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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/04/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N.3756/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.3.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] Settala (MI) con l'Avv. Mariagrazia De Stasio presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] Settala (MI) con l'Avv. Cristiano Marini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 10.09.1989
(anno 1989 atto n. 0915 reg. 01 parte 2 serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1 nata a [...] il [...], cittadina italiana Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.03.2025, poi integrato con deposito del 10.04.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
A) la casa coniugale sita in Settala (MI), Via Leonilde Nilde Iotti n. 14 , censita al NCEU del Comune di Settala, Foglio 19, mappale 378 , subalterno 1, di proprietà esclusiva del sig. , con tutti gli Pt_1 arredi, viene assegnata alla sig.ra , che la deterrà a titolo di residenza Parte_2 familiare per lei e per la figlia convivente fino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente.
B) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia sino al raggiungimento Parte_1 Persona_2 della sua indipendenza economica, versando, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a
[...]
, nella sua qualità di genitore convivente, l'importo di euro 150,00, oltre Parte_2 rivalutazione ISTAT.
C) I coniugi contribuiranno alle spese straordinarie della figlia, così come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano, che sottoscritte si allegano al presente atto, in ragione del 50% ciascuno, versando ognuno direttamente la propria quota parte, ovvero mediante rimborso a
[...]
per il caso di anticipazione da parte di quest'ultima dell'intero. Parte_2
D) I coniugi si impegnano a garantire alla figlia l'iscrizione all'attuale università Persona_2 frequentata (NABA di Milano) anche per l'anno accademico 2025/2026, in modo da concludere il corso di laurea triennale, contribuendo ciascuno in misura del 50% al pagamento della retta annuale di iscrizione, alle rispettive scadenze;
E) Il sig. avrà il diritto di abitazione della casa di Santa Teresa di Gallura (SS), Via Carlo Pt_1
Alberto di Savoia n. 38, censita al NCEU del Comune di Santa Teresa di Gallura, foglio 30, part. 315, sub. 2, in comproprietà al 50% dei coniugi, che verrà meno contestualmente al venir meno del diritto Par di abitazione della sig.ra sulla casa di Settala;
F) intervenuta l'indipendenza economica della figlia la casa di Settala potrà essere messa Persona_2 Par in vendita, con impegno del sig. a corrispondere alla sig.ra il 50% del prezzo pattuito, Pt_1 Par preferibilmente mediante pagamento diretto della parte acquirente alla sig.ra ed in ogni caso contestualmente al rogito;
contemporaneamente la si impegna a cedere al sig. la sua Pt_3 Pt_1 quota di comproprietà della casa di Santa Teresa di Gallura;
Par G) la sig.ra potrà abitare l'immobile di Settala sino alla data del rogito;
è fatta salva, in ogni caso, Par la possibilità per la sig.ra di chiedere la vendita della casa di Settala anche prima della indipendenza economica della figlia così come la possibilità per il sig. di Persona_2 Pt_1 posticipare la vendita rispetto al medesimo termine.
H) Le utenze e la Tari della casa di Settala saranno intestate e a carico della signora
[...]
e verranno addebitate su un conto corrente solo a lei intestato, mentre le utenze e Parte_2 la Tari della casa di Santa Teresa di Gallura saranno intestate e a carico del sig. e Parte_1 verranno addebitate su un conto corrente solo a lui intestato;
l'IMU dovuta sui due immobili rimane a carico del proprietario che ne sia rispettivamente titolato. I) Il conto corrente cointestato tratto su filiale di Milano, Via Piave, su cui gravano le CP_1 rate del mutuo ipotecario della casa di Santa Teresa di Gallura rimarrà in essere fino all'estinzione del mutuo ed entrambi i contraenti forniranno la provvista per il pagamento della rata impegnandosi a tenere il saldo del conto sempre attivo.
L) Spese legali interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Milano in data 10.09.1989;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.3.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] Settala (MI) con l'Avv. Mariagrazia De Stasio presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] Settala (MI) con l'Avv. Cristiano Marini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 10.09.1989
(anno 1989 atto n. 0915 reg. 01 parte 2 serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1 nata a [...] il [...], cittadina italiana Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.03.2025, poi integrato con deposito del 10.04.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
A) la casa coniugale sita in Settala (MI), Via Leonilde Nilde Iotti n. 14 , censita al NCEU del Comune di Settala, Foglio 19, mappale 378 , subalterno 1, di proprietà esclusiva del sig. , con tutti gli Pt_1 arredi, viene assegnata alla sig.ra , che la deterrà a titolo di residenza Parte_2 familiare per lei e per la figlia convivente fino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente.
B) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia sino al raggiungimento Parte_1 Persona_2 della sua indipendenza economica, versando, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a
[...]
, nella sua qualità di genitore convivente, l'importo di euro 150,00, oltre Parte_2 rivalutazione ISTAT.
C) I coniugi contribuiranno alle spese straordinarie della figlia, così come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano, che sottoscritte si allegano al presente atto, in ragione del 50% ciascuno, versando ognuno direttamente la propria quota parte, ovvero mediante rimborso a
[...]
per il caso di anticipazione da parte di quest'ultima dell'intero. Parte_2
D) I coniugi si impegnano a garantire alla figlia l'iscrizione all'attuale università Persona_2 frequentata (NABA di Milano) anche per l'anno accademico 2025/2026, in modo da concludere il corso di laurea triennale, contribuendo ciascuno in misura del 50% al pagamento della retta annuale di iscrizione, alle rispettive scadenze;
E) Il sig. avrà il diritto di abitazione della casa di Santa Teresa di Gallura (SS), Via Carlo Pt_1
Alberto di Savoia n. 38, censita al NCEU del Comune di Santa Teresa di Gallura, foglio 30, part. 315, sub. 2, in comproprietà al 50% dei coniugi, che verrà meno contestualmente al venir meno del diritto Par di abitazione della sig.ra sulla casa di Settala;
F) intervenuta l'indipendenza economica della figlia la casa di Settala potrà essere messa Persona_2 Par in vendita, con impegno del sig. a corrispondere alla sig.ra il 50% del prezzo pattuito, Pt_1 Par preferibilmente mediante pagamento diretto della parte acquirente alla sig.ra ed in ogni caso contestualmente al rogito;
contemporaneamente la si impegna a cedere al sig. la sua Pt_3 Pt_1 quota di comproprietà della casa di Santa Teresa di Gallura;
Par G) la sig.ra potrà abitare l'immobile di Settala sino alla data del rogito;
è fatta salva, in ogni caso, Par la possibilità per la sig.ra di chiedere la vendita della casa di Settala anche prima della indipendenza economica della figlia così come la possibilità per il sig. di Persona_2 Pt_1 posticipare la vendita rispetto al medesimo termine.
H) Le utenze e la Tari della casa di Settala saranno intestate e a carico della signora
[...]
e verranno addebitate su un conto corrente solo a lei intestato, mentre le utenze e Parte_2 la Tari della casa di Santa Teresa di Gallura saranno intestate e a carico del sig. e Parte_1 verranno addebitate su un conto corrente solo a lui intestato;
l'IMU dovuta sui due immobili rimane a carico del proprietario che ne sia rispettivamente titolato. I) Il conto corrente cointestato tratto su filiale di Milano, Via Piave, su cui gravano le CP_1 rate del mutuo ipotecario della casa di Santa Teresa di Gallura rimarrà in essere fino all'estinzione del mutuo ed entrambi i contraenti forniranno la provvista per il pagamento della rata impegnandosi a tenere il saldo del conto sempre attivo.
L) Spese legali interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Milano in data 10.09.1989;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai