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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1716/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MA ANTONIO, Presidente
NI DO, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6598/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Morlupo - Piazza Del Municipio 1 00067 Morlupo RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 118 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 773/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1, quale erede beneficiata di Nominativo_1 (proprietario al 50% degli immobili), impugnava, a mezzo difensore, l'avviso di accertamento in epigrafe n.
118 del 6/12/2024 relativo ad IMU per l'anno di imposta 2019, emesso dal Comune di Morlupo e notificato il 24/12/2024, in relazione agli immobili ereditati, per complessivi euro 10.335, oltre interessi e sanzioni, proponeva i motivi di opposizione basati sulla contestazione del valore assegnato alle aree fabbricabili.
Produceva, a tal fine, certificato di destinazione urbanistica da cui si evincono una serie di vincoli (all. 7) gravanti sulle aree in questione e allegava due perizie di parte recanti: la prima (all. 8 perizia arch. Nominativo_2) il minor valore di euro 3.852.592, ove pure si evidenzia la presenza di vincoli (vincolo Indirizzo_1 e vincolo architettonico), oltre all'assenza di convenzione bilaterale tra Comune e proprietà; la seconda (all. 9 CTU definitiva) depositata nell'ambito di precedente fascicolo a febbraio 2023, recante la valutazione pari a euro 1.130.791,20. Invoca, a proprio favore, due statuizioni in cui il Comune di Morlupo
è rimasto soccombente in riferimento a precedenti annualità (CGT di I grado Roma sentenza n. 4727/2023 in all. 10 e CGT di II grado Roma sentenza n. 7907/2014 in all. 11) e conclude per l'annullamento dell'impugnato avviso.
Con atto di controdeduzioni si costituiva il Comune di Morlupo che sollevava eccezione di giudicato esterno, segnalando che le due sentenze prodotte sono le uniche favorevoli alla contribuente, mentre esistono, nell'ambito di precedenti contenziosi, ben trenta sentenze favorevoli alle ragioni dell'amministrazione, alcune delle quali di secondo grado passate in giudicato, rispetto alle quale il Comune solleva eccezione di giudicato esterno. Nel merito contesta la fondatezza dei rilievi della contribuente che in questa sede ha contestato il
(minor) valore assegnato alle aree e non l'aliquota applicata né la proprietà pro quota degli immobili e non ha mai dichiarato un valore differente ai fini dell'imposta rispetto a quanto rilevato dall'Amministrazione, neppure in sede di istanza di modifica in autotutela;
in ogni caso, non ha assolto al proprio onere di provare il minor valore delle aree in questione, in quanto la presenza di vincoli, al più, incide sul valore venale del bene e giammai sulla sua qualificazione urbanistica attribuitagli dal PRG Comunale.
Successivamente, con memoria difensiva, parte resistente insisteva per il rigetto del ricorso.
Nell'odierna udienza il difensore del contribuente ed il funzionario incaricato per l'Ufficio hanno ulteriormente illustrato e confermato le rispettive domande ed eccezioni di cui agli scritti difensivi. Il giudizio è stato quindi posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Questa Corte ritiene assorbente, quanto al tema dell'edificabilità delle aree in questione rilevante a fini impositivi, l'eccezione di giudicato esterno sollevata dal Comune resistente, avuto riguardo alle sentenze di
II grado, rese tra le stesse parti (due sole delle quali favorevoli alle ragioni della contribuente), favorevoli alle ragioni dell'Amministrazione e, in particolare:
-Sentenza CTR del Lazio n. 3131/21 su IMU 2012, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato
(all. 6 resistente);
-Sentenza CGT II grado n. 2147/24 su TASI 2015, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato
(all. 7);
-Sentenza CGT II grado n. 6755/24 su IMU 2015, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato
(all. 8);
-Sentenza CGT I grado n. 3391/24 su TASI 2017, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato (all. 9);
-Sentenza CGT II grado n. 661/25 su IMU 2016, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato
(all. 10);
-Sentenza CGT II grado n. 861/25 su TASI 2016, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato
(all. 11).
Dette statuizioni, sia quelle relative ad IMU (all. 6, 8 e 10) che, a ben vedere, anche quelle relative a TARI
(all. 7, 9 e 11), per medesimezza del presupposto impositivo, sono integralmente riproducibili e valide anche rispetto alla annualità in contestazione, avuto riguardo alla medesima imposta ed alle identiche doglianze di parte ricorrente, sicchè rilevano ai fini del tema dell'edificabilità delle aree in questione.
Invero, come statuito dal giudice nomofilattico in materia tributaria “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta
(ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale norma agendi cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta”. (Cass., Sez. U civ., n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 58969-01; Sez. 5, n. 25681 del 04/12/2006, Rv. 594462-01; Sez. 5, n. 9512 del 22/04/2009, Rv. 607614-01; Sez. 5, n. 16675 del
29/07/2011, Rv. 618904-01; Sez. 5, n. 16675 del 29/07/2011, Rv. 618903-01; Sez. 5, n. 24433 del 30/10/2013,
Rv. 628862-01; Sez. 5, n. 19590 del 17/09/2014, Rv. 632467-01; Sez. 5, n. 13498 del 01/07/2015, Rv.
635809-0; Sez. 5, n. 13152 del 16/05/2019, Rv. 653736-01; Sez. 5, n. 37 del 03/01/2019, Rv. 652153-01; da ultimo, Sez. 3, n. 27013 del 14/09/2022, Rv. 665900-01).
Nella presente controversia si verte in materia di IMU, relativa all'annualità 2019, di talché sussistono le condizioni suenunciate con riguardo agli elementi costitutivi del tributo locale che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente, tanto più che la contribuente in questa sede ha contestato il (minor) valore assegnato alle aree (basandosi sulle due perizie prodotte, una di pare, una d'ufficio) e non l'aliquota applicata né la proprietà pro quota degli immobili e non ha mai dichiarato un valore differente ai fini dell'imposta rispetto a quanto rilevato dall'Amministrazione, neppure in sede di istanza di modifica in autotutela;
ché anzi – come pure dedotto dall'Amministrazione resistente – non ha mai dichiarato alcun tipo di valore per dette aree, non ottemperando così all'obbligo imposto dall'art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992 (ad es. Cass. civ. n. 19877/2016). Va accolta, dunque, l'eccezione di giudicato esterno, ai fini dell'edificabilità dei terreni oggetto di tassazione.
Peraltro, giova richiamare anche ulteriori precedenti favorevoli alle ragioni dell'Amministrazione, seppure non passati in giudicato, come costituiti dalle seguenti sentenze, prodotte dalla resistente quali allegati: 13)
Sentenza CGT II grado n. 657/25 su appello TASI 2016; 14) Sentenza CGT II grado n. 619/25 su appello
IMU e TASI 2015; 15) Sentenza CGT I grado n. 6252/25 su TASI 2018; 16) Sentenza CGT I grado n. 13457/24 su IMU 2018; 17) Sentenza CGT I grado n. 711/25 su IMU 2018; 18) Sentenza CGT I grado n. 1996/25 su
IMU 2018; 19) Sentenza CGT I grado n. 9164/24 su TASI 2018; 20) Sentenza CGT I grado n. 15997/24 su
TASI 2018; 21) Sentenza CGT I grado n. 899/24 su IMU 2017; 22) Sentenza CGT I grado n. 11092/24 su
IMU 2017; 23) Sentenza CGT I grado n. 10094/24 su IMU 2017; 24) Sentenza CGT I grado n. 11768/24 su
TASI 2017; 25) Sentenza CGT I grado n. 10100/24 su TASI 2017; 26) Sentenza CGT I grado n. 3803/23 su
IMU 2016; 27) Sentenza CGT I grado n. 14709/22 su TASI 2016; 28) Sentenza CGT I grado n. 5021/23 su
TASI 2016; 29) Sentenza CGT I grado n. 12918/23 su TASI 2016; 30) Sentenza CTP di Roma n. 3596/22 su IMU 2015; 31) Sentenza CGT I grado n. 7970/23 su IMU e TASI 2015; 32) Sentenza CGT I grado n.
6583/23 su IMU 2013.
2. L'accoglimento dell'eccezione di giudicato è assorbente rispetto ai restanti motivi, comunque infondati nel merito, posto che in ogni caso la dedotta presenza di vincoli (come attestata dalla consulenza di parte prodotta dal ricorrente) incide sulla valutazione del valore venale del bene e non già sulla sua qualificazione urbanistica attribuitagli dal PRG comunale (cfr. Cass. ordd. n. 21122/2022; Id., n. 3951/2020, n. 11853/2017,
n. 13063/2017, n. 17764/2018, n. 14503/2016, n. 17811/2017, n. 21351/2021, n. 23814/2016), poiché le porzioni vincolate concorrono comunque al calcolo della capacità edificatoria sotto il profilo fiscale.
Nella specie i vincoli evocati dalla ricorrente (distacco dalla ferrovia, verde, archeologico) costituiscono tutti e tre delle fasce di rispetto che vengono generate dalla medesima linea e, pertanto, si sovrappongono vincolando tutti la stessa area, come peraltro rilevato anche dal tecnico del contribuente, Arch. Nominativo_3, nella sua stima di parte e al riguardo la giurisprudenza della S.C. è nel senso che anche la superficie della fascia di rispetto deve computarsi nell'individuazione della volumetria edificabile (v. Cass. n. 5875/2012 e
13970/2011).
Giova, ancora, ribadire il principio che, a fini IMU, i Comuni abbiano il potere di deliberare i valori indicativi delle aree edificabili e, in ipotesi di mancato adeguamento del contribuente, tali valori abbiano una funzione di presunzione, idonea a costituire anche retroattivamente un indice di valutazione per il Giudice e l'Amministrazione (v. Cass. civ. n. 5068/2015, Id., n. 15555/2010): in caso di accertamento spetta dunque al contribuente dimostrarne l'infondatezza e dimostrare il diverso valore (v. Cass. n. 21154/2016); onere della prova che nella fattispecie non è stato assolto dalla ricorrente non ha dato la prova che la perizia del
Comune fosse errata: le due perizie prodotte (una di parte l'altra redatta da CTU incaricato da altra Corte) sono peraltro difformi nei calcoli e nel contenuto e non è ben chiaro su quale di esse fondi le sue doglianze, considerato che la perizia di parte dell'Arch. Nominativo_2 stima un valore delle aree di euro 3.852.592 mentre la CTU dell'Ing. Nominativo_4 stima un minor valore di euro 1.130.791. Inoltre, come già stabilito da CG di II grado nella sentenza n. 5572/25 (“il giudice di primo grado ha correttamente escluso la validità della ctu che aveva concluso per l'inedificabilità dell'area nonostante la sua inclusione nel PRG”).
Consegue l'infondatezza, anche nel merito, delle doglianze di parte ricorrente anche sotto tale profilo di merito, dovendosi ribadire il principio che, a fini IMU, la presenza di vincoli e fasce di rispetto non sottrae l'area al regime fiscale dei suoli edificabili ma ha rilievo ai soli fini della determinazione della base imponibile e non avendo parte contribuente dimostrato assolto all'onere della dimostrazione del diverso valore, più basso rispetto a quello fissato dall'Amministrazione competente.
3. Quanto alle spese di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore di lite e ai vigenti parametri e criteri in vigore ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Tabelle nn. 23 e 24).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 900,00, oltre accessori di legge se dovuti.
