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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2297/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maddaloni - C/o Casa Comunale 81024 Maddaloni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
RM MA ER OT - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024/2720 TARSU/TIA 2015
- SOLLECITO n. 2020/9045 TARSU/TIA 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5254/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistente SO.GE.R.T. :rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio ricorrente1 propone impugnazione avverso l'intimazione ad adempiere nr. 2024/2720 del 06/12/2024, notificata il 14/04/2024, emessa dalla
SO.GE.R.T. s.p.a. per conto del Comune di Maddaloni, relativa all'omesso pagamento di TARI/TARES 2015, per complessivi euro 380,85.
2. Il ricorrente, come in atti rappresentato e difeso, lamentava:
- la omessa notifica dell'accertamento presupposto;
- la intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito tributario.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
3. La SO.GE.R.T. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato.
5. La resistente costituita ha depositato agli atti un sollecito di pagamento della TARI-TARES 2015, unitamente ad una cartolina di raccomandata che però non contiene alcun riferimento all'atto che si vorrebbe provare come recapitato.
Pertanto non risulta essere stato recapitato al ricorrente alcun atto idoeneo ad evitare la estinzione della pretesa tributaria.
Si impone, per quanto detto, l'accoglimento del ricorso.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto che il ricorrente non né provato, né meramente allegato di avere pagato le imposte dovute e che per loro natura possono essere autoliquidate.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2297/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maddaloni - C/o Casa Comunale 81024 Maddaloni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
RM MA ER OT - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024/2720 TARSU/TIA 2015
- SOLLECITO n. 2020/9045 TARSU/TIA 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5254/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistente SO.GE.R.T. :rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio ricorrente1 propone impugnazione avverso l'intimazione ad adempiere nr. 2024/2720 del 06/12/2024, notificata il 14/04/2024, emessa dalla
SO.GE.R.T. s.p.a. per conto del Comune di Maddaloni, relativa all'omesso pagamento di TARI/TARES 2015, per complessivi euro 380,85.
2. Il ricorrente, come in atti rappresentato e difeso, lamentava:
- la omessa notifica dell'accertamento presupposto;
- la intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito tributario.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
3. La SO.GE.R.T. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato.
5. La resistente costituita ha depositato agli atti un sollecito di pagamento della TARI-TARES 2015, unitamente ad una cartolina di raccomandata che però non contiene alcun riferimento all'atto che si vorrebbe provare come recapitato.
Pertanto non risulta essere stato recapitato al ricorrente alcun atto idoeneo ad evitare la estinzione della pretesa tributaria.
Si impone, per quanto detto, l'accoglimento del ricorso.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto che il ricorrente non né provato, né meramente allegato di avere pagato le imposte dovute e che per loro natura possono essere autoliquidate.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso e compensa le spese.