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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 609/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente e Relatore
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4391/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - 01505440998
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3CR2P00292 REC.CREDITO.IMP 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3CR2P00292 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 152/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., ricorreva avverso l'annullamento dell'atto di accertamento relativo al “credito di imposta indebitamente utilizzato in compensazione per attività di ricerca e sviluppo (art. 3 del D.L. n.
145/2013) relativo agli anni 2019 e 2020 e notificato in data 15.09.2025 n. TD3CR2P00292. Nell'avviso impugnato l'Ufficio liquida, per l'anno 2019 in € 329.905,62, mentre per l'anno 2020 liquida in euro
75.433,46 l'imposta illegittimamente compensata, per un totale, per entrambi gli anni 2019 e 2020, di euro
405.339,08, oltre euro 97.493,21 a titolo di interessi, oltre euro 405.339,08 per sanzioni.
Con ricorso depositato, il contribuente chiedeva l'annullamento dell'atto di accertamento sopra indicato, deducendo:
Parere del MISE reso su progetto non completato: l'Ufficio si sarebbe basato su un parere rilasciato dal MISE quando il progetto di Società_1 non era ancora stato completato, senza acquisire ulteriore riscontro tecnico.
Nullità dell'atto di recupero per mancato riscontro dell'Ufficio alle osservazioni ex art. 12, comma 7, L. n.
212/2000, violando i principi di partecipazione del contribuente.
Infondato merito dell'atto di recupero: l'Ufficio non avrebbe fornito prova adeguata a sostegno della presunta indebita compensazione, mentre la certificazione universitaria del progetto era completa e valida.
Giurisprudenza favorevole e rilevanza del Manuale di Oslo, confermando la corretta qualificazione dei progetti di Società_1 ai fini del credito d'imposta. All'udienza del 11 novembre 2025, la Corte concedeva la sospensione dell'atto impugnato, rinviando la trattazione di merito all'udienza del 21 gennaio 2026.
Pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita, depositando controdeduzioni in cui ribadiva la correttezza del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 21 gennaio 2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'Ufficio, ai fini della determinazione della presunta indebita compensazione del credito d'imposta, ha basato il proprio PVC esclusivamente sul parere del MISE, senza considerare che al momento della valutazione il progetto di Società_1 da parte del contribuente non era stato ancora completato.
La documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente dimostra che il progetto era in corso e che le attività di Società_1 erano effettivamente riconducibili alle finalità previste dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013.
Il parere tecnico, pertanto, non poteva costituire unico elemento probatorio per giustificare l'atto di recupero. La giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia Tributaria riconosce che la valutazione del credito d'imposta per Società_1 deve basarsi su elementi oggettivi e completi, e non su pareri anticipatori o incompleti. Il ricorrente aveva tempestivamente presentato osservazioni ai sensi dell'art. 12, comma 7, della L. n.
212/2000 (Statuto del Contribuente).
Dalla documentazione versata agli atti emerge che l'Ufficio non ha fornito alcuna risposta motivata alle osservazioni, violando i principi di partecipazione e contraddittorio.
Tale omissione determina nullità dell'atto di recupero, come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza, secondo cui un atto impositivo privo di adeguata risposta alle difese del contribuente non può ritenersi legittimamente notificato.
La ricorrente ha fornito certificazioni universitarie attestanti la regolarità delle attività di Società_1 per gli anni 2019 e 2020.
L'Agenzia delle Entrate non ha prodotto prova contraria idonea a dimostrare l'indebita utilizzazione del credito.
In assenza di elementi oggettivi e documentali a supporto dell'atto, il recupero risulta infondato e illegittimo.
La Corte rileva che la ricorrente ha fatto riferimento a precedenti sentenze favorevoli della stessa Corte su PVC analoghi, nonché alla valutazione secondo il Manuale di Oslo, strumento di riferimento internazionale per la qualificazione delle attività di Società_1.
Tali argomenti rafforzano ulteriormente la fondatezza delle difese del contribuente, confermando la legittimità della fruizione del credito d'imposta.
L'atto impugnato prevedeva un recupero di 405.339,08 euro oltre interessi e sanzioni. La Corte rileva che, alla luce di quanto sopra, l'intero recupero risulta ingiustificato e deve essere integralmente annullato.
Inoltre, la sospensione dell'atto concessa in via cautelare ha evitato il pregiudizio derivante dalla riscossione coattiva delle somme, confermando l'opportunità del provvedimento.
La presente motivazione è assorbente degli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate per come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. II così dispone: accoglie il ricorso e annulla l'atto di accertamento TD3CR2P00292 del 15.09.2025; Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario. Così deciso in Cosenza, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026. Il Presidente relatore Antonio Gaetani
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente e Relatore
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4391/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - 01505440998
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3CR2P00292 REC.CREDITO.IMP 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3CR2P00292 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 152/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., ricorreva avverso l'annullamento dell'atto di accertamento relativo al “credito di imposta indebitamente utilizzato in compensazione per attività di ricerca e sviluppo (art. 3 del D.L. n.
145/2013) relativo agli anni 2019 e 2020 e notificato in data 15.09.2025 n. TD3CR2P00292. Nell'avviso impugnato l'Ufficio liquida, per l'anno 2019 in € 329.905,62, mentre per l'anno 2020 liquida in euro
75.433,46 l'imposta illegittimamente compensata, per un totale, per entrambi gli anni 2019 e 2020, di euro
405.339,08, oltre euro 97.493,21 a titolo di interessi, oltre euro 405.339,08 per sanzioni.
Con ricorso depositato, il contribuente chiedeva l'annullamento dell'atto di accertamento sopra indicato, deducendo:
Parere del MISE reso su progetto non completato: l'Ufficio si sarebbe basato su un parere rilasciato dal MISE quando il progetto di Società_1 non era ancora stato completato, senza acquisire ulteriore riscontro tecnico.
Nullità dell'atto di recupero per mancato riscontro dell'Ufficio alle osservazioni ex art. 12, comma 7, L. n.
212/2000, violando i principi di partecipazione del contribuente.
Infondato merito dell'atto di recupero: l'Ufficio non avrebbe fornito prova adeguata a sostegno della presunta indebita compensazione, mentre la certificazione universitaria del progetto era completa e valida.
Giurisprudenza favorevole e rilevanza del Manuale di Oslo, confermando la corretta qualificazione dei progetti di Società_1 ai fini del credito d'imposta. All'udienza del 11 novembre 2025, la Corte concedeva la sospensione dell'atto impugnato, rinviando la trattazione di merito all'udienza del 21 gennaio 2026.
Pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita, depositando controdeduzioni in cui ribadiva la correttezza del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 21 gennaio 2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'Ufficio, ai fini della determinazione della presunta indebita compensazione del credito d'imposta, ha basato il proprio PVC esclusivamente sul parere del MISE, senza considerare che al momento della valutazione il progetto di Società_1 da parte del contribuente non era stato ancora completato.
La documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente dimostra che il progetto era in corso e che le attività di Società_1 erano effettivamente riconducibili alle finalità previste dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013.
Il parere tecnico, pertanto, non poteva costituire unico elemento probatorio per giustificare l'atto di recupero. La giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia Tributaria riconosce che la valutazione del credito d'imposta per Società_1 deve basarsi su elementi oggettivi e completi, e non su pareri anticipatori o incompleti. Il ricorrente aveva tempestivamente presentato osservazioni ai sensi dell'art. 12, comma 7, della L. n.
212/2000 (Statuto del Contribuente).
Dalla documentazione versata agli atti emerge che l'Ufficio non ha fornito alcuna risposta motivata alle osservazioni, violando i principi di partecipazione e contraddittorio.
Tale omissione determina nullità dell'atto di recupero, come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza, secondo cui un atto impositivo privo di adeguata risposta alle difese del contribuente non può ritenersi legittimamente notificato.
La ricorrente ha fornito certificazioni universitarie attestanti la regolarità delle attività di Società_1 per gli anni 2019 e 2020.
L'Agenzia delle Entrate non ha prodotto prova contraria idonea a dimostrare l'indebita utilizzazione del credito.
In assenza di elementi oggettivi e documentali a supporto dell'atto, il recupero risulta infondato e illegittimo.
La Corte rileva che la ricorrente ha fatto riferimento a precedenti sentenze favorevoli della stessa Corte su PVC analoghi, nonché alla valutazione secondo il Manuale di Oslo, strumento di riferimento internazionale per la qualificazione delle attività di Società_1.
Tali argomenti rafforzano ulteriormente la fondatezza delle difese del contribuente, confermando la legittimità della fruizione del credito d'imposta.
L'atto impugnato prevedeva un recupero di 405.339,08 euro oltre interessi e sanzioni. La Corte rileva che, alla luce di quanto sopra, l'intero recupero risulta ingiustificato e deve essere integralmente annullato.
Inoltre, la sospensione dell'atto concessa in via cautelare ha evitato il pregiudizio derivante dalla riscossione coattiva delle somme, confermando l'opportunità del provvedimento.
La presente motivazione è assorbente degli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate per come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. II così dispone: accoglie il ricorso e annulla l'atto di accertamento TD3CR2P00292 del 15.09.2025; Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario. Così deciso in Cosenza, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026. Il Presidente relatore Antonio Gaetani