IL GIUDICE ESTENSORE
dott. Aldo Natalini
IL PRESIDENTEdott. Antonio Mamone
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MA ANTONIO, Presidente
NI DO, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6598/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Morlupo - Piazza Del Municipio 1 00067 Morlupo RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 118 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 773/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1, quale erede beneficiata di Nominativo_1 (proprietario al 50% degli immobili), impugnava, a mezzo difensore, l'avviso di accertamento in epigrafe n.
118 del 6/12/2024 relativo ad IMU per l'anno di imposta 2019, emesso dal Comune di Morlupo e notificato il 24/12/2024, in relazione agli immobili ereditati, per complessivi euro 10.335, oltre interessi e sanzioni, proponeva i motivi di opposizione basati sulla contestazione del valore assegnato alle aree fabbricabili.
Produceva, a tal fine, certificato di destinazione urbanistica da cui si evincono una serie di vincoli (all. 7) gravanti sulle aree in questione e allegava due perizie di parte recanti: la prima (all. 8 perizia arch. Nominativo_2) il minor valore di euro 3.852.592, ove pure si evidenzia la presenza di vincoli (vincolo Indirizzo_1 e vincolo architettonico), oltre all'assenza di convenzione bilaterale tra Comune e proprietà; la seconda (all. 9 CTU definitiva) depositata nell'ambito di precedente fascicolo a febbraio 2023, recante la valutazione pari a euro 1.130.791,20. Invoca, a proprio favore, due statuizioni in cui il Comune di Morlupo
è rimasto soccombente in riferimento a precedenti annualità (CGT di I grado Roma sentenza n. 4727/2023 in all. 10 e CGT di II grado Roma sentenza n. 7907/2014 in all. 11) e conclude per l'annullamento dell'impugnato avviso.
Con atto di controdeduzioni si costituiva il Comune di Morlupo che sollevava eccezione di giudicato esterno, segnalando che le due sentenze prodotte sono le uniche favorevoli alla contribuente, mentre esistono, nell'ambito di precedenti contenziosi, ben trenta sentenze favorevoli alle ragioni dell'amministrazione, alcune delle quali di secondo grado passate in giudicato, rispetto alle quale il Comune solleva eccezione di giudicato esterno. Nel merito contesta la fondatezza dei rilievi della contribuente che in questa sede ha contestato il
(minor) valore assegnato alle aree e non l'aliquota applicata né la proprietà pro quota degli immobili e non ha mai dichiarato un valore differente ai fini dell'imposta rispetto a quanto rilevato dall'Amministrazione, neppure in sede di istanza di modifica in autotutela;
in ogni caso, non ha assolto al proprio onere di provare il minor valore delle aree in questione, in quanto la presenza di vincoli, al più, incide sul valore venale del bene e giammai sulla sua qualificazione urbanistica attribuitagli dal PRG Comunale.
Successivamente, con memoria difensiva, parte resistente insisteva per il rigetto del ricorso.
Nell'odierna udienza il difensore del contribuente ed il funzionario incaricato per l'Ufficio hanno ulteriormente illustrato e confermato le rispettive domande ed eccezioni di cui agli scritti difensivi. Il giudizio è stato quindi posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Questa Corte ritiene assorbente, quanto al tema dell'edificabilità delle aree in questione rilevante a fini impositivi, l'eccezione di giudicato esterno sollevata dal Comune resistente, avuto riguardo alle sentenze di
II grado, rese tra le stesse parti (due sole delle quali favorevoli alle ragioni della contribuente), favorevoli alle ragioni dell'Amministrazione e, in particolare:
-Sentenza CTR del Lazio n. 3131/21 su IMU 2012, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato
(all. 6 resistente);
-Sentenza CGT II grado n. 2147/24 su TASI 2015, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato
(all. 7);
-Sentenza CGT II grado n. 6755/24 su IMU 2015, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato
(all. 8);
-Sentenza CGT I grado n. 3391/24 su TASI 2017, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato (all. 9);
-Sentenza CGT II grado n. 661/25 su IMU 2016, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato
(all. 10);
-Sentenza CGT II grado n. 861/25 su TASI 2016, prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato
(all. 11).
Dette statuizioni, sia quelle relative ad IMU (all. 6, 8 e 10) che, a ben vedere, anche quelle relative a TARI
(all. 7, 9 e 11), per medesimezza del presupposto impositivo, sono integralmente riproducibili e valide anche rispetto alla annualità in contestazione, avuto riguardo alla medesima imposta ed alle identiche doglianze di parte ricorrente, sicchè rilevano ai fini del tema dell'edificabilità delle aree in questione.
Invero, come statuito dal giudice nomofilattico in materia tributaria “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta
(ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale norma agendi cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta”. (Cass., Sez. U civ., n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 58969-01; Sez. 5, n. 25681 del 04/12/2006, Rv. 594462-01; Sez. 5, n. 9512 del 22/04/2009, Rv. 607614-01; Sez. 5, n. 16675 del
29/07/2011, Rv. 618904-01; Sez. 5, n. 16675 del 29/07/2011, Rv. 618903-01; Sez. 5, n. 24433 del 30/10/2013,
Rv. 628862-01; Sez. 5, n. 19590 del 17/09/2014, Rv. 632467-01; Sez. 5, n. 13498 del 01/07/2015, Rv.
635809-0; Sez. 5, n. 13152 del 16/05/2019, Rv. 653736-01; Sez. 5, n. 37 del 03/01/2019, Rv. 652153-01; da ultimo, Sez. 3, n. 27013 del 14/09/2022, Rv. 665900-01).
Nella presente controversia si verte in materia di IMU, relativa all'annualità 2019, di talché sussistono le condizioni suenunciate con riguardo agli elementi costitutivi del tributo locale che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente, tanto più che la contribuente in questa sede ha contestato il (minor) valore assegnato alle aree (basandosi sulle due perizie prodotte, una di pare, una d'ufficio) e non l'aliquota applicata né la proprietà pro quota degli immobili e non ha mai dichiarato un valore differente ai fini dell'imposta rispetto a quanto rilevato dall'Amministrazione, neppure in sede di istanza di modifica in autotutela;
ché anzi – come pure dedotto dall'Amministrazione resistente – non ha mai dichiarato alcun tipo di valore per dette aree, non ottemperando così all'obbligo imposto dall'art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992 (ad es. Cass. civ. n. 19877/2016). Va accolta, dunque, l'eccezione di giudicato esterno, ai fini dell'edificabilità dei terreni oggetto di tassazione.
Peraltro, giova richiamare anche ulteriori precedenti favorevoli alle ragioni dell'Amministrazione, seppure non passati in giudicato, come costituiti dalle seguenti sentenze, prodotte dalla resistente quali allegati: 13)
Sentenza CGT II grado n. 657/25 su appello TASI 2016; 14) Sentenza CGT II grado n. 619/25 su appello
IMU e TASI 2015; 15) Sentenza CGT I grado n. 6252/25 su TASI 2018; 16) Sentenza CGT I grado n. 13457/24 su IMU 2018; 17) Sentenza CGT I grado n. 711/25 su IMU 2018; 18) Sentenza CGT I grado n. 1996/25 su
IMU 2018; 19) Sentenza CGT I grado n. 9164/24 su TASI 2018; 20) Sentenza CGT I grado n. 15997/24 su
TASI 2018; 21) Sentenza CGT I grado n. 899/24 su IMU 2017; 22) Sentenza CGT I grado n. 11092/24 su
IMU 2017; 23) Sentenza CGT I grado n. 10094/24 su IMU 2017; 24) Sentenza CGT I grado n. 11768/24 su
TASI 2017; 25) Sentenza CGT I grado n. 10100/24 su TASI 2017; 26) Sentenza CGT I grado n. 3803/23 su
IMU 2016; 27) Sentenza CGT I grado n. 14709/22 su TASI 2016; 28) Sentenza CGT I grado n. 5021/23 su
TASI 2016; 29) Sentenza CGT I grado n. 12918/23 su TASI 2016; 30) Sentenza CTP di Roma n. 3596/22 su IMU 2015; 31) Sentenza CGT I grado n. 7970/23 su IMU e TASI 2015; 32) Sentenza CGT I grado n.
6583/23 su IMU 2013.
2. L'accoglimento dell'eccezione di giudicato è assorbente rispetto ai restanti motivi, comunque infondati nel merito, posto che in ogni caso la dedotta presenza di vincoli (come attestata dalla consulenza di parte prodotta dal ricorrente) incide sulla valutazione del valore venale del bene e non già sulla sua qualificazione urbanistica attribuitagli dal PRG comunale (cfr. Cass. ordd. n. 21122/2022; Id., n. 3951/2020, n. 11853/2017,
n. 13063/2017, n. 17764/2018, n. 14503/2016, n. 17811/2017, n. 21351/2021, n. 23814/2016), poiché le porzioni vincolate concorrono comunque al calcolo della capacità edificatoria sotto il profilo fiscale.
Nella specie i vincoli evocati dalla ricorrente (distacco dalla ferrovia, verde, archeologico) costituiscono tutti e tre delle fasce di rispetto che vengono generate dalla medesima linea e, pertanto, si sovrappongono vincolando tutti la stessa area, come peraltro rilevato anche dal tecnico del contribuente, Arch. Nominativo_3, nella sua stima di parte e al riguardo la giurisprudenza della S.C. è nel senso che anche la superficie della fascia di rispetto deve computarsi nell'individuazione della volumetria edificabile (v. Cass. n. 5875/2012 e
13970/2011).
Giova, ancora, ribadire il principio che, a fini IMU, i Comuni abbiano il potere di deliberare i valori indicativi delle aree edificabili e, in ipotesi di mancato adeguamento del contribuente, tali valori abbiano una funzione di presunzione, idonea a costituire anche retroattivamente un indice di valutazione per il Giudice e l'Amministrazione (v. Cass. civ. n. 5068/2015, Id., n. 15555/2010): in caso di accertamento spetta dunque al contribuente dimostrarne l'infondatezza e dimostrare il diverso valore (v. Cass. n. 21154/2016); onere della prova che nella fattispecie non è stato assolto dalla ricorrente non ha dato la prova che la perizia del
Comune fosse errata: le due perizie prodotte (una di parte l'altra redatta da CTU incaricato da altra Corte) sono peraltro difformi nei calcoli e nel contenuto e non è ben chiaro su quale di esse fondi le sue doglianze, considerato che la perizia di parte dell'Arch. Nominativo_2 stima un valore delle aree di euro 3.852.592 mentre la CTU dell'Ing. Nominativo_4 stima un minor valore di euro 1.130.791. Inoltre, come già stabilito da CG di II grado nella sentenza n. 5572/25 (“il giudice di primo grado ha correttamente escluso la validità della ctu che aveva concluso per l'inedificabilità dell'area nonostante la sua inclusione nel PRG”).
Consegue l'infondatezza, anche nel merito, delle doglianze di parte ricorrente anche sotto tale profilo di merito, dovendosi ribadire il principio che, a fini IMU, la presenza di vincoli e fasce di rispetto non sottrae l'area al regime fiscale dei suoli edificabili ma ha rilievo ai soli fini della determinazione della base imponibile e non avendo parte contribuente dimostrato assolto all'onere della dimostrazione del diverso valore, più basso rispetto a quello fissato dall'Amministrazione competente.
3. Quanto alle spese di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore di lite e ai vigenti parametri e criteri in vigore ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Tabelle nn. 23 e 24).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 900,00, oltre accessori di legge se dovuti.
IL GIUDICE ESTENSORE
dott. Aldo Natalini
IL PRESIDENTEdott. Antonio Mamone