nella ricostruzione fattuale e la loro concreta incidenza sulla decisione impugnata". Nel caso in esame, l'appellante ha articolato due specifici motivi di gravame, entrambi incentrati sulla questione della tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ. e del conseguente difetto di interesse concreto ad agire. I motivi risultano sufficientemente specifici e idonei a delimitare l'oggetto del gravame, consentendo alla Corte di procedere all'esame nel merito delle questioni controverse.
6.2 Sulla recente rimessione alle Sezioni Unite ex art. 363 bis c.p.c. Questa Corte non ignora che il Primo Presidente della Corte di Cassazione, con provvedimento dell'11 novembre 2025, ha rimesso alle Sezioni Unite, su istanza del Tribunale di Siracusa, talune questioni di diritto in materia di fideiussioni contenenti clausole anticoncorrenziali. In particolare, il primo quesito riguarda "se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c., censurate da Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, possa dirsi legata al nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall'autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005".
Tuttavia, tale rimessione non osta alla decisione della presente causa per le seguenti ragioni: in primo luogo, perché la questione rimessa riguarda fideiussioni rilasciate al di fuori del periodo 2002-2005, mentre nel caso in esame la fideiussione è stata sottoscritta nel settembre 2004, quindi nel pieno del periodo oggetto dell'accertamento della Banca d'Italia; in secondo luogo la questione processuale della tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., che costituisce il fulcro del presente appello, non è oggetto della rimessione e trova già consolidata soluzione nella giurisprudenza di legittimità, fermo restando, peraltro, terzo, che la pendenza di un procedimento davanti alle Sezioni Unite non determina automaticamente la sospensione dei giudizi di merito che vertano su questioni analoghe.
6.3. Sulla tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ. e sulla natura dell'emendatio libelli. Il primo motivo di appello contesta la conclusione del tribunale circa la tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ., sostenendo che tale eccezione sia strutturalmente e funzionalmente connessa alla domanda di nullità parziale del contratto fideiussorio e che la sua proposizione nella memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. costituisca una consentita emendatio libelli. L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità qualifica la decadenza ex art. 1957 c.c. come eccezione in senso stretto, soggetta al regime delle preclusioni processuali e quindi da proporsi nella prima difesa utile (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 267/2025, Cass. 22 febbraio 2018, n. 4373, che lo indica come del tutto pacifico ed affermato sin da Cass. 17 giugno 1963, n. 1613; nonché, fra le altre, Cass 5 giugno 2012, n. 8989; Cass. 1° luglio 2005, n. 14089).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo l'opponente la parte convenuta in senso sostanziale, tale eccezione deve essere dedotta sin dall'atto di citazione in opposizione.
L'argomentazione dell'appellante secondo cui l'eccezione di decadenza sarebbe strutturalmente e funzionalmente connessa alla domanda di nullità parziale del contratto fideiussorio non appare convincente. La connessione funzionale tra due domande o eccezioni non vale a superare il regime delle preclusioni processuali quando si tratti di eccezioni in senso stretto che devono essere proposte nella prima difesa utile. Quanto alla qualificazione della domanda di nullità parziale come emendatio libelli, occorre rilevare che, pur potendo in astratto configurarsi tale ipotesi quando la domanda modificata si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, ciò non vale a sanare la tardività di un'eccezione in senso stretto che doveva essere proposta nell'atto introduttivo. L'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ. ha natura autonoma rispetto alla domanda di nullità della fideiussione e il suo regime processuale non può essere modificato dalla pagina 10 di 12 circostanza che venga proposta in connessione con altre domande o eccezioni. Il primo motivo di appello deve pertanto essere respinto.
6.4. Sull'interesse concreto ad agire del fideiussore e sulle conseguenze della nullità parziale della fideiussione. Il secondo motivo di appello contesta il difetto di interesse concreto ad agire da parte del fideiussore, sostenendo che tale interesse nascerebbe dalle conseguenze discendenti dalla declaratoria di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ. La questione dell'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione che deve sussistere al momento della pronuncia e deve essere valutata in concreto, avuto riguardo all'utilità che la pronuncia richiesta può arrecare nella sfera giuridica del soggetto che la invoca. Nel caso in esame, il tribunale di primo grado ha correttamente rilevato che, pur riconoscendo in astratto la nullità parziale delle clausole della fideiussione conformi allo schema ABI, manca un interesse concreto e attuale della garante a ottenere tale declaratoria. Ciò in quanto l'appellante ha omesso di sollevare tempestivamente l'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ., sicché anche l'eventuale declaratoria di nullità parziale della clausola derogatoria non produrrebbe alcun effetto pratico nella sua sfera giuridica. L'argomentazione dell'appellante secondo cui l'interesse concreto ad agire deriverebbe dalla "paralisi" della richiesta di pagamento avanzata dalla banca non può essere accolta, posto che tale paralisi presupporrebbe l'accoglimento dell'eccezione di decadenza, che invece è stata tardivamente proposta e quindi non può essere esaminata nel merito. La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30 dicembre 2021, pur stabilendo il principio della nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI, non modifica il regime processuale delle eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte nei termini di legge per poter essere esaminate nel merito. Il secondo motivo di appello deve pertanto essere respinto.
6.5 Sulla natura giuridica della garanzia prestata e sull'applicabilità dell'art. 1957 cod. civ. L'appellata ha sostenuto che la fideiussione sottoscritta rientri nel novero delle garanzie a prima richiesta, per le quali l'azione del creditore non sarebbe soggetta ad alcun termine di decadenza. Tale argomentazione, pur non costituendo oggetto specifico dei motivi di appello, merita un cenno in quanto attinente alla corretta qualificazione giuridica del rapporto. Dalla documentazione agli atti emerge che il contratto sottoscritto dalla signora presenta le caratteristiche tipiche della fideiussione omnibus e non del contratto Parte_1 autonomo di garanzia. La distinzione tra le due figure contrattuali è consolidata nella giurisprudenza di legittimità e si basa sulla presenza o meno dell'elemento dell'accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella del debitore principale. Nel caso in esame, il contratto prevede espressamente la solidarietà tra fideiussore e debitore principale, richiama l'art. 1957 cod. civ. e non contiene una rinuncia espressa alle eccezioni opponibili ex art. 1945 cod. civ. Tali elementi depongono per la qualificazione del rapporto come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia.
6.6. Conclusioni In definitiva, entrambi i motivi di appello risultano infondati. Il tribunale di primo grado ha correttamente applicato i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di fideiussioni conformi allo schema ABI, riconoscendo in astratto la nullità parziale delle clausole anticoncorrenziali ma negando l'interesse concreto del fideiussore a ottenere tale declaratoria in ragione della tardiva proposizione dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ. L'appello deve pertanto essere respinto integralmente, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, liquidate come da seguente dispositivo a valori medi (arrotondati per comodità di calcolo) del pertinente scaglione, considerate le sole fasi in concreto espletate (tutta, tranne quella istruttoria), oltre accessori di legge. pagina 11 di 12 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da da Parte_2
- conferma, per l'effetto, la sentenza n. 961/2024, depositata il 30 dicembre 2024, il Tribunale di Alessandria;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessivi
€ 6.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del
21.11.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 141/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GG CI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.SO FRANCIA, 9 10138
TORINO parte appellante contro
(C.F. , con sede in Biella, P.zza G. Sella 1 in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, non costituita parte appellata
e contro
, con sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana 4/A, in persona del Controparte_2 legale rappresentante e per essa nella sua qualità di mandataria con sede legale in Milano, Controparte_3
Piazza della Trivulziana 4/A in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. CINZIA
RI ER ASTI, per procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc parte appellata
OGGETTO: fideiussione bancaria pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante Parte_1
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 961/2024 emessa dal Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Alice Ambrosio, nell'ambito del giudizio N.R.G. 58/2021, depositata in cancelleria in data 30/12/2024, notificata il 03/01/2025, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 'in via principale e nel merito accertare e dichiarare, la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del contratto di fideiussione oggetto di causa azionato nei confronti della sig.ra e per l'effetto revocare nei confronti Parte_1 della stessa l'avverso decreto ingiuntivo n. 1245/2020 e comunque dichiararne la nullità e/o illegittimità e rigettare ogni avversa domanda di pagamento;
in via principale ma subordinata rispetto alla precedente richiesta accertare e dichiarare, la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia delle clausole c), d) ed l) contenute nel contratto di fideiussione azionato nei confronti della sig.ra
e pertanto la nullità parziale dello stesso e per l'effetto: - dichiarare l'intervenuta decadenza da Parte_1 parte della , in persona del L.r.p.t., ai sensi dell'art. 1957 c.c., dal diritto di escutere la fideiussione nei Controparte_1 confronti dell'opponente e pertanto: - dichiarare la nullità e/o illegittimità del decreto opposto nei confronti della sig.ra
[...]
e/o revocarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque dichiarare inammissibile e/o Parte_1 improcedibile e/o rigettare ogni avversa domanda di pagamento;
IN OGNI CASO: col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da distrarsi in favore al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c."
Appellata Controparte_2
"nel merito: rigettare l'appello promosso in quanto completamente infondato in fatto ed in diritto, con consequenziale conferma integrale della sentenza n. 961/2024, emessa il 30.12.2024 e pubblicata in pari data nel giudizio R.G. n. 58/2021, del Tribunale di Alessandria – Dott.ssa Alice Ambrosio;
con vittoria di competenze di causa del presente grado di giudizio."
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. IL FATTO
La controversia trae origine da un rapporto di conto corrente bancario instaurato nel settembre 2004 tra e la società successivamente Controparte_1 Controparte_4 denominata Al contratto di conto corrente, aperto il 20 settembre Controparte_5
2004, era correlata lettera di fido, sottoscritta in pari data, mediante la quale venivano concessi alla società correntista un'apertura di credito per € 10.000,00 e un castelletto anticipi effetti salvo buon fine di € 30.000,00, per un affidamento complessivo di € 40.000,00.
A garanzia delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti dell'istituto bancario, l'odierna appellante,
inizialmente socia accomandante e successivamente accomandataria della Parte_1 compagine societaria dal 5 aprile 2004 al 3 gennaio 2007, sottoscriveva in data 21 settembre 2004 un contratto di fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 48.000,00. Tale garanzia fideiussoria era destinata a coprire tutte le obbligazioni contratte dalla società debitrice nei confronti della banca per il buon fine di ogni credito nascente da qualsivoglia operazione finanziaria, compresi gli effetti di rinnovazioni, proroghe e nuove concessioni.
pagina 2 di 12 La garanzia fideiussoria prestata presentava caratteristiche conformi allo schema predisposto dall' per le fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, riproducendo Controparte_6 specificamente le clausole corrispondenti agli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI, successivamente dichiarate nulle dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 per violazione della normativa antitrust. Tali clausole riguardavano rispettivamente la cosiddetta clausola di reviviscenza, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ. e la clausola di sopravvivenza.
La società debitrice accusava crescenti difficoltà finanziarie e, alla data del 23 maggio 2006, essa era esposta sul conto corrente per € 48.760,27, oltre a un'ulteriore esposizione di € 74,88 per rischio su partite di portafoglio anticipate salvo buon fine scadute, per una complessiva debitoria in linea capitale di € 48.835,15.
Nel tentativo di regolarizzare la posizione debitoria, in data 1° giugno 2006, la società correntista sottoscriveva un piano di rientro con rilascio di effetti cambiari a garanzia, ferma restando la garanzia fideiussoria rilasciata dalla signora Tuttavia, il piano non veniva rispettato dalla Parte_1 società debitrice, determinando un progressivo deterioramento del rapporto contrattuale. Nel settembre 2008, per il tramite del proprio legale, la società proponeva di rinegoziare il rientro con rate mensili di € 700,00, proposta che veniva rifiutata dalla banca in assenza di ulteriori garanzie.
La situazione giungeva a definitiva compromissione quando la banca, con lettera raccomandata del 24 ottobre 2008 ricevuta dalla società debitrice in data 4 novembre 2008 e dalla garante in data 15 aprile 2009, procedeva alla revoca degli affidamenti e alla messa in mora dei debitori. La società cessava la propria attività CP_4 in data 27 febbraio 2012 e veniva cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese in data 1° marzo 2012.
2. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Il procedimento giudiziario traeva origine dal decreto ingiuntivo n. 1245/2020 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 11 novembre 2020, con il quale veniva ingiunto a , in proprio nella sua CP_5 veste di socio accomandatario solidalmente e illimitatamente responsabile della cessata
[...]
di pagare la somma di € 79.124,23, e a nella sua qualità di Controparte_5 Parte_1 fideiussore, di pagare fino alla concorrenza di € 48.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione notificato in data 5 gennaio 2021, e CP_5 Parte_1 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo, articolando le proprie difese su molteplici profili. In via preliminare, gli opponenti eccepivano la prescrizione del credito azionato da Controparte_1 sostenendo che l'ultimo valido atto interruttivo risaliva alla lettera di revoca del 24 ottobre 2008. Nel merito, contestavano la nullità del contratto di conto corrente per indeterminatezza dei tassi debitori applicati, l'illegittimità degli addebiti operati dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto per mancanza di pattuizione scritta, l'illegittimità delle spese e commissioni applicate dall'istituto di credito e l'applicazione di interessi usurari.
Particolare rilievo assumevano le eccezioni relative al contratto di fideiussione, rispetto al quale gli opponenti invocavano la nullità totale per conformità allo schema predisposto dall'ABI dichiarato anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005. In subordine, veniva eccepita la nullità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione della normativa antitrust. si costituiva in giudizio contestando integralmente le allegazioni e le domande di Controparte_1 controparte. In via preliminare, la banca convenuta deduceva l'inapplicabilità della disciplina antitrust alla fideiussione rilasciata dalla signora in quanto socia accomandataria della società Parte_1 pagina 3 di 12 garantita e quindi non avente la qualità di consumatore. Eccepiva inoltre il difetto di competenza del Tribunale di Alessandria a favore della Sezione Specializzata in materia di Impresa di Milano per decidere in merito all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, nonché la carenza di legittimazione del fideiussore a formulare domande autonome nei confronti della banca.
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 5 aprile 2022, instava per la concessione Controparte_1 della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e per la concessione di un termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria. Il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria, che tuttavia si concludeva con esito negativo.
Successivamente, il giudice concedeva alle parti termini per il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. Nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1, la signora a seguito delle Parte_1 difese svolte dalla banca nella comparsa di costituzione e risposta e vista la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30 dicembre 2021, provvedeva alla precisazione e modifica della domanda principale, integrando la precedente richiesta di nullità totale del contratto di fideiussione con la richiesta di declaratoria di nullità parziale delle clausole contenute nella fideiussione in quanto conformi allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia.
Nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2, eccepiva la decadenza ex art. 1957 cod. civ. in Controparte_1 cui sarebbe incorso il fideiussore per non aver tempestivamente sollevato detta eccezione nel proprio atto introduttivo. Tale eccezione di tardività veniva respinta dalla signora nei Parte_1 successivi atti difensivi.
Il giudice respingeva la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata da parte attrice in quanto ritenuta esplorativa e rinviava la causa per precisazione delle conclusioni. Con atto depositato il 26 luglio 2023 interveniva nel giudizio quale cessionaria dei crediti già in titolarità di Controparte_2 CP_1
[...]
Il giudice rimetteva successivamente la causa in istruttoria chiedendo alla banca opposta chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo degli interessi maturati sul credito oggetto di ingiunzione. A seguito del deposito delle note esplicative, il giudice fissava nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il 3 luglio 2024 e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. DECISIONE IMPUGNATA
Con sentenza n. 961/2024, depositata il 30 dicembre 2024, il Tribunale di Alessandria rigettava integralmente l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo n. 1245/2020, confermandolo nella sua integralità.
In via preliminare, il tribunale affrontava la questione della competenza a decidere dell'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust, ritenendo fondata la competenza del tribunale ordinario sulla base dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la competenza della sezione specializzata per le imprese attrae la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione.
pagina 4 di 12 Nel merito dell'opposizione, il tribunale rilevava come la parte convenuta opposta avesse sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria, mentre la parte attrice opponente non aveva adeguatamente dedotto o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo di tale diritto. La banca aveva documentato di aver intrattenuto rapporti contrattuali con la società Modauto attraverso il contratto di conto corrente del 20 settembre 2004 e la correlata lettera di fido, nonché la fideiussione sottoscritta dalla signora Parte_1
Quanto all'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato da il tribunale rilevava Controparte_1 come l'atto da cui far decorrere il decennio di prescrizione dovesse individuarsi nella lettera raccomandata ricevuta dalla garante in data 15 aprile 2009, in considerazione di quanto previsto dall'art. 1310 cod. civ. secondo cui l'atto interruttivo della prescrizione contro uno dei debitori in solido ha effetto anche riguardo agli altri. Il tribunale evidenziava inoltre come la banca avesse sollecitato il pagamento dell'esposizione debitoria sia nel 2015 che nel 2017 con lettere raccomandate idonee ai fini interruttivi della prescrizione.
Relativamente alla nullità dell'importo azionato per indeterminatezza, il tribunale riteneva la censura infondata, avendo la banca adeguatamente documentato come l'esposizione debitoria iniziale di € 39.535,88 alla data di revoca dei rapporti fosse passata, dopo circa 12 anni, ai € 79.124,23 oggetto della domanda di ingiunzione, comprensivi degli interessi maturati sul conto interessi infruttifero.
Il tribunale respingeva anche l'eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza dei tassi applicati, rilevando come dal contratto di conto corrente risultassero chiaramente indicati un tasso creditore dello 0% e un tasso debitore del 12,5%, entrambi a periodicità di capitalizzazione trimestrale. Analogamente venivano respinte le eccezioni relative alla nullità della commissione di massimo scoperto applicata e alla nullità delle spese e commissioni applicate, ritenute generiche e non supportate da alcun dato concreto.
Quanto all'applicazione di interessi usurari, il tribunale rilevava come parte attrice opponente avesse omesso di indicare e documentare in che trimestri e in che termini sarebbe avvenuto il superamento del tasso soglia dell'usura, limitandosi a una mera dissertazione in diritto non supportata da alcun dato concreto in riferimento al rapporto in contesa.
Particolare attenzione il tribunale dedicava all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust. Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30 dicembre 2021, il tribunale riconosceva come la questione della validità delle fideiussioni rilasciate su moduli riproduttivi delle clausole anticoncorrenziali dello schema ABI dovesse essere risolta nel senso della nullità parziale delle sole clausole riproduttive degli articoli 2, 6 e 8 dell'intesa anticoncorrenziale.
Tuttavia, il tribunale rilevava come nel caso specifico mancasse del tutto un interesse concreto e attuale della garante a ottenere l'invocata declaratoria di nullità parziale della fideiussione. La signora Parte_1 aveva completamente omesso di sollevare in modo tempestivo l'eccezione di intervenuta
[...] decadenza della banca per inutile decorso del termine semestrale previsto dall'art. 1957 cod. civ., trattandosi di eccezione in senso stretto da sollevare nella prima difesa utile e quindi nell'atto di citazione in opposizione, mentre nella specie era stata sollevata soltanto nella prima memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c., quindi tardivamente.
Il tribunale concludeva rilevando come all'esito del giudizio non fosse stata accertata alcuna invalidità dell'obbligazione garantita né alcun obbligo della banca di restituzione di somme nei confronti della debitrice principale, sicché le clausole di reviviscenza e di sopravvivenza non avrebbero comunque trovato concreta pagina 5 di 12 applicazione. Le clausole sanzionate dal provvedimento della Banca d'Italia non assumevano alcuna concreta o potenziale portata lesiva nei confronti della garante, posto che anche la loro eventuale estromissione dal negozio fideiussorio non avrebbe determinato alcuna modifica della posizione della garante.
La sentenza si concludeva con la condanna della parte attrice opponente al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi € 7.015,00 a favore di e € 4.253,00 a favore di Controparte_1 Controparte_2
oltre accessori di legge.
[...]
4. LE DIFESE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO
L'appellante articolava il proprio gravame attraverso due motivi principali, Parte_1 entrambi incentrati sulla questione della tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ. e del conseguente difetto di interesse concreto ad agire da parte del fideiussore.
Il primo motivo di appello contestava la conclusione del tribunale circa la tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ. L'appellante sosteneva che tale eccezione fosse strutturalmente e funzionalmente connessa alla domanda di nullità parziale del contratto fideiussorio, specificamente alla nullità della clausola relativa alla rinuncia preventiva del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ. La domanda di nullità parziale formalizzata nella memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. costituirebbe una consentita emendatio libelli della domanda di nullità totale del contratto di fideiussione articolata con l'atto di citazione.
A sostegno di tale tesi, l'appellante richiamava la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11613/2022, che aveva affrontato una fattispecie identica ritenendo ammissibile la domanda di nullità parziale delle clausole del contratto di fideiussione omnibus proposta in via subordinata con la prima memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., in quanto riferita alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non configurante un'ipotesi di mutatio libelli.
L'appellante argomentava inoltre che la domanda di nullità parziale avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio dal giudice per consentire alle parti di avanzare un'espressa istanza di accertamento in tal senso, come stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 2021. Se il giudice avesse proceduto in tal senso, il fideiussore avrebbe potuto formalizzare le proprie legittime istanze non motu proprio, ma aderendo a un invito del giudice.
Il secondo motivo di appello contestava il difetto di interesse concreto ad agire da parte del fideiussore, sostenendo che tale conclusione si basasse su un presupposto errato, ovvero la tardività dell'eccezione di decadenza della banca dal suo diritto di chiedere il pagamento al fideiussore oltre il termine previsto dall'art. 1957 cod. civ. L'interesse concreto ad agire sarebbe attuale, essendo stata l'eccezione di decadenza tempestivamente formulata, e nascerebbe dalle conseguenze discendenti dalla declaratoria di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ.
L'appellante evidenziava come, anche se la nullità non si dovesse estendere all'intero contratto rimanendo limitata alla singola clausola, la conseguenza giuridica della nullità di tale clausola sarebbe la paralisi della richiesta di pagamento avanzata dalla banca al fideiussore, per aver quest'ultima agito in deroga all'art. 1957 cod. civ. Tale conclusione sarebbe avvalorata dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 41994 del 2021, secondo cui "alla qualificazione di nullità parziale della fideiussione consegue, inoltre, l'imprescrittibilità dell'azione di nullità e la proponibilità di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ricorrendone i relativi presupposti".
pagina 6 di 12 Nell'atto di appello, l'appellante sviluppava inoltre considerazioni sulla necessità di agire contro il debitore principale in via giudiziaria, contestando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui sarebbe sufficiente l'intimazione di pagamento per evitare la decadenza dal termine semestrale. Tale orientamento si riferirebbe alla diversa fattispecie del contratto autonomo di garanzia e non sarebbe estendibile alla fideiussione omnibus. Nel caso specifico, l'obbligazione sarebbe divenuta esigibile il 4 novembre 2008 con la raccomandata di revoca degli affidamenti, sicché la banca avrebbe dovuto agire nei confronti del debitore principale entro 6 mesi, ovvero entro il 4 novembre 2009, mentre il decreto ingiuntivo era stato emesso solo nell'11 novembre 2020.
L'appellante richiedeva inoltre la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado, adducendo le proprie precarie condizioni economiche e il rischio di perdere la propria abitazione gravata da ipoteca giudiziale iscritta da sulla base del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1
L'appellata si costituiva in giudizio chiedendo la conferma integrale della sentenza di Controparte_2 primo grado e il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa. Nella comparsa di costituzione e risposta, l'appellata sviluppava una difesa articolata su più profili, tutti convergenti nel sostenere l'infondatezza dei motivi di appello.
Quanto alla tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ., l'appellata richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la facoltà per il fideiussore di rifiutare al creditore il pagamento invocando tale articolo viene univocamente qualificata come eccezione di decadenza da spiegarsi nel termine per la tempestiva costituzione in giudizio del convenuto. Nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo l'opponente la parte convenuta in senso sostanziale, tale eccezione avrebbe dovuto essere dedotta sin dall'atto di citazione in opposizione.
L'appellata evidenziava come nessuna allegazione in fatto e in diritto relativa alla decadenza risultasse formulata nel contenuto e nelle conclusioni dell'opposizione proposta in primo grado, pur essendo l'eccezione proponibile sin dall'origine come allegazione subordinata collegata agli effetti dell'eventuale accertamento della nullità delle clausole della fideiussione. La tardività della suddetta eccezione era stata tempestivamente eccepita dalla convenuta nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 Controparte_1
c.p.c.
Nel tentativo di confutare le argomentazioni dell'appellante, l'appellata rilevava come la sentenza del
Tribunale di Napoli richiamata dall'appellante si fosse limitata a ritenere ammissibile l'emendatio libelli in termini più ristretti e differenti, senza alcun riferimento all'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ. Per contro, la giurisprudenza di legittimità qualifica univocamente tale eccezione come eccezione di decadenza da spiegarsi nel termine per la tempestiva costituzione in giudizio del convenuto.
L'appellata richiamava numerose pronunce di legittimità e di merito che hanno ritenuto la questione della decadenza integrare eccezione in senso tecnico, come tale non rilevabile d'ufficio e tale da dover essere tempestivamente sollevata con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo. Tra queste, la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 220 del 24 gennaio 2023 e la recente sentenza n. 14194 del 5 maggio 2022 della Corte di Cassazione.
Quanto alla natura autonoma della garanzia prestata e alla derogabilità dell'art. 1957 cod. civ., l'appellata sosteneva che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, quando il contratto di fideiussione prevede che l'obbligazione del fideiussore si estenda sino all'integrale adempimento dell'obbligazione pagina 7 di 12 principale e non soltanto sino alla sua scadenza, l'azione del creditore non è soggetta ad alcun termine di decadenza. Nel caso specifico, la fideiussione sottoscritta dalla garante sarebbe funzionale a garantire l'integrale adempimento di qualsiasi obbligazione di pagamento assunta dalla debitrice principale entro un tetto massimo, senza essere correlata ad alcuna specifica scadenza.
L'appellata evidenziava inoltre come la Suprema Corte avesse chiarito che quando le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a semplice richiesta scritta, anche l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 comma 1 cod. civ. deve intendersi riferito esclusivamente al termine semestrale indicato dalla disposizione, sicché deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento.
Relativamente all'istanza di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado, l'appellata contestava le asserite precarie condizioni economiche dell'appellante, rilevando come quest'ultima non avesse prodotto alcun riscontro documentale a sostegno delle proprie affermazioni. Per contro, dalla visura ipotecaria prodotta da emergerebbe che la signora è proprietaria di beni ulteriori Controparte_1 Pt_1 rispetto alla casa di abitazione, tra cui terreni e immobili per un valore commerciale complessivo di oltre € 200.000,00.
L'appellata evidenziava inoltre come la banca si fosse limitata a iscrivere ipoteca giudiziale senza promuovere alcuna procedura esecutiva immobiliare, ritenendo in questo modo tutelato il proprio credito, peraltro ormai incontestato, vertendo l'appello unicamente sul contratto fideiussorio e non essendo stata impugnata la sentenza di primo grado da parte del sig. . CP_5
5. TEMA DEL CONTENDERE
La controversia in esame presenta profili si concentra essenzialmente sulla questione della validità ed efficacia del contratto di fideiussione sottoscritto dalla signora con particolare riferimento Parte_1 alle clausole conformi allo schema ABI dichiarato anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia. Il thema decidendum si articola attraverso questioni processuali e sostanziali strettamente interconnesse che determinano l'esito della controversia.
Sul piano processuale, la questione centrale riguarda la tempestività dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ. sollevata dall'appellante. Il tribunale di primo grado ha ritenuto tale eccezione tardiva in quanto proposta soltanto nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., anziché nell'atto di citazione in opposizione, qualificandola come eccezione in senso stretto soggetta al regime delle preclusioni processuali. L'appellante contesta tale qualificazione sostenendo che l'eccezione di decadenza sia strutturalmente e funzionalmente connessa alla domanda di nullità parziale del contratto fideiussorio, configurando una consentita emendatio libelli piuttosto che una tardiva proposizione di nuove eccezioni.
La questione processuale si intreccia indissolubilmente con il profilo sostanziale relativo all'applicazione della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30 dicembre 2021, che ha stabilito il principio secondo cui "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti". Tale pronuncia ha chiarito che "il
pagina 8 di 12 giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne d'ufficio la sua nullità solo parziale affinché le parti possano avanzare un'espressa istanza di accertamento in tal senso".
Il contrasto interpretativo si manifesta nella valutazione dell'interesse concreto e attuale del fideiussore a ottenere la declaratoria di nullità parziale della fideiussione. Il tribunale di primo grado ha ritenuto che tale interesse manchi completamente, posto che l'eventuale estromissione delle clausole sanzionate dal provvedimento della Banca d'Italia non determinerebbe alcuna modifica della posizione della garante, che resterebbe comunque obbligata al pagamento delle somme ingiunte. L'appellante contesta tale valutazione sostenendo che l'interesse concreto ad agire nascerebbe dalle conseguenze discendenti dalla declaratoria di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ., che comporterebbe la paralisi della richiesta di pagamento avanzata dalla banca per aver questa agito oltre il termine semestrale.
Sul piano sostanziale, emerge la questione della natura giuridica della garanzia prestata e della conseguente applicabilità dell'art. 1957 cod. civ. L'appellata sostiene che la fideiussione sottoscritta rientri nel novero delle garanzie a prima richiesta, per le quali l'azione del creditore non sarebbe soggetta ad alcun termine di decadenza quando l'obbligazione del fideiussore si estenda sino all'integrale adempimento dell'obbligazione principale. L'appellante contesta tale qualificazione, sostenendo che si tratti di fideiussione omnibus e non di contratto autonomo di garanzia, sicché l'azione contro il debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale dovrebbe necessariamente essere proposta per via giudiziaria.
La controversia presenta inoltre profili di rilievo in ordine alla corretta interpretazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di fideiussioni conformi allo schema ABI. Mentre è pacifico che il contratto sottoscritto dalla signora riproduce effettivamente tutte e tre le Parte_1 clausole dell'intesa vietata, il dissenso si concentra sulle conseguenze pratiche della declaratoria di nullità parziale e sulla sussistenza di un interesse concreto del fideiussore a ottenere tale pronuncia.
La questione dell'interesse ad agire si collega strettamente alla valutazione della tempestività dell'azione della banca nei confronti del debitore principale e del fideiussore. È pacifico che l'obbligazione sia divenuta esigibile il 4 novembre 2008 con la raccomandata di revoca degli affidamenti, mentre il decreto ingiuntivo è stato emesso soltanto nell'11 novembre 2020, quindi oltre 11 anni dopo. Tuttavia, le parti sono in disaccordo sulla rilevanza giuridica di tale circostanza, posto che l'appellata sostiene l'efficacia interruttiva delle diffide stragiudiziali inviate nel 2015 e nel 2017, mentre l'appellante ritiene necessaria un'azione giudiziaria entro il termine semestrale.
6. RAGIONI DELLA DECISIONE
6.1. Sulla specificità dei motivi di appello e sui requisiti di ammissibilità dell'impugnazione. Prima di affrontare il merito delle questioni controverse, occorre verificare se l'appello proposto dall'appellante soddisfi i requisiti di specificità previsti dall'art. 342 c.p.c. come novellato dal D.L. n. 83/2012, stante la questione espressamente sollevata al riguardo da parte appellata. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che nel vigente sistema delineato dall'art. 342 c.p.c., la devoluzione al giudice d'appello di un'eccezione, di merito o di rito, che sia stata respinta in modo espresso dal primo giudice o attraverso una valutazione indiretta che ne sottenda l'infondatezza, esige la proposizione di uno specifico motivo di appello, principale o incidentale. Come precisato dalla Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 269 del 26 marzo 2025 (ed ivi ulteriori riferimenti della giurisprudenza di legittimità), "la riproposizione delle conclusioni rassegnate in primo grado, con tutte le eccezioni e difese sollevate, in quanto tali difese ed eccezioni siano state decise, direttamente o in modo implicito, dalla sentenza impugnata e formino altrettanti capi di questione suscettibili di autonoma impugnazione, può essere consentita solo se pagina 9 di 12 in relazione a ciascuna di esse vengano articolati altrettanti specifici motivi di impugnazione, che debbono individuare in modo analitico le violazioni di legge o gli errori nella ricostruzione fattuale e la loro concreta incidenza sulla decisione impugnata". Nel caso in esame, l'appellante ha articolato due specifici motivi di gravame, entrambi incentrati sulla questione della tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ. e del conseguente difetto di interesse concreto ad agire. I motivi risultano sufficientemente specifici e idonei a delimitare l'oggetto del gravame, consentendo alla Corte di procedere all'esame nel merito delle questioni controverse.
6.2 Sulla recente rimessione alle Sezioni Unite ex art. 363 bis c.p.c. Questa Corte non ignora che il Primo Presidente della Corte di Cassazione, con provvedimento dell'11 novembre 2025, ha rimesso alle Sezioni Unite, su istanza del Tribunale di Siracusa, talune questioni di diritto in materia di fideiussioni contenenti clausole anticoncorrenziali. In particolare, il primo quesito riguarda "se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c., censurate da Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, possa dirsi legata al nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall'autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005".
Tuttavia, tale rimessione non osta alla decisione della presente causa per le seguenti ragioni: in primo luogo, perché la questione rimessa riguarda fideiussioni rilasciate al di fuori del periodo 2002-2005, mentre nel caso in esame la fideiussione è stata sottoscritta nel settembre 2004, quindi nel pieno del periodo oggetto dell'accertamento della Banca d'Italia; in secondo luogo la questione processuale della tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., che costituisce il fulcro del presente appello, non è oggetto della rimessione e trova già consolidata soluzione nella giurisprudenza di legittimità, fermo restando, peraltro, terzo, che la pendenza di un procedimento davanti alle Sezioni Unite non determina automaticamente la sospensione dei giudizi di merito che vertano su questioni analoghe.
6.3. Sulla tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ. e sulla natura dell'emendatio libelli. Il primo motivo di appello contesta la conclusione del tribunale circa la tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ., sostenendo che tale eccezione sia strutturalmente e funzionalmente connessa alla domanda di nullità parziale del contratto fideiussorio e che la sua proposizione nella memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. costituisca una consentita emendatio libelli. L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità qualifica la decadenza ex art. 1957 c.c. come eccezione in senso stretto, soggetta al regime delle preclusioni processuali e quindi da proporsi nella prima difesa utile (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 267/2025, Cass. 22 febbraio 2018, n. 4373, che lo indica come del tutto pacifico ed affermato sin da Cass. 17 giugno 1963, n. 1613; nonché, fra le altre, Cass 5 giugno 2012, n. 8989; Cass. 1° luglio 2005, n. 14089).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo l'opponente la parte convenuta in senso sostanziale, tale eccezione deve essere dedotta sin dall'atto di citazione in opposizione.
L'argomentazione dell'appellante secondo cui l'eccezione di decadenza sarebbe strutturalmente e funzionalmente connessa alla domanda di nullità parziale del contratto fideiussorio non appare convincente. La connessione funzionale tra due domande o eccezioni non vale a superare il regime delle preclusioni processuali quando si tratti di eccezioni in senso stretto che devono essere proposte nella prima difesa utile. Quanto alla qualificazione della domanda di nullità parziale come emendatio libelli, occorre rilevare che, pur potendo in astratto configurarsi tale ipotesi quando la domanda modificata si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, ciò non vale a sanare la tardività di un'eccezione in senso stretto che doveva essere proposta nell'atto introduttivo. L'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ. ha natura autonoma rispetto alla domanda di nullità della fideiussione e il suo regime processuale non può essere modificato dalla pagina 10 di 12 circostanza che venga proposta in connessione con altre domande o eccezioni. Il primo motivo di appello deve pertanto essere respinto.
6.4. Sull'interesse concreto ad agire del fideiussore e sulle conseguenze della nullità parziale della fideiussione. Il secondo motivo di appello contesta il difetto di interesse concreto ad agire da parte del fideiussore, sostenendo che tale interesse nascerebbe dalle conseguenze discendenti dalla declaratoria di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ. La questione dell'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione che deve sussistere al momento della pronuncia e deve essere valutata in concreto, avuto riguardo all'utilità che la pronuncia richiesta può arrecare nella sfera giuridica del soggetto che la invoca. Nel caso in esame, il tribunale di primo grado ha correttamente rilevato che, pur riconoscendo in astratto la nullità parziale delle clausole della fideiussione conformi allo schema ABI, manca un interesse concreto e attuale della garante a ottenere tale declaratoria. Ciò in quanto l'appellante ha omesso di sollevare tempestivamente l'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ., sicché anche l'eventuale declaratoria di nullità parziale della clausola derogatoria non produrrebbe alcun effetto pratico nella sua sfera giuridica. L'argomentazione dell'appellante secondo cui l'interesse concreto ad agire deriverebbe dalla "paralisi" della richiesta di pagamento avanzata dalla banca non può essere accolta, posto che tale paralisi presupporrebbe l'accoglimento dell'eccezione di decadenza, che invece è stata tardivamente proposta e quindi non può essere esaminata nel merito. La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30 dicembre 2021, pur stabilendo il principio della nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI, non modifica il regime processuale delle eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte nei termini di legge per poter essere esaminate nel merito. Il secondo motivo di appello deve pertanto essere respinto.
6.5 Sulla natura giuridica della garanzia prestata e sull'applicabilità dell'art. 1957 cod. civ. L'appellata ha sostenuto che la fideiussione sottoscritta rientri nel novero delle garanzie a prima richiesta, per le quali l'azione del creditore non sarebbe soggetta ad alcun termine di decadenza. Tale argomentazione, pur non costituendo oggetto specifico dei motivi di appello, merita un cenno in quanto attinente alla corretta qualificazione giuridica del rapporto. Dalla documentazione agli atti emerge che il contratto sottoscritto dalla signora presenta le caratteristiche tipiche della fideiussione omnibus e non del contratto Parte_1 autonomo di garanzia. La distinzione tra le due figure contrattuali è consolidata nella giurisprudenza di legittimità e si basa sulla presenza o meno dell'elemento dell'accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella del debitore principale. Nel caso in esame, il contratto prevede espressamente la solidarietà tra fideiussore e debitore principale, richiama l'art. 1957 cod. civ. e non contiene una rinuncia espressa alle eccezioni opponibili ex art. 1945 cod. civ. Tali elementi depongono per la qualificazione del rapporto come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia.
6.6. Conclusioni In definitiva, entrambi i motivi di appello risultano infondati. Il tribunale di primo grado ha correttamente applicato i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di fideiussioni conformi allo schema ABI, riconoscendo in astratto la nullità parziale delle clausole anticoncorrenziali ma negando l'interesse concreto del fideiussore a ottenere tale declaratoria in ragione della tardiva proposizione dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ. L'appello deve pertanto essere respinto integralmente, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, liquidate come da seguente dispositivo a valori medi (arrotondati per comodità di calcolo) del pertinente scaglione, considerate le sole fasi in concreto espletate (tutta, tranne quella istruttoria), oltre accessori di legge. pagina 11 di 12 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da da Parte_2
- conferma, per l'effetto, la sentenza n. 961/2024, depositata il 30 dicembre 2024, il Tribunale di Alessandria;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessivi
€ 6.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del
21.11.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
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