Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 160
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica dell'accertamento presupposto

    La Corte rileva che la resistente ha depositato un sollecito di pagamento e una cartolina di raccomandata senza riferimento all'atto che si vorrebbe provare come recapitato, pertanto non risulta essere stato recapitato alcun atto idoneo ad evitare l'estinzione della pretesa tributaria.

  • Accolto
    Decadenza e/o prescrizione del credito tributario

    La Corte, accogliendo il motivo relativo alla omessa notifica, implicitamente riconosce la fondatezza anche di questo motivo, non essendo l'atto presupposto stato validamente notificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 160
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 160
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo