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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/12/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2512/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Carsoli, Via Parte_1
Valeria, n. 47, presso lo studio dell'Avv. Paolo Frani, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione OPPONENTE contro elettivamente domiciliato in Palestrina, Via Controparte_1
Madonna dell'Aquila, n. 67, presso lo studio dell'Avv. Luca Ferretti e dell'Avv. Enrica Gaboardi, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 03.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 748 del 26.04.2021, emesso per l'importo complessivo di Euro 77.392,90, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per le prestazioni di servizi effettuate nel periodo compreso tra l'anno 2009 e l'anno 2019. In particolare, la società opponente ha evidenziato l'assenza di prova delle condizioni contrattuali applicate e dei servizi effettivamente erogati, rilevando la pregressa contestazione delle fatture emesse. 2
Conseguentemente, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda creditoria articolata dall'opposta.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita nel presente giudizio
[...] evidenziando che il credito azionato risulta comprovato dalle fatture Controparte_1 emesse e dalle relative registrazioni contabili, nonché dal riepilogo della situazione Parte contabile condominiale, redatta dall'amministratore in Controparte_2 relazione agli anni dal 2013 al 2018. Pertanto, l'opposta ha chiesto disporsi la conferma del decreto ingiuntivo opposta, in accoglimento della domanda di pagamento proposta.
All'udienza del 03.12.2025, le parti hanno le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Va premesso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore opposto ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre il debitore opponente riverse la posizione sostanziale di convenuto e ad esso compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato (cfr. Cass. n. 24815 del 24.11.2005). Ciò posto, l'adeguatezza della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto può ritenersi raggiunta o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione in sede di giudizio di opposizione (cfr. Trib. Torino, 22.01.2016, Trib. Roma, 05.02.2015, Trib. Pescara, 16.08.2013, Trib. Bari, 23.02.2012, Trib. Torino, 21.02.2007, Trib. Torino, 24.10.2006). In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 826 del 20.01.2015, Cass. n. 15659 del 15.07.2011, Cass. n. 6205 del 15.03.2010, Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001). Nel caso di specie, incombeva dunque sulla società opposta dare la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente, relativo a corrispettivo per lo svolgimento di servizi che l'opposta ha dedotto aver eseguito su incarico alla stessa conferito dall'opponente. 3
A livello documentale, onde provare la sussistenza del contratto alla base del credito, parte opposta ha depositato le fatture emesse e l'estratto autentico dei propri libri contabili. Tuttavia, deve rilevarsi che, in ipotesi di contestazione relativa all'esistenza o all'entità del credito, la fattura e le relative registrazioni contrabili, in quanto documenti di formazione unilaterale, risultano inidonei a fornire la prova della sussistenza e della quantificazione della pretesa creditoria vantata (cfr. Cass. n. 128 del 04.01.2022, conf. Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del 28.06.2010, Cass. n. 9593 del 20.05.2004). Infatti, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova” (Cass. n. 9542 del 18.04.2018, conf. Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del 28.06.2010, Cass. n. 14363 del 16.11.2001). Nel caso di specie, l'opponente ha espressamente contestato la sussistenza del diritto di credito vantato dall'opposta, come rappresentato nelle fatture emesse, sia sotto il profilo della sussistenza di un rapporto contrattuale con l'opposta in relazione alle indicate prestazioni, sia sul piano della quantificazione del credito oggetto della domanda di pagamento. In particolare, l'opponente ha depositato delibera assembleare del 01.03.2019, recante piena contestazione del rapporto contrattuale dedotto e della pretesa creditoria azionata dall'opposta (cfr. doc. 2, allegato alla citazione). Conseguentemente, le fatture emesse dalla società opposta e le relative registrazioni contabili si appalesano documenti inidonei a provare la sussistenza e la quantificazione del credito azionato.
Fermo quanto indicato, si appalesa radicalmente inidoneo a provare la sussistenza di rapporto contrattuale tra le parti e lo svolgimento delle prestazioni contestate il documento di riepilogo della situazione contabile condominiale, redatto Parte dall'amministratore in relazione agli anni dal 2013 al Controparte_2
2018. Infatti, l'indicato documento, nell'elencazione dei debiti condominiali in relazione a plurime causali, risulta privo di ogni riferimento alla società opposta, essendo le diverse prestazioni di servizio indicate dalla parte genericamente riferite a “fornitori vari” (cfr. doc. 2, allegato alla comparsa di costituzione e risposta). 4
Fermo quanto indicato, è altresì risultata inidonea a fornire elementi a sostegno della domanda creditoria la prova orale articolata dall'opposta, in quanto basata su capitoli di prova formulati genericamente, con indicazione massiva in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni concordate, richiamate cumulativamente e riferite a periodo ultradecennale di durata, senza alcuna menzione delle modalità e delle condizioni economiche concordate tra le parti.
Alla luce dei dati indicati, emerge dunque l'assenza di idonee prove in ordine sia alla conclusione tra le parti di contratto per la prestazione dei servizi indicati dall'opposta, sia all'effettivo svolgimento delle attività contestate. Pertanto, deve accogliersi la domanda dell'opponente, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda di pagamento avanzata da parte opposta nei confronti dello stesso.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di soccombenza, a carico della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità della stessa e dell'attività processuale compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta la domanda di pagamento avanzata da parte opposta nei confronti dell'opponente;
- Condanna parte opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 04.12.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 2512/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Carsoli, Via Parte_1
Valeria, n. 47, presso lo studio dell'Avv. Paolo Frani, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione OPPONENTE contro elettivamente domiciliato in Palestrina, Via Controparte_1
Madonna dell'Aquila, n. 67, presso lo studio dell'Avv. Luca Ferretti e dell'Avv. Enrica Gaboardi, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 03.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 748 del 26.04.2021, emesso per l'importo complessivo di Euro 77.392,90, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per le prestazioni di servizi effettuate nel periodo compreso tra l'anno 2009 e l'anno 2019. In particolare, la società opponente ha evidenziato l'assenza di prova delle condizioni contrattuali applicate e dei servizi effettivamente erogati, rilevando la pregressa contestazione delle fatture emesse. 2
Conseguentemente, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda creditoria articolata dall'opposta.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita nel presente giudizio
[...] evidenziando che il credito azionato risulta comprovato dalle fatture Controparte_1 emesse e dalle relative registrazioni contabili, nonché dal riepilogo della situazione Parte contabile condominiale, redatta dall'amministratore in Controparte_2 relazione agli anni dal 2013 al 2018. Pertanto, l'opposta ha chiesto disporsi la conferma del decreto ingiuntivo opposta, in accoglimento della domanda di pagamento proposta.
All'udienza del 03.12.2025, le parti hanno le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Va premesso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore opposto ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre il debitore opponente riverse la posizione sostanziale di convenuto e ad esso compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato (cfr. Cass. n. 24815 del 24.11.2005). Ciò posto, l'adeguatezza della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto può ritenersi raggiunta o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione in sede di giudizio di opposizione (cfr. Trib. Torino, 22.01.2016, Trib. Roma, 05.02.2015, Trib. Pescara, 16.08.2013, Trib. Bari, 23.02.2012, Trib. Torino, 21.02.2007, Trib. Torino, 24.10.2006). In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 826 del 20.01.2015, Cass. n. 15659 del 15.07.2011, Cass. n. 6205 del 15.03.2010, Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001). Nel caso di specie, incombeva dunque sulla società opposta dare la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente, relativo a corrispettivo per lo svolgimento di servizi che l'opposta ha dedotto aver eseguito su incarico alla stessa conferito dall'opponente. 3
A livello documentale, onde provare la sussistenza del contratto alla base del credito, parte opposta ha depositato le fatture emesse e l'estratto autentico dei propri libri contabili. Tuttavia, deve rilevarsi che, in ipotesi di contestazione relativa all'esistenza o all'entità del credito, la fattura e le relative registrazioni contrabili, in quanto documenti di formazione unilaterale, risultano inidonei a fornire la prova della sussistenza e della quantificazione della pretesa creditoria vantata (cfr. Cass. n. 128 del 04.01.2022, conf. Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del 28.06.2010, Cass. n. 9593 del 20.05.2004). Infatti, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova” (Cass. n. 9542 del 18.04.2018, conf. Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del 28.06.2010, Cass. n. 14363 del 16.11.2001). Nel caso di specie, l'opponente ha espressamente contestato la sussistenza del diritto di credito vantato dall'opposta, come rappresentato nelle fatture emesse, sia sotto il profilo della sussistenza di un rapporto contrattuale con l'opposta in relazione alle indicate prestazioni, sia sul piano della quantificazione del credito oggetto della domanda di pagamento. In particolare, l'opponente ha depositato delibera assembleare del 01.03.2019, recante piena contestazione del rapporto contrattuale dedotto e della pretesa creditoria azionata dall'opposta (cfr. doc. 2, allegato alla citazione). Conseguentemente, le fatture emesse dalla società opposta e le relative registrazioni contabili si appalesano documenti inidonei a provare la sussistenza e la quantificazione del credito azionato.
Fermo quanto indicato, si appalesa radicalmente inidoneo a provare la sussistenza di rapporto contrattuale tra le parti e lo svolgimento delle prestazioni contestate il documento di riepilogo della situazione contabile condominiale, redatto Parte dall'amministratore in relazione agli anni dal 2013 al Controparte_2
2018. Infatti, l'indicato documento, nell'elencazione dei debiti condominiali in relazione a plurime causali, risulta privo di ogni riferimento alla società opposta, essendo le diverse prestazioni di servizio indicate dalla parte genericamente riferite a “fornitori vari” (cfr. doc. 2, allegato alla comparsa di costituzione e risposta). 4
Fermo quanto indicato, è altresì risultata inidonea a fornire elementi a sostegno della domanda creditoria la prova orale articolata dall'opposta, in quanto basata su capitoli di prova formulati genericamente, con indicazione massiva in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni concordate, richiamate cumulativamente e riferite a periodo ultradecennale di durata, senza alcuna menzione delle modalità e delle condizioni economiche concordate tra le parti.
Alla luce dei dati indicati, emerge dunque l'assenza di idonee prove in ordine sia alla conclusione tra le parti di contratto per la prestazione dei servizi indicati dall'opposta, sia all'effettivo svolgimento delle attività contestate. Pertanto, deve accogliersi la domanda dell'opponente, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda di pagamento avanzata da parte opposta nei confronti dello stesso.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di soccombenza, a carico della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità della stessa e dell'attività processuale compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta la domanda di pagamento avanzata da parte opposta nei confronti dell'opponente;
- Condanna parte opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 04.12.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli