TAR Bologna, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 537
TAR
Decreto cautelare 4 luglio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 30 luglio 2025
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TAR
Sentenza 24 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 689/1981

    Il Tribunale ha rigettato il motivo, affermando che l'art. 3 della legge n. 689/1981 non si applica alle sanzioni disciplinari. Inoltre, ha ritenuto che il ricorrente fosse stato adeguatamente informato sul regime di incompatibilità tramite comunicazioni dell'Ateneo e che, in ogni caso, un professore universitario debba essere a conoscenza delle regole di incompatibilità con l'attività d'impresa.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 12 della L. n. 240/2010, dell'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 6 del Regolamento di Ateneo

    Il Tribunale ha rigettato il motivo, precisando che l'autorizzazione è necessaria anche per verificare l'assenza di conflitti di interesse e la compatibilità con gli obblighi accademici. Ha inoltre confermato che il regolamento di Ateneo richiede autorizzazione per corsi professionalizzanti presso enti privati, indipendentemente dal fatto che siano equiparabili a master universitari, come ammesso dallo stesso ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge n. 241/1990 e dell'art. 11 del Regolamento di funzionamento del Collegio di disciplina. Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità.

    Il Tribunale ha rigettato il motivo, affermando che il valore professionale del ricorrente non è stato messo in dubbio, ma che le sue iniziative tardive non scriminano la condotta protratta per oltre un decennio. Ha inoltre chiarito che la diffida a cessare da condotte incompatibili è distinta dal procedimento disciplinare e che la sanzione di destituzione senza perdita di pensione non è la massima sanzione prevista. Il Collegio di Disciplina ha fornito adeguata motivazione sulla proporzionalità della sanzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 537
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 537
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